Art. 3.
Gli istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445 , per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonche' l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS) di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 , l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742 , l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208 , e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine, senza il contributo dello Stato, alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, nonche' per la formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.
I finanziamenti di cui al comma precedente possono essere estesi all'acquisto dei locali nei quali l'impresa commerciale svolge la sua attivita', allorche' l'acquisto stesso risulti utile in relazione al programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, per cui il finanziamento e' richiesto.
Gli istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445 , per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonche' l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS) di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 , l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742 , l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208 , e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine, senza il contributo dello Stato, alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, nonche' per la formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.
I finanziamenti di cui al comma precedente possono essere estesi all'acquisto dei locali nei quali l'impresa commerciale svolge la sua attivita', allorche' l'acquisto stesso risulti utile in relazione al programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, per cui il finanziamento e' richiesto.