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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1807/2024 R.G. vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Castelvetrano nella via Frà Serafino Mannone C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Pietra Vivona (indirizzo pec:
Email_1 ricorrente
e nato a [...] in data [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Castelvetrano, via Mazzini n. 58, presso lo studio dell'Avv. Matilde
Mattozzi (indirizzo pec: Email_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con nel Comune di Castelvetrano in data 29 luglio 1978, ha Controparte_1 esposto che:
1 - dalla loro unione sono nati a Castelvetrano quattro figli, (nata il 29 maggio Persona_1
1979), (nata il [...]), (nato il [...]) Persona_2 Persona_3
e (nato il [...]), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Persona_4
- con decreto n. 9479/2019 del 4 dicembre 2019 il Tribunale di Marsala ha omologato la separazione personale dei coniugi, recependo le seguenti condizioni concordate tra le parti: separazione personale dei coniugi;
assegnazione della casa coniugale sita in Castelvetrano, via Polibio
n.15, a e assegnazione della casa secondaria sita in Triscina di Selinunte a Parte_1 CP_1
nessun assegno di mantenimento tra i coniugi poiché entrambe le parti vi hanno rinunciato;
[...]
- dall'intervenuta separazione la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
La ricorrente ha chiesto: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) il versamento di un assegno divorzile nella misura di € 300 al mese c) il mantenimento delle altre condizioni della separazione.
Costituendosi in giudizio il resistente ha aderito alla richiesta di controparte di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi alla richiesta di assegno divorzile, chiedendo l'accoglimento del ricorso per la cessazione degli effetti civile, con rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno divorzile.
All'udienza di prima comparizione del 14 maggio 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegno divorzile avanzata in ricorso.
Nella stessa udienza, la causa è stata rimessa in decisione a norma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. Nel merito, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione all'udienza presidenziale del 3 dicembre 2019 nel procedimento di separazione personale;
- la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Marsala con decreto del 4 dicembre 2019;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione, come dagli stessi dedotto.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
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Per questi motivi
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Castelvetrano, in data 29 luglio 1978 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile, nell'anno 1978 al n. 117, parte II, Serie A - da (nata a [...] in data [...]) e da Parte_1
(nato a [...] in data [...]). Controparte_1
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
15 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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