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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. R.G. 2786/2023 avente ad oggetto la
regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio
nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], con domicilio a Montelupo Parte_1
Fiorentino (FI), alla via della Chiesa 34, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Veronica Bachi ed Elisa Castellacci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisa Castellacci in San Miniato (PI), alla
Via F. Aporti n. 32;
E
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
(PT) alla Via Orbignanese n. 9/11 interno 5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Arianna Ballati, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia (PT) alla Via Curtatone e Montanara n. 63;
E
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 7.12.2023, premetteva di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla quale era Parte_2
nato, in data 7.7.2021, il figlio . Precisava che il nucleo abitava in Per_1
Lamporecchio (PT) alla Via Orbignanese n. 9/11 interno 5, abitazione condotta in locazione dalla sig.ra . Parte_2
Il ricorrente premetteva, altresì, che, non potendo avere un lavoro stabile in quanto in attesa di permesso di soggiorno, si era sempre occupato della gestione e della cura del figlio, mentre la madre, sin dai primi mesi di vita del figlio, era tornata stabilmente a lavorare come venditrice ambulante presso mercati e/o fiere sia in Toscana sia in Umbria, in Liguria e nelle Marche, allontanandosi dall'abitazione familiare anche per più giorni consecutivi. Le spese familiari erano divise a metà e per corrispondere la propria parte, il ricorrente lavorava
“a nero” presso l'attività della IG.ra , quando il tempo glielo Parte_3
permetteva, e chiedeva aiuto anche ai propri parenti presenti in Italia.
Aggiungeva che il figlio dall'anno 2022 frequenta l'asilo nido Mapilù, posto in
TO ID (FI) Via Prov. Cerretese n. 39, con orario dalle ore 9:00 alle ore
16:00/16:30 dal lunedì al venerdì.
Rappresentava che dal 2021 la convivenza tra il ricorrente e la resistente era divenuta sempre più difficile e problematica, con frequenti liti anche alla presenza del minore.
Alla fine di febbraio 2023, a seguito di una lite, il ricorrente lasciava l'abitazione, trasferendosi in un albergo e poi in una casa vacanze, e trovava un accordo con la madre per l'affidamento del minore (lunedì, mercoledì, venerdì
e domenica con un genitore, martedì giovedì e sabato con l'altro, con relativi pernottamenti, a settimane alterne, salvo diversi accordi dovuti ad esigenze lavorative e/o personali dell'uno o dell'altro genitore), continuando ad occuparsi quotidianamente del figlio e a corrispondere la metà delle spese dell'abitazione famigliare.
Pertanto, domandava, inaudita altera parte, l'affidamento Parte_1
congiunto del figlio con diritto di visita e pernottamento presso il padre, la
2 cessazione delle condotte pregiudizievoli della resistente, la predisposizione di incontri protetti con lo zio del minore e l'intervento del Servizio Sociale competente, nonché, in via definitiva, l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e diritto di visita e pernottamento presso il padre e calendario relativo ai periodi festivi;
incontri protetti con lo zio del minore, ; mantenimento Persona_2
diretto del figlio e spese straordinarie al 50% secondo le Linee Guida del CNF;
con vittoria di spese e compensi legali, a favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.2.2024, si costituiva in giudizio , la quale contestava tutto quanto ex Parte_2
adverso dedotto ed eccepito.
In particolare, rappresentava come il compagno, conosciuto quale commerciante ambulante di tester di profumi, fosse aggressivo sia verbalmente che fisicamente (episodio del 2019 a San Sepolcro, episodio frattura mano curata presso l'Ospedale di Fabriano); aggiungeva, inoltre, come fosse geloso e le controllasse il telefono e che le liti si erano intensificate durante le restrizioni da COVID 19.
Dopo la nascita del figlio, il ricorrente continuava nei suoi atteggiamenti violenti e denigratori nei confronti della compagna.
Aggiungeva che il ricorrente lavorava a nero, in attività illecite quali il commercio di merce contraffatta e che, ad eccezione di alcune somme a partire da agosto 2023, non aveva mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio;
contestava, infine, gli episodi relativi alla propria famiglia per come descritti da controparte e di far uso di cannabis o di cocaina;
negava la pericolosità per il figlio del proprio fratello, affetto da tossicodipendenza e in cura presso il SERT di Montecatini Terme.
Pertanto, domandava l'affidamento esclusivo del minore, Parte_2
la presa in carico del nucleo dal Servizio Sociale, incontri protetti con il padre, contributo di mantenimento pari ad € 500,00 a favore della madre, spese straordinarie al 50% secondo il protocollo di Pistoia e le linee guida del CNF, ricomprendendo la retta dell'asilo tra le spese straordinarie;
con vittoria di spese.
3 Rigettata l'istanza ex art. 472 bis.15 c.p.c., nel corso del giudizio, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni di affidamento del figlio minore.
All'esito di un periodo di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, la causa giungeva all'udienza del 15.4.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. In particolare, l'accordo raggiungo dalle parti prevede quanto segue:
1. affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i Persona_3
quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni
e delle aspirazioni del medesimo;
2. collocamento prevalente del minore presso la madre IG.ra Persona_3
attualmente residente in [...]
Orbignanese n. 9/11;
3. il IG. si impegna a prendere in locazione un'abitazione nei Parte_1 pressi di Lamporecchio (PT) o comunque nelle vicinanze dell'abitazione ove risiederà la sig.ra con il minore e ciò al fine di favorire Parte_2 Per_1
le relazioni genitori — figlio;
4. il IG. potrà tenere con sé con i seguenti tempi e Parte_1 Per_1
modalità: il martedì ed il giovedì dall'uscita dell'asilo/scuola fino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà dalla madre ed il fine settimana in maniera alternata dal sabato mattina alle ore 9,00 quando andrà a prenderlo a casa della madre fino alla domenica sera alle ore 19,00 quando lo riaccompagnerà dalla IG.ra . Nella settimana in cui il minore non Parte_2
trascorrerà il weekend con il padre, il IG. terra presso di sé il Parte_1 piccolo il giovedì dall'uscita dall'asilo/scuola sino al venerdì mattina Per_1 quando lo accompagnerà all'ingresso in asilo/scuola. Durante le festività natalizie i genitori seguiranno il suddetto calendario e trascorreranno il Natale ed il Capodanno in maniera alternata con il figlio;
si specifica che per 'anno
2024 il piccolo trascorrerà il Natale, il Santo Stefano ed il Capodanno Per_1
con il padre, poiché nell'anno 2023 ha trascorso le festività con la madre.
Durante le festività pasquali il piccolo stara due giorni consecutivi con Per_1
la madre e con il padre e per il corrente anno trascorrerà la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre. Durante le vacanze estive, sino Per_1
4 all'età di 5 anni trascorrerà con il padre cinque giorni consecutivi ed dai 6 anni almeno 7 giorni consecutivi con lo stesso. Trattasi di calendario da considerarsi definitivo ed eventualmente rivedibile solo in ragione delle esigenze del minore e dei genitori (lavorative e di salute);
5. i genitori, quando avranno con sé il figlio, si impegnano a comunicarsi gli spostamenti ed il luogo dove si trovano;
6. il IG. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 Per_1
tramite la corresponsione mensile alla IG.ra della somma Parte_2 di € 500,00 (dicasi €. cinquecento/00), che dovrà pervenire tramite bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese, e sarà annualmente soggetta ad automatico adeguamento in base alla variazione degli indici ISTAT. I genitori, poi, concorreranno nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie necessarie per il figlio come indicate dal Protocollo d'intesa del Per_1
Tribunale di Pistoia;
7. il IG. si impegna a proseguire il percorso di cura avviato con Parte_1
il Dott. Pt_4
8. la IG.ra si impegna a proseguire il percorso di supporto Parte_2
psicologico già avviato con la Dott.ssa Per_4
9. I IGg.ri e si impegnano, nel caso risulti necessario Pt_1 Parte_2
intraprendere un percorso di supporto psicologico per il figlio minore Pt_1 per il quale il IG. dà già fin d'ora la propria autorizzazione, a scegliere Pt_1
uno specialista all'interno del Servizio Pubblico Nazionale e ove ciò non sia possibile (a causa delle liste d'attesa) a scegliere un medico in comune accordo, medico con cui abbiano conferito anche separatamente;
10. i genitori si impegnano a non portare il minore all'estero a meno Per_1
che non sussista tra gli stessi accordo in tal senso;
11. il IG. autorizza la IG.ra a battezzare Parte_1 Parte_2
secondo il rito cattolico il figlio e la IG.ra autorizza a Per_1 Parte_2
che il piccolo sia sottoposto, entro l'età di 5 anni, al rito della Per_1
circoncisione, previo consulto con psicoterapeuta;
12. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Parte_1 Parte_2 la somma di € 480,00 (dicasi €. quattrocentottanta/00) relativa alla meta del canone locatizio dell'immobile ove le parti allora convivevano relativo alla mensilità di luglio 2022;
5 13. i IGg.ri e provvederanno entro e non oltre il Pt_1 Parte_2
14.03.2024 a rimettere le querele e/o denunce reciprocamente sporte e ad accettare dette remissioni;
14. i IGg.ri e dichiarano integralmente compensante tra Pt_1 Parte_2
di loro le spese di lite inerenti al procedimento n. 2786/2023 R.G. pendente avanti al Tribunale di Pistoia, nonché quelle relative alle querele e/o denunce sporte e di cui al precedente capoverso. I legali rinunciano alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse del minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Occorre, difatti, osservare come dall'ultima relazione del Servizio Sociale emerga un miglioramento del rapporto tra i genitori. Appare, però, opportuno che le parti avviino il percorso indicato dal Servizio Sociale per una progettualità congiunta con supporto psicologico condiviso. Risulta, altresì, necessario mantenere il monitoraggio del minore, e che sia previsto l'inserimento nel P.I.P.P.I. proposto dal Servizio Sociale. I Servizi Sociali relazioneranno semestralmente al Giudice Tutelare in sede, segnalando tempestivamente qualsiasi elemento di pregiudizio per il minore.
Altresì conforme all'interesse del minore appare il regime di frequentazioni dello stesso con i genitori concordato dalle parti.
6 In relazione alle domande di contenuto economico, il Collegio ritiene congrua la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio minorenne concordato dalle parti in considerazione delle condizioni economiche e reddituali dei genitori (come risultanti dalle documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo) e tenuto conto delle esigenze economiche dei figli, rapportate alla loro età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantire loro, dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, della valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti.
Equa è la previsione della ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie necessarie per il figlio.
3. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, oltre alla modifica della residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, con collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna;
2) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni del minore con i genitori si svolgano secondo le modalità e nei tempi previsti al punto 4 dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
3) conferma la presa in carico del nucleo e del minore da parte del Servizio
Sociale, con mandato di inoltrare relazioni semestrali al Giudice Tutelare in sede;
7 4) determina in € 500,00 ciascuno il contributo mensile dovuto da Pt_1
per il mantenimento del figlio, da corrispondere entro il 30 di ogni mese
[...]
a , contributo rivalutabile annualmente secondo i parametri Parte_2
ISTAT;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio come individuate e secondo le modalità indicate nell'accordo raggiunto dalle parti (condizione punto 6) e trascritte nella parte motiva del presente provvedimento;
6) prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
7) spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. R.G. 2786/2023 avente ad oggetto la
regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio
nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], con domicilio a Montelupo Parte_1
Fiorentino (FI), alla via della Chiesa 34, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Veronica Bachi ed Elisa Castellacci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisa Castellacci in San Miniato (PI), alla
Via F. Aporti n. 32;
E
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
(PT) alla Via Orbignanese n. 9/11 interno 5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Arianna Ballati, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia (PT) alla Via Curtatone e Montanara n. 63;
E
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 7.12.2023, premetteva di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla quale era Parte_2
nato, in data 7.7.2021, il figlio . Precisava che il nucleo abitava in Per_1
Lamporecchio (PT) alla Via Orbignanese n. 9/11 interno 5, abitazione condotta in locazione dalla sig.ra . Parte_2
Il ricorrente premetteva, altresì, che, non potendo avere un lavoro stabile in quanto in attesa di permesso di soggiorno, si era sempre occupato della gestione e della cura del figlio, mentre la madre, sin dai primi mesi di vita del figlio, era tornata stabilmente a lavorare come venditrice ambulante presso mercati e/o fiere sia in Toscana sia in Umbria, in Liguria e nelle Marche, allontanandosi dall'abitazione familiare anche per più giorni consecutivi. Le spese familiari erano divise a metà e per corrispondere la propria parte, il ricorrente lavorava
“a nero” presso l'attività della IG.ra , quando il tempo glielo Parte_3
permetteva, e chiedeva aiuto anche ai propri parenti presenti in Italia.
Aggiungeva che il figlio dall'anno 2022 frequenta l'asilo nido Mapilù, posto in
TO ID (FI) Via Prov. Cerretese n. 39, con orario dalle ore 9:00 alle ore
16:00/16:30 dal lunedì al venerdì.
Rappresentava che dal 2021 la convivenza tra il ricorrente e la resistente era divenuta sempre più difficile e problematica, con frequenti liti anche alla presenza del minore.
Alla fine di febbraio 2023, a seguito di una lite, il ricorrente lasciava l'abitazione, trasferendosi in un albergo e poi in una casa vacanze, e trovava un accordo con la madre per l'affidamento del minore (lunedì, mercoledì, venerdì
e domenica con un genitore, martedì giovedì e sabato con l'altro, con relativi pernottamenti, a settimane alterne, salvo diversi accordi dovuti ad esigenze lavorative e/o personali dell'uno o dell'altro genitore), continuando ad occuparsi quotidianamente del figlio e a corrispondere la metà delle spese dell'abitazione famigliare.
Pertanto, domandava, inaudita altera parte, l'affidamento Parte_1
congiunto del figlio con diritto di visita e pernottamento presso il padre, la
2 cessazione delle condotte pregiudizievoli della resistente, la predisposizione di incontri protetti con lo zio del minore e l'intervento del Servizio Sociale competente, nonché, in via definitiva, l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e diritto di visita e pernottamento presso il padre e calendario relativo ai periodi festivi;
incontri protetti con lo zio del minore, ; mantenimento Persona_2
diretto del figlio e spese straordinarie al 50% secondo le Linee Guida del CNF;
con vittoria di spese e compensi legali, a favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.2.2024, si costituiva in giudizio , la quale contestava tutto quanto ex Parte_2
adverso dedotto ed eccepito.
In particolare, rappresentava come il compagno, conosciuto quale commerciante ambulante di tester di profumi, fosse aggressivo sia verbalmente che fisicamente (episodio del 2019 a San Sepolcro, episodio frattura mano curata presso l'Ospedale di Fabriano); aggiungeva, inoltre, come fosse geloso e le controllasse il telefono e che le liti si erano intensificate durante le restrizioni da COVID 19.
Dopo la nascita del figlio, il ricorrente continuava nei suoi atteggiamenti violenti e denigratori nei confronti della compagna.
Aggiungeva che il ricorrente lavorava a nero, in attività illecite quali il commercio di merce contraffatta e che, ad eccezione di alcune somme a partire da agosto 2023, non aveva mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio;
contestava, infine, gli episodi relativi alla propria famiglia per come descritti da controparte e di far uso di cannabis o di cocaina;
negava la pericolosità per il figlio del proprio fratello, affetto da tossicodipendenza e in cura presso il SERT di Montecatini Terme.
Pertanto, domandava l'affidamento esclusivo del minore, Parte_2
la presa in carico del nucleo dal Servizio Sociale, incontri protetti con il padre, contributo di mantenimento pari ad € 500,00 a favore della madre, spese straordinarie al 50% secondo il protocollo di Pistoia e le linee guida del CNF, ricomprendendo la retta dell'asilo tra le spese straordinarie;
con vittoria di spese.
3 Rigettata l'istanza ex art. 472 bis.15 c.p.c., nel corso del giudizio, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni di affidamento del figlio minore.
All'esito di un periodo di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, la causa giungeva all'udienza del 15.4.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. In particolare, l'accordo raggiungo dalle parti prevede quanto segue:
1. affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i Persona_3
quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni
e delle aspirazioni del medesimo;
2. collocamento prevalente del minore presso la madre IG.ra Persona_3
attualmente residente in [...]
Orbignanese n. 9/11;
3. il IG. si impegna a prendere in locazione un'abitazione nei Parte_1 pressi di Lamporecchio (PT) o comunque nelle vicinanze dell'abitazione ove risiederà la sig.ra con il minore e ciò al fine di favorire Parte_2 Per_1
le relazioni genitori — figlio;
4. il IG. potrà tenere con sé con i seguenti tempi e Parte_1 Per_1
modalità: il martedì ed il giovedì dall'uscita dell'asilo/scuola fino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà dalla madre ed il fine settimana in maniera alternata dal sabato mattina alle ore 9,00 quando andrà a prenderlo a casa della madre fino alla domenica sera alle ore 19,00 quando lo riaccompagnerà dalla IG.ra . Nella settimana in cui il minore non Parte_2
trascorrerà il weekend con il padre, il IG. terra presso di sé il Parte_1 piccolo il giovedì dall'uscita dall'asilo/scuola sino al venerdì mattina Per_1 quando lo accompagnerà all'ingresso in asilo/scuola. Durante le festività natalizie i genitori seguiranno il suddetto calendario e trascorreranno il Natale ed il Capodanno in maniera alternata con il figlio;
si specifica che per 'anno
2024 il piccolo trascorrerà il Natale, il Santo Stefano ed il Capodanno Per_1
con il padre, poiché nell'anno 2023 ha trascorso le festività con la madre.
Durante le festività pasquali il piccolo stara due giorni consecutivi con Per_1
la madre e con il padre e per il corrente anno trascorrerà la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre. Durante le vacanze estive, sino Per_1
4 all'età di 5 anni trascorrerà con il padre cinque giorni consecutivi ed dai 6 anni almeno 7 giorni consecutivi con lo stesso. Trattasi di calendario da considerarsi definitivo ed eventualmente rivedibile solo in ragione delle esigenze del minore e dei genitori (lavorative e di salute);
5. i genitori, quando avranno con sé il figlio, si impegnano a comunicarsi gli spostamenti ed il luogo dove si trovano;
6. il IG. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 Per_1
tramite la corresponsione mensile alla IG.ra della somma Parte_2 di € 500,00 (dicasi €. cinquecento/00), che dovrà pervenire tramite bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese, e sarà annualmente soggetta ad automatico adeguamento in base alla variazione degli indici ISTAT. I genitori, poi, concorreranno nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie necessarie per il figlio come indicate dal Protocollo d'intesa del Per_1
Tribunale di Pistoia;
7. il IG. si impegna a proseguire il percorso di cura avviato con Parte_1
il Dott. Pt_4
8. la IG.ra si impegna a proseguire il percorso di supporto Parte_2
psicologico già avviato con la Dott.ssa Per_4
9. I IGg.ri e si impegnano, nel caso risulti necessario Pt_1 Parte_2
intraprendere un percorso di supporto psicologico per il figlio minore Pt_1 per il quale il IG. dà già fin d'ora la propria autorizzazione, a scegliere Pt_1
uno specialista all'interno del Servizio Pubblico Nazionale e ove ciò non sia possibile (a causa delle liste d'attesa) a scegliere un medico in comune accordo, medico con cui abbiano conferito anche separatamente;
10. i genitori si impegnano a non portare il minore all'estero a meno Per_1
che non sussista tra gli stessi accordo in tal senso;
11. il IG. autorizza la IG.ra a battezzare Parte_1 Parte_2
secondo il rito cattolico il figlio e la IG.ra autorizza a Per_1 Parte_2
che il piccolo sia sottoposto, entro l'età di 5 anni, al rito della Per_1
circoncisione, previo consulto con psicoterapeuta;
12. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Parte_1 Parte_2 la somma di € 480,00 (dicasi €. quattrocentottanta/00) relativa alla meta del canone locatizio dell'immobile ove le parti allora convivevano relativo alla mensilità di luglio 2022;
5 13. i IGg.ri e provvederanno entro e non oltre il Pt_1 Parte_2
14.03.2024 a rimettere le querele e/o denunce reciprocamente sporte e ad accettare dette remissioni;
14. i IGg.ri e dichiarano integralmente compensante tra Pt_1 Parte_2
di loro le spese di lite inerenti al procedimento n. 2786/2023 R.G. pendente avanti al Tribunale di Pistoia, nonché quelle relative alle querele e/o denunce sporte e di cui al precedente capoverso. I legali rinunciano alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse del minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Occorre, difatti, osservare come dall'ultima relazione del Servizio Sociale emerga un miglioramento del rapporto tra i genitori. Appare, però, opportuno che le parti avviino il percorso indicato dal Servizio Sociale per una progettualità congiunta con supporto psicologico condiviso. Risulta, altresì, necessario mantenere il monitoraggio del minore, e che sia previsto l'inserimento nel P.I.P.P.I. proposto dal Servizio Sociale. I Servizi Sociali relazioneranno semestralmente al Giudice Tutelare in sede, segnalando tempestivamente qualsiasi elemento di pregiudizio per il minore.
Altresì conforme all'interesse del minore appare il regime di frequentazioni dello stesso con i genitori concordato dalle parti.
6 In relazione alle domande di contenuto economico, il Collegio ritiene congrua la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio minorenne concordato dalle parti in considerazione delle condizioni economiche e reddituali dei genitori (come risultanti dalle documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo) e tenuto conto delle esigenze economiche dei figli, rapportate alla loro età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantire loro, dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, della valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti.
Equa è la previsione della ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie necessarie per il figlio.
3. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, oltre alla modifica della residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, con collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna;
2) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni del minore con i genitori si svolgano secondo le modalità e nei tempi previsti al punto 4 dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
3) conferma la presa in carico del nucleo e del minore da parte del Servizio
Sociale, con mandato di inoltrare relazioni semestrali al Giudice Tutelare in sede;
7 4) determina in € 500,00 ciascuno il contributo mensile dovuto da Pt_1
per il mantenimento del figlio, da corrispondere entro il 30 di ogni mese
[...]
a , contributo rivalutabile annualmente secondo i parametri Parte_2
ISTAT;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio come individuate e secondo le modalità indicate nell'accordo raggiunto dalle parti (condizione punto 6) e trascritte nella parte motiva del presente provvedimento;
6) prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
7) spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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