Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
n. 1666/2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g.
1666/2023
Oggi 5.6.2025, alle ore 10:12 innanzi al Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, assistita dalla dott.ssa
Alessandra Bruno, tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013 nonché dal dr. , addetto CP_1 all'Ufficio del Processo, sono comparsi:
l'Avvocato Alessandro Galia che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato
CARBONE GIOVANNI , per parte opponente, il quale precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. del 21.6.2024;
l'Avvocato Massimiliano Fantino che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato MACRI' ELISA, per parte opposta, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
E' presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Chiara Reggio;
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv.to Galia si riporta alle richieste e conclusioni contenute negli atti difensivi depositati;
evidenzia che l'opposizione tardiva è giustificata dallo stato di salute della parte opponente;
nel merito ribadisce le contestazioni in ordine al difetto di legittimazione passiva e sull'insussistenza di accordo in merito ai lavori di cui alla fattura e l'assenza di prova sul punto;
insiste nella domanda riconvenzionale di restituzione del veicolo, trattenuto dal carrozziere;
L'Avv.to Fantino si riporta integralmente alle richieste e conclusioni contenute negli atti difensivi, evidenziando che si tratta di opposizione tardiva e che controparte non ha adeguatamente motivato le ragioni della tardività dell'opposizione;
Il giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
****
Il giudice, riaperto il verbale alle ore 14:24, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies, co. 1, c.p.c.
SENTENZA N. ANNO ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – sezione civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1666 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Royal Service di FR RI (p.iva ), rappresentata e difesa, come da procura in P.IVA_1 atti, dall'Avv. CARBONE GIOVANNI (c.f. , da ritenersi C.F._2
elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo p.e.c.:
e; Email_1
OPPONENTE
E
(c.f. ), in qualità di titolare della omonima Controparte_2 C.F._3
impresa individuale (p.iva. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, P.IVA_2 dall'Avv. MACRI' ELISA (c.f. ), da ritenersi elettivamente domiciliato C.F._4
presso il relativo indirizzo p.e.c.: Email_2
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa 3
Con atto di citazione notificato in data 27.6.2025, – nella rivestita qualità di titolare Parte_1
della ditta individuale Royal Service di FR RI – ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 353/2023 (R.G. n. 2950/2022) emesso in favore di CP_2
“in qualità di Titolare della omonima ditta individuale” da codesto Tribunale in data
[...]
22.3.2023, notificato all'opponente in data 22.3.2023 avente ad oggetto la corresponsione della somma di € 6.298,00 (oltre interessi e spese di procedura), portata dalle fatture n. 309 e 310 del 31.3.2022, a titolo di lavorazioni e consulenze eseguite.
In particolare, l'opponente ha allegato l'impossibilità di prendere tempestiva cognizione del decreto ingiuntivo a causa della malattia neoplastica di cui è affetta;
nel merito ha eccepito l'inesistenza del credito;
inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposto all'immediata restituzione dell'autovettura “MG 1.6 TF targata CR538BJ” ed al pagamento di una somma ritenuta di giustizia quale indennizzo per l'illecito trattenimento del veicolo, determinando un'ulteriore indennità giornaliera (quale astreinte) fino alla riconsegna.
Con comparsa depositata in data 5.1.2024 si è costituito l'opposto, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva e contestando nel merito le difese svolte.
Alla prima udienza, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa, non accettata da parte opponente.
Disposto lo scambio delle memorie istruttorie, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. Domanda monitoria
1. L'opposizione è inammissibile, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c..
1.1. Come è noto, ai fini della proponibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. all'intimato spetta l'onere probatorio di dimostrare in giudizio di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto, per irregolarità della relativa notifica oppure per caso fortuito o per forza maggiore e, comunque, di dimostrare il mancato decorso dei dieci giorni dal primo atto di esecuzione (Cass. civ. n. 8551/2003). Occorre dunque la dimostrazione che, in ragione delle dedotte evenienze (irregolarità, caso fortuito, forza maggiore), l'opponente non abbia avuto conoscenza del decreto.
1.2. In particolare, per quanto in questa sede rileva, la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria (Cass. civ. n. 25737/2008). 4
1.3. Alla luce di tale principio si afferma, ad esempio, che dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (cfr., in tal senso ed ex multis
Cass. civ. n. 3769/2001 e Cass. civ. n. 17922/2019).
2. Nel caso di specie, parte opponente ha allegato, quale asserita “causa di forza maggiore” – che non ha consentito di acquisire conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo, regolarmente eseguita a mezzo p.e.c. in data 22.3.2023 – la circostanza di essere
“affetta da malattia tumorale (NEOPLASIA DEL SIGMA MTS EPATICHE)” che ha reso necessaria la sottoposizione ad “interventi chirurgici e chemioterapia”. In particolare: “dal 23 gennaio 2023 è stata riscontrata una progressione della malattia neoplastica con conseguente necessità di sottoporre la paziente a terapia chemioterapica (cui tutt'ora è sottoposta), per cui la signora è stata impedita ad acquisire tempestiva conoscenza del decreto opposto, Parte_1
non avendo potuto occuparsi della propria ditta e conseguentemente anche di verificare il contenuto della posta elettronica certificata, su cui è stato notificato il decreto ingiuntivo il 22 marzo 2023”.
3. Premesso che, ai fini della prova di tali asserzioni, la difesa di parte opponente si è limitata a produrre documentazione medica da cui – pur evincendosi con chiarezza la grave malattia da cui è affetta la sig.ra FR – non appare possibile inferire la sottoposizione della stessa a specifici trattamenti nel periodo utile per la proposizione di tempestiva opposizione
(40 giorni dal 22.3.2023), in ogni caso tale circostanza, alla luce del sopra esposto principio, neppure potrebbe ritenersi idonea ad integrare il caso fortuito nel senso richiesto dall'art. 650
c.p.c., tanto più considerato che, diversamente dalla residenza fisica, il domicilio digitale è agevolmente raggiungibile dal relativo titolare in ogni luogo in cui egli si trovi ed essendo comunque imputabile all'opponente il mancato uso di cautele idonee a idonee a consentirle di avere conoscenza delle p.e.c. pervenute nel periodo di sottoposizione ai trattamenti medico- sanitari.
4. Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. 5
Ai sensi del primo comma dell'art. 647 c.p.c., infatti, “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo…”.
Dunque, nei casi di mancata opposizione nel termine stabilito o di tardiva opposizione il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr., ex multis, Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725;
Cass. civile, sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, Sezioni Unite, 1.3.2006, n.
4510), come d'altronde si desume dall'art. 656 c.p.c. che prevede l'impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c. unicamente per revocazione straordinaria ed con opposizione di terzo revocatoria.
2. Domanda riconvenzionale.
5. In ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, deve preliminarmente richiamarsi il costante orientamento della Suprema Corte (v. Cass. civ., n.
9361/2006) secondo cui “l'inammissibilità dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo, per mancata osservanza del termine all'uopo fissato per la sua proposizione non osta a che
l'opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che quella opposizione contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (tardivamente opposto) (v. Cass., n. 3769 del 15.3.2001; Cass., n. 11235 del
2.11.1990); nonché per inciso ricordato che la domanda riconvenzionale è consentita all'opponente” (v. Cass. civ. n. 6202 e n. 11415 del 2004).
Detto altrimenti, l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione (v. Cass. civ. n. 11602/2002).
6. Tuttavia, il giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo esecutivo perché non opposto -
o non tempestivamente opposto - copre non solo l'esistenza del credito azionato, ma anche la deducibile inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione; mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi della domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 15178/2000, Cass. civ. n. 11602/2002 cit.; Cass., 11.6.1998, n. 5801). 6
7. Ebbene, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente
(tesa alla restituzione del proprio veicolo ed al pagamento di somme connesse all'asserito trattenimento illecito) non può essere accolta, in quanto implica la prova dell'inesistenza del credito fatto valere dell'odierno opposto per le lavorazioni eseguite sul veicolo dell'attrice in riconvenzionale, il cui accertamento positivo è invece oramai irrimediabilmente coperto dal giudicato.
7.1. Com'è noto, infatti, ai sensi del disposto dell'art. 2756 c.c. “I crediti per le prestazioni
e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese./ Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede./ Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”.
7.2. La norma introduce uno speciale diritto di ritenzione del bene mobile funzionale ad una forma speciale di autotutela per il creditore che abbia in buona fede eseguito prestazioni o spese relative alla conservazione o al miglioramento del bene medesimo, buona fede che si identifica con l'ignoranza non già del difetto di titolo dell'affidante a trasferire il dominio, ma del difetto di capacità di affidare la cosa per la conservazione o per il miglioramento (v. Cass. civ. n.
14533/2009).
7.3. Nella specie, è la stessa attrice in riconvenzionale a confermare di essere proprietaria
(sia pure quale persona fisica e non già quale titolare della omonima impresa individuale) del veicolo “MG 1.6 TF targato CR538BJ” oggetto di ritenzione nonché di aver consegnato all'opposto il predetto veicolo “per far eseguire i seguenti lavori: filtro olio, filtro aria, filtro benzina, olio motore, candele, cinghia dei servizi e kit cinghia di distribuzione, per un importo di euro 240.00 (duecentoquaranta) per i ricambi e per un totale importo di euro 1.200,00
(milleduecento)” e di non aver saldato la fattura emessa dal sig. per lavori eseguiti, in CP_2
quanto ritenuta eccessiva (v. pag. 4 atto di citazione in opposizione).
7.4.
Considerato che
il credito in questione è oramai coperto dal giudicato in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., quindi, deve ritenersi pienamente sussistente il diritto di ritenzione dell'odierno opposto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente e senza necessità di esaminare ogni altra 7
questione prospettata o prospettabile in ragione del principio della ragione più liquida (cfr.
Cass. civ. sez. n. 12002/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936/2014).
Spese
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta.
9. Non si reputa sussistano i presupposti per la condanna di parte opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che, alla luce delle ragioni poste a fondamento della decisione
(inammissibilità dell'opposizione per tardività) e delle obiettive condizioni di salute della opponente, non può ritenersi dimostrato il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella
“mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere
(Cass. civ. n. 9060/2003; Cass. civ. ord. n. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 650
c.p.c.; per l'effetto:
2. dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 353/2023 (R.G. n.
2950/2022);
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna parte opponente, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 2.540,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 05/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa