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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa IA RI AV Presidente
Dott. OB TI Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1249 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2024 avverso la sentenza n. 845/2024 in data 14 novembre 2024 del Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Claudia Lojacono, discussa e decisa all'udienza collegiale del 21 maggio
2025
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Calogero del Foro di Agrigento, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Agrigento alla via Poggio Muscello, n. 50; Appellante
contro
. Controparte_1 Appellato - contumace
OGGETTO: Spese processuali giudizio di primo grado.
Conclusioni per l'appellante:
“
1. In accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, liquidare nuovamente le spese di lite del primo grado di giudizio in conformità ai parametri e alle disposizioni del D.M. 55/2014 per come modificato e aggiornato, ratione temporis;
2. Per l'effetto, condannare il a pagare le spese del Controparte_1 primo grado di giudizio, per come nuovamente liquidate dalla Corte, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale nel primo grado di giudizio si era dichiarato (per come in effetti lo era) antistatario, avendo anticipato le spese e non avendo ricevuto acconti e/o compensi;
3. Con vittoria di spese del presente grado di appello, oneri ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario difensore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto acconti.”.
1 Fatto e motivi della decisione
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, con sentenza n. 845/2024, accogliendo il suo ricorso, ha dichiarato il diritto di a ottenere la “Carta elettronica” per Parte_1 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli a.s. dal 2019/2020 al 2022/2023 e per l'importo di € 500,00; per l'effetto, ha condannato il a mettere a disposizione dell'attore, Controparte_1 tramite l'attivazione della suddetta carta per tali annualità, la somma di euro 2.000,00. Il giudice ha condannato infine il soccombente a rifondere a controparte le spese CP_1 processuali del grado liquidate in euro € 700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nello specifico, , docente a tempo determinato negli anni scolastici dal Parte_1 2019/2020 al 2022/2023, aveva proposto ricorso contro il Controparte_1
per conseguire la Carta del Docente quale beneficio economico di € 500,00 annui
[...] destinato alla formazione e aggiornamento professionale degli insegnanti. Il ricorrente aveva sostenuto che la mancata concessione di tale beneficio fosse discriminatoria, poiché le sue mansioni erano equivalenti a quelle dei docenti di ruolo, che invece potevano fruirne.
Costituitosi in giudizio il aveva chiesto il rigetto della domanda avversaria, CP_1 basandosi sulla normativa vigente che riserva la Carta del Docente esclusivamente ai docenti a tempo indeterminato, come previsto dalla Legge 107/2015 (Buona Scuola) e dal D.P.C.M. 23 settembre 2015. Per giunta, in relazione all'anno scolastico 2022/2023 il ricorrente aveva ricevuto la Carta in via amministrativa e quindi, il riconoscimento non sarebbe stato dovuto per quel periodo.
Il Tribunale ha accolto il ricorso basandosi su più ragioni di diritto, tra cui quella del contrasto della normativa nazionale con il principio di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione Europea. In particolare, il Giudice ha evidenziato che la normativa italiana, escludendo i docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta, violava la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999, che vieta trattamenti meno favorevoli tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato a parità di mansioni. Ha altresì fatto menzione della pronuncia della Corte di Giustizia UE (ordinanza del 18 maggio 2022, n. 450), che ha stabilito che "Una normativa nazionale che riservi il beneficio della Carta Docente solo ai docenti di ruolo e lo neghi a quelli a tempo determinato è contraria al diritto dell'Unione".
Il Tribunale ha dunque ritenuto che la legge italiana debba essere disapplicata per contrasto con il diritto comunitario quale fonte direttamente applicabile e ha poi richiamato la giurisprudenza della Cassazione, segnatamente la Sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, che aveva stabilito come la Carta Docente spettasse anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), senza la necessità di presentare una domanda al . CP_1 In particolare, la Cassazione aveva pure precisato che se il docente è ancora in servizio, egli ha diritto all'adempimento in forma specifica, cioè all'accredito dell'importo sulla Carta elettronica e che se il docente è uscito dal sistema scolastico, ha diritto a un risarcimento economico per il danno subito laddove il diritto alla Carta è soggetto a prescrizione di cinque anni, mentre l'azione risarcitoria è sottoposta al termine decennale.
2 Alla luce di ciò, il Giudice ha rilevato l'impossibilità di eccepire la mancata richiesta della Carta rigettando perciò l'argomento del secondo cui il ricorrente non aveva CP_1 presentato domanda in vista del beneficio. A tal proposito, il Giudice ha evidenziato che la registrazione alla piattaforma telematica della Carta Docente era preclusa ai docenti precari, che non risultavano tra i soggetti autorizzati dal stesso. CP_1 Infine, il Tribunale, a proposito della decadenza biennale, ha considerato come la normativa preveda che le somme della Carta non utilizzate entro due anni scadano;
tuttavia, tale decadenza non è applicabile ai docenti esclusi dal beneficio, dato che la mancata fruizione è dipesa da una decisione illegittima dell'Amministrazione e non da una loro inerzia. A fronte di tali argomenti, il Tribunale di Monza ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricezione della Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando pertanto il convenuto ad accreditare sulla Carta CP_1 elettronica del ricorrente la somma di € 2.000 (€ 500 per ciascun anno), confermando in tal modo il principio secondo cui la Carta Docente deve essere riconosciuta anche ai docenti a tempo determinato, in linea con il diritto dell'Unione Europea e la giurisprudenza della Cassazione.
ha appellato la pronuncia chiedendo la sua parziale riforma esclusivamente in Parte_1 ordine alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta errata perché inferiore ai minimi previsti dalla legge.
Col suo unico motivo di gravame, l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite sostenendo che il Tribunale ha violato la disciplina circa la liquidazione delle spese legali, poiché ha riconosciuto la spettanza al Difensore di un importo inferiore ai minimi previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 147/2022. In particolare, assume la violazione dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, che stabilisce come il giudice debba attenersi ai valori medi tabellari nella liquidazione delle spese e come la riduzione del compenso non possa superare il 50% del parametro medio, nonché delle Tabelle dei parametri forensi aggiornate dal D.M. 147/2022, secondo le quali, per una causa di valore fino a 2.000 euro e con le fasi studio, introduttiva e decisionale, la liquidazione minima dovrebbe essere almeno pari ad euro 1.030,00. Sostiene che il Giudice ha liquidato 700 euro mentre avrebbe dovuto applicare il minimo tabellare di 1.030 euro o, al massimo, ridurre l'importo del 50% del valore medio senza andare al di sotto del limite legale. Il compenso liquidato dal Tribunale non rispetta il principio di equità nella remunerazione dell'avvocato mentre la riduzione arbitrariamente applicata ledeva il diritto del difensore a una giusta remunerazione, creandosi un precedente tale da scoraggiare azioni volte a fare valere i diritti lesi data la penalizzante portata dei costi di lite. Secondariamente, l'appellante rileva che il Tribunale ha giustificato la riduzione delle spese legali facendo riferimento alla “serialità del contenzioso”, ossia il fatto che vi sono numerose cause simili pendenti sullo stesso tema della Carta del Docente in favore dei precari. A tal riguardo, l'appellante evidenzia come la serialità del contenzioso -indotta invero dai contegni omissivi di controparte pur al cospetto della vasta giurisprudenza favorevole ai docenti precari- non legittimi una riduzione sotto i minimi di legge. L'appellante richiama anche svariate pronunce giurisprudenziali che confermano l'illegittimità della decisione in concreto adottata del Tribunale tra cui, Cass. n. 11788/2023 secondo la quale il giudice non può ridurre oltre il 50% i parametri medi previsti per la liquidazione delle spese legali.
3 All'udienza del 21 maggio 2025 -trattata mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.- è stata dichiarata la contumacia del appellato, non costituitosi CP_1 nonostante regolare notifica dell'atto di appello avversario, onde la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
ha impugnato la sentenza, esclusivamente in riferimento alla liquidazione Parte_2 delle spese di lite. Il ricorso in appello è interamente focalizzato sulla tutela del diritto del Difensore a ottenere un compenso congruo e proporzionato alla prestazione professionale, secondo le tabelle normative vigenti. L'appellante non contesta dunque sotto alcun profilo il merito della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ma censura esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, ritenendola inadeguata rispetto ai parametri forensi vigenti.
Nello specifico, la sentenza di primo grado aveva liquidato le spese di lite in € 850,00, oltre accessori di legge.
L'appellante ritiene che tale importo sia inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, per controversie di valore compreso tra € 1.500,00 ed
€ 5.000,00. Dunque, l'appellante sostiene la violazione da parte del Tribunale dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, che sancisce la possibilità di ridurre i parametri medi fino al massimo del 50%, ma non oltre;
inoltre, ritiene la liquidazione di € 850,00 "arbitraria e ingiustificata", in quanto inferiore al minimo ridotto previsto dalla normativa (€ 1.030,00).
A fronte di ciò, l'appellante chiede una nuova liquidazione delle spese di lite da parte della Corte d'Appello, con l'attribuzione di un compenso professionale conforme ai parametri forensi aggiornati. Più precisamente, viene sottolineato come il valore medio per le controversie simili sia pari a
€ 2.059,00 e che, anche applicando la riduzione massima del 50%, l'importo non dovrebbe scendere sotto i € 1.030,00. A sostegno di questo, viene richiamata la sentenza della Cassazione n. 11788/2023 focalizzata sull'inderogabilità dei minimi tariffari per la liquidazione delle spese processuali, ed evidenzia come la liquidazione al di sotto dei parametri minimi contravvenga al decoro della professione legale e rappresenti al contempo una violazione dei diritti del difensore. Infine, l'appellante domanda il pagamento delle spese processuali del grado d'appello da parte del , da liquidare secondo i parametri forensi e con distrazione in favore del CP_1 difensore antistatario.
All'udienza del 22 gennaio 2025 -trattata mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.- è stata dichiarata la contumacia del appellato, non costituitosi CP_1 nonostante regolare notifica dell'atto di appello avversario, onde la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Le ragioni dell'appello sono fondate sulla base delle corrette doglianze formulate da CP_2
, per come sopra riassunte.
[...]
Per maggiore chiarezza viene richiamata la normativa di riferimento.
4 L'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 così dispone: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
… 5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia […] b) per fase introduttiva del giudizio […] c) per fase istruttoria: […] d) per fase decisionale […]”. L'art. 5, comma 1 del D.M. 55/2014 prevede che: “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. […] Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”. Nella fattispecie in esame, si rileva che il valore della causa di primo grado era pari a Euro 2.000,00 con la conseguenza lo scaglione di riferimento da utilizzare come parametro per la liquidazione delle spese di lite è quello relativo alle controversie di valore compreso da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00 nella misura indicata dalle tabelle introdotte dal D.M. 147/2022 per le cause di lavoro.
Considerato che avanti il Tribunale di Milano è stata prestata attività nelle seguenti fasi del giudizio: studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebrata e considerato che l'art. 4, comma 1 del D.M. richiamato consente al Giudice di diminuire i parametri medi fino al 50%, in considerazione della natura seriale della controversia, si procede a riliquidare la somma dovuta per spese di lite a favore dell'appellante in quella complessivamente pari a € 1.030,00- oltre spese generali, IVA e CPA.
In particolare, tale somma di € 1.030,00 viene così calcolata: per la fase di studio euro 888,00 ridotta del 50% = euro 444,00; per la fase introduttiva euro 426,00 ridotta del 50% = euro 213,00; per la fase decisionale euro 746,00 ridotta del 50% = euro 373,00 e così per un totale di euro 1.030,00.
Per le già indicate ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado vengono rideterminate nella misura complessiva di euro 1.030,00 oltre a spese generali e oneri di legge con la conseguente condanna, dunque, del Controparte_1
, a rifondere all'appellante la predetta somma, con distrazione a favore del
[...] Procuratore dichiaratosi antistatario e confermando nel resto la sentenza appellata.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza del e vengono liquidate CP_1
-in ragione del valore della controversia con riferimento al presente grado di giudizio, della natura del contenzioso e in applicazione delle tabelle previste dal D.M. 147/2022- nella complessiva somma di euro 500,00 oltre a spese generali e oneri di legge anche qui da distrarre a favore del Procuratore antistatario.
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P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 845/2024 del Tribunale di Monza, condanna il
[...]
a rifondere all'appellante le spese di lite del primo grado Controparte_1 rideterminate nella complessiva somma di € 1.030,00 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarre a favore del Difensore antistatario. Conferma nel resto. Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del presente grado CP_1 liquidate in complessivi € 300,00 oltre a spese generali, IVA e CPA da distrarre a favore del Difensore antistatario. Milano, 21 maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
OB TI IA RI AV
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