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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIBUN AL E DI ROM A
-SEZIO NE X II C IV IL E -
*****
In funzione di giudice di Appello in composizion e monocrati ca
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 21470 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza del giorno 26 febbraio 2025, vertente
TRA con l'avv. Emanuela Costanzo;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ; Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione si opponeva ai sensi degli artt. 615 e 617 Parte_2
c.p.c., innanzi al Tribunale di Roma, all'intimazione di pagamento n.
09720249044347563/000, relativa ad una pluralità di cartelle di pagamento per titoli di diversa natura.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore opponeva la violazione dell'art. 474 cpc, ovvero l'errata determinazione della somma intimata, poiché le cartelle di pagamento,
1 oggetto del presente giudizio, sono già oggetto di ulteriori giudizi espressamente indicati nell'atto di citazione, l'avvenuta prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento opposta, l'irregolarità dell'iscrizione a ruolo per mancata contestazione delle somme stesse, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e infine la richiesta di sospensione dell'atto opposto
Venivano portati in giudizio , che si costituiva, Controparte_3
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e di competenza funzionale e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., la causa, ritenuta istruita in via documentale, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. Assume una valenza preliminare l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione e di competenza funzionale, da analizzare analiticamente in base alla natura dei titoli sottesi alle plurime cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento opposta.
1.1. Stante la natura tributaria dei posti a fondamento della pretesa riscossione, si ravvisa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario relativamente alle seguenti cartelle di pagamento, sottese all'intimazione di pagamento contestata nella presente sede processuale:
- n. 09720210190983758000 per la riscossione di tassa automobilistica relativa all'anno
2019;
- n. 09720210246838750000 per la riscossione di imposta di registro relativa all'anno
2019;
- n. 09720220059679162000 per la riscossione di tassa automobilistica relativa all'anno
2020;
- n. 09720230008996872000 per la riscossione di imposta di registro relativa all'anno
2019;
- n. 09720230129599575000 per la riscossione di tassa automobilistica relativa all'anno
2021;
- n. 09720220001136672000 relativamente alla parte per la riscossione di TASI relativa all'anno 2014;
2 - n. 09720220188078101000 relativamente alla parte per la riscossione di TARI relativa all'anno 2014.
Al riguardo, giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza id legittimità (cfr.
Cass., SS.UU., n. 7882/2020), alla cui stregua <Nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella Est. Cons. le Frasca 33 o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria>>.
3 E nel caso in esame, l'opposizione è indirizzata aa un'intimazione di pagamento e alle sottese cartelle di pagamento, doglianze attratte, in base al richiamato orientamento, alla giurisdizione del Giudice Tributario.
1.2. Sotto diverso profilo, va evidenziato che la controversia fra la
[...]
ed il professionista è devoluta, Parte_3
avendo ad oggetto l'accertamento della misura di una prestazione previdenziale obbligatoria, alla competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., e, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ne discende l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Tribunale del
Lavoro relativamente alle seguenti cartelle di pagamento, sottese all'intimazione di pagamento contestata nella presente sede processuale:
- n. 09720170263259184000 relativamente alla parte relativa alla riscossione di pretesa creditoria della a titolo di sanzione Controparte_4
dichiarazione relativa agli anni 2012, 2013 e 2014;
- n. 09720220001136672000 alla parte relativa alla riscossione di pretesa creditoria della a titolo di sanzione dichiarazione relativa Controparte_4 all'anno 2018;
- n. 09720220188078101000 relativamente alla parte relativa alla riscossione di pretesa creditoria della a titolo di sanzione Controparte_4 dichiarazione relativa all'anno 2019.
1.3. Va, infine, evidenziato che l'opposizione ha per oggetto anche la contestazione di cartelle di pagamento, di cui risulta l'inerenza a verbali di violazioni del codice della strada.
In tale ambito di materia, le doglianze formulate dall'attore sono sussumibili nell'opposizione recuperatoria per omessa notifica dei v.a.v. presupposti o nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per maturata prescrizione.
Si deve, pertanto, applicare al caso di specie al principio giurisprudenziale secondo cui la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, spetta, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 4 7 del d.lgs. n. 150/2011 (cfr. Cass. n. 21914/2014 e n. 3283/2015), mentre risulta l'assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104
c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale – in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace – torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore (cfr. Cass. n. 3156/2017), di talché il criterio sussidiario del valore assume rilievo solo quale limite edittale e, in ogni caso, non consente, in caso di pluralità di violazioni, di operare il cumulo delle sanzioni irrogate in concreto.
In conclusione, secondo il consolidato orientamento richiamato, la cognizione delle opposizioni, sia quelle recuperatorie dei rimedi non precedentemente esperiti (vizi di notificazione) che quelli attinenti a vicende sopravvenute alla formazione del titolo
(prescrizione) appartiene alla competenza del giudice di pace.
Si ravvisa, conseguentemente, l'incompetenza funzionale del Tribunale in favore del
Giudice di Pace relativamente alle seguenti cartelle di pagamento, sottese all'intimazione di pagamento contestata nella presente sede processuale:
- n. 09720190091551634000 per la riscossione di sanzione amministrative per violazione del Codice della Strada relativa agli anni 2015 e 2016;
- n. 09720210246838851000 per la riscossione di sanzione amministrative per sanzione amministrative per violazione del Codice della Strada relativa all'anno 2019.
2. Conclusivamente, va dichiarato:
- il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice Tributario in ordine all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 09720210190983758000, n. 09720210246838750000, n.
09720220059679162000, n. 09720230008996872000, n. 09720230129599575000, n.
09720220001136672000, relativamente alla riscossione della TASI dell'anno 2014, e n.
09720220188078101000, relativamente alla riscossione della TARI dell'anno 2014;
- il difetto di competenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice del Lavoro in ordine all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 09720170263259184000, relativamente alla riscossione di pretesa creditoria della , a titolo di sanzione Controparte_4
5 dichiarazione relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, n. 09720220001136672000, relativamente alla riscossione di pretesa creditoria della Controparte_4
a titolo di sanzione dichiarazione relativa all'anno 2018, e n.
[...]
09720220188078101000, relativamente alla riscossione di pretesa creditoria della
[...]
a titolo di sanzione dichiarazione relativa all'anno Controparte_4
2019;
- il difetto di competenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice di Pace in ordine all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 09720190091551634000 e n. 09720210246838851000.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice
Tributario in ordine all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249044347563/000 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n.
09720210190983758000, n. 09720210246838750000, n.
09720220059679162000, n. 09720230008996872000, n.
09720230129599575000, n. 09720220001136672000, relativamente alla riscossione della TASI dell'anno 2014, e n. 09720220188078101000, relativamente alla riscossione della TARI dell'anno 2014;
- dichiara il difetto di competenza funzionale del giudice adito in favore del
Giudice del Lavoro in ordine all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249044347563/000 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n.
09720170263259184000, relativamente alla riscossione di pretesa creditoria della
, a titolo di sanzione dichiarazione Controparte_4
relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, n. 09720220001136672000, relativamente alla riscossione di pretesa creditoria della Controparte_4
a titolo di sanzione dichiarazione relativa all'anno 2018, e n.
[...]
6 09720220188078101000, relativamente alla riscossione di pretesa creditoria della a titolo di sanzione dichiarazione Controparte_4 relativa all'anno 2019;
- il difetto di competenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice di Pace in ordine all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249044347563/000 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n.
09720190091551634000 e n. 09720210246838851000.
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma addì 28/02/2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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