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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 365/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosaria Rossella Danile;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a
1 seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 18 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 960/2025 del 10 febbraio 2025 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da , condannava il Controparte_1 Parte_1
al pagamento, in favore della prima, dell'importo di €. 206.028,00, oltre agli Parte_1 interessi, a titolo di risarcimento del danno subito per avere ella contratto, in occasione di un ricovero ospedaliero avvenuto nel 1969, nel corso del quale le erano stati somministrati emoderivati, patologia epatica cronica da HCV.
Le spese di lite venivano interamente compensate, ad eccezione di quelle di consulenza, poste in solido a carico delle parti.
Avverso la sentenza il ha interposto appello sulla base di sei Parte_1 ragioni di censura.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 18 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo deduce l'appellante che ha errato il Tribunale nel rigettare l'eccezione di prescrizione da esso formulata. Parte_1
Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto che già il 28/4/2004 l'attrice aveva acquisito consapevolezza della malattia, allorquando le era stata riscontrata la positività all'HCV.
Il motivo è infondato.
Deve in primo luogo evidenziarsi come il consulente tecnico d'ufficio nominato dal
Tribunale abbia ritenuto, in assenza di elementi di segno contrario, che la malattia, contratta a seguito della trasfusione di emoderivati nel 1969, avesse avuto all'evidenza un decorso silente ed asintomatico, e pertanto che l'infezione fosse rimasta misconosciuta fino all'aprile 2004, allorquando, eseguiti esami ematologici, fu riscontrata la positività agli anticorpi anti HCV.
L'individuazione dell'exordium praescriptionis nell'ipotesi di danni cd. lungolatenti, qual è il caso di specie, va ricondotta, generalmente, alla proposizione dell'istanza amministrativa volta al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della L. n. 210/1992, nel 2 caso di specie proposta il 2/11/2006.
Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che il danno alla salute in tanto è risarcibile in quanto abbia prodotto o possa produrre in futuro limitazioni funzionali rilevanti nel contesto dinamico-relazionale del soggetto, per cui se ne deve escludere la sussistenza ogniqualvolta non sia stata provata alcuna significativa limitazione funzionale nel periodo di c.d. "infezione asintomatica" (Cfr. Cass. n. 257/17). Nell'ipotesi di danni da emotrasfusione, quindi, il diritto al risarcimento non decorre dal contagio, ma dall'apparire dei sintomi e dalla loro riconducibilità causale all'infezione (Cfr. Cass. 23203/17).
Ha osservato, ancora, la Suprema Corte, che in materia di danno da emotrasfusione con sangue infetto, il diritto al risarcimento da parte di chi assume di aver contratto patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., dal giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle informazioni ricevute dal danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche (Cass. 22045/2017; Cass. n. 13745/2018; Cass. n.
24164/2019; Cass. n. 14480/2020); giorno che, di norma, va identificato con quello di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, salvo che la controparte dimostri che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, alla stregua dei parametri succitati, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici (Cass., Sez. Un., n. 576/2008; Cass.
17421/2019; Cass. n. 10190/2022; Cass. n. 16808/2023, Cass. n. 17664/2024).
La richiamata sentenza n. 17664/2024 ha ulteriormente precisato che “ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, il giudice del merito non può ritenere conseguita (o conseguibile, sulla base dell'ordinaria diligenza e della diffusione delle conoscenze scientifiche) tale conoscenza, da parte del paziente, in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione;
pertanto, il parametro dell'ordinaria diligenza e della diffusione delle conoscenze scientifiche, come parametro sulla cui base valutare la percepibilità della patologia quale danno ingiusto conseguente alla trasfusione, va calibrato non in relazione alle informazioni comunque acquisibili da parte del paziente, ma in relazione alle informazioni che gli siano
3 state eventualmente date o rispetto alle quali può reputarsi esigibile un suo onere di attivazione nel caso concreto, sicché il mero accertamento della positività al virus e persino la mera diagnosi della sussistenza della patologia virale, in assenza di altre informazioni sulla possibile derivazione causale di essa dalla precedente trasfusione, non può essere reputata rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione (cfr., in termini, da ultimo, Cass.19/03/2024, n. 7357)”.
Ora, nel caso di specie, l'appellante non fornisce elementi, dai quali potere desumere l'epoca in cui la avesse riscontrato, oltre ai segni bioumorali dell'epatite cronica, CP_1 anche la sintomatologia della malattia funzionalmente limitante, in uno al nesso causale con le trasfusioni di emoderivati ricevute nel lontano 1969.
Inoltre, posto che la diagnosi di positività al virus è stata resa nota nell'aprile 2004, non può dirsi che già alla detta data (o comunque prima del 13/12/2005, posto che la richiesta risarcitoria è stata per la prima volta avanzata il 13/12/2010) la avesse CP_1 piena percezione della riferibilità del dato alle trasfusioni ricevute 36 anni addietro, ove si consideri, fra l'altro, che dalle stesse annotazioni nella cartella clinica del ricovero del 1969 non si evince nell'immediatezza (men che meno ad un occhio inesperto, qual era quello della ) l'avvenuta trasfusione di emoderivati (riferisce il consulente tecnico CP_1 nominato nel giudizio di primo grado che “le annotazioni “cc 300” ripetute in data 22/11/69,
25/11/69 e 04/11/69 possono ragionevolmente riferirsi a trasfusione di emoderivati cui sarebbe stata sottoposta la pz in oggetto durante il ricovero”).
Sicchè, dagli elementi in atti non si evince che in data anteriore al 13/12/2005 la potesse avere sicura contezza della riconducibilità della malattia alle trasfusioni CP_1 ricevute. Certezza che, invece, ella acquisì allorquando richiese al l'indennizzo di Parte_1 cui alla legge n. 210/1992, ricevendone risposta positiva.
Con il secondo motivo l'appellante censura la ritenuta sussistenza del nesso di causalità fra l'emotrasfusione e la malattia.
Assume che la generica indicazione contenuta nella cartella clinica del ricovero nell'anno 1969 non comprovava la certezza dell'avvenuta trasfusione, e che il tempo trascorso da quella data al riscontro della positività era talmente ampio da escludere la sussistenza del nesso causale.
Deduce, inoltre, che il riconoscimento dell'indennizzo da parte del afferiva Parte_1 ad un giudizio di causalità meramente sanitario e comunque sommario, siccome non conseguente ad accertamenti approfonditi, ben potendo essere state altre le cause del contagio.
4 Il motivo è infondato.
Ed invero, costituisce principio dal quale non vi è motivo di discostarsi che nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n.
210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Parte_1
, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio, in
[...] ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova (v. Cass. n. 16780/2024).
E nel caso di specie, risultano depositati in atti il verbale della Commissione medica ospedaliera che ha riconosciuto il nesso di causalità fra l'epatite cronica HCV correlata e la trasfusione di emoderivati in occasione del ricovero ospedaliero avvenuto nel 1969, nonché la comunicazione, da parte del , di tale riconoscimento. Parte_1
Inoltre, il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che, in base al criterio del “più probabile che non”, il contagio è nella fattispecie avvenuto a seguito delle trasfusioni ricevute in occasione del ricovero ospedaliero del 1969, sussistendo tutti i criteri, ivi compreso quello cronologico, per dare prevalente tale modalità di contagio, in assenza di qualsivoglia elemento di segno diverso, ed essendo remota la possibilità del contagio attraverso fonti diverse rispetto alla trasfusione di emoderivati.
Più precisamente, il consulente ha: constatato la compatibilità cronologica con la probabile causa di contagio per via parenterale diretta, a causa della infusione di emoderivati nel 1969, i quali potevano essere concretamente contaminati da HCV;
considerato la documentata esposizione ad una trasmissione parenterale per via ematica e l'elevata morbilità e morbosità dell'HCV per via parenterale diretta emotrasfusionale in occasione del detto ricovero;
ritenuto soddisfatti gli altri criteri medico-legali che confermano ed avvalorano il nesso di causalità materiale (etiologico, cronologico, epidemiologico-statistico, di efficienza lesiva, di ammissibilità scientifica, e di prevalente esclusione di altre cause); accertato che “non è documentata in atti alcuna notizia relativa allo screening dei donatori e delle sacche di sangue da cui sono stati ricavati gli emoderivati trasfusi alla periziata nel novembre/dicembre 1969, né, in atto, è reperibile”, e che “non è possibile accertare se nella preparazione degli emoderivati trasfusi alla periziata nel 1969 siano state osservate tutte le norme e le procedure di validazione e di prevenzione dei rischi infettivi insiti nella preparazione delle unità di sangue, disposte e praticabili all' epoca, in merito alle disposizioni della circolare del Ministero della Sanità n.
5 50 del 28/03/1966, che prescriveva la verifica periodica delle transaminasi (AST/ALT) di tutti i donatori e delle sacche di sangue allo scopo di escludere dal circuito trasfusionale i donatori suscettibili di sospetto per epatiti virali”.
Con il terzo motivo assume l'appellante la propria assenza di colpevolezza, atteso lo stato della conoscenza medico – scientifica in tema di HCV al tempo dell'emotrasfusione, avvenuta nel 1969.
Anche tale doglianza è infondata.
Costituisce principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, che in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Parte_1 anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile già a partire dal 1° gennaio 1968, posto che con la l. n. 592 del
1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia di “raccolta, Parte_1 conservazione e distribuzione del sangue umano”) vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del Parte_1 medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo (v. Cass. n. 14748/2022).
Ha altresì precisato la Corte di cassazione che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Parte_1 anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus
e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978,
1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi specifici di Parte_1 vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno
1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi"
(v. Cass. nn. 19977/2023, 21695/2022, 21145/2021).
Con il quarto mezzo viene denunciata l'erroneità della sentenza impugnata per la mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Il motivo è infondato.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che “dal risarcimento appena liquidato nulla va
6 scomputato a titolo di indennizzo ex L. 210/1992, in quanto il non ha Parte_1 provato l'effettiva erogazione di un indennizzo in favore dell'attrice in conseguenza dei fatti di causa, né ha fornito alcuna indicazione in merito al quantum che sarebbe stato effettivamente corrisposto a tale titolo a parte attrice.
È, infatti, pacifico che, nel giudizio promosso nei confronti del Parte_1 per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (c.d. compensatio lucri cum damno), qualora non sia stato determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Sent. n. 14932 del 14/06/2013; Cass. civ. Sez. 6 3, Ord. n. 9434 del 10/05/2016)”.
Tale ragionamento è corretto.
Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo affermato, a partire dalla sentenza 11 gennaio 2008, n. 584, resa a Sezioni Unite, che il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla L.
n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Parte_1 per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto Parte_1 lesivo.
Epperò, è stato più volte ribadito che tale compensazione non può operare qualora la somma versata non sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare (così l'ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2778, in linea con la sentenza 14 giugno 2013, n. 14932). Per cui, mancando la prova della somma esattamente versata - prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione, cioè, nella specie, il Parte_1 appellante - la stessa non può avere luogo (v. Cass. nn. 20909/2018, 21837/2019,
7 21967/2019).
Ne deriva che l'invocata compensazione non può essere disposta “al buio”, cioè senza nessuna prova o indicazione né dell'effettivo versamento di somme a titolo di indennizzo né del loro esatto ammontare, elemento indispensabile ai fini della corretta formazione del titolo esecutivo (v. Cass. n. 32030/2021).
Deve, in sostanza, emergere dagli atti la prova che detto indennizzo sia stato effettivamente versato o, comunque, che esso sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum (Cass. n. 9709/2023).
Né le previsioni normative permettono l'esatta determinazione del quantum dell'indennizzo che si assume liquidato, poiché la legge n. 210/1992 prevede l'erogazione di indennizzi non soltanto in base alla patologia riconosciuta (qui pacificamente ascritta alla VII categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981), ma anche in base alle comorbilità e alla gravità della patologia, con eventuali indennizzi aggiuntivi o con la previsione della indennità integrativa speciale, siccome muta il tasso di inflazione programmato in base all'anno di erogazione, qui sconosciuto.
Non può applicarsi, infine, il principio espresso nell'ordinanza n. 2840/2024 della
Corte di cassazione, richiamata dall'appellante, ove è sancito che, rilevata d'ufficio la questione della compensatio lucri cum damno, il giudice deve avvalersi anche dei poteri officiosi per acquisire informazioni presso le competenti articolazioni amministrative, onde determinare l'esatta misura dell'indennizzo corrisposto.
Ed invero, se per un verso nel caso in esame non si verte in ipotesi di rilievo officioso della compensatio lucri cum damno, la cui applicazione è stata specificamente richiesta dal appellante, che non ha mai indicato l'ammontare che assume di avere Parte_1 corrisposto, per altro verso non può nemmeno convenirsi con il principio espresso, dovendosi considerare che, non operando in Sicilia il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni di cui al DPCM 26/5/2000, l'eventuale corresponsione dell'indennizzo è stata effettuata propriamente dal in causa, sicchè la richiesta di informazioni di cui Parte_1 all'art. 113 c.p.c. non potrebbe operare se non violando i principi in tema di onere probatorio e di tempestiva formazione della prova.
Con il quinto motivo viene contestato l'ammontare del quantum liquidato.
Assume l'appellante che, in assenza di documentazione sanitaria, che l'attrice non ha fornito, non risulta quale sia stata l'evoluzione e quale il decorso della malattia;
che, in assenza di tali dati, l'invalidità permanente avrebbe dovuto essere limitata nella
8 percentuale del 25%.
Anche tale doglianza è infondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, con accertamento completo e convincente, ha affermato che “l'accertata epatite cronica attiva HCV-correlata, genotipo 1b, continuous type, sofferta dalla periziata e documentata a datare dal 28/04/2004 fino al 04/05/2007, caratterizzata da media carica virale determinata in data 24/09/2004 in misura di 443.000
UI/ml, genotipo 1b, ed alla stessa data da marcato incremento degli indici di citolisi epato- cellulare (AST/ALT) in misura di circa quattro volte la norma, degli indici di colestasi (GGT) in misura di circa due volte la norma, marcata disprotidemia con ipoalbuminemia ed ipergam-maglobulinemia policlonale (ALB 42,55 % ; alfa1 3,34 % ; alfa2 9,18 % ; beta1
7,66 % ; beta2 4,26 % ; gamma 33,02 %), assenza di ittero e di alterazioni ematologiche, assenza di markers HBV, evidenza all'ecografia addominale del 04/05/2007 di epatomegalia con ipertrofia dei segmenti di sn e del lobo caudato, assenza di lesioni focali, presenza di lieve splenomegalia, decorrente in assenza di ittero, di ascite, di segni di compromissione dell'asse spleno-portale, di segni d'ipertensione portale, di alterazione delle VBI e VBE, di lesioni focali, di episodi di encefalopatia porto-sistemica, ha configurato un danno biologico permanente quantificabile nella misura percentuale del
35% (TRENTACINQUE %), in conformità ai comuni indici valutativi di letteratura in merito
( , , ; Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
, ”. Persona_10 Per_11
Conclusioni, queste, che non vi sono ragioni di disattendere, a petto della scarna deduzione dell'appellante.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Le spese si distraggono in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 960/2025 in data 10/2/2025 del Tribunale di Catania, ogni
[...] contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €.
7.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
9 15%. Distrae le spese in favore dell'avv. Rosaria Rossella Danile.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
19 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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