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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1416/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1416/2023 promossa da
(c.f. ), difesa dall'avv. Ezio Ignazio Luigi Francia, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sommariva del Bosco, via
Monte Grappa, n. 4 appellante contro
(c.f. , difeso dall'avv. Enrico Murettino, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, in Bra, via Vittorio Emanuele, n.146 appellato
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, contrariis reiectis;
1 In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 671\2023 emessa inter partes dal
Tribunale di Asti – Sezione Civile – Giudice Onorario Dott. Marco ROSBOCH – in data
12.09.2023, pubblicata in data 19.09.2023 e notificata in data 16.10.2023, nella causa
R.G. n. 469\2019;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre la rinnovazione delle indagini peritali, previa sostituzione del C.T.U., sussistendo gravi motivi ex art. 196 c.p.c.;
NEL MERITO: Respingere la domanda formulata ex adverso in via principale, siccome infondata in fatto ed in diritto;
Dichiarare inammissibile la domanda formulata ex adverso in via subordinata;
IN SUBORDINE NEL MERITO: respingere la domanda formulata ex adverso in via principale siccome infondata in fatto ed in diritto;
Respingere la domanda formulata ex adverso in via subordinata, siccome infondata in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO: respingere tutte le eccezioni di inammissibilità ex adverso sollevate con la comparsa di costituzione e risposta depositata in appello, siccome palesemente infondate in fatto ed in diritto e pretestuose;
In ogni caso col favore delle spese, diritti, onorari, compensi, spese generali ed accessori di legge dei due gradi di giudizio, comprese quelle della disposta e della disponenda C.T.U.».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_1
Torino,
Contrariis reiectis
- respingere l'appello e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Asti
n.671/2023 [datata 12.09.2023 e depositata in Cancelleria e pubblicata il giorno
19.09.2023 al termine del procedimento civile R.G. n.469/2019 (doc.B)]; - con riproposizione ex art.346 c.p.c. (per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame e di riforma della Sentenza) della domanda svolta in primo grado in via di subordine ex art.1065 c.c.
In ogni caso
Con il favore delle spese tutte di causa oltre accessori come per legge dei due gradi di giudizio».
Svolgimento del processo
2 1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Asti, allegando CP_1 Parte_1 di essere proprietario del terreno situato in Sanfrè (CN), identificato in catasto al foglio 5, mappale 157 e gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio ad uso agricolo a favore del fondo di proprietà della convenuta, identificato in catasto al foglio 5, mappale 108, e di avere interesse a destinare il proprio terreno all'attività d'impresa di messa in riserva e recupero di macerie, dopo che è stato ricompreso nell'Area Produttiva Speciale di Strada
Sartesi.
L'attore aveva allegato di avere offerto alla convenuta il trasferimento dell'esercizio della servitù in un luogo diverso, proponendo un tracciato sul fondo servente di eguale comodità a quello attuale, e di averne ottenuto il rifiuto.
L'attore aveva chiesto l'accertamento del diritto a trasferire il luogo della servitù di passaggio nei termini offerti alla convenuta o in altri termini, con minor aggravio per il fondo servente, ex art. 1068, co. 2, c.c. o anche ex art. 1065 c.c.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, anche Parte_1 in rito per quella proposta ex art. 1065 c.c.
3. Con sentenza n. 671/2023 del 19 settembre 2023, il Tribunale di Asti ha accolto la domanda dell'attore, accertando il diritto al trasferimento del luogo di esercizio della servitù di passaggio nel modo da lui proposto, ha condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali e le ha posto a carico, definitivamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di quattro motivi Parte_1
e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellato ha in particolare censurato la riproduzione dell'intera motivazione della sentenza impugnata nelle pagine 3-5 dell'atto introduttivo.
3 L'eccezione non è fondata.
L'appellante ha illustrato i singoli motivi d'appello nelle pagine successive e pertanto gli argomenti a fondamento dell'eccezione dovevano essere sviluppati in relazione ad essi.
L'eccezione che mira a far giudicare inammissibile l'intero appello è rigettata.
L'appellato ha inoltre dedotto vizi di inammissibilità specifici del terzo e del quarto motivo d'appello, rispettivamente, per inosservanza delle forme ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e per carenza di interesse ad impugnare.
Le eccezioni meritano di essere vagliate in sede di esame di questi motivi.
2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui sono state dichiarate tardive le contestazioni alla consulenza tecnica aventi natura procedurale, e ha chiesto di rinnovarla, previa sostituzione del consulente tecnico.
Il motivo non è fondato.
Le contestazioni riguardano il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e l'utilizzo di un documento non acquisito agli atti, in difetto del consenso dell'appellante.
Di esse vi è traccia e nelle osservazioni inviate al consulente tecnico d'ufficio (pp. 3 ss.) e nel verbale d'udienza del 30 aprile 2022, celebrata dopo il deposito della relazione.
La tempestività delle contestazioni non giustifica il rinnovo della consulenza, bensì impone di esaminare la fondatezza delle critiche;
il rinnovo della consulenza dipende, se del caso, dal riscontro dei vizi denunciati.
I vizi lamentati vanno esaminati partitamente.
L'omissione del tentativo di conciliazione non può inficiare le indagini compiute;
non
è un difetto che si riverbera sul giudizio di bontà del metodo impiegato, degli accertamenti compiuti, delle deduzioni raggiunte e motivate, né implica in sé, cioè necessariamente, il venir meno della fiducia nel consulente tecnico, che va apprezzata dal giudice, in quanto il primo è un suo ausiliario (artt. 61, 68 c.p.c.).
Inoltre, dalla relazione peritale emerge chiaramente la circostanza contraria a quella allegata dall'appellante: «Sulla base dei colloqui intercorsi e delle analisi relative allo stato dei luoghi, il C.T.U. ha quindi promosso un tentativo di conciliazione per addivenire ad una risoluzione bonaria della vertenza. || Le parti, unitamente ai rispettivi Legali e Consulenti, approfondivano nel contempo gli aspetti conciliativi. || Preso atto dei tempi richiesti dal tentativo di conciliazione, ad istanza del C.T.U. l'Ill.mo Sig. Giudice concedeva proroga del termine di consegna dell'elaborato peritale. || Nonostante le discussioni, nonché il
4 confronto che i rappresentanti delle parti || hanno ad oggi svolto con i rispettivi clienti, non
è stato possibile raggiungere un accordo || transattivo» (p. 2 rel. per.).
A dimostrazione dell'espletamento del tentativo, va menzionata la proposta avanzata dall'appellato proprio su invito del consulente tecnico d'ufficio (doc. lett. c fasc. appellato).
Infine, pacificamente, a conclusione delle indagini iniziali, il giudice di primo grado ha tentato la conciliazione, sicché può anche ritenersi revocata la corrispondente delega, comunque espletata.
L'eccezione dell'appellante si rivela allora pretestuosa.
Avuto riguardo al secondo vizio, inerente al tema dei rilievi celerimetrici, all'udienza del 14 gennaio 2023, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito «come il doc.
2.3 della CTU sia il doc. 12 prodotto in atti da parte attrice sul quale […] ha inserito le note che riteneva necessarie al fine di chiarire la propria relazione», aggiungendo che le misurazioni «sono state effettuate dal CTP di parte attrice e non verificate dal CTU, il doc. 12 è il rilievo effettuato dal geom precisandosi che il CTP di parte attrice ha trasmesso al CTU la Per_1 rappresentazione grafica su supporto informatico comprensiva delle misurazioni» (verbale d'udienza).
Quanto rappresentato è un mero incidente ovviabile nei termini decisi dal giudice di primo grado, quindi mediante un'integrazione delle indagini peritali, avente ad oggetto la verifica diretta delle misurazioni.
Il supplemento d'indagine si è svolto senza la partecipazione attiva dell'appellante, il che dimostra che non vi erano gravi motivi di dubitare della condotta del consulente.
Alcuna osservazione è stata mossa dalle parti all'integrazione peritale.
Anche in questo caso, l'eccezione dell'appellante è pretestuosa, dal momento che la parte ha persistito nella contestazione originaria, senza considerare che, a fronte di essa, la vicenda peritale aveva conosciuto sviluppi idonei a superarla, tra l'altro non censurati dalla stessa appellante.
L'appellante ha anche fatto mero cenno a vizi di merito, che il tribunale non avrebbe considerato;
l'esame di essi è precluso dalla genericità e comunque prematuro, atteso che
«di ciò si dirà meglio infra allorquando si tratterà della parte III della sentenza impugnata»
(p. 10 cit. app.).
Non vi sono quindi ragioni procedimentali che impongono la sollecitata rinnovazione della consulenza tecnica.
Il motivo è rigettato.
5 3. Con il secondo e il terzo motivo d'appello, l'appellante ha fondamentalmente impugnato l'accertamento del diritto dell'appellato a trasferire l'esercizio della servitù di passaggio in luogo diverso.
I motivi meritano un esame congiunto, attesa la continuità oggettiva delle censure.
I motivi non sono fondati.
Il secondo motivo d'appello consta di due censure, che occorre riprodurre.
Con la prima, l'appellante ha dedotto che «[c]ontrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure l'attore non ha dimostrato documentalmente “la decisione” di adibire il proprio terreno a piattaforma per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali (non essendo una decisione dimostrabile documentalmente), bensì “di avere adibito” il proprio terreno a piattaforma per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali» (p. 11 cit. app.).
Questa censura è stata sviluppata nel terzo motivo e lì, pertanto, merita il vaglio.
Con la seconda censura, l'appellante ha dedotto che «[n]on corrisponde, […], al vero, che l'attore abbia dimostrato […] l'offerta alla convenuta di luogo “egualmente comodo” per
l'esercizio della servitù che, infatti, è stata oggetto di accertamento tramite consulenza tecnica d'ufficio […] || Diversamente opinando ci si deve chiedere per quale ragione il giudice di prime cure, abbia ritenuto necessario licenziare una C.T.U. […] || L'attore ha, viceversa, dimostrato, documentalmente, l'offerta all'odierna appellante “di un diverso luogo” per l'esercizio della servitù che quest'ultima ha ritenuto, tra l'altro, non essere egualmente comodo» (ibidem).
L'appellante ha quindi dedotto un contrasto tra affermazioni inconciliabili.
La decisione deve essere letta correttamente nel suo complesso.
È chiaro che il giudice di primo grado ha accertato l'intervenuta offerta dell'appellato in conformità al precetto di legge, mediante riscontro documentale, mentre ha sciolto la questione dell'uguale comodità del nuovo tracciato dedotto nell'offerta, mediante l'esito delle indagini peritali, disposte in ragione delle diverse prospettazioni delle parti.
Al termine delle indagini è risultata fondata la prospettazione dell'appellato.
Detto altrimenti, è risultato dimostrato che l'appellato aveva offerto un luogo diverso di esercizio della servitù, ma di eguale comodità a quello attuale.
In argomento, occorre anzitutto premettere che le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in prima battuta sono state confermate in sede d'integrazione peritale: «L'elaborazione dei dati, il cui esito grafico è rappresentato sull'Allegato 2 consente
6 nella sostanza di confermare appieno la rappresentazione dei luoghi raffigurata e descritta nella relazione di C.T.U. del 04/04/2022, cui si rimanda, potendo lo scrivente evidenziare la corrispondenza con le indicazioni metriche a suo tempo dedotte anche attraverso il rilievo del Geom. ed in particolare: || • il posizionamento dei tracciati attuale e proposto;
Per_1
|| • la lunghezza dei tracciati ai fini dell'analisi delle servitù; || • l'insistenza del tracciato proposto all'interno del fondo attoreo (mappale n. 157) per una larghezza mediamente assumibile in m 3,80-4,00» (pp. 3 s. rel. per. integ.).
Pertanto, è accertato che il «tracciato proposto presenta […] una lunghezza totale di m
130, a fronte degli odierni m 100, con un incremento di circa il 30%», che presenta “una svolta a gomito”, ma che «si è […] rilevato come il raccordo curvilineo tra i due tratti del percorso proposto consenta un ampio margine di svolta senza costituire impedimenti al transito», e «consente una larghezza utile al transito non inferiore a quella odierna» (pp. 5 s. rel. per.), cioè “una larghezza mediamente assumibile in m 3,80-4,00” (p. 6 rel. per. integ.); la larghezza del tracciato attuale «può essere assunta in circa m 3,00» di media (p. 4 rel. per.).
L'accertamento peritale ha anzitutto smentito la lunghezza dell'attuale tracciato che l'appellante aveva allegato (“lunghezza di c.ca 65 mt.”, p. 4 comp. cost.) e che non ha più riproposto.
In replica ad un'osservazione fatta dall'appellante, il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente precisato che la lunghezza del percorso alternativo va calcolata a partire dal primo punto di accesso utile dalla e alla via pubblica (“strada Sartesi”), e non a partire dall'accesso ove ha inizio l'attuale tracciato della servitù.
Ciò che rileva è la lunghezza del percorso all'interno del fondo servente (cioè il luogo di esercizio della servitù).
Il fondo servente è costeggiato dalla via pubblica, percorribile da ambo le direzioni, e pertanto, se l'attuale tracciato è più vicino alla via pubblica, accedendo da est (cfr. la freccia n. 1 nella planimetria, all. n. 2 rel. per. integ.), quello offerto dall'appellato è più vicino alla via pubblica, accedendo da ovest (freccia n. 4, ibidem).
Pertanto, a seconda della direzione di percorrenza, varia la comodità, nel senso di prossimità all'accesso dalla e alla via pubblica, di un tracciato o dell'altro.
Il consulente tecnico d'ufficio ha escluso che la maggiore lunghezza del tracciato offerto sia un aggravio, anche in ragione dell'attuale destinazione del fondo dominante: «Si tratta tuttavia di un incremento di fatto irrilevante ai fini della coltivazione del fondo di
7 parte convenuta, […] in quanto la destinazione a seminativo/prato riduce il transito a pochi passaggi l'anno» (pp. 5 s. rel. per.).
L'appellante ha replicato che «[l]'assunto del C.T.U. nulla ha a che vedere con una valutazione di carattere tecnico ma è una valutazione personale priva di qualsivoglia pregio ed utilità» (p. 17), tuttavia non ha affatto contestato il rilievo del consulente tecnico in ordine all'effettiva destinazione del fondo.
Giova allora riportare la replica del consulente tecnico in discorso: «La destinazione effettiva del terreno di proprietà come è apparsa in loco è quella di seminativo nella Pt_1 più ampia parte nord e di prato nella parte sud stretta e lunga [v. foto v. 24], rimanendo totalmente irrilevante quanto può essere indicato sulla visura catastale. Della conduzione a seminativo si è in ogni caso dato pienamente atto, tenendo conto delle necessità di transito dei mezzi agricoli che tale destinazione comporta» (p. 8 rel. per.).
Del resto, nelle difese di primo grado l'appellante era rimasta generica circa l'entità dell'utilizzo [«Per le lavorazioni richieste dal tipo di coltivazioni effettuate sul fondo della convenuta è necessario accedere, in diversi periodi dell'anno ed anche in condizioni climatiche avverse», p. 5 comp. cost.; questi enunciati non sono stati integrati in tempo utile con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., la quale non è stata depositata].
In merito, l'appellato aveva a sua volta riferito, con maggiore precisione, «dell'uso assolutamente saltuario che della servitù viene fatto dalla convenuta (rectius dal coltivatore che conduce il terreno della convenuta); 5 o 6 volte all'anno, non di più» [p. 3 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.] e l'enunciato non era stato efficacemente contestato (art. 115, co. 1, c.p.c.), in quanto l'appellante si era limitata a dedurre che «[l]'assunto, privo di pregio ed assolutamente irrilevante evidenzia, […], come controparte non conosca o ridimensioni, a suo esclusivo beneficio, l'attività agricola» [p. 3 memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2), c.p.c.].
La maggiore lunghezza del tracciato offerto rispetto a quello esistente è marginale, il quale è connotato da una maggiore larghezza complessiva.
L'osservazione dell'appellante per cui «[d]a una misurazione diretta effettuata in sito
(misurazione che il C.T.U. non ha eseguito) risulta che la distanza tra la recinzione del terreno di proprietà dell'attore e le piante ad alto fusto presenti sul bordo esterno dei fondi di cui alle particelle 105 e 158 (di proprietà di soggetti terzi estranei al presente giudizio) è complessivamente, ed in prossimità della curva a gomito, di m 5,80 circa. || Poiché, salvo regolamenti comunali più restrittivi, ai sensi dell'art. 892 cod. civ. le piante ad alto fusto
8 devono essere poste ad una distanza non inferiore a mt. 3 dal confine, la larghezza del tracciato proposto da controparte si riduce a soli mt. 2,80 non potendosi ritenere, in alcun modo, che il proprietario dei fondi di cui ai mappali 105 e 158 abbia posto a dimora le piante di alto fusto sul confine o a una distanza quantomeno inferiore a quella prevista dal codice civile» (pp. 20 s.).
Anzitutto, la censura non è più attuale, atteso che il consulente tecnico d'ufficio ha compiuto le misurazioni nel supplemento d'indagine.
Inoltre, non risulta che la misurazione proposta dall'appellante sia stata fatta in contraddittorio con il consulente tecnico d'ufficio e con la controparte.
Nel merito, l'osservazione è inconcludente per parzialità, considerato che è volta a contrastare la larghezza media con un dato insuscettibile a comparazione, vale a dire la larghezza calcolata limitatamente ad una parte del tracciato, quella confinante con i fondi identificati con le particelle 105 e 158, e più precisamente “in prossimità della curva a gomito, di m 5,80 circa”.
Sempre nel merito, l'osservazione è altresì inconcludente nella parte in cui è trattato il tema delle distanze legali, tramite una supposizione negativa apodittica («non potendosi ritenere, in alcun modo, che il proprietario dei fondi di cui ai mappali 105 e 158 abbia posto
a dimora le piante di alto fusto sul confine o a una distanza quantomeno inferiore a quella prevista dal codice civile»).
Il nuovo tracciato è anche connotato «dall'assenza di delimitazioni sul lato esterno della particella n. 157 (lato sinistro procedendo verso il fondo di parte convenuta)» (p. 6 rel. per.): «Come risulta dalle fotografie prodotte, non sono apparse costituire elemento ostativo la banchina a lato del tratto F-G del tracciato, né gli alberi lungo il lato G-D, né ancora aspetti circa pendenze o altro. Il percorso si presenta evidentemente in linea con l'utilizzo in ambito agricolo ed in tal veste risulta utilizzato anche da altri utenti dei fondi circostanti» (p.
9 rel. per.).
In argomento, l'appellante ha formulato mere congetture.
La prima riguarda la tenuta della sponda: «la presenza di un canale irriguo dal punto
“E” al punto “G” del tracciato proposto dall'attore pone fondati dubbi circa l'effettiva capacità della sponda medesima di sostenere il peso di mezzi e di carichi pesanti in qualunque condizione» (p. 11).
L'appellante ha esposto il dubbio in maniera apodittica.
Alcuna indagine è stata citata a suffragio.
9 Va soggiunto che il consulente tecnico d'ufficio non ha riscontrato problemi di sorta,
a seguito dell'esperimento del transito a mezzo di trattore con carro agricolo a sponde alte.
Altrettanto dicasi per la presenza di «piante di alto fusto che incombono […] sopra il tracciato» (p. 11), dato di fatto, accertato anche dal consulente tecnico, del quale non si evince la natura di ostacolo al transito: come osservato dall'appellante stessa, si tratterà di transitare «passando al di sotto delle chiome di tali piante» (ibidem).
Sempre in merito, l'appellante ha aggiunto che la «situazione delinea il reale rischio che la caduta di rami, se non anche delle intere piante» (p. 12).
L'appellante ha prospettato un evento futuro e incerto, appartenente al novero delle mille variabili del concreto.
Quanto alla caduta di alcune piante, non sembra che l'accertamento sia stato fatto nel contraddittorio con il consulente tecnico d'ufficio e la controparte.
Le riproduzioni fotografiche sono mute sulla causa della caduta, se naturale o meno, quindi senza o con accorgimenti a protezione dell'incolumità, e non appare che la caduta abbia esattamente interessato il tracciato in esame.
In ogni caso, la caduta degli alberi costituirebbe al più un impedimento al transito temporaneo, cioè non irreversibile, ovviabile con la rimozione dell'ostacolo, e prevenibile tramite adeguata cura del transito.
Infine, siccome il nuovo tracciato graverebbe su di una parte del fondo attiguo ad altri terreni, di soggetti terzi, l'appellante ha assunto che «non si può escludere possano essere in un futuro, anche brevissimo, recintat[i], così da rendere ulteriormente difficoltoso il transito» (p. 19).
Anche in questo caso l'enunciato contiene la prospettazione di un evento incerto e non di un impedimento concreto ed attuale.
Si può dunque concludere, senza contraddizione, che l'offerta dell'appellato verteva su di un luogo egualmente comodo per l'esercizio della servitù.
L'appellante ha criticato il passaggio in cui il tribunale ha preso atto che, in sede integrativa, il consulente tecnico d'ufficio ha confermato le conclusioni già espresse circa l'uguale comodità del tracciato offerto (p. 12 cit. app.).
Il primo errore dedotto dall'appellante – «l'affermazione secondo cui la C.T.U. avrebbe considerato le osservazioni formulate dalle parti (peraltro si evidenzia che la parte attrice ora appellata non ha formulato alcuna osservazione)» (p. 12 cit. app.) – è privo di rilievo
10 perché l'erroneo riferimento alle osservazioni di entrambe le parti è frutto di mera svista;
per il resto, è la stessa appellante a ritenere che l'affermazione di avere considerato le osservazioni delle parti sia “priva di qualsivoglia rilevanza” (p. 12 cit. app.).
L'appellante ha lamentato che «non dice, in primo luogo, il giudice di prime cure, nell'impugnata sentenza, se egli condivide o meno le conclusioni cui è giunto il C.T.U., ma soprattutto non dice per quale ragione le condivide o meno a fronte delle osservazioni formulate, a più riprese, dalla scrivente difesa che, attraverso le stesse, ha sollecitato il potere valutativo del giudice. || […] non dice, il giudice di prime cure, nell'impugnata sentenza, se egli condivide o meno le considerazioni del C.T.U. sulle osservazioni formulate dal difensore dell'odierna appellante, ma soprattutto non dice per quale ragione le condivide o meno, nonostante l'odierna appellante attraverso le stesse abbia sollecitato il potere valutativo del giudice» (p. 12 cit. app.).
Il giudice di primo grado ha chiaramente fatto uso della relazione peritale [«Dalle risultanze istruttorie e dalle conclusioni della CTU è dunque emerso che l'attore (…) ha deciso di adibire il proprio terreno, fondo servente, a piattaforma per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali. (…) Il nuovo tracciato proposto dall'attore, (…), risulta, in base alle conclusioni della CTU alle quali si rinvia, egualmente comodo rispetto al tracciato originario», p. 5 sent.].
Giova rammentare che «[s]e, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità»
(Cass. civ., sez. I^, sent. 6 giugno 2024, n.15804).
L'appellante non ha dedotto che il consulente tecnico d'ufficio non ha replicato alle sue osservazioni, avendo cura di precisare quali fossero, di modo da consentire anche il vaglio della specificità, né ha dedotto la totale assenza di giustificazione delle conclusioni.
Da pagina 7 a pagina 10 della relazione peritale, si possono leggere le repliche che il consulente tecnico d'ufficio ha svolto in relazione alle osservazioni dell'appellante, alcune delle quali sono state riportate in forma estesa più sopra.
11 L'appellante ha assunto che «il supplemento di C.T.U. non ha affatto confermato le conclusioni del C.T.U. atteso che l'incarico supplementare affidato dal giudice era quello di effettuare un rilievo celerimetrico in contraddittorio tra le parti, atteso che il C.T.U. aveva acquisito illegittimamente quello effettuato dal consulente tecnico di parte attrice come emerso soltanto nel corso dell'udienza del 14.01.2023 in quanto prima di allora il C.T.U. aveva negato (falsamente) di avere acquisito documentazione dal consulente tecnico di controparte» (p. 12 cit. app.).
I rilievi celerimetrici di cui all'integrazione peritale non erano un'operazione fine a sé stessa, ma logicamente strumentali a verificare la stabilità dei risultati cui il consulente tecnico d'ufficio era già pervenuto.
Come sopra scritto, a dispetto dell'eccezione dell'appellante, il consulente tecnico d'ufficio ha assunto che, «sulla base degli accertamenti svolti e del rilievo celerimetrico, nonché sulle considerazioni […] riportate è in grado di confermare gli elementi metrici assunti nella relazione di consulenza tecnica già depositata, al pari delle considerazioni di carattere tecnico in essa formulate» (p. 4 rel. per. integ.)
L'appellante ha infine dedotto che «la circostanza, pacifica, che il C.T.U. ha concluso nel senso dell'eguale comodità tra il tracciato alternativo proposto dall'attore e quello originario, è priva di qualsivoglia rilevanza alla luce delle contestazioni e dei rilievi critici mossi dalla scrivente difesa all'elaborato depositato dal C.T.U. in ordine ai quali l'odierna appellante ha sollecitato il potere valutativo del giudice» (p. 12 cit. app.).
Il motivo è all'evidenza generico in parte qua, dal momento che il consulente tecnico d'ufficio ha replicato alle contestazioni dell'appellante.
L'appellante non ha indicato né a quali censure il consulente non avrebbe risposto, né ha riportato le ragioni di insoddisfazione delle repliche.
In ogni caso, la consulenza tecnica è stata apprezzata più sopra.
Nella seconda parte del terzo motivo, riprendendo quanto anticipato nel secondo (p.
11 cit. app.), l'appellante ha sostanzialmente assunto che la servitù di passaggio esistente non renderebbe meno gravoso il godimento del fondo servente, perché «il OR , CP_1 prima dell'instaurazione del giudizio, aveva già realizzato tutte le opere necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva (stoccaggio e recupero macerie) che era già perfettamente funzionante» (p. 14 cit. app.; negli stessi termini p. 15 sub b).
L'eccezione non è fondata.
12 Non è controverso tra le parti che l'intera area su cui grava la servitù di passaggio è stata destinata a piattaforma per la riserva e il recupero di rifiuti speciali.
Non è altresì controverso che la servitù di passaggio divide in due parti l'area, come si evince dalla planimetria allegata alla relazione peritale (all. n. 2 rel. per. integ.).
È chiaro allora che la sottrazione di una sezione (sorta di corridoio) alla destinazione propria dell'area ne impedisce l'integrale sfruttamento, e che la divisione in due parti del sito ne riduce le potenzialità di sfruttamento;
il transito attuale preclude la realizzazione della sopravvenuta esigenza di miglioramento del fondo servente (art. 1068, co. 2, c.c.;
Cass., civ., sez. II^, sent. 13 luglio 1994, n. 6578).
Il transito saltuario sul fondo dell'appellante implica una permanente impossibilità materiale di destinazione dell'intera area all'esercizio dell'impresa, che l'appellato può concretizzare secondo le sue insindacabili valutazioni.
Dalle riproduzioni fotografiche acquisite in sede peritale (fotografie nn. 5, 23, all. n.
3 rel. per., 2, 9, all. n. 3 rel. per. integ.), si evince che il tracciato attuale preclude anche la chiusura dei corrispondenti accessi in maniera adeguata alla protezione di una zona che è deputata allo svolgimento di attività d'impresa, connotata tra l'altro dalla presenza di mezzi di scavo ed autocarri (p. 6 rel. per.).
La conservazione dell'attuale percorso non consente dunque di rispondere in modo pieno alle sopravvenute esigenze produttive del fondo servente.
Le parti hanno affrontato anche l'ulteriore profilo della sicurezza nella circolazione all'interno dell'area.
Secondo l'appellante, sarebbe stato preso in considerazione dal consulente tecnico d'ufficio in violazione dell'incarico.
Si osserva invece che l'appellato ne aveva già trattato nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. [«l'uso produttivo (come nel caso che occupa) richied(e) e preved(e) l'uso quotidiano e massivo di macchine per la movimentazione terra, con rischi per i terzi
(sicurezza)», p. 2].
La circolazione di mezzi per l'esercizio dell'attività d'impresa impone all'appellato di adottare adeguati accorgimenti in punto di sicurezza, indipendentemente dal carattere saltuario dell'esercizio della servitù.
Ciò significa che l'esercizio della servitù si rivela più gravoso per il fondo servente.
Ciò dimostra ancora che l'area merita l'integrale destinazione all'attività d'impresa.
13 La neutralizzazione dei rischi correlati alla circolazione è un beneficio altresì per la posizione dell'appellante.
Nelle difese di primo grado, l'appellante aveva affermato che «è di tutta evidenza che per il OR , la soluzione proposta sia di notevole vantaggio, non tanto per lo CP_1 svolgimento dell'attività di messa in riserva e recupero di macerie (che viene già esercitata
[…], quanto per l'incremento di valore che detto fondo acquisirebbe per effetto dell'eliminazione della strada costituente l'attuale servitù di passaggio. || Non va sottaciuto, in proposito, che proprio a confine con il fondo di proprietà dell'attore vi sono fondi di proprietà, o, comunque, in uso alla società ROSSO COMMERCIO S.r.l. che ha sede proprio in Sanfrè – Strada Sartesi n. 25 cui farebbe, certamente gola, anche il fondo di proprietà dell'attore» (p. 6 comp. cost.).
L'enunciato contiene circostanze non allegate dalla controparte, ma del tipo tale da essere sfavorevoli per la posizione dell'appellante.
In dottrina si è scritto infatti che il proprietario del fondo servente potrebbe invocare l'art. 1068, co. 2, c.c., quando l'area gravata dalla servitù «è destinata ad essere venduta,
e il prezzo ricavabile sarebbe sensibilmente più alto se l'area risultasse libera dalla servitù»
(salva chiaramente l'offerta di un luogo di esercizio della servitù ugualmente comodo).
Nell'ultima parte del terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato l'accertamento dell'eguale comodità del percorso offerto dall'appellato: «Ferme restando le contestazioni formulate dall'odierna appellante in ordine ai vizi procedurali della C.T.U., che ne inficiano la sua validità e la sua utilizzabilità ai fini della decisione (di cui si è ampiamente trattato in precedenza), nonostante attraverso i rilievi critici di merito sollevati dalla scrivente difesa all'elaborato depositato dal C.T.U. e finalizzati a sollecitare il potere valutativo del giudice, quest'ultimo si è limitato ad un mero rinvio alle conclusioni del C.T.U.. In questa sede, per necessità di sintesi, si richiamano integralmente le osservazioni formulate dall'odierna appellante al contenuto dell'elaborato depositato dal C.T.U. (osservazioni alla bozza trasmessa dal C.T.U. di cui all'all.
4.2 all'elaborato definitivo depositato dal C.T.U. [in ordine alle quali, quest'ultimo non ha preso alcuna chiara posizione], rilievi critici contenuti nella prima comparsa conclusionale e nelle prime note di replica e rilievi critici contenuti nella seconda comparsa conclusionale) che qui devono intendersi trascritti ad ogni effetto di legge» (p. 16 cit. app.).
Anche qui la difesa dell'appellante va censurata, come eccepito dall'appellato.
14 L'appellante non ha dedotto l'assenza di repliche alle sue osservazioni, bensì di una
“chiara” presa di posizione, senza però puntualmente precisare quali sarebbero le critiche corrispondenti.
Non è certo dovere del giudice individuare le critiche sulle quali manca una “chiara” presa di posizione del consulente tecnico d'ufficio.
L'operazione si rivelerebbe del tutto arbitraria.
Con la comparsa conclusionale, l'appellante ha riprodotto le osservazioni “in punto di merito” fatte all'originaria relazione (pp. 7-13).
La riproduzione precede le difese relative ai singoli motivi (pp. 14 ss. comp. conc.).
Pertanto, non è possibile comprendere come operi la trascrizione delle osservazioni rispetto ai singoli motivi, i quali contengono varie eccezioni – assenza di motivazione del tribunale in ordine alle osservazioni alla relazione peritale (p. 12 cit. app.), omessa presa di posizioni sulle osservazioni da parte del consulente (p. 16 cit. app.) –, alla luce delle quali la trascrizione doveva essere filtrata;
questa attività assertiva presupponeva allora il confronto espresso con le repliche fatte dal consulente tecnico d'ufficio, che invece non sono state neanche richiamate dall'appellante.
In ogni caso, la consulenza tecnica è stata sopra compulsata, anche nel confronto con le osservazioni fatte dall'appellante maggiormente significative in funzione di critica, e ritenuta condivisibile e nel metodo e nell'esito.
I motivi sono rigettati.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, in accoglimento della domanda ex art. 1068, co. 2, c.c., il giudice di primo grado ha ritenuto assorbita ogni altra ragione.
Il motivo è inammissibile.
L'appellato aveva chiesto l'accertamento del diritto litigioso “anche ex art.1065 c.c.”.
Che si intenda la domanda come formulata in modo alternativo o, come fanno le parti, in modo subordinato, ciò che conta è che ricorre un'ipotesi di cumulo condizionato, tale per cui le domande non possono essere accolte entrambe, sicché l'accoglimento di una domanda preclude l'esame dell'altra.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda ai sensi dell'art. 1068, co. 2, c.c.
Non si è dunque pronunciato su quella fondata ai sensi dell'art. 1065 c.c.
Come eccepito dall'appellato, senza la pronuncia, manca il giudizio di soccombenza e quindi l'interesse ad impugnare.
15 Un conto è impugnare una pronuncia inesistente, altro conto è richiamare le difese già avanzate a contrasto dell'accoglimento di una domanda proposta ex art. 346 c.p.c., in quanto su di essa il giudice non si è pronunciato neanche implicitamente (in argomento,
v. per tutte Cass. civ., sez. un., sent. 4 dicembre 2024, n. 31136).
Il motivo è rigettato (in rito).
5. Ai paragrafi sub e), f), l'appellante ha chiesto la riforma dei capi della sentenza delle spese processuali e delle spese per la consulenza tecnica, non per vizi autonomi, ma in conseguenza dell'accoglimento di uno dei pregressi motivi di merito, quindi in forza dell'effetto espansivo interno della riforma della sentenza.
Non si tratta dunque di motivi da esaminare.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La dichiarazione della parte circa il valore della domanda ai fini della liquidazione del contributo unificato è ininfluente, se non trova sostegno negli elementi di causa, che siano coerenti al criterio di determinazione del valore della domanda stabiliti dal codice di rito (per tutte, Cass. civ, sez. trib., ord. 11 maggio 2023, n. 12770).
L'appellante ha ripreso il valore della domanda indicato dalla controparte in primo grado [«si dichiara che il valore della causa è pari ad euro 5.100,00 (come dichiarato da controparte nell'atto di citazione di primo grado), rientra nello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00», p. 20 cit. app.], ma non ha fornito, anche implicitamente attraverso altre difese, elementi utili per verificarne la correttezza in applicazione dei criteri di cui all'art. 15 c.p.c. (cause relative a beni immobili).
In difetto di indicazione del reddito dominicale del fondo servente e di altri valori per la stima, la causa ha valore indeterminabile (art. 15, co. 3, parte seconda, c.p.c.).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, cfr. Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 10.313,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00
16 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
7. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi euro 10.313,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1416/2023 promossa da
(c.f. ), difesa dall'avv. Ezio Ignazio Luigi Francia, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sommariva del Bosco, via
Monte Grappa, n. 4 appellante contro
(c.f. , difeso dall'avv. Enrico Murettino, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, in Bra, via Vittorio Emanuele, n.146 appellato
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, contrariis reiectis;
1 In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 671\2023 emessa inter partes dal
Tribunale di Asti – Sezione Civile – Giudice Onorario Dott. Marco ROSBOCH – in data
12.09.2023, pubblicata in data 19.09.2023 e notificata in data 16.10.2023, nella causa
R.G. n. 469\2019;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre la rinnovazione delle indagini peritali, previa sostituzione del C.T.U., sussistendo gravi motivi ex art. 196 c.p.c.;
NEL MERITO: Respingere la domanda formulata ex adverso in via principale, siccome infondata in fatto ed in diritto;
Dichiarare inammissibile la domanda formulata ex adverso in via subordinata;
IN SUBORDINE NEL MERITO: respingere la domanda formulata ex adverso in via principale siccome infondata in fatto ed in diritto;
Respingere la domanda formulata ex adverso in via subordinata, siccome infondata in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO: respingere tutte le eccezioni di inammissibilità ex adverso sollevate con la comparsa di costituzione e risposta depositata in appello, siccome palesemente infondate in fatto ed in diritto e pretestuose;
In ogni caso col favore delle spese, diritti, onorari, compensi, spese generali ed accessori di legge dei due gradi di giudizio, comprese quelle della disposta e della disponenda C.T.U.».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_1
Torino,
Contrariis reiectis
- respingere l'appello e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Asti
n.671/2023 [datata 12.09.2023 e depositata in Cancelleria e pubblicata il giorno
19.09.2023 al termine del procedimento civile R.G. n.469/2019 (doc.B)]; - con riproposizione ex art.346 c.p.c. (per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame e di riforma della Sentenza) della domanda svolta in primo grado in via di subordine ex art.1065 c.c.
In ogni caso
Con il favore delle spese tutte di causa oltre accessori come per legge dei due gradi di giudizio».
Svolgimento del processo
2 1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Asti, allegando CP_1 Parte_1 di essere proprietario del terreno situato in Sanfrè (CN), identificato in catasto al foglio 5, mappale 157 e gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio ad uso agricolo a favore del fondo di proprietà della convenuta, identificato in catasto al foglio 5, mappale 108, e di avere interesse a destinare il proprio terreno all'attività d'impresa di messa in riserva e recupero di macerie, dopo che è stato ricompreso nell'Area Produttiva Speciale di Strada
Sartesi.
L'attore aveva allegato di avere offerto alla convenuta il trasferimento dell'esercizio della servitù in un luogo diverso, proponendo un tracciato sul fondo servente di eguale comodità a quello attuale, e di averne ottenuto il rifiuto.
L'attore aveva chiesto l'accertamento del diritto a trasferire il luogo della servitù di passaggio nei termini offerti alla convenuta o in altri termini, con minor aggravio per il fondo servente, ex art. 1068, co. 2, c.c. o anche ex art. 1065 c.c.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, anche Parte_1 in rito per quella proposta ex art. 1065 c.c.
3. Con sentenza n. 671/2023 del 19 settembre 2023, il Tribunale di Asti ha accolto la domanda dell'attore, accertando il diritto al trasferimento del luogo di esercizio della servitù di passaggio nel modo da lui proposto, ha condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali e le ha posto a carico, definitivamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di quattro motivi Parte_1
e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellato ha in particolare censurato la riproduzione dell'intera motivazione della sentenza impugnata nelle pagine 3-5 dell'atto introduttivo.
3 L'eccezione non è fondata.
L'appellante ha illustrato i singoli motivi d'appello nelle pagine successive e pertanto gli argomenti a fondamento dell'eccezione dovevano essere sviluppati in relazione ad essi.
L'eccezione che mira a far giudicare inammissibile l'intero appello è rigettata.
L'appellato ha inoltre dedotto vizi di inammissibilità specifici del terzo e del quarto motivo d'appello, rispettivamente, per inosservanza delle forme ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e per carenza di interesse ad impugnare.
Le eccezioni meritano di essere vagliate in sede di esame di questi motivi.
2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui sono state dichiarate tardive le contestazioni alla consulenza tecnica aventi natura procedurale, e ha chiesto di rinnovarla, previa sostituzione del consulente tecnico.
Il motivo non è fondato.
Le contestazioni riguardano il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e l'utilizzo di un documento non acquisito agli atti, in difetto del consenso dell'appellante.
Di esse vi è traccia e nelle osservazioni inviate al consulente tecnico d'ufficio (pp. 3 ss.) e nel verbale d'udienza del 30 aprile 2022, celebrata dopo il deposito della relazione.
La tempestività delle contestazioni non giustifica il rinnovo della consulenza, bensì impone di esaminare la fondatezza delle critiche;
il rinnovo della consulenza dipende, se del caso, dal riscontro dei vizi denunciati.
I vizi lamentati vanno esaminati partitamente.
L'omissione del tentativo di conciliazione non può inficiare le indagini compiute;
non
è un difetto che si riverbera sul giudizio di bontà del metodo impiegato, degli accertamenti compiuti, delle deduzioni raggiunte e motivate, né implica in sé, cioè necessariamente, il venir meno della fiducia nel consulente tecnico, che va apprezzata dal giudice, in quanto il primo è un suo ausiliario (artt. 61, 68 c.p.c.).
Inoltre, dalla relazione peritale emerge chiaramente la circostanza contraria a quella allegata dall'appellante: «Sulla base dei colloqui intercorsi e delle analisi relative allo stato dei luoghi, il C.T.U. ha quindi promosso un tentativo di conciliazione per addivenire ad una risoluzione bonaria della vertenza. || Le parti, unitamente ai rispettivi Legali e Consulenti, approfondivano nel contempo gli aspetti conciliativi. || Preso atto dei tempi richiesti dal tentativo di conciliazione, ad istanza del C.T.U. l'Ill.mo Sig. Giudice concedeva proroga del termine di consegna dell'elaborato peritale. || Nonostante le discussioni, nonché il
4 confronto che i rappresentanti delle parti || hanno ad oggi svolto con i rispettivi clienti, non
è stato possibile raggiungere un accordo || transattivo» (p. 2 rel. per.).
A dimostrazione dell'espletamento del tentativo, va menzionata la proposta avanzata dall'appellato proprio su invito del consulente tecnico d'ufficio (doc. lett. c fasc. appellato).
Infine, pacificamente, a conclusione delle indagini iniziali, il giudice di primo grado ha tentato la conciliazione, sicché può anche ritenersi revocata la corrispondente delega, comunque espletata.
L'eccezione dell'appellante si rivela allora pretestuosa.
Avuto riguardo al secondo vizio, inerente al tema dei rilievi celerimetrici, all'udienza del 14 gennaio 2023, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito «come il doc.
2.3 della CTU sia il doc. 12 prodotto in atti da parte attrice sul quale […] ha inserito le note che riteneva necessarie al fine di chiarire la propria relazione», aggiungendo che le misurazioni «sono state effettuate dal CTP di parte attrice e non verificate dal CTU, il doc. 12 è il rilievo effettuato dal geom precisandosi che il CTP di parte attrice ha trasmesso al CTU la Per_1 rappresentazione grafica su supporto informatico comprensiva delle misurazioni» (verbale d'udienza).
Quanto rappresentato è un mero incidente ovviabile nei termini decisi dal giudice di primo grado, quindi mediante un'integrazione delle indagini peritali, avente ad oggetto la verifica diretta delle misurazioni.
Il supplemento d'indagine si è svolto senza la partecipazione attiva dell'appellante, il che dimostra che non vi erano gravi motivi di dubitare della condotta del consulente.
Alcuna osservazione è stata mossa dalle parti all'integrazione peritale.
Anche in questo caso, l'eccezione dell'appellante è pretestuosa, dal momento che la parte ha persistito nella contestazione originaria, senza considerare che, a fronte di essa, la vicenda peritale aveva conosciuto sviluppi idonei a superarla, tra l'altro non censurati dalla stessa appellante.
L'appellante ha anche fatto mero cenno a vizi di merito, che il tribunale non avrebbe considerato;
l'esame di essi è precluso dalla genericità e comunque prematuro, atteso che
«di ciò si dirà meglio infra allorquando si tratterà della parte III della sentenza impugnata»
(p. 10 cit. app.).
Non vi sono quindi ragioni procedimentali che impongono la sollecitata rinnovazione della consulenza tecnica.
Il motivo è rigettato.
5 3. Con il secondo e il terzo motivo d'appello, l'appellante ha fondamentalmente impugnato l'accertamento del diritto dell'appellato a trasferire l'esercizio della servitù di passaggio in luogo diverso.
I motivi meritano un esame congiunto, attesa la continuità oggettiva delle censure.
I motivi non sono fondati.
Il secondo motivo d'appello consta di due censure, che occorre riprodurre.
Con la prima, l'appellante ha dedotto che «[c]ontrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure l'attore non ha dimostrato documentalmente “la decisione” di adibire il proprio terreno a piattaforma per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali (non essendo una decisione dimostrabile documentalmente), bensì “di avere adibito” il proprio terreno a piattaforma per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali» (p. 11 cit. app.).
Questa censura è stata sviluppata nel terzo motivo e lì, pertanto, merita il vaglio.
Con la seconda censura, l'appellante ha dedotto che «[n]on corrisponde, […], al vero, che l'attore abbia dimostrato […] l'offerta alla convenuta di luogo “egualmente comodo” per
l'esercizio della servitù che, infatti, è stata oggetto di accertamento tramite consulenza tecnica d'ufficio […] || Diversamente opinando ci si deve chiedere per quale ragione il giudice di prime cure, abbia ritenuto necessario licenziare una C.T.U. […] || L'attore ha, viceversa, dimostrato, documentalmente, l'offerta all'odierna appellante “di un diverso luogo” per l'esercizio della servitù che quest'ultima ha ritenuto, tra l'altro, non essere egualmente comodo» (ibidem).
L'appellante ha quindi dedotto un contrasto tra affermazioni inconciliabili.
La decisione deve essere letta correttamente nel suo complesso.
È chiaro che il giudice di primo grado ha accertato l'intervenuta offerta dell'appellato in conformità al precetto di legge, mediante riscontro documentale, mentre ha sciolto la questione dell'uguale comodità del nuovo tracciato dedotto nell'offerta, mediante l'esito delle indagini peritali, disposte in ragione delle diverse prospettazioni delle parti.
Al termine delle indagini è risultata fondata la prospettazione dell'appellato.
Detto altrimenti, è risultato dimostrato che l'appellato aveva offerto un luogo diverso di esercizio della servitù, ma di eguale comodità a quello attuale.
In argomento, occorre anzitutto premettere che le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in prima battuta sono state confermate in sede d'integrazione peritale: «L'elaborazione dei dati, il cui esito grafico è rappresentato sull'Allegato 2 consente
6 nella sostanza di confermare appieno la rappresentazione dei luoghi raffigurata e descritta nella relazione di C.T.U. del 04/04/2022, cui si rimanda, potendo lo scrivente evidenziare la corrispondenza con le indicazioni metriche a suo tempo dedotte anche attraverso il rilievo del Geom. ed in particolare: || • il posizionamento dei tracciati attuale e proposto;
Per_1
|| • la lunghezza dei tracciati ai fini dell'analisi delle servitù; || • l'insistenza del tracciato proposto all'interno del fondo attoreo (mappale n. 157) per una larghezza mediamente assumibile in m 3,80-4,00» (pp. 3 s. rel. per. integ.).
Pertanto, è accertato che il «tracciato proposto presenta […] una lunghezza totale di m
130, a fronte degli odierni m 100, con un incremento di circa il 30%», che presenta “una svolta a gomito”, ma che «si è […] rilevato come il raccordo curvilineo tra i due tratti del percorso proposto consenta un ampio margine di svolta senza costituire impedimenti al transito», e «consente una larghezza utile al transito non inferiore a quella odierna» (pp. 5 s. rel. per.), cioè “una larghezza mediamente assumibile in m 3,80-4,00” (p. 6 rel. per. integ.); la larghezza del tracciato attuale «può essere assunta in circa m 3,00» di media (p. 4 rel. per.).
L'accertamento peritale ha anzitutto smentito la lunghezza dell'attuale tracciato che l'appellante aveva allegato (“lunghezza di c.ca 65 mt.”, p. 4 comp. cost.) e che non ha più riproposto.
In replica ad un'osservazione fatta dall'appellante, il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente precisato che la lunghezza del percorso alternativo va calcolata a partire dal primo punto di accesso utile dalla e alla via pubblica (“strada Sartesi”), e non a partire dall'accesso ove ha inizio l'attuale tracciato della servitù.
Ciò che rileva è la lunghezza del percorso all'interno del fondo servente (cioè il luogo di esercizio della servitù).
Il fondo servente è costeggiato dalla via pubblica, percorribile da ambo le direzioni, e pertanto, se l'attuale tracciato è più vicino alla via pubblica, accedendo da est (cfr. la freccia n. 1 nella planimetria, all. n. 2 rel. per. integ.), quello offerto dall'appellato è più vicino alla via pubblica, accedendo da ovest (freccia n. 4, ibidem).
Pertanto, a seconda della direzione di percorrenza, varia la comodità, nel senso di prossimità all'accesso dalla e alla via pubblica, di un tracciato o dell'altro.
Il consulente tecnico d'ufficio ha escluso che la maggiore lunghezza del tracciato offerto sia un aggravio, anche in ragione dell'attuale destinazione del fondo dominante: «Si tratta tuttavia di un incremento di fatto irrilevante ai fini della coltivazione del fondo di
7 parte convenuta, […] in quanto la destinazione a seminativo/prato riduce il transito a pochi passaggi l'anno» (pp. 5 s. rel. per.).
L'appellante ha replicato che «[l]'assunto del C.T.U. nulla ha a che vedere con una valutazione di carattere tecnico ma è una valutazione personale priva di qualsivoglia pregio ed utilità» (p. 17), tuttavia non ha affatto contestato il rilievo del consulente tecnico in ordine all'effettiva destinazione del fondo.
Giova allora riportare la replica del consulente tecnico in discorso: «La destinazione effettiva del terreno di proprietà come è apparsa in loco è quella di seminativo nella Pt_1 più ampia parte nord e di prato nella parte sud stretta e lunga [v. foto v. 24], rimanendo totalmente irrilevante quanto può essere indicato sulla visura catastale. Della conduzione a seminativo si è in ogni caso dato pienamente atto, tenendo conto delle necessità di transito dei mezzi agricoli che tale destinazione comporta» (p. 8 rel. per.).
Del resto, nelle difese di primo grado l'appellante era rimasta generica circa l'entità dell'utilizzo [«Per le lavorazioni richieste dal tipo di coltivazioni effettuate sul fondo della convenuta è necessario accedere, in diversi periodi dell'anno ed anche in condizioni climatiche avverse», p. 5 comp. cost.; questi enunciati non sono stati integrati in tempo utile con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., la quale non è stata depositata].
In merito, l'appellato aveva a sua volta riferito, con maggiore precisione, «dell'uso assolutamente saltuario che della servitù viene fatto dalla convenuta (rectius dal coltivatore che conduce il terreno della convenuta); 5 o 6 volte all'anno, non di più» [p. 3 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.] e l'enunciato non era stato efficacemente contestato (art. 115, co. 1, c.p.c.), in quanto l'appellante si era limitata a dedurre che «[l]'assunto, privo di pregio ed assolutamente irrilevante evidenzia, […], come controparte non conosca o ridimensioni, a suo esclusivo beneficio, l'attività agricola» [p. 3 memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2), c.p.c.].
La maggiore lunghezza del tracciato offerto rispetto a quello esistente è marginale, il quale è connotato da una maggiore larghezza complessiva.
L'osservazione dell'appellante per cui «[d]a una misurazione diretta effettuata in sito
(misurazione che il C.T.U. non ha eseguito) risulta che la distanza tra la recinzione del terreno di proprietà dell'attore e le piante ad alto fusto presenti sul bordo esterno dei fondi di cui alle particelle 105 e 158 (di proprietà di soggetti terzi estranei al presente giudizio) è complessivamente, ed in prossimità della curva a gomito, di m 5,80 circa. || Poiché, salvo regolamenti comunali più restrittivi, ai sensi dell'art. 892 cod. civ. le piante ad alto fusto
8 devono essere poste ad una distanza non inferiore a mt. 3 dal confine, la larghezza del tracciato proposto da controparte si riduce a soli mt. 2,80 non potendosi ritenere, in alcun modo, che il proprietario dei fondi di cui ai mappali 105 e 158 abbia posto a dimora le piante di alto fusto sul confine o a una distanza quantomeno inferiore a quella prevista dal codice civile» (pp. 20 s.).
Anzitutto, la censura non è più attuale, atteso che il consulente tecnico d'ufficio ha compiuto le misurazioni nel supplemento d'indagine.
Inoltre, non risulta che la misurazione proposta dall'appellante sia stata fatta in contraddittorio con il consulente tecnico d'ufficio e con la controparte.
Nel merito, l'osservazione è inconcludente per parzialità, considerato che è volta a contrastare la larghezza media con un dato insuscettibile a comparazione, vale a dire la larghezza calcolata limitatamente ad una parte del tracciato, quella confinante con i fondi identificati con le particelle 105 e 158, e più precisamente “in prossimità della curva a gomito, di m 5,80 circa”.
Sempre nel merito, l'osservazione è altresì inconcludente nella parte in cui è trattato il tema delle distanze legali, tramite una supposizione negativa apodittica («non potendosi ritenere, in alcun modo, che il proprietario dei fondi di cui ai mappali 105 e 158 abbia posto
a dimora le piante di alto fusto sul confine o a una distanza quantomeno inferiore a quella prevista dal codice civile»).
Il nuovo tracciato è anche connotato «dall'assenza di delimitazioni sul lato esterno della particella n. 157 (lato sinistro procedendo verso il fondo di parte convenuta)» (p. 6 rel. per.): «Come risulta dalle fotografie prodotte, non sono apparse costituire elemento ostativo la banchina a lato del tratto F-G del tracciato, né gli alberi lungo il lato G-D, né ancora aspetti circa pendenze o altro. Il percorso si presenta evidentemente in linea con l'utilizzo in ambito agricolo ed in tal veste risulta utilizzato anche da altri utenti dei fondi circostanti» (p.
9 rel. per.).
In argomento, l'appellante ha formulato mere congetture.
La prima riguarda la tenuta della sponda: «la presenza di un canale irriguo dal punto
“E” al punto “G” del tracciato proposto dall'attore pone fondati dubbi circa l'effettiva capacità della sponda medesima di sostenere il peso di mezzi e di carichi pesanti in qualunque condizione» (p. 11).
L'appellante ha esposto il dubbio in maniera apodittica.
Alcuna indagine è stata citata a suffragio.
9 Va soggiunto che il consulente tecnico d'ufficio non ha riscontrato problemi di sorta,
a seguito dell'esperimento del transito a mezzo di trattore con carro agricolo a sponde alte.
Altrettanto dicasi per la presenza di «piante di alto fusto che incombono […] sopra il tracciato» (p. 11), dato di fatto, accertato anche dal consulente tecnico, del quale non si evince la natura di ostacolo al transito: come osservato dall'appellante stessa, si tratterà di transitare «passando al di sotto delle chiome di tali piante» (ibidem).
Sempre in merito, l'appellante ha aggiunto che la «situazione delinea il reale rischio che la caduta di rami, se non anche delle intere piante» (p. 12).
L'appellante ha prospettato un evento futuro e incerto, appartenente al novero delle mille variabili del concreto.
Quanto alla caduta di alcune piante, non sembra che l'accertamento sia stato fatto nel contraddittorio con il consulente tecnico d'ufficio e la controparte.
Le riproduzioni fotografiche sono mute sulla causa della caduta, se naturale o meno, quindi senza o con accorgimenti a protezione dell'incolumità, e non appare che la caduta abbia esattamente interessato il tracciato in esame.
In ogni caso, la caduta degli alberi costituirebbe al più un impedimento al transito temporaneo, cioè non irreversibile, ovviabile con la rimozione dell'ostacolo, e prevenibile tramite adeguata cura del transito.
Infine, siccome il nuovo tracciato graverebbe su di una parte del fondo attiguo ad altri terreni, di soggetti terzi, l'appellante ha assunto che «non si può escludere possano essere in un futuro, anche brevissimo, recintat[i], così da rendere ulteriormente difficoltoso il transito» (p. 19).
Anche in questo caso l'enunciato contiene la prospettazione di un evento incerto e non di un impedimento concreto ed attuale.
Si può dunque concludere, senza contraddizione, che l'offerta dell'appellato verteva su di un luogo egualmente comodo per l'esercizio della servitù.
L'appellante ha criticato il passaggio in cui il tribunale ha preso atto che, in sede integrativa, il consulente tecnico d'ufficio ha confermato le conclusioni già espresse circa l'uguale comodità del tracciato offerto (p. 12 cit. app.).
Il primo errore dedotto dall'appellante – «l'affermazione secondo cui la C.T.U. avrebbe considerato le osservazioni formulate dalle parti (peraltro si evidenzia che la parte attrice ora appellata non ha formulato alcuna osservazione)» (p. 12 cit. app.) – è privo di rilievo
10 perché l'erroneo riferimento alle osservazioni di entrambe le parti è frutto di mera svista;
per il resto, è la stessa appellante a ritenere che l'affermazione di avere considerato le osservazioni delle parti sia “priva di qualsivoglia rilevanza” (p. 12 cit. app.).
L'appellante ha lamentato che «non dice, in primo luogo, il giudice di prime cure, nell'impugnata sentenza, se egli condivide o meno le conclusioni cui è giunto il C.T.U., ma soprattutto non dice per quale ragione le condivide o meno a fronte delle osservazioni formulate, a più riprese, dalla scrivente difesa che, attraverso le stesse, ha sollecitato il potere valutativo del giudice. || […] non dice, il giudice di prime cure, nell'impugnata sentenza, se egli condivide o meno le considerazioni del C.T.U. sulle osservazioni formulate dal difensore dell'odierna appellante, ma soprattutto non dice per quale ragione le condivide o meno, nonostante l'odierna appellante attraverso le stesse abbia sollecitato il potere valutativo del giudice» (p. 12 cit. app.).
Il giudice di primo grado ha chiaramente fatto uso della relazione peritale [«Dalle risultanze istruttorie e dalle conclusioni della CTU è dunque emerso che l'attore (…) ha deciso di adibire il proprio terreno, fondo servente, a piattaforma per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali. (…) Il nuovo tracciato proposto dall'attore, (…), risulta, in base alle conclusioni della CTU alle quali si rinvia, egualmente comodo rispetto al tracciato originario», p. 5 sent.].
Giova rammentare che «[s]e, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità»
(Cass. civ., sez. I^, sent. 6 giugno 2024, n.15804).
L'appellante non ha dedotto che il consulente tecnico d'ufficio non ha replicato alle sue osservazioni, avendo cura di precisare quali fossero, di modo da consentire anche il vaglio della specificità, né ha dedotto la totale assenza di giustificazione delle conclusioni.
Da pagina 7 a pagina 10 della relazione peritale, si possono leggere le repliche che il consulente tecnico d'ufficio ha svolto in relazione alle osservazioni dell'appellante, alcune delle quali sono state riportate in forma estesa più sopra.
11 L'appellante ha assunto che «il supplemento di C.T.U. non ha affatto confermato le conclusioni del C.T.U. atteso che l'incarico supplementare affidato dal giudice era quello di effettuare un rilievo celerimetrico in contraddittorio tra le parti, atteso che il C.T.U. aveva acquisito illegittimamente quello effettuato dal consulente tecnico di parte attrice come emerso soltanto nel corso dell'udienza del 14.01.2023 in quanto prima di allora il C.T.U. aveva negato (falsamente) di avere acquisito documentazione dal consulente tecnico di controparte» (p. 12 cit. app.).
I rilievi celerimetrici di cui all'integrazione peritale non erano un'operazione fine a sé stessa, ma logicamente strumentali a verificare la stabilità dei risultati cui il consulente tecnico d'ufficio era già pervenuto.
Come sopra scritto, a dispetto dell'eccezione dell'appellante, il consulente tecnico d'ufficio ha assunto che, «sulla base degli accertamenti svolti e del rilievo celerimetrico, nonché sulle considerazioni […] riportate è in grado di confermare gli elementi metrici assunti nella relazione di consulenza tecnica già depositata, al pari delle considerazioni di carattere tecnico in essa formulate» (p. 4 rel. per. integ.)
L'appellante ha infine dedotto che «la circostanza, pacifica, che il C.T.U. ha concluso nel senso dell'eguale comodità tra il tracciato alternativo proposto dall'attore e quello originario, è priva di qualsivoglia rilevanza alla luce delle contestazioni e dei rilievi critici mossi dalla scrivente difesa all'elaborato depositato dal C.T.U. in ordine ai quali l'odierna appellante ha sollecitato il potere valutativo del giudice» (p. 12 cit. app.).
Il motivo è all'evidenza generico in parte qua, dal momento che il consulente tecnico d'ufficio ha replicato alle contestazioni dell'appellante.
L'appellante non ha indicato né a quali censure il consulente non avrebbe risposto, né ha riportato le ragioni di insoddisfazione delle repliche.
In ogni caso, la consulenza tecnica è stata apprezzata più sopra.
Nella seconda parte del terzo motivo, riprendendo quanto anticipato nel secondo (p.
11 cit. app.), l'appellante ha sostanzialmente assunto che la servitù di passaggio esistente non renderebbe meno gravoso il godimento del fondo servente, perché «il OR , CP_1 prima dell'instaurazione del giudizio, aveva già realizzato tutte le opere necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva (stoccaggio e recupero macerie) che era già perfettamente funzionante» (p. 14 cit. app.; negli stessi termini p. 15 sub b).
L'eccezione non è fondata.
12 Non è controverso tra le parti che l'intera area su cui grava la servitù di passaggio è stata destinata a piattaforma per la riserva e il recupero di rifiuti speciali.
Non è altresì controverso che la servitù di passaggio divide in due parti l'area, come si evince dalla planimetria allegata alla relazione peritale (all. n. 2 rel. per. integ.).
È chiaro allora che la sottrazione di una sezione (sorta di corridoio) alla destinazione propria dell'area ne impedisce l'integrale sfruttamento, e che la divisione in due parti del sito ne riduce le potenzialità di sfruttamento;
il transito attuale preclude la realizzazione della sopravvenuta esigenza di miglioramento del fondo servente (art. 1068, co. 2, c.c.;
Cass., civ., sez. II^, sent. 13 luglio 1994, n. 6578).
Il transito saltuario sul fondo dell'appellante implica una permanente impossibilità materiale di destinazione dell'intera area all'esercizio dell'impresa, che l'appellato può concretizzare secondo le sue insindacabili valutazioni.
Dalle riproduzioni fotografiche acquisite in sede peritale (fotografie nn. 5, 23, all. n.
3 rel. per., 2, 9, all. n. 3 rel. per. integ.), si evince che il tracciato attuale preclude anche la chiusura dei corrispondenti accessi in maniera adeguata alla protezione di una zona che è deputata allo svolgimento di attività d'impresa, connotata tra l'altro dalla presenza di mezzi di scavo ed autocarri (p. 6 rel. per.).
La conservazione dell'attuale percorso non consente dunque di rispondere in modo pieno alle sopravvenute esigenze produttive del fondo servente.
Le parti hanno affrontato anche l'ulteriore profilo della sicurezza nella circolazione all'interno dell'area.
Secondo l'appellante, sarebbe stato preso in considerazione dal consulente tecnico d'ufficio in violazione dell'incarico.
Si osserva invece che l'appellato ne aveva già trattato nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. [«l'uso produttivo (come nel caso che occupa) richied(e) e preved(e) l'uso quotidiano e massivo di macchine per la movimentazione terra, con rischi per i terzi
(sicurezza)», p. 2].
La circolazione di mezzi per l'esercizio dell'attività d'impresa impone all'appellato di adottare adeguati accorgimenti in punto di sicurezza, indipendentemente dal carattere saltuario dell'esercizio della servitù.
Ciò significa che l'esercizio della servitù si rivela più gravoso per il fondo servente.
Ciò dimostra ancora che l'area merita l'integrale destinazione all'attività d'impresa.
13 La neutralizzazione dei rischi correlati alla circolazione è un beneficio altresì per la posizione dell'appellante.
Nelle difese di primo grado, l'appellante aveva affermato che «è di tutta evidenza che per il OR , la soluzione proposta sia di notevole vantaggio, non tanto per lo CP_1 svolgimento dell'attività di messa in riserva e recupero di macerie (che viene già esercitata
[…], quanto per l'incremento di valore che detto fondo acquisirebbe per effetto dell'eliminazione della strada costituente l'attuale servitù di passaggio. || Non va sottaciuto, in proposito, che proprio a confine con il fondo di proprietà dell'attore vi sono fondi di proprietà, o, comunque, in uso alla società ROSSO COMMERCIO S.r.l. che ha sede proprio in Sanfrè – Strada Sartesi n. 25 cui farebbe, certamente gola, anche il fondo di proprietà dell'attore» (p. 6 comp. cost.).
L'enunciato contiene circostanze non allegate dalla controparte, ma del tipo tale da essere sfavorevoli per la posizione dell'appellante.
In dottrina si è scritto infatti che il proprietario del fondo servente potrebbe invocare l'art. 1068, co. 2, c.c., quando l'area gravata dalla servitù «è destinata ad essere venduta,
e il prezzo ricavabile sarebbe sensibilmente più alto se l'area risultasse libera dalla servitù»
(salva chiaramente l'offerta di un luogo di esercizio della servitù ugualmente comodo).
Nell'ultima parte del terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato l'accertamento dell'eguale comodità del percorso offerto dall'appellato: «Ferme restando le contestazioni formulate dall'odierna appellante in ordine ai vizi procedurali della C.T.U., che ne inficiano la sua validità e la sua utilizzabilità ai fini della decisione (di cui si è ampiamente trattato in precedenza), nonostante attraverso i rilievi critici di merito sollevati dalla scrivente difesa all'elaborato depositato dal C.T.U. e finalizzati a sollecitare il potere valutativo del giudice, quest'ultimo si è limitato ad un mero rinvio alle conclusioni del C.T.U.. In questa sede, per necessità di sintesi, si richiamano integralmente le osservazioni formulate dall'odierna appellante al contenuto dell'elaborato depositato dal C.T.U. (osservazioni alla bozza trasmessa dal C.T.U. di cui all'all.
4.2 all'elaborato definitivo depositato dal C.T.U. [in ordine alle quali, quest'ultimo non ha preso alcuna chiara posizione], rilievi critici contenuti nella prima comparsa conclusionale e nelle prime note di replica e rilievi critici contenuti nella seconda comparsa conclusionale) che qui devono intendersi trascritti ad ogni effetto di legge» (p. 16 cit. app.).
Anche qui la difesa dell'appellante va censurata, come eccepito dall'appellato.
14 L'appellante non ha dedotto l'assenza di repliche alle sue osservazioni, bensì di una
“chiara” presa di posizione, senza però puntualmente precisare quali sarebbero le critiche corrispondenti.
Non è certo dovere del giudice individuare le critiche sulle quali manca una “chiara” presa di posizione del consulente tecnico d'ufficio.
L'operazione si rivelerebbe del tutto arbitraria.
Con la comparsa conclusionale, l'appellante ha riprodotto le osservazioni “in punto di merito” fatte all'originaria relazione (pp. 7-13).
La riproduzione precede le difese relative ai singoli motivi (pp. 14 ss. comp. conc.).
Pertanto, non è possibile comprendere come operi la trascrizione delle osservazioni rispetto ai singoli motivi, i quali contengono varie eccezioni – assenza di motivazione del tribunale in ordine alle osservazioni alla relazione peritale (p. 12 cit. app.), omessa presa di posizioni sulle osservazioni da parte del consulente (p. 16 cit. app.) –, alla luce delle quali la trascrizione doveva essere filtrata;
questa attività assertiva presupponeva allora il confronto espresso con le repliche fatte dal consulente tecnico d'ufficio, che invece non sono state neanche richiamate dall'appellante.
In ogni caso, la consulenza tecnica è stata sopra compulsata, anche nel confronto con le osservazioni fatte dall'appellante maggiormente significative in funzione di critica, e ritenuta condivisibile e nel metodo e nell'esito.
I motivi sono rigettati.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, in accoglimento della domanda ex art. 1068, co. 2, c.c., il giudice di primo grado ha ritenuto assorbita ogni altra ragione.
Il motivo è inammissibile.
L'appellato aveva chiesto l'accertamento del diritto litigioso “anche ex art.1065 c.c.”.
Che si intenda la domanda come formulata in modo alternativo o, come fanno le parti, in modo subordinato, ciò che conta è che ricorre un'ipotesi di cumulo condizionato, tale per cui le domande non possono essere accolte entrambe, sicché l'accoglimento di una domanda preclude l'esame dell'altra.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda ai sensi dell'art. 1068, co. 2, c.c.
Non si è dunque pronunciato su quella fondata ai sensi dell'art. 1065 c.c.
Come eccepito dall'appellato, senza la pronuncia, manca il giudizio di soccombenza e quindi l'interesse ad impugnare.
15 Un conto è impugnare una pronuncia inesistente, altro conto è richiamare le difese già avanzate a contrasto dell'accoglimento di una domanda proposta ex art. 346 c.p.c., in quanto su di essa il giudice non si è pronunciato neanche implicitamente (in argomento,
v. per tutte Cass. civ., sez. un., sent. 4 dicembre 2024, n. 31136).
Il motivo è rigettato (in rito).
5. Ai paragrafi sub e), f), l'appellante ha chiesto la riforma dei capi della sentenza delle spese processuali e delle spese per la consulenza tecnica, non per vizi autonomi, ma in conseguenza dell'accoglimento di uno dei pregressi motivi di merito, quindi in forza dell'effetto espansivo interno della riforma della sentenza.
Non si tratta dunque di motivi da esaminare.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La dichiarazione della parte circa il valore della domanda ai fini della liquidazione del contributo unificato è ininfluente, se non trova sostegno negli elementi di causa, che siano coerenti al criterio di determinazione del valore della domanda stabiliti dal codice di rito (per tutte, Cass. civ, sez. trib., ord. 11 maggio 2023, n. 12770).
L'appellante ha ripreso il valore della domanda indicato dalla controparte in primo grado [«si dichiara che il valore della causa è pari ad euro 5.100,00 (come dichiarato da controparte nell'atto di citazione di primo grado), rientra nello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00», p. 20 cit. app.], ma non ha fornito, anche implicitamente attraverso altre difese, elementi utili per verificarne la correttezza in applicazione dei criteri di cui all'art. 15 c.p.c. (cause relative a beni immobili).
In difetto di indicazione del reddito dominicale del fondo servente e di altri valori per la stima, la causa ha valore indeterminabile (art. 15, co. 3, parte seconda, c.p.c.).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, cfr. Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 10.313,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00
16 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
7. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi euro 10.313,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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