Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti (ovvero alle pretese ricollegabili alla domanda monitoria ma non specificamente dedotte), dato che la regola contenuta nell'art. 640, ultimo comma, cod. proc. civ. - secondo la quale il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria - trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che in ipotesi di rigetto parziale e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta. (Nella specie, la S.C., recependo il riportato principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4510 del 2006, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata respinta l'eccezione di giudicato formulata dall'ente opponente a decreto ingiuntivo, a motivo che non se ne erano prodotti i relativi effetti in quanto con il precedente provvedimento monitorio non era stato statuito sulla non spettanza degli interessi maturati anteriormente alla proposizione del relativo ricorso, ma era stato riconosciuto il diritto al pagamento, in favore dell'istante, dell'importo dovuto a titolo di sorta capitale e per gli interessi legali successivi alla presentazione della domanda giudiziale).
Commentari • 4
- 1. Le sentenze di Chicxulub: il decreto ingiuntivo contro il consumatore dopo le sentenze della Corte di giustizia dell’U.E. di Franco De StefanoFranco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Le sentenze di Chicxulub: il decreto ingiuntivo contro il consumatore dopo le sentenze della Corte di giustizia dell'U.E. di Franco De Stefano, Presidente di sezione della Corte di cassazione Si propone una panoramica sulle conseguenze delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea a partire dal 17 maggio 2022 in materia di effettività della tutela del consumatore; si tratta, infatti, di sentenze di grande portata, che investono istituti tradizionali del nostro processo: se non un vero e proprio terremoto per alcune tradizioni costituzionali nazionali finora reputate consustanziali al nostro ordinamento, quali il giudicato implicito e la ricostruzione quasi centenaria del …
Leggi di più… - 2. Le sentenze di Chicxulub: il decreto ingiuntivo contro il consumatore dopo le sentenze della Corte di giustizia dell’U.E. di Franco De StefanoFranco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Le sentenze di Chicxulub: il decreto ingiuntivo contro il consumatore dopo le sentenze della Corte di giustizia dell’U.E. di Franco De StefanoFranco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 24 febbraio 2023
- 4. Brevi note sul rapporto tra decreto ingiuntivo, decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e opponibilità al fallimentoRedazione · https://www.diritto.it/ · 18 febbraio 2019
L'avvocato che cura il recupero del credito per un cliente non sempre ha dimestichezza con la legge fallimentare. All'interno del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, tuttavia, si nasconde più di un'insidia. Una di queste, sulla quale ci concentreremo nella presente nota, è relativa al rapporto tra decreto ingiuntivo e fallimento del debitore. In breve: secondo la giurisprudenza il decreto ingiuntivo che non sia munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. emesso prima dell'apertura del fallimento, non è opponibile alla “massa” dei creditori concorsuali; medesima sorte subiscono eventuali atti conservativi compiuti sul patrimonio del debitore sulla base di un decreto provvisoriamente …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/2006, n. 24373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24373 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del Direttore generale pro tempore della ASL Napoli 4 quale legale rappresentante della Gestione Liquidatoria della ex USL 27, Ing. AR UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 120/5, presso l'Avvocato AULETTA FERRUCCIO, difeso dall'avvocato FIMMANÒ FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDIGUIDA SAS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1423/02 del Giudice di pace di CAVA DÈ TIRRENI, depositata il 14/10/02; RG. 2373/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/06 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2001 la società Ediguida s.a.s. - che nel 1999 aveva ottenuto dal medesimo ufficio giudiziario, nei confronti della USL n. 27, decreto ingiuntivo, non opposto, di pagamento della sorte capitale e degli interessi legali dalla domanda - chiedeva al giudice di pace di Cava dè Tirreni emettersi altro decreto ingiuntivo di pagamento della ulteriore somma di L. 208.971 a titolo di interessi legali, sull'ammontare liquidato nel precedente decreto, per il periodo compreso tra la data di insorgenza del diritto al maggior pagamento (3 febbraio 1992) e quella della domanda giudiziale (16 ottobre 1999).
Avverso il concesso nuovo decreto n. 540/2001 proponeva opposizione l'ingiunta Regione Campania, quale successore ex lege della disciolta USL n. 27, la quale eccepiva, tra l'altro, che, per il giudicato formatosi sul precedente decreto, era precluso alla parte creditrice chiedere nuovamente gli interessi legali già reclamati nel relativo ricorso, ma non riconosciuti da detta ingiunzione relativamente al periodo in questione.
Il giudice di pace rigettava l'opposizione nella considerazione che il precedente giudicante, pure avendo liquidato gli interessi dalla domanda, non aveva, però, statuito circa la spettanza di essi per il periodo anteriore, talché l'eccezione di giudicato era infondata. Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso la Regione Campania, nella predetta qualità, che affidava l'accoglimento dell'impugnazione a tre motivi.
Non svolgeva difese l'intimata società Edilguida s.a.s.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo d'impugnazione, afferente la questione di giurisdizione, le sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 14546/05, hanno dichiarato la censura inammissibile, poiché sulla giurisdizione del giudice ordinario si era formato il giudicato. Per l'esame degli altri due motivi è stata disposta la restituzione degli atti a questa Sezione.
Con il secondo motivo - deducendo la nullità della sentenza per violazione del giudicato esterno (a norma dell'art. 647 cod. proc. civ.) - la ricorrente denuncia che, per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo (con il quale la società Ediguida s.a.s. aveva ottenuto la condanna della controparte al pagamento della sorte capitale e degli interessi sulla somma a decorrere dalla data della domanda giudiziale), la successiva domanda, con la quale si reclama la corresponsione degli interessi per il periodo dall'insorgenza del credito a quello della domanda di cui alla pregressa ingiunzione, sarebbe preclusa in conseguenza dell'intervenuto giudicato, conseguente alla definitività del suddetto pregresso decreto ingiuntivo.
Assume - richiamando sul punto l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, di cui alla sentenza n. 499/99 - che il giudice del merito non avrebbe dovuto disattendere l'eccezione di precedente giudicato basandosi soltanto sulla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto, ma avrebbe dovuto desumere la portata preclusiva di quel giudicato dalla domanda di ingiunzione proposta, atteso che, poiché in quella sede era stata fatta richiesta anche degli interessi maturati sino alla data della domanda stessa, in ordine a tale richiesta, implicitamente disattesa, si sarebbe formato il giudicato di rigetto, con conseguente preclusione della domanda in successivi giudizi.
Con il terzo mezzo di doglianza la Regione ricorrente lamenta che il giudice del merito avrebbe omesso di argomentare, circa l'eccezione di giudicato esterno.
I due motivi, che vanno trattati congiuntamente perché costituiscono profili distinti di unica doglianza, non possono essere accolti. Premesso, infatti, che la sentenza del giudice di pace ha adeguatamente motivato sulla proposta eccezione di giudicato, espressamente stabilendo che i relativi effetti non si sono prodotti in quanto la precedente ingiunzione non aveva statuito sulla non spettanza degli interessi maturati anteriormente alla domanda, osserva questo giudice di legittimità che la regula iuris, che il giudice del merito ha applicato, corrisponde al principio di diritto di recente enunciato con la sentenza delle Sezioni Unite 1 marzo 2006, n. 4510. La quale - risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente nella giurisprudenza di legittimità tra la tesi addotta dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione e quella contraria, che esclude che il giudicato debba essere valutato in relazione alla richiesta avanzata in giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo - ha privilegiato l'opzione secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, dato che la regola contenuta nell'art. 640 c.p.c., u.c. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che in ipotesi di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta).
Il ricorso, pertanto, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale la società intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006