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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Pappalettere Presidente
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
Dott. Bruno Conca Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 168 / 2025 R.G. ;
promosso da:
c.f. ) e , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DE MARCO DANIELA C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in C.SO GIACOMO MATTEOTTI, 2 10121
TORINO;
- appellanti contro
(GIA' Controparte_1 Controparte_2
in persona del curatore dott.ssa , contumace; Persona_1 Controparte_3
- parte appellata
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Nel merito
Per le causali di cui agli atti e visto il passaggio in giudicato della sentenza della Corte
d'Appello di Torino n. 946/2024 pubblicata il 20/11/2024 nel giudizio RG n. 1366/2023, con la quale è stata dichiarata in via definitiva l'inesistenza del credito di controparte oggetto della presente azione revocatoria, accogliere il presente appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino Sez. I n. 6596/24 pubblicata il 24/12/2024 nel giudizio
RGN 11176/2021 e notificata in data 13.01.2025, nella parte in cui dichiara inefficace ex art.
2901 c.c. nei confronti di (oggi la Controparte_2 Controparte_1
donazione delle quote della società effettuata in data 17.12.2018 (repertorio n. CP_4
83076 Raccolta 50011) e sua rettifica del 19.12.2018 (Repertorio 83102 Fascicolo 50028), atti registrati in data 9.01.2019, a rogito Notaio , dal sig. alla sig. Per_2 Parte_1
con conseguente condanna dei convenuti alle spese di giudizio, Parte_2 accertata, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2901 cc, respingere tutte le domande dell'odierna appellata, poiché' inammissibili, e/o illegittime e/o infondate in fatto ed in diritto.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi in atti.
Con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: contumace.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - Con decreto ingiuntivo n. 3817/2021, il Tribunale di Torino ha intimato ad Pt_1
i pagare la somma di € 907.054, oltre a interessi e spese della procedura, per il
[...]
credito vantato da a titolo di riduzione del prezzo di acquisto Controparte_2
delle quote di rispetto a quello pattuito con contratto di Controparte_5
cessione del 31.11.2018, a seguito delle sopravvenienze passive accertate successivamente ai sensi delle clausole alla lett. D e all'art. 3 del contratto di arbitraggio stipulato contestualmente all'atto di cessione e all'art.
3.2 del contratto preliminare, richiamato nel contratto di arbitraggio.
2 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, tra l'altro, Parte_1
l'avvenuta prescrizione dell'azione estimatoria per decorso del termine annuale di cui all'art. 1495, 3° co., c.c.
Il Tribunale di Torino, Sez. Specializzata Impresa, con sent. n.4006/2023 pubblicata il
20.10.2023, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione ex art. 1495, 3° co., c.c. del diritto di alla riduzione del prezzo ed ha, quindi, accolto l'opposizione e Controparte_2
revocato il decreto ingiuntivo.
Detta pronuncia è stata confermata da questa Corte con sent. n. 946/2024, divenuta irrevocabile come da attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. dell'11.04.2025; il credito restitutorio azionato con il citato decreto ingiuntivo n. 3817/2021 è stato, dunque, definitivamente accertato come estinto.
1.2 - Con contratto in forma pubblica in data 17.12.2018, donava alla Parte_1
moglie il 100% delle quote della dallo stesso detenute. Parte_2 CP_4
Con atto di citazione in data 13.05.2021, la quale asserita Controparte_2 creditrice del chiedeva dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del citato contratto Pt_1
di donazione, assumendo che con esso il suo (presunto) debitore si sarebbe spogliato di beni aggredibili ledendo, con ciò, la garanzia patrimoniale di essa creditrice.
Con sent. n. 6596/24 pubblicata il 24.12.2024, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda e dichiarato l'inefficacia dell'atto dispositivo, condannando il e la consorte al Pt_1
pagamento di ¾ delle spese processuali e compensando le spese per il restante ¼ .
nel frattempo divenuta è stata Controparte_6 Controparte_1
posta in liquidazione giudiziale con sentenza del 9.01.2025, dopo il deposito della sentenza di primo grado qui appellata, avvenuto il 24.12.2024.
2. – L'asserito debitore alienante e la terza acquirente Parte_1 Parte_2
hanno proposto congiuntamente appello avverso la citata sent. n. 6596/24 del
[...]
Tribunale di Torino, chiedendo, altresì, la sospensione della provvisoria esecutorietà del capo di condanna alle spese.
Nelle more del giudizio di appello, è passata in giudicato la sent. n. 946/2024 di questa
Corte, con cui si accertava l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito restitutorio azionato da – poi con il decreto Controparte_2 Controparte_1
3 ingiuntivo n. 3817/2021 del Tribunale di Torino, in relazione al quale era stata accolta la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.
E' rimasta contumace la liquidazione giudiziale della creditrice revocante
[...]
Parte_3
[...]
Con ordinanza dell'11.07.2025, questa Corte ha accolto la domanda di sospensione
[...]
della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, limitatamente al capo riguardante le spese (il capo principale è costitutivo).
2.2 – Col primo motivo di impugnazione, gli appellanti – debitore e terzo revocato – rilevano che il credito per il quale è stata ottenuta la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo è stato definitivamente accertato come prescritto da questa Corte, con la sent. n. 946/2024, di talchè è venuto meno il primo ed indefettibile presupposto dell'azione revocatoria, ossia il credito (o la ragione di credito) di cui si intende salvaguardare la garanzia patrimoniale.
2.3 – Con il secondo motivo di impugnazione, formulato in subordine, gli appellanti hanno riproposto i temi della mancanza del consulium fraudis e della scientia fraudis, nonché dell'eventus damni.
2.4 – L'appello è fondato in relazione al primo dei due motivi proposti, con effetti assorbenti rispetto all'esame del secondo.
Per giurisprudenza pacifica (ex coeteris, Cass., 16/11/2023, n. 31.950), la titolarità di un diritto di credito, anche sub iudice, costituisce condizione dell'azione revocatoria, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato che ne accerti la inesistenza (anche attuale, a seguito di intervenuta prescrizione), determina la cessazione dell'interesse alla detta azione ex art. 2901 c.c., non sussistendo più l'esigenza di dichiarare inefficace l'atto di disposizione del patrimonio del debitore.
3. – Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul valore del credito per il quale si è ottenuta la declaratoria di revoca (art. 5, co. 1, 2° periodo, d.m. 55/2014), nei minimi tariffari stante la complessità minima della controversia per il rilievo assolutamente assorbente del primo motivo di gravame, ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
non si ritiene di dover applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, co. 2, d.m.
4 55/2014 (“… il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto …”), stante l'assoluta identità di difese svolte, con lo stesso avvocato, dai due appellanti.
– poi ora in liquidazione giudiziale, ha infatti Controparte_2 Controparte_1
dato causa al presente giudizio revocatorio quando il suo credito era controverso, tanto in primo che in secondo grado, assumendosi il rischio che detto credito per il quale si chiedeva la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo del (presunto) debitore potesse essere dichiarato inesistente o estinto;
dovrà quindi sopportare interamente le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da contro la liquidazione Parte_1 Parte_2 giudiziale (GIA' avverso la sent. Controparte_1 Controparte_2
n. 6596/2024, emessa in data 24.12.2024 dal Tribunale di Torino:
a) in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di oggi liquidazione giudiziale Controparte_2
di della donazione delle quote della società Controparte_1 CP_4
effettuata in data 17.12.2018 a rogito Notaio (rep. n. 83076, racc. n. 50011) Per_2
e sua rettifica del 19.12.2018 (rep. n. 83102, fasc. n. 50028), dal donante Pt_1
lla moglie;
[...] Parte_2
b) condanna la liquidazione giudiziale di alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali in favore degli appellanti, spese che liquida in complessivi € 9.256, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. come in atti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Eleonora Pappalettere Dott. Corrado Croci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Pappalettere Presidente
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
Dott. Bruno Conca Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 168 / 2025 R.G. ;
promosso da:
c.f. ) e , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DE MARCO DANIELA C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in C.SO GIACOMO MATTEOTTI, 2 10121
TORINO;
- appellanti contro
(GIA' Controparte_1 Controparte_2
in persona del curatore dott.ssa , contumace; Persona_1 Controparte_3
- parte appellata
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Nel merito
Per le causali di cui agli atti e visto il passaggio in giudicato della sentenza della Corte
d'Appello di Torino n. 946/2024 pubblicata il 20/11/2024 nel giudizio RG n. 1366/2023, con la quale è stata dichiarata in via definitiva l'inesistenza del credito di controparte oggetto della presente azione revocatoria, accogliere il presente appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino Sez. I n. 6596/24 pubblicata il 24/12/2024 nel giudizio
RGN 11176/2021 e notificata in data 13.01.2025, nella parte in cui dichiara inefficace ex art.
2901 c.c. nei confronti di (oggi la Controparte_2 Controparte_1
donazione delle quote della società effettuata in data 17.12.2018 (repertorio n. CP_4
83076 Raccolta 50011) e sua rettifica del 19.12.2018 (Repertorio 83102 Fascicolo 50028), atti registrati in data 9.01.2019, a rogito Notaio , dal sig. alla sig. Per_2 Parte_1
con conseguente condanna dei convenuti alle spese di giudizio, Parte_2 accertata, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2901 cc, respingere tutte le domande dell'odierna appellata, poiché' inammissibili, e/o illegittime e/o infondate in fatto ed in diritto.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi in atti.
Con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: contumace.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - Con decreto ingiuntivo n. 3817/2021, il Tribunale di Torino ha intimato ad Pt_1
i pagare la somma di € 907.054, oltre a interessi e spese della procedura, per il
[...]
credito vantato da a titolo di riduzione del prezzo di acquisto Controparte_2
delle quote di rispetto a quello pattuito con contratto di Controparte_5
cessione del 31.11.2018, a seguito delle sopravvenienze passive accertate successivamente ai sensi delle clausole alla lett. D e all'art. 3 del contratto di arbitraggio stipulato contestualmente all'atto di cessione e all'art.
3.2 del contratto preliminare, richiamato nel contratto di arbitraggio.
2 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, tra l'altro, Parte_1
l'avvenuta prescrizione dell'azione estimatoria per decorso del termine annuale di cui all'art. 1495, 3° co., c.c.
Il Tribunale di Torino, Sez. Specializzata Impresa, con sent. n.4006/2023 pubblicata il
20.10.2023, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione ex art. 1495, 3° co., c.c. del diritto di alla riduzione del prezzo ed ha, quindi, accolto l'opposizione e Controparte_2
revocato il decreto ingiuntivo.
Detta pronuncia è stata confermata da questa Corte con sent. n. 946/2024, divenuta irrevocabile come da attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. dell'11.04.2025; il credito restitutorio azionato con il citato decreto ingiuntivo n. 3817/2021 è stato, dunque, definitivamente accertato come estinto.
1.2 - Con contratto in forma pubblica in data 17.12.2018, donava alla Parte_1
moglie il 100% delle quote della dallo stesso detenute. Parte_2 CP_4
Con atto di citazione in data 13.05.2021, la quale asserita Controparte_2 creditrice del chiedeva dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del citato contratto Pt_1
di donazione, assumendo che con esso il suo (presunto) debitore si sarebbe spogliato di beni aggredibili ledendo, con ciò, la garanzia patrimoniale di essa creditrice.
Con sent. n. 6596/24 pubblicata il 24.12.2024, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda e dichiarato l'inefficacia dell'atto dispositivo, condannando il e la consorte al Pt_1
pagamento di ¾ delle spese processuali e compensando le spese per il restante ¼ .
nel frattempo divenuta è stata Controparte_6 Controparte_1
posta in liquidazione giudiziale con sentenza del 9.01.2025, dopo il deposito della sentenza di primo grado qui appellata, avvenuto il 24.12.2024.
2. – L'asserito debitore alienante e la terza acquirente Parte_1 Parte_2
hanno proposto congiuntamente appello avverso la citata sent. n. 6596/24 del
[...]
Tribunale di Torino, chiedendo, altresì, la sospensione della provvisoria esecutorietà del capo di condanna alle spese.
Nelle more del giudizio di appello, è passata in giudicato la sent. n. 946/2024 di questa
Corte, con cui si accertava l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito restitutorio azionato da – poi con il decreto Controparte_2 Controparte_1
3 ingiuntivo n. 3817/2021 del Tribunale di Torino, in relazione al quale era stata accolta la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.
E' rimasta contumace la liquidazione giudiziale della creditrice revocante
[...]
Parte_3
[...]
Con ordinanza dell'11.07.2025, questa Corte ha accolto la domanda di sospensione
[...]
della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, limitatamente al capo riguardante le spese (il capo principale è costitutivo).
2.2 – Col primo motivo di impugnazione, gli appellanti – debitore e terzo revocato – rilevano che il credito per il quale è stata ottenuta la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo è stato definitivamente accertato come prescritto da questa Corte, con la sent. n. 946/2024, di talchè è venuto meno il primo ed indefettibile presupposto dell'azione revocatoria, ossia il credito (o la ragione di credito) di cui si intende salvaguardare la garanzia patrimoniale.
2.3 – Con il secondo motivo di impugnazione, formulato in subordine, gli appellanti hanno riproposto i temi della mancanza del consulium fraudis e della scientia fraudis, nonché dell'eventus damni.
2.4 – L'appello è fondato in relazione al primo dei due motivi proposti, con effetti assorbenti rispetto all'esame del secondo.
Per giurisprudenza pacifica (ex coeteris, Cass., 16/11/2023, n. 31.950), la titolarità di un diritto di credito, anche sub iudice, costituisce condizione dell'azione revocatoria, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato che ne accerti la inesistenza (anche attuale, a seguito di intervenuta prescrizione), determina la cessazione dell'interesse alla detta azione ex art. 2901 c.c., non sussistendo più l'esigenza di dichiarare inefficace l'atto di disposizione del patrimonio del debitore.
3. – Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul valore del credito per il quale si è ottenuta la declaratoria di revoca (art. 5, co. 1, 2° periodo, d.m. 55/2014), nei minimi tariffari stante la complessità minima della controversia per il rilievo assolutamente assorbente del primo motivo di gravame, ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
non si ritiene di dover applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, co. 2, d.m.
4 55/2014 (“… il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto …”), stante l'assoluta identità di difese svolte, con lo stesso avvocato, dai due appellanti.
– poi ora in liquidazione giudiziale, ha infatti Controparte_2 Controparte_1
dato causa al presente giudizio revocatorio quando il suo credito era controverso, tanto in primo che in secondo grado, assumendosi il rischio che detto credito per il quale si chiedeva la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo del (presunto) debitore potesse essere dichiarato inesistente o estinto;
dovrà quindi sopportare interamente le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da contro la liquidazione Parte_1 Parte_2 giudiziale (GIA' avverso la sent. Controparte_1 Controparte_2
n. 6596/2024, emessa in data 24.12.2024 dal Tribunale di Torino:
a) in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di oggi liquidazione giudiziale Controparte_2
di della donazione delle quote della società Controparte_1 CP_4
effettuata in data 17.12.2018 a rogito Notaio (rep. n. 83076, racc. n. 50011) Per_2
e sua rettifica del 19.12.2018 (rep. n. 83102, fasc. n. 50028), dal donante Pt_1
lla moglie;
[...] Parte_2
b) condanna la liquidazione giudiziale di alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali in favore degli appellanti, spese che liquida in complessivi € 9.256, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. come in atti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Eleonora Pappalettere Dott. Corrado Croci
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