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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4982/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4982/2018 promossa da:
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. De Felice Fabio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Roma n. 116, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Stravato Marco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Via Antonio Zara, giusta procura in atti;
GEOM. D' (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Massimo D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Corso della
Repubblica n. 257, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Nonché
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Malatesta Francesco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma. Via dei Gracchi n. 320, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: appalto.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , Parte_3
evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la TT ed Controparte_1
il Geometra al fine di conseguire la risoluzione del contratto d'appalto CP_3
stipulato in data 2.5.2011 e la condanna delle controparti al risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda, deduceva che, con contratto di appalto stipulato il 2.5.2011, aveva affidato alla TT la realizzazione di lavori di straordinaria amministrazione dei balconi CP_1
e del lastrico di copertura dell'edificio condominiale, per il prezzo complessivo di € 79.626,62.
Rappresentava che i lavori terminavano il 22.3.2012, ma che le opere risultavano essere state svolte superficialmente e non a regola d'arte, tanto che nel maggio del 2015 la TT appaltatrice tentava invano di riparare i danni;
quindi, nel dicembre del 2016 conferiva incarico ad un tecnico, il quale con relazione del 14.12.2016, accertava che le opere di rifacimento del lastrico solare presentavano gravi vizi. Riteneva, pertanto, sussistenti i presupposti per invocare la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti ex art. 1669 c.c., nonché del direttore dei lavori.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità a qualsiasi titolo in via equitativa
e/o solidale della TT e del direttore Geometra Controparte_1 CP_3
in ordine alla causazione dell'evento in premessa descritto, e previa declaratoria della
[...]
risoluzione del contratto di appalto in premessa richiamato per inadempimento e/o inesatto adempimento della TT convenuta del direttore dei lavori per l'effetto condannare i convenuti in ragione delle rispettive responsabilità al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in €.
45.000,00 oltre interessi corrispettivi dovendosi prevedere le opere di totale rifacimento dell'impermeabilizzazione previa demolizione i quelle non eseguite a regola d'arte, nella misura legale, dall'evento sino al saldo ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. Vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio la TT edile , eccependo l'inammissibilità dell'avversa CP_1
pretesa risarcitoria per intervenuta decadenza di cui all'art. 2226 comma 2 c.c. e, comunque, di cui all'art. 1667 c.c., non essendo la denuncia intervenuta entro otto giorni dalla scoperta, nonché per essere decorso il termine di prescrizione di un anno dalla consegna. Deduceva, altresì, che i pagina 2 di 16 lavori erano stati effettuati a regola d'arte, e che lo stesso Geom. più volte, nelle CP_3
assemblee condominiali aveva precisato che il lavoro del terrazzo era un lavoro provvisorio e non definitivo, che andava ultimato con la formazione di un massetto impermeabilizzato, con sovrastante pavimentazione completa di giunti di dilatazione.
Contestava, inoltre, la valutazione dei danni operata da parte attrice, e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, la Controparte_2
al fine di essere manlevato da qualsiasi richiesta di pagamento a titolo di risarcimento
[...]
danni avanzata da controparte.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda: in via preliminare: 1) ai sensi degli artt. 106 e 269
c.p.c. disporre la chiamata in garanzia del terzo della società (già Controparte_2
, C.F.: , in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_4
con sede legale in 20129 Milano, Largo Tazio Nuvolari n°1, per essere da questa garantita e tenuta indenne da eventuali condanne, chiedendo il contestuale spostamento della prima udienza, già fissata per il 25/09/2018 e successivamente per il 12/02/2019, allo scopo di consentire la citazione dello stesso nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; 2) Dichiarare inammissibile la denuncia di vizi e difformità, e conseguentemente la richiesta di risarcimento danni di parte avversa, per la decadenza di cui all'art. 2226 comma 2 c.c.; 3) Dichiarare inammissibile la denuncia di vizi e difformità, e conseguentemente la domanda di risarcimento danni di parte avversa, per la decadenza di cui all'art. 1667 comma 2 c.c.; nel merito: 4) rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate sia in punto di fatto che di diritto come indicato in premessa del presente atto;
5) nel caso in cui fosse ritenuto responsabile per i danni cagionati all'immobile de quo la TT individuale edile , accertare e dichiarare CP_1
quale responsabile in solido per i danni recati a terzi la società (già Controparte_2
dichiarando quest'ultima tenuta a garantire e manlevare Controparte_4
parte convenuta da ogni e qualsiasi spesa o pregiudizio che alla medesima dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario nonché il 12,5% sulle spese generali come per legge.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto Geom. eccependo in via preliminare CP_3
l'improcedibilità della domanda attorea per la tardiva iscrizione a ruolo della causa, in quanto pagina 3 di 16 l'atto di citazione era stato notificato il 23.4.2018 e la causa era stata iscritta al ruolo solo in data
10.09.2018, con conseguente violazione dell'art. 165 c.p.c.
Nel merito, deduceva l'assenza di qualunque responsabilità a suo carico per i danni denunciati nell'atto di citazione, stante l'imputabilità degli stessi alla sola ed esclusiva negligenza della medesima parte attrice. Difatti, il convenuto effettuava un computo metrico estimativo dei costi che il avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione dei lavori di Parte_3
straordinaria manutenzione sulle facciate, sui balconi e sul lastrico solare di copertura del palazzo, dei quali assumeva la direzione, secondo il tipo di intervento dagli stessi sollecitato che, per esigenze di risparmio, non prevedeva la posa di un pavimento ma solo interventi di isolamento termico e di nuova impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura del
Condominio, realizzati attraverso l'apposizione di pannelli termici ricoperti da una guaina di tipo ardesiata. Tuttavia, più volte lo stesso Geometra, anche in occasione delle varie assemblee tenutesi per la discussione e l'approvazione dei costi preventivati per l'esecuzione dei lavori, avvertiva sia l'Amministratrice di Condominio sia i condomini che i sopracitati lavori avrebbero potuto costituire solamente opere provvisorie, che per divenire durevoli nel tempo avrebbero dovuto essere ultimate nel termine massimo non superiore a due anni, a mezzo della realizzazione di un massetto impermeabilizzato su cui posare una pavimentazione in gres;
in alternativa, suggeriva di realizzare sulla guaina ardesiata già apposta una pavimentazione galleggiante, previa posa di un telo di tessuto non tessuto per la protezione della guaina. La parte attrice, benché espressamente avvisata, si asteneva dal compiere tali ulteriori ed essenziali interventi, e proprio la mancata realizzazione delle ulteriori opere così come raccomandate causava le deformazioni della guaina ardesiata apposta sul lastrico solare che, infatti, agli occhi del perito incaricato dal nell'anno 2016 si presentava con una forma ondulata, tipica dell'effetto della Parte_1
descritta escursione termica. Del resto, la circostanza che il problema delle infiltrazioni, così come denunciato dalla parte attrice, si fosse manifestato a distanza di oltre tre anni dalla ultimazione dei lavori commissionati, comprovava da un lato la perfetta esecuzione dell'opera al tempo commissionata e diretta nell'esecuzione dal convenuto, e dall'altro la circostanza che se il attore avesse per tempo dato seguito agli avvisi fornitigli, le problematiche Parte_1
successivamente insorte non si sarebbero potute evidenziare.
Rappresentava, altresì, che l'azione avrebbe dovuto essere proposta sia nei confronti del direttore dei lavori che della TT appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 c.c. e non già ai sensi dell'art. 2236
pagina 4 di 16 c.c., con tutte le conseguenze del caso in tema di decadenza e prescrizione dell'azione e del diritto. Nel caso di specie, i lavori erano stati ultimati in data 22.3.2012, e soltanto in data
14.12.2016 il denunciava i vizi riscontrati, dopodiché l'atto di citazione veniva Parte_1
notificato in data 23.4.2018, con conseguente prescrizione del diritto di parte attrice a domandare il risarcimento, ex art. 1669 c.c.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Sig. Giudice adito contariis reiectis:
1. in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante la tardiva iscrizione a ruolo della causa, avvenuta ad oltre cinque mesi dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, così come argomentato nel paragrafo n. 1 qui da intendersi integralmente trascritto;
2. in subordine, e solo nella denegata ipotesi dell'esame della domanda attorea nel merito, escludere ogni responsabilità del sig. Geom. per quanto esposto al paragrafo CP_3
n.2 qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, dovendosi escludere la riconducibilità delle infiltrazioni lamentate a vizi dell'opera al tempo commissionata, bensì a sopravvenienze tipicamente riconducibili al normale deterioramento del materiale impiegato, non protetto opportunamente dal Condominio per ragioni di spesa;
3. in estremo subordine, qualificare la domanda ex adverso formulata nei confronti del sig. Geom. CP_3
come azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., anziché ex art. 2236 e 1668 c.c., per quanto sostenuto al paragrafo n. 3 qui da intendersi trascritto. Per l'effetto dichiarare prescritto il diritto di parte attrice al risarcimento del danno;
4. con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
Autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta dalla TT appaltatrice, si costituiva in giudizio la società eccependo in via preliminare l'intervenuta Controparte_2
prescrizione del diritto ex art. 1669, comma 2, c.c., posto che il Condominio denunciava l'esistenza di una serie di vizi soltanto in data 13 gennaio 2017 con una formale lettera di diffida inviata alla e, dopo che quest'ultima respingeva la richiesta di Parte_4
risarcimento danni (30 gennaio 2017), notificava atto di citazione in data 23 aprile 2018: quindi, dalla data della denuncia (avvenuta in data 13 gennaio 2017), il primo atto interruttivo della prescrizione era stato proprio la domanda giudiziale proposta con l'atto di citazione notificato alla in data 23 aprile 2018 e pertanto dopo che il termine prescrizionale di cui Parte_4
all'art. 1669 c.c. era già ampiamente spirato.
pagina 5 di 16 Sempre in via preliminare, deduceva l'inoperatività della polizza in relazione alla fattispecie oggetto di causa, poiché la garanzia era stata prestata esclusivamente “per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio per il quale è stipulata
l'assicurazione”. Pertanto, la polizza non copriva i danni derivanti da una errata esecuzione dei lavori, ma solo ed esclusivamente danni materiali (oltre che a lesioni e danno da morte) arrecati a soggetti terzi durante l'esecuzione dei medesimi.
Evidenziava altresì l'infondatezza nel merito della domanda proposta, e concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare, accertare e/o dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto con ogni conseguenziale effetto di legge;
in via preliminare, ma subordinata, accertare e/o dichiarare l'inoperatività della polizza n. 0005347916 stipulata dalla (già con il signor con Controparte_5 CP_6 CP_1
ogni consequenziale effetto di legge;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna della scrivente Compagnia, tenere conto dello scoperto e/o della franchigia richiamate nella polizza n.
0005347916 e in ogni caso contenere l'eventuale condanna entro i massimali contrattuali;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova orale e consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; infine, con provvedimento del 22.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, va innanzitutto respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per la tardiva iscrizione a ruolo della causa, sollevata dal convenuto CP_3
Nel caso di specie, infatti, risulta che parte attrice, dopo aver notificato l'atto di citazione in data
23.4.2018, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c. procedeva, il 27.4.2018, a depositare l'atto di citazione con modalità telematiche, come comprovato dalle pec di accettazione e di avvenuta consegnati depositati dal attore. Parte_1
Va dunque rammentato che “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
pagina 6 di 16 certificata del Ministero della giustizia. Diversa è invece la funzione della terza e quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende la perfezione dell'effetto giuridico di deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti
l'atto stesso o i suoi allegati” (Cass. Civ., sez. II, 12.7.2021, n. 19796).
Inoltre, con istanza del 6.9.2018, indirizzata al Presidente del Tribunale, il procuratore di parte attrice rappresentava che, nonostante il deposito inoltrato in data 27.4.2018, il giudizio non risultava iscritto a ruolo, e chiedeva pertanto di procedersi alla regolare iscrizione della causa, come di fatto avvenuto con provvedimento del 10.9.2018.
Deve altresì darsi atto che né la né il Geom. risultano essersi costituiti in Parte_4 CP_3
giudizio entro il termine dei venti giorni antecedenti la prima udienza di comparizione, ex art. 167 c.p.c., fissata in citazione per il 25.9.2018, giacché le relative costituzioni avvenivano il
23.1.2019 per la TT appaltatrice e il 7.2.2019 per il direttore dei lavori. Tale circostanza, tuttavia, è dipesa proprio dalla mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa, la quale come già evidenziato avveniva solo in data 10.9.2018. Dunque, se da un lato non deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda stante la mancata imputabilità a parte attrice della tardiva iscrizione della causa, per le medesime ragioni di tutela del diritto di difesa le conseguenze negative della tardiva iscrizione non possono farsi ricadere a carico delle parti convenute.
Nemmeno può reputarsi tardiva, ad avviso del Tribunale, la costituzione del convenuto CP_3
la quale veniva effettuata in data 7.2.2019, dunque a distanza inferiore ai venti giorni prima dell'udienza rinviata dal giudice al 12.2.2019.
Ed invero, non vi è prova in atti di ulteriori avvisi o comunicazioni effettuati nei confronti delle parti convenute anche in relazione al rinvio della prima udienza al 12.2.2019, di guisa che non è possibile verificare quando il convenuto sia venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del processo e del rinvio della prima udienza di comparizione al 12.2.2019.
Del resto, “Nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da una di esse, a norma del disposto degli art. 171, comma 1, e 307, comma 1, c.p.c., le decadenze per il convenuto
pagina 7 di 16 correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell'art. 167 c.p.c. e, fra queste, quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione, che operava in relazione all'udienza indicata nell'originaria citazione introduttiva;
pertanto, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto, le decadenze si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. e, nel caso di riassunzione effettuata dall'attore, al termine di cui all'art. 166 c.p.c., calcolato in relazione all'udienza indicata dallo stesso attore nella comparsa di riassunzione” (Cass. Civ., sez. VI, 13.9.2017, n.21184).
Nel caso di specie, dunque, è pacifico che il convenuto non può essere incorso in decadenza per il mancato rispetto del termine di venti giorni rispetto all'udienza, indicata in citazione, del
25.9.2018; né risulta che l'attore abbia presentato un ricorso in riassunzione, essendo la mancata iscrizione a ruolo dipesa da problematiche di Cancelleria, così come non risulta che sia stato altrimenti comunicato o notificato al convenuto il verbale d'udienza del 25.9.2018, che disponeva il rinvio alla data del 12.2.2019. In tale peculiare fattispecie, pertanto, ritiene il Giudicante che non possa essere imputata al convenuto alcuna decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167
c.p.c., nonostante la costituzione sia avvenuta in data 7.2.2019.
Ciò chiarito, venendo al merito, il Condominio attore ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la TT edile e CP_1
conseguentemente di condannare la TT appaltatrice e il direttore dei lavori, in solido tra loro, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in
€ 45.000,00, a cagione della mancata esecuzione delle opere a regola d'arte.
Si rende quindi necessario procedere in primo luogo alla corretta qualificazione giuridica delle domande proposte.
Sul punto, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità regola i rapporti tra le azioni di cui all'art. 1667 c.c. e quelle di cui all'art. 1669 c.c. in termini di compatibilità, potendo il committente di un immobile che presenti gravi difetti invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall' art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall' art. 1668 c.c., con riguardo ai vizi di cui all' art. 1667 c.c. , dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.). I gravi difetti dell'opera, invero, si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, sicché la presenza pagina 8 di 16 di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass. civ., sez. II, 25.7.2019, n. 20184). Tuttavia, pur potendo il committente scegliere se avvalersi della generale garanzia per i vizi nell'appalto o della responsabilità aggravata dell'appaltatore, una volta effettuata la scelta sarà comunque vincolato alla relativa disciplina ed in particolare alle disposizioni in ordine alla decadenza e prescrizione dell'azione e alla sussistenza dei presupposti strutturali della specifica domanda proposta.
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che il attore abbia agito ex art. 1668 c.c. Parte_1
per la risoluzione del contratto, ed ex art. 1669 c.c. per il risarcimento del danno.
Quindi, traendo le mosse dall'art. 1668 c.c., tale disposizione nel disciplinare il contenuto della garanzia per i difetti dell'opera realizzata, riconosce al primo comma al committente la possibilità di chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore dei vizi e delle difformità riscontrate nonché la diminuzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore e, al secondo comma, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto qualora i vizi e le difformità siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Inquadrata la fattispecie, va esaminata, in primo luogo, l'eccezione di intervenuta decadenza dalla citata garanzia per i vizi, giusto il disposto del II comma dell'art. 1667 c.c., sollevata dalla TT appaltatrice.
Difatti, ai sensi dell'art. 1667 c.c. il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, fatto salvo il riconoscimento o l'occultamento delle difformità o dei vizi dall'appaltatore. Tuttavia, nel caso di vizi occulti dell'opera appaltata, quali quelli che importano conoscenza tecnica in campo edile, il termine di decadenza per la denunzia da parte del committente ai fini dell'operatività della garanzia comincia a decorrere dalla scoperta, ossia dal giorno in cui il committente ha avuto effettiva conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto attraverso le necessarie indagini tecniche. Per vizi occulti, quindi, devono intendersi quelli non immediatamente rilevabili, la cui scoperta può “ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice del
pagina 9 di 16 merito ed insindacabile in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 2, 3.1.2019, n.11). La scoperta, dunque, è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
Orbene, nel caso in esame i difetti lamentati da parte attrice rientrano nella casistica dei c.d. vizi occulti, in quanto sono risultati effettivamente conoscibili e collegabili all'imperfetta esecuzione dell'appalto solo mediante le indagini tecniche svolte dal Geom. È dalla data di tale Pt_5
perizia, dunque, che va fatto decorrere il termine di decadenza di 60 giorni per denuncia dei vizi.
Sul punto, sebbene parte attrice nei propri scritti difensivi faccia più volte riferimento alla perizia
“resa in data 14.12.2016”, dalla documentazione in atti emerge che la stessa riporta la data del
14.6.2016. Pertanto, è evidente che, essendo la denuncia dei vizi stata effettuata per la prima volta con comunicazione a mezzo pec del 19.1.2017, non risulta rispettato il termine decadenziale prescritto dall'art. 1667, comma 2, c.c.
Ad ogni modo, anche a voler far decorrere il termine decadenziale dal 14.12.2016, aderendo alla prospettazione attorea sulla data di ricezione della perizia di parte – con conseguente tempestività della denuncia del 19.1.2017 – la domanda di risoluzione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Invero, ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, comma 2, la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455, secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore.
Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere,
pagina 10 di 16 a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (Cass. Civ., Sez. II, 13.12.2022, n. 36246).
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che i vizi e le infiltrazioni denunciate siano stati integralmente eliminati a seguito dell'esecuzione di successivi interventi di ristrutturazione dell'immobile, come puntualmente riscontrato dal CTU incaricato, e tale circostanza esclude che possa essere pronunciata la risoluzione giudiziale del contratto di appalto.
Venendo, invece, al risarcimento del danno, occorre esaminare separatamente la posizione della TT appaltatrice rispetto a quella del direttore dei lavori.
Con riferimento alla TT edile , l'attore ha invocato espressamente il rimedio di CP_1
cui all'art. 1669 c.c., configurando la concreta fattispecie in termini di responsabilità per gravi difetti di cosa immobile.
Dunque, quanto alla sussumibilità dell'azione nel paradigma dell'art. 1669 c.c., deve darsi atto del superamento della posizione nomofilattica più datata che aderiva ad una concezione restrittiva dei gravi difetti, che sostanzialmente si identificavano con quelli che implicavano un pericolo per la stabilità dell'edificio. Si osserva che in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che
(rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo, pacifico essendo che tra gli elementi secondari sono da ricomprendersi anche rivestimenti ed infissi, purché le infiltrazioni e le altre problematiche da essi derivanti pregiudichino la normale fruibilità dell'immobile secondo la sua destinazione, benché siano eliminabili con interventi di ordinaria manutenzione, ed indipendentemente dal costo di questi ultimi. Inoltre, configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti pagina 11 di 16 tecnologici installati (cfr. sul punto, Cass. Civ., sez. II, 28.4.2004, n. 8140). E, ancora, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cc., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima incidendo in modo negativo e considerevole sul godimento dell'immobile e pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua normale funzione economica e pratica. In tal senso, è stato precisato che “I gravi difetti che legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento” (Cass. civ., sez. II, 13.12.2021, n. 39599), “i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature” (Cass. n. 27315/2017), e che “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. Civ., sez. un., 27.3.2017, n. 7756).
Ciò posto, nel caso di specie i vizi lamentati da parte attrice attengono ad una errata impermeabilizzazione del lastrico solare, che avrebbe comportato gravi infiltrazioni ai piani sottostanti.
Più nel dettaglio, i primi vizi dell'opera si sarebbero manifestati già nel corso del 2015, quando si verificavano delle infiltrazioni negli appartamenti di taluni condomini, tanto da richiedere un nuovo intervento della TT appaltatrice (cfr. scambio e-mail del 15.3.2016 tra l'amministratore del e il Geom. ove si dà atto della riparazione eseguita dalla Parte_1 CP_3 Parte_4
su uno dei verticali del palazzo). Tuttavia, secondo la ricostruzione attorea, nonostante l'intervento della TT si manifestavano successivamente ulteriori gravi infiltrazioni, sia nelle pagina 12 di 16 parti comuni che all'interno degli appartamenti di proprietà dei singoli condomini, dovuti al mancato rispetto delle regole dell'arte nell'impermeabilizzazione del lastrico solare.
Si tratta, dunque, di vizi senz'altro riconducibili alla nozione di “gravi difetti” nei termini sopra precisati.
Ne consegue che deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata sulla base del disposto di cui all'art. 1669, comma 2, c.c., in forza del quale “il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia”.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c., a ben vedere, è stata proposta dalla compagnia assicuratrice terza chiamata in giudizio, oltre che dal Controparte_2
Direttore dei Lavori, e non anche dalla TT appaltatrice.
Va quindi precisato che, secondo quanto chiarito dalla S.C., l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto “non eccipiente” nell'ambito dello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti del condebitore possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore “eccipiente”, senza che si possa distinguere l'ipotesi del coobbligato contumace da quelle del coobbligato costituito che non ha proposto l'eccezione ovvero che l'ha abbandonata, non riproponendola ritualmente, ipotesi tutte che rilevano sul piano meramente processuale ma non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato
“eccipiente” (Cass. Civ., sez. I, 22.3.2021).
Con specifico riferimento, poi, all'ipotesi in cui l'eccezione di prescrizione sia sollevata esclusivamente dal terzo chiamato in garanzia, i giudici di legittimità hanno recentemente sancito il principio per cui l'eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia di assicurazione chiamata in garanzia è idonea a produrre i suoi effetti anche a favore dell'assicurato che non l'abbia formulata o l'abbia svolta tardivamente (cfr. Cass. CIv., Sez. III, 28.11.2019, n. 3071).
Ebbene, ritiene il Tribunale che detta eccezione, proposta dalla terza chiamata e idonea a spiegare i suoi effetti anche a favore della TT appaltatrice convenuta, sia fondata, e che debba pertanto rigettarsi la domanda risarcitoria spiegata dal . Parte_1
In tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'art. 1669
c.c. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore-costruttore), due ulteriori pagina 13 di 16 termini, uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta dei vizi o dei difetti, e l'altro di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia, senza alcun rilievo per eventuali aggravamenti che costituiscano la naturale evoluzione di una grave situazione già precedentemente manifestatasi e denunciata. Detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, non può più essere fatta valere (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14.2.1989, n. 903).
Va quindi precisato che il solo termine di decadenza, essendo legato alla scoperta, presuppone, come è noto, l'adeguata conoscenza da parte del committente, del vizio e delle sue cause, mentre il termine di prescrizione, essendo legato alla denuncia, prescinde dalla data dell'accertamento del vizio che, con la denuncia, il committente ha rivelato di conoscere (Cass. Civ., sez. II,
2.5.1994, n. 4198). In altre parole, per il predetto termine di prescrizione non vi è spazio per l'applicazione del principio, valido, invece, per il termine di decadenza, che ne esclude la decorrenza in tutti i casi in cui il danneggiato, pur avendo percepito il vizio, non ne abbia accertato la gravità, la incidenza sulla statica e le possibilità di godimento dell'immobile ed il collegamento causale con le attività di esecuzione dell'opera espletate dall'appaltatore (cfr., in particolare, Cass. Civ., sez. II, 6.12.1988, n. 6619, secondo la quale il termine di decadenza annuale della denunzia dei vizi ai fini dell'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., decorre dal momento in cui il danneggiato abbia acquistato un grado di conoscenza seria ed obiettiva non soltanto della gravità del difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di godimento dell'immobile secondo la sua destinazione, nonché del collegamento causale dei difetti stessi con l'attività di esecuzione delle opere espletate dall'appaltatore. La anzidetta regola non può trovare applicazione per quanto concerne il termine annuale di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni del committente, o dei suoi aventi causa, nei confronti dell'appaltatore posto dall'ultimo comma dello stesso art. 1669 c.c., il quale decorre in ogni caso dalla denuncia medesima).
Ed allora, nella fattispecie in esame non possono sussistere dubbi in ordine all'intervenuto decorso della prescrizione, atteso che la denuncia, secondo quanto già rilevato, veniva effettuata in data 19.1.2017, e che, in assenza di successivi atti interruttivi della prescrizione, l'atto di pagina 14 di 16 citazione veniva notificato soltanto in data 23.4.2018, a distanza cioè di oltre un anno dalla denuncia.
Tanto chiarito, resta da valutare se il suddetto termine di prescrizione sia applicabile anche in relazione alla domanda spiegata dal nei confronti del Direttore dei Lavori. Parte_1
Ebbene, ritiene il Giudicante che a tale quesito debba darsi risposta affermativa.
Invero, in materia di appalto privato, il progettista è responsabile ex art. 1669 c.c. verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 del c.c., rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo. In altre parole, configurando l'articolo 1669 del c.c. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore/costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti che, prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. Civ., Sez. II, 5.10.2022, n. 28947).
Nello stesso senso, è stato precisato che, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto (Cass. Civ., Sez. II, 6.12.2022, n. 35781).
In conformità ai suesposti principi, deve concludersi che, venendo in rilievo nel caso di specie una particolare ipotesi di illecito extracontrattuale, il termine prescrizionale di cui all'art. 1669
c.c. si estende anche al Direttore dei Lavori, sicché anche in suo confronto la domanda va respinta per intervenuta prescrizione.
Si impone, pertanto, l'integrale rigetto delle domande attoree, dovendo trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 1669, comma 2, c.c.. Resta conseguentemente pagina 15 di 16 assorbita la domanda di manleva spiegata dalla TT nei confronti della CP_1 [...]
Controparte_2
Le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, involgente domande sia di risoluzione contrattuale che di risarcimento del danno, di bassa complessità, ed applicando i parametri medi - seguono la soccombenza del attore, sia nei confronti dei convenuti che della terza chiamata, in Parte_1
omaggio al principio per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass.
Civ. Sez. III, 7.3.2024, n. 6144).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dal Parte_1
- condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della TT edile , del Geom. CP_1
e della società che liquida in € 7.616,00 CP_3 Controparte_2
ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, quanto alla TT
, in favore dell'avv. Marco Stravato, dichiaratosi antistatario. CP_1
Latina, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4982/2018 promossa da:
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. De Felice Fabio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Roma n. 116, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Stravato Marco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Via Antonio Zara, giusta procura in atti;
GEOM. D' (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Massimo D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Corso della
Repubblica n. 257, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Nonché
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Malatesta Francesco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma. Via dei Gracchi n. 320, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: appalto.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , Parte_3
evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la TT ed Controparte_1
il Geometra al fine di conseguire la risoluzione del contratto d'appalto CP_3
stipulato in data 2.5.2011 e la condanna delle controparti al risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda, deduceva che, con contratto di appalto stipulato il 2.5.2011, aveva affidato alla TT la realizzazione di lavori di straordinaria amministrazione dei balconi CP_1
e del lastrico di copertura dell'edificio condominiale, per il prezzo complessivo di € 79.626,62.
Rappresentava che i lavori terminavano il 22.3.2012, ma che le opere risultavano essere state svolte superficialmente e non a regola d'arte, tanto che nel maggio del 2015 la TT appaltatrice tentava invano di riparare i danni;
quindi, nel dicembre del 2016 conferiva incarico ad un tecnico, il quale con relazione del 14.12.2016, accertava che le opere di rifacimento del lastrico solare presentavano gravi vizi. Riteneva, pertanto, sussistenti i presupposti per invocare la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti ex art. 1669 c.c., nonché del direttore dei lavori.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità a qualsiasi titolo in via equitativa
e/o solidale della TT e del direttore Geometra Controparte_1 CP_3
in ordine alla causazione dell'evento in premessa descritto, e previa declaratoria della
[...]
risoluzione del contratto di appalto in premessa richiamato per inadempimento e/o inesatto adempimento della TT convenuta del direttore dei lavori per l'effetto condannare i convenuti in ragione delle rispettive responsabilità al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in €.
45.000,00 oltre interessi corrispettivi dovendosi prevedere le opere di totale rifacimento dell'impermeabilizzazione previa demolizione i quelle non eseguite a regola d'arte, nella misura legale, dall'evento sino al saldo ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. Vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio la TT edile , eccependo l'inammissibilità dell'avversa CP_1
pretesa risarcitoria per intervenuta decadenza di cui all'art. 2226 comma 2 c.c. e, comunque, di cui all'art. 1667 c.c., non essendo la denuncia intervenuta entro otto giorni dalla scoperta, nonché per essere decorso il termine di prescrizione di un anno dalla consegna. Deduceva, altresì, che i pagina 2 di 16 lavori erano stati effettuati a regola d'arte, e che lo stesso Geom. più volte, nelle CP_3
assemblee condominiali aveva precisato che il lavoro del terrazzo era un lavoro provvisorio e non definitivo, che andava ultimato con la formazione di un massetto impermeabilizzato, con sovrastante pavimentazione completa di giunti di dilatazione.
Contestava, inoltre, la valutazione dei danni operata da parte attrice, e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, la Controparte_2
al fine di essere manlevato da qualsiasi richiesta di pagamento a titolo di risarcimento
[...]
danni avanzata da controparte.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda: in via preliminare: 1) ai sensi degli artt. 106 e 269
c.p.c. disporre la chiamata in garanzia del terzo della società (già Controparte_2
, C.F.: , in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_4
con sede legale in 20129 Milano, Largo Tazio Nuvolari n°1, per essere da questa garantita e tenuta indenne da eventuali condanne, chiedendo il contestuale spostamento della prima udienza, già fissata per il 25/09/2018 e successivamente per il 12/02/2019, allo scopo di consentire la citazione dello stesso nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; 2) Dichiarare inammissibile la denuncia di vizi e difformità, e conseguentemente la richiesta di risarcimento danni di parte avversa, per la decadenza di cui all'art. 2226 comma 2 c.c.; 3) Dichiarare inammissibile la denuncia di vizi e difformità, e conseguentemente la domanda di risarcimento danni di parte avversa, per la decadenza di cui all'art. 1667 comma 2 c.c.; nel merito: 4) rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate sia in punto di fatto che di diritto come indicato in premessa del presente atto;
5) nel caso in cui fosse ritenuto responsabile per i danni cagionati all'immobile de quo la TT individuale edile , accertare e dichiarare CP_1
quale responsabile in solido per i danni recati a terzi la società (già Controparte_2
dichiarando quest'ultima tenuta a garantire e manlevare Controparte_4
parte convenuta da ogni e qualsiasi spesa o pregiudizio che alla medesima dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario nonché il 12,5% sulle spese generali come per legge.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto Geom. eccependo in via preliminare CP_3
l'improcedibilità della domanda attorea per la tardiva iscrizione a ruolo della causa, in quanto pagina 3 di 16 l'atto di citazione era stato notificato il 23.4.2018 e la causa era stata iscritta al ruolo solo in data
10.09.2018, con conseguente violazione dell'art. 165 c.p.c.
Nel merito, deduceva l'assenza di qualunque responsabilità a suo carico per i danni denunciati nell'atto di citazione, stante l'imputabilità degli stessi alla sola ed esclusiva negligenza della medesima parte attrice. Difatti, il convenuto effettuava un computo metrico estimativo dei costi che il avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione dei lavori di Parte_3
straordinaria manutenzione sulle facciate, sui balconi e sul lastrico solare di copertura del palazzo, dei quali assumeva la direzione, secondo il tipo di intervento dagli stessi sollecitato che, per esigenze di risparmio, non prevedeva la posa di un pavimento ma solo interventi di isolamento termico e di nuova impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura del
Condominio, realizzati attraverso l'apposizione di pannelli termici ricoperti da una guaina di tipo ardesiata. Tuttavia, più volte lo stesso Geometra, anche in occasione delle varie assemblee tenutesi per la discussione e l'approvazione dei costi preventivati per l'esecuzione dei lavori, avvertiva sia l'Amministratrice di Condominio sia i condomini che i sopracitati lavori avrebbero potuto costituire solamente opere provvisorie, che per divenire durevoli nel tempo avrebbero dovuto essere ultimate nel termine massimo non superiore a due anni, a mezzo della realizzazione di un massetto impermeabilizzato su cui posare una pavimentazione in gres;
in alternativa, suggeriva di realizzare sulla guaina ardesiata già apposta una pavimentazione galleggiante, previa posa di un telo di tessuto non tessuto per la protezione della guaina. La parte attrice, benché espressamente avvisata, si asteneva dal compiere tali ulteriori ed essenziali interventi, e proprio la mancata realizzazione delle ulteriori opere così come raccomandate causava le deformazioni della guaina ardesiata apposta sul lastrico solare che, infatti, agli occhi del perito incaricato dal nell'anno 2016 si presentava con una forma ondulata, tipica dell'effetto della Parte_1
descritta escursione termica. Del resto, la circostanza che il problema delle infiltrazioni, così come denunciato dalla parte attrice, si fosse manifestato a distanza di oltre tre anni dalla ultimazione dei lavori commissionati, comprovava da un lato la perfetta esecuzione dell'opera al tempo commissionata e diretta nell'esecuzione dal convenuto, e dall'altro la circostanza che se il attore avesse per tempo dato seguito agli avvisi fornitigli, le problematiche Parte_1
successivamente insorte non si sarebbero potute evidenziare.
Rappresentava, altresì, che l'azione avrebbe dovuto essere proposta sia nei confronti del direttore dei lavori che della TT appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 c.c. e non già ai sensi dell'art. 2236
pagina 4 di 16 c.c., con tutte le conseguenze del caso in tema di decadenza e prescrizione dell'azione e del diritto. Nel caso di specie, i lavori erano stati ultimati in data 22.3.2012, e soltanto in data
14.12.2016 il denunciava i vizi riscontrati, dopodiché l'atto di citazione veniva Parte_1
notificato in data 23.4.2018, con conseguente prescrizione del diritto di parte attrice a domandare il risarcimento, ex art. 1669 c.c.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Sig. Giudice adito contariis reiectis:
1. in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante la tardiva iscrizione a ruolo della causa, avvenuta ad oltre cinque mesi dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, così come argomentato nel paragrafo n. 1 qui da intendersi integralmente trascritto;
2. in subordine, e solo nella denegata ipotesi dell'esame della domanda attorea nel merito, escludere ogni responsabilità del sig. Geom. per quanto esposto al paragrafo CP_3
n.2 qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, dovendosi escludere la riconducibilità delle infiltrazioni lamentate a vizi dell'opera al tempo commissionata, bensì a sopravvenienze tipicamente riconducibili al normale deterioramento del materiale impiegato, non protetto opportunamente dal Condominio per ragioni di spesa;
3. in estremo subordine, qualificare la domanda ex adverso formulata nei confronti del sig. Geom. CP_3
come azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., anziché ex art. 2236 e 1668 c.c., per quanto sostenuto al paragrafo n. 3 qui da intendersi trascritto. Per l'effetto dichiarare prescritto il diritto di parte attrice al risarcimento del danno;
4. con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
Autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta dalla TT appaltatrice, si costituiva in giudizio la società eccependo in via preliminare l'intervenuta Controparte_2
prescrizione del diritto ex art. 1669, comma 2, c.c., posto che il Condominio denunciava l'esistenza di una serie di vizi soltanto in data 13 gennaio 2017 con una formale lettera di diffida inviata alla e, dopo che quest'ultima respingeva la richiesta di Parte_4
risarcimento danni (30 gennaio 2017), notificava atto di citazione in data 23 aprile 2018: quindi, dalla data della denuncia (avvenuta in data 13 gennaio 2017), il primo atto interruttivo della prescrizione era stato proprio la domanda giudiziale proposta con l'atto di citazione notificato alla in data 23 aprile 2018 e pertanto dopo che il termine prescrizionale di cui Parte_4
all'art. 1669 c.c. era già ampiamente spirato.
pagina 5 di 16 Sempre in via preliminare, deduceva l'inoperatività della polizza in relazione alla fattispecie oggetto di causa, poiché la garanzia era stata prestata esclusivamente “per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio per il quale è stipulata
l'assicurazione”. Pertanto, la polizza non copriva i danni derivanti da una errata esecuzione dei lavori, ma solo ed esclusivamente danni materiali (oltre che a lesioni e danno da morte) arrecati a soggetti terzi durante l'esecuzione dei medesimi.
Evidenziava altresì l'infondatezza nel merito della domanda proposta, e concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare, accertare e/o dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto con ogni conseguenziale effetto di legge;
in via preliminare, ma subordinata, accertare e/o dichiarare l'inoperatività della polizza n. 0005347916 stipulata dalla (già con il signor con Controparte_5 CP_6 CP_1
ogni consequenziale effetto di legge;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna della scrivente Compagnia, tenere conto dello scoperto e/o della franchigia richiamate nella polizza n.
0005347916 e in ogni caso contenere l'eventuale condanna entro i massimali contrattuali;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova orale e consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; infine, con provvedimento del 22.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, va innanzitutto respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per la tardiva iscrizione a ruolo della causa, sollevata dal convenuto CP_3
Nel caso di specie, infatti, risulta che parte attrice, dopo aver notificato l'atto di citazione in data
23.4.2018, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c. procedeva, il 27.4.2018, a depositare l'atto di citazione con modalità telematiche, come comprovato dalle pec di accettazione e di avvenuta consegnati depositati dal attore. Parte_1
Va dunque rammentato che “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
pagina 6 di 16 certificata del Ministero della giustizia. Diversa è invece la funzione della terza e quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende la perfezione dell'effetto giuridico di deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti
l'atto stesso o i suoi allegati” (Cass. Civ., sez. II, 12.7.2021, n. 19796).
Inoltre, con istanza del 6.9.2018, indirizzata al Presidente del Tribunale, il procuratore di parte attrice rappresentava che, nonostante il deposito inoltrato in data 27.4.2018, il giudizio non risultava iscritto a ruolo, e chiedeva pertanto di procedersi alla regolare iscrizione della causa, come di fatto avvenuto con provvedimento del 10.9.2018.
Deve altresì darsi atto che né la né il Geom. risultano essersi costituiti in Parte_4 CP_3
giudizio entro il termine dei venti giorni antecedenti la prima udienza di comparizione, ex art. 167 c.p.c., fissata in citazione per il 25.9.2018, giacché le relative costituzioni avvenivano il
23.1.2019 per la TT appaltatrice e il 7.2.2019 per il direttore dei lavori. Tale circostanza, tuttavia, è dipesa proprio dalla mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa, la quale come già evidenziato avveniva solo in data 10.9.2018. Dunque, se da un lato non deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda stante la mancata imputabilità a parte attrice della tardiva iscrizione della causa, per le medesime ragioni di tutela del diritto di difesa le conseguenze negative della tardiva iscrizione non possono farsi ricadere a carico delle parti convenute.
Nemmeno può reputarsi tardiva, ad avviso del Tribunale, la costituzione del convenuto CP_3
la quale veniva effettuata in data 7.2.2019, dunque a distanza inferiore ai venti giorni prima dell'udienza rinviata dal giudice al 12.2.2019.
Ed invero, non vi è prova in atti di ulteriori avvisi o comunicazioni effettuati nei confronti delle parti convenute anche in relazione al rinvio della prima udienza al 12.2.2019, di guisa che non è possibile verificare quando il convenuto sia venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del processo e del rinvio della prima udienza di comparizione al 12.2.2019.
Del resto, “Nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da una di esse, a norma del disposto degli art. 171, comma 1, e 307, comma 1, c.p.c., le decadenze per il convenuto
pagina 7 di 16 correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell'art. 167 c.p.c. e, fra queste, quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione, che operava in relazione all'udienza indicata nell'originaria citazione introduttiva;
pertanto, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto, le decadenze si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. e, nel caso di riassunzione effettuata dall'attore, al termine di cui all'art. 166 c.p.c., calcolato in relazione all'udienza indicata dallo stesso attore nella comparsa di riassunzione” (Cass. Civ., sez. VI, 13.9.2017, n.21184).
Nel caso di specie, dunque, è pacifico che il convenuto non può essere incorso in decadenza per il mancato rispetto del termine di venti giorni rispetto all'udienza, indicata in citazione, del
25.9.2018; né risulta che l'attore abbia presentato un ricorso in riassunzione, essendo la mancata iscrizione a ruolo dipesa da problematiche di Cancelleria, così come non risulta che sia stato altrimenti comunicato o notificato al convenuto il verbale d'udienza del 25.9.2018, che disponeva il rinvio alla data del 12.2.2019. In tale peculiare fattispecie, pertanto, ritiene il Giudicante che non possa essere imputata al convenuto alcuna decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167
c.p.c., nonostante la costituzione sia avvenuta in data 7.2.2019.
Ciò chiarito, venendo al merito, il Condominio attore ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la TT edile e CP_1
conseguentemente di condannare la TT appaltatrice e il direttore dei lavori, in solido tra loro, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in
€ 45.000,00, a cagione della mancata esecuzione delle opere a regola d'arte.
Si rende quindi necessario procedere in primo luogo alla corretta qualificazione giuridica delle domande proposte.
Sul punto, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità regola i rapporti tra le azioni di cui all'art. 1667 c.c. e quelle di cui all'art. 1669 c.c. in termini di compatibilità, potendo il committente di un immobile che presenti gravi difetti invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall' art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall' art. 1668 c.c., con riguardo ai vizi di cui all' art. 1667 c.c. , dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.). I gravi difetti dell'opera, invero, si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, sicché la presenza pagina 8 di 16 di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass. civ., sez. II, 25.7.2019, n. 20184). Tuttavia, pur potendo il committente scegliere se avvalersi della generale garanzia per i vizi nell'appalto o della responsabilità aggravata dell'appaltatore, una volta effettuata la scelta sarà comunque vincolato alla relativa disciplina ed in particolare alle disposizioni in ordine alla decadenza e prescrizione dell'azione e alla sussistenza dei presupposti strutturali della specifica domanda proposta.
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che il attore abbia agito ex art. 1668 c.c. Parte_1
per la risoluzione del contratto, ed ex art. 1669 c.c. per il risarcimento del danno.
Quindi, traendo le mosse dall'art. 1668 c.c., tale disposizione nel disciplinare il contenuto della garanzia per i difetti dell'opera realizzata, riconosce al primo comma al committente la possibilità di chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore dei vizi e delle difformità riscontrate nonché la diminuzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore e, al secondo comma, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto qualora i vizi e le difformità siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Inquadrata la fattispecie, va esaminata, in primo luogo, l'eccezione di intervenuta decadenza dalla citata garanzia per i vizi, giusto il disposto del II comma dell'art. 1667 c.c., sollevata dalla TT appaltatrice.
Difatti, ai sensi dell'art. 1667 c.c. il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, fatto salvo il riconoscimento o l'occultamento delle difformità o dei vizi dall'appaltatore. Tuttavia, nel caso di vizi occulti dell'opera appaltata, quali quelli che importano conoscenza tecnica in campo edile, il termine di decadenza per la denunzia da parte del committente ai fini dell'operatività della garanzia comincia a decorrere dalla scoperta, ossia dal giorno in cui il committente ha avuto effettiva conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto attraverso le necessarie indagini tecniche. Per vizi occulti, quindi, devono intendersi quelli non immediatamente rilevabili, la cui scoperta può “ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice del
pagina 9 di 16 merito ed insindacabile in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 2, 3.1.2019, n.11). La scoperta, dunque, è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
Orbene, nel caso in esame i difetti lamentati da parte attrice rientrano nella casistica dei c.d. vizi occulti, in quanto sono risultati effettivamente conoscibili e collegabili all'imperfetta esecuzione dell'appalto solo mediante le indagini tecniche svolte dal Geom. È dalla data di tale Pt_5
perizia, dunque, che va fatto decorrere il termine di decadenza di 60 giorni per denuncia dei vizi.
Sul punto, sebbene parte attrice nei propri scritti difensivi faccia più volte riferimento alla perizia
“resa in data 14.12.2016”, dalla documentazione in atti emerge che la stessa riporta la data del
14.6.2016. Pertanto, è evidente che, essendo la denuncia dei vizi stata effettuata per la prima volta con comunicazione a mezzo pec del 19.1.2017, non risulta rispettato il termine decadenziale prescritto dall'art. 1667, comma 2, c.c.
Ad ogni modo, anche a voler far decorrere il termine decadenziale dal 14.12.2016, aderendo alla prospettazione attorea sulla data di ricezione della perizia di parte – con conseguente tempestività della denuncia del 19.1.2017 – la domanda di risoluzione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Invero, ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, comma 2, la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455, secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore.
Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere,
pagina 10 di 16 a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (Cass. Civ., Sez. II, 13.12.2022, n. 36246).
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che i vizi e le infiltrazioni denunciate siano stati integralmente eliminati a seguito dell'esecuzione di successivi interventi di ristrutturazione dell'immobile, come puntualmente riscontrato dal CTU incaricato, e tale circostanza esclude che possa essere pronunciata la risoluzione giudiziale del contratto di appalto.
Venendo, invece, al risarcimento del danno, occorre esaminare separatamente la posizione della TT appaltatrice rispetto a quella del direttore dei lavori.
Con riferimento alla TT edile , l'attore ha invocato espressamente il rimedio di CP_1
cui all'art. 1669 c.c., configurando la concreta fattispecie in termini di responsabilità per gravi difetti di cosa immobile.
Dunque, quanto alla sussumibilità dell'azione nel paradigma dell'art. 1669 c.c., deve darsi atto del superamento della posizione nomofilattica più datata che aderiva ad una concezione restrittiva dei gravi difetti, che sostanzialmente si identificavano con quelli che implicavano un pericolo per la stabilità dell'edificio. Si osserva che in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che
(rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo, pacifico essendo che tra gli elementi secondari sono da ricomprendersi anche rivestimenti ed infissi, purché le infiltrazioni e le altre problematiche da essi derivanti pregiudichino la normale fruibilità dell'immobile secondo la sua destinazione, benché siano eliminabili con interventi di ordinaria manutenzione, ed indipendentemente dal costo di questi ultimi. Inoltre, configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti pagina 11 di 16 tecnologici installati (cfr. sul punto, Cass. Civ., sez. II, 28.4.2004, n. 8140). E, ancora, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cc., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima incidendo in modo negativo e considerevole sul godimento dell'immobile e pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua normale funzione economica e pratica. In tal senso, è stato precisato che “I gravi difetti che legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento” (Cass. civ., sez. II, 13.12.2021, n. 39599), “i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature” (Cass. n. 27315/2017), e che “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. Civ., sez. un., 27.3.2017, n. 7756).
Ciò posto, nel caso di specie i vizi lamentati da parte attrice attengono ad una errata impermeabilizzazione del lastrico solare, che avrebbe comportato gravi infiltrazioni ai piani sottostanti.
Più nel dettaglio, i primi vizi dell'opera si sarebbero manifestati già nel corso del 2015, quando si verificavano delle infiltrazioni negli appartamenti di taluni condomini, tanto da richiedere un nuovo intervento della TT appaltatrice (cfr. scambio e-mail del 15.3.2016 tra l'amministratore del e il Geom. ove si dà atto della riparazione eseguita dalla Parte_1 CP_3 Parte_4
su uno dei verticali del palazzo). Tuttavia, secondo la ricostruzione attorea, nonostante l'intervento della TT si manifestavano successivamente ulteriori gravi infiltrazioni, sia nelle pagina 12 di 16 parti comuni che all'interno degli appartamenti di proprietà dei singoli condomini, dovuti al mancato rispetto delle regole dell'arte nell'impermeabilizzazione del lastrico solare.
Si tratta, dunque, di vizi senz'altro riconducibili alla nozione di “gravi difetti” nei termini sopra precisati.
Ne consegue che deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata sulla base del disposto di cui all'art. 1669, comma 2, c.c., in forza del quale “il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia”.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c., a ben vedere, è stata proposta dalla compagnia assicuratrice terza chiamata in giudizio, oltre che dal Controparte_2
Direttore dei Lavori, e non anche dalla TT appaltatrice.
Va quindi precisato che, secondo quanto chiarito dalla S.C., l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto “non eccipiente” nell'ambito dello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti del condebitore possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore “eccipiente”, senza che si possa distinguere l'ipotesi del coobbligato contumace da quelle del coobbligato costituito che non ha proposto l'eccezione ovvero che l'ha abbandonata, non riproponendola ritualmente, ipotesi tutte che rilevano sul piano meramente processuale ma non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato
“eccipiente” (Cass. Civ., sez. I, 22.3.2021).
Con specifico riferimento, poi, all'ipotesi in cui l'eccezione di prescrizione sia sollevata esclusivamente dal terzo chiamato in garanzia, i giudici di legittimità hanno recentemente sancito il principio per cui l'eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia di assicurazione chiamata in garanzia è idonea a produrre i suoi effetti anche a favore dell'assicurato che non l'abbia formulata o l'abbia svolta tardivamente (cfr. Cass. CIv., Sez. III, 28.11.2019, n. 3071).
Ebbene, ritiene il Tribunale che detta eccezione, proposta dalla terza chiamata e idonea a spiegare i suoi effetti anche a favore della TT appaltatrice convenuta, sia fondata, e che debba pertanto rigettarsi la domanda risarcitoria spiegata dal . Parte_1
In tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'art. 1669
c.c. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore-costruttore), due ulteriori pagina 13 di 16 termini, uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta dei vizi o dei difetti, e l'altro di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia, senza alcun rilievo per eventuali aggravamenti che costituiscano la naturale evoluzione di una grave situazione già precedentemente manifestatasi e denunciata. Detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, non può più essere fatta valere (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14.2.1989, n. 903).
Va quindi precisato che il solo termine di decadenza, essendo legato alla scoperta, presuppone, come è noto, l'adeguata conoscenza da parte del committente, del vizio e delle sue cause, mentre il termine di prescrizione, essendo legato alla denuncia, prescinde dalla data dell'accertamento del vizio che, con la denuncia, il committente ha rivelato di conoscere (Cass. Civ., sez. II,
2.5.1994, n. 4198). In altre parole, per il predetto termine di prescrizione non vi è spazio per l'applicazione del principio, valido, invece, per il termine di decadenza, che ne esclude la decorrenza in tutti i casi in cui il danneggiato, pur avendo percepito il vizio, non ne abbia accertato la gravità, la incidenza sulla statica e le possibilità di godimento dell'immobile ed il collegamento causale con le attività di esecuzione dell'opera espletate dall'appaltatore (cfr., in particolare, Cass. Civ., sez. II, 6.12.1988, n. 6619, secondo la quale il termine di decadenza annuale della denunzia dei vizi ai fini dell'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., decorre dal momento in cui il danneggiato abbia acquistato un grado di conoscenza seria ed obiettiva non soltanto della gravità del difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di godimento dell'immobile secondo la sua destinazione, nonché del collegamento causale dei difetti stessi con l'attività di esecuzione delle opere espletate dall'appaltatore. La anzidetta regola non può trovare applicazione per quanto concerne il termine annuale di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni del committente, o dei suoi aventi causa, nei confronti dell'appaltatore posto dall'ultimo comma dello stesso art. 1669 c.c., il quale decorre in ogni caso dalla denuncia medesima).
Ed allora, nella fattispecie in esame non possono sussistere dubbi in ordine all'intervenuto decorso della prescrizione, atteso che la denuncia, secondo quanto già rilevato, veniva effettuata in data 19.1.2017, e che, in assenza di successivi atti interruttivi della prescrizione, l'atto di pagina 14 di 16 citazione veniva notificato soltanto in data 23.4.2018, a distanza cioè di oltre un anno dalla denuncia.
Tanto chiarito, resta da valutare se il suddetto termine di prescrizione sia applicabile anche in relazione alla domanda spiegata dal nei confronti del Direttore dei Lavori. Parte_1
Ebbene, ritiene il Giudicante che a tale quesito debba darsi risposta affermativa.
Invero, in materia di appalto privato, il progettista è responsabile ex art. 1669 c.c. verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 del c.c., rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo. In altre parole, configurando l'articolo 1669 del c.c. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore/costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti che, prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. Civ., Sez. II, 5.10.2022, n. 28947).
Nello stesso senso, è stato precisato che, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto (Cass. Civ., Sez. II, 6.12.2022, n. 35781).
In conformità ai suesposti principi, deve concludersi che, venendo in rilievo nel caso di specie una particolare ipotesi di illecito extracontrattuale, il termine prescrizionale di cui all'art. 1669
c.c. si estende anche al Direttore dei Lavori, sicché anche in suo confronto la domanda va respinta per intervenuta prescrizione.
Si impone, pertanto, l'integrale rigetto delle domande attoree, dovendo trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 1669, comma 2, c.c.. Resta conseguentemente pagina 15 di 16 assorbita la domanda di manleva spiegata dalla TT nei confronti della CP_1 [...]
Controparte_2
Le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, involgente domande sia di risoluzione contrattuale che di risarcimento del danno, di bassa complessità, ed applicando i parametri medi - seguono la soccombenza del attore, sia nei confronti dei convenuti che della terza chiamata, in Parte_1
omaggio al principio per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass.
Civ. Sez. III, 7.3.2024, n. 6144).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dal Parte_1
- condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della TT edile , del Geom. CP_1
e della società che liquida in € 7.616,00 CP_3 Controparte_2
ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, quanto alla TT
, in favore dell'avv. Marco Stravato, dichiaratosi antistatario. CP_1
Latina, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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