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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Luigi Reale giudice dott. Andrea Enrico Polimeni giudice (rel. ed est.) riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
- letto il ricorso depositato il 10.10.2024 da quale Parte_1 mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Luciana Cipolla, iscritto al n. 68-1/2024 PU, e volto alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
) con sede a Porto Recanati (MC);
[...] P.IVA_1
- visto altresì il ricorso proposto in data 30.10.2024 dal P.M. in sede, e volto anch'esso alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della predetta società;
- rilevato, in punto di riscontro della legittimazione alla proposizione della domanda, che la ricorrente risulta creditrice per la complessiva somma di €
1.462.356,95 come risultante dal decreto ingiuntivo n. 2087/2019 emesso dal
Tribunale di Ancona e dalla successiva cessione del credito stesso in suo favore,
e che in ogni caso la liquidazione giudiziale è stata chiesta anche dal P.M.;
- rilevato che la società convenuta, rimanendo contumace, non ha sollevato alcuna eccezione rispetto a detta posizione debitoria e che inoltre dalla espletata istruttoria risultano notevoli esposizioni debitorie anche nei confronti degli enti pubblici;
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.lgs. n. 14/2019 (in seguito,
CCII), grava sul resistente l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, rimanendo contumace, nulla ha dedotto e tantomeno provato;
- riscontrata, inoltre, la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, ed ai sensi
Pag. 1 a 3 dell'art. 2729 c.c., tenuto conto della perduranza e della notevole consistenza dei crediti rimasti insoddisfatti;
- rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, CCII, non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. m bis), CCII, alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
); Controparte_1 P.IVA_1
NOMINA il dott. Andrea Enrico Polimeni giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore la Rag. commercialista con invito ad accettare CP_2
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
Pag. 2 a 3 il giorno 27 maggio 2025, ore 9:10, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 d.P.R. n.
115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Andra Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
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