Art. 2.
Le minori entrate, valutate per il periodo 1 febbraio-30 giugno 1962, in lire 300 milioni e connesse all'attuazione della presente legge, saranno compensate con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi.
Le minori entrate, valutate per il periodo 1 febbraio-30 giugno 1962, in lire 300 milioni e connesse all'attuazione della presente legge, saranno compensate con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi.