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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1675 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante (c.f. ) Parte_2 Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Inzerillo, per mandato depositato unitamente all'atto di appello
Appellanti
(p. iva , società incorporante Controparte_1 P.IVA_2 [...]
giusta atto di fusione del 18 giugno 2018 a rogito del Notaio Dott. Controparte_2 Per_1 [...]
di Milano, rep. 71319, racc. 13696, in persona del procuratore speciale dott.
[...] [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gioacchino Adrignola per mandato depositato CP_3
unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
ammettere per la forma il presente appello e riformare la sentenza impugnata nei passi e capi contrari agli appellanti;
per l'effetto, ricalcolare, sulla base delle considerazioni esposte nel presente atto, nell'ordine in cui sono poste, i maggiori importi percepiti dall'istituto dalla data dell'accensione dei conti e fino alla loro estinzione e all'esito della rettifica delle poste contabili condannare l'appellata alla restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti;
dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta da Parte_2
in subordine, rimettere gli atti alla Sezione Specializzata in materia di Imprese in composizione collegiale;
in ulteriore subordine dichiarare la domanda inammissibile in questo giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza nr. 3223/2019 resa dal Tribunale di Palermo
[...] Parte_2
pubblicata il 28.6.2019 e, per l'effetto, rigettare lo stesso e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2 con vittoria alle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3223 del 28 giugno 2019 il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente le domande di nullità dei contratti di conto corrente n. 8889259 -acceso presso
[...]
il 24.11.2004 e assistito da plurime aperture di credito- e di conto anticipi n. Controparte_2
8889501 proposte da e da quale Parte_1 Parte_2
fideiussore della società correntista, ha rideterminato e accertato il saldo del conto corrente n. 8889259 alla data del 30.9.2012 in € 219.216,90 a debito della correntista, con una differenza di € 59.440,81 in favore dell'attrice rispetto al saldo indicato negli estratti conto.
Più in dettaglio, il Tribunale, riscontrata la validità delle clausole in tema di capitalizzazione periodica degli interessi degli interessi e valuta di imputazione contabile delle operazioni:
- ha espunto dal saldo, con l'ausilio di un consulente tecnico, la commissione di massimo scoperto -indeterminata per difetto di pattuizione dei criteri e della base di calcolo-, la commissione su fido accordato -applicata sull'affidato utilizzato anziché, come convenuto,
sull'accordato- e le spese per istruttoria fido -non espressamente convenute-;
- attesa la mancata regolamentazione per iscritto, in violazione dell'art. 117 t.u.b., del conto anticipi n. 8889501, ha eliso tutti i costi, gli interessi e le commissioni maturati sulle anticipazioni concesse, addebitati in conto corrente;
- verificato che, correttamente impiegato il metodo di verifica del rispetto della disciplina anti-usura dettato dalla Banca d'Italia, il c.t.u. aveva appurato il superamento della soglia
3 usuraria soltanto in quattro trimestri e, in ciascuno di essi, non in ragione dei tassi convenuti bensì dei concreti importi dello scoperto raggiunto, con conseguente aumento degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e per fido accordato, ha ritenuto neutralizzato l'effetto usurario da questi provocato, trattandosi di costi dichiarati illegittimi e dunque espunti a monte.
- ha rigettato la domanda di nullità del contratto di fideiussione sotto il profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto, poiché chiaramente indicati in contratto sia l'oggetto della garanzia (i rapporti bancari in essere tra e Parte_1 Controparte_2
, sia l'importo massimo garantito;
[...]
- ha ritenuto non integrati i presupposti di cui all'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore in difetto di prova sia del deterioramento della situazione patrimoniale della società tale da rendere maggiormente difficoltoso il rientro dall'esposizione debitoria, sia della condizione di inconsapevolezza del fideiussore, amministratore unico della società;
- ha rigettato, per difetto di prova, le domande di risarcimento del danno a diverso titolo avanzate dagli attori.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della fideiussione per conformità allo schema diffuso dall' sanzionato dall'Autorità Garante della Concorrenza perché CP_4
contrario alla disciplina antitrust, dedotta dall'interessato solo in comparsa conclusionale,
rilevandone, in primo luogo, l'inammissibilità in quanto proposta oltre il termine di decadenza delle preclusioni assertive (tardività non rimediabile attraverso il rilievo
4 officioso, possibile solo in presenza di una domanda di adempimento e non a fronte della deduzione di differenti ragioni di nullità), e nel merito, comunque l'infondatezza per insondabilità della questione, non senza evidenziare, in ultimo il proprio difetto di competenza, trattandosi di materia riservata al Tribunale delle Imprese.
e hanno proposto appello avverso la pronuncia, Parte_1 Parte_2
lamentando:
I) l'erroneo utilizzo ai fini della verifica della violazione della disciplina anti-usura delle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, in luogo della formula ritraibile dall'art. 644 c.p. che impone di calcolare il TEG contrattuale considerando tutte le voci connesse all'erogazione del credito, dunque anche la commissione di massimo scoperto -
posta di cui segnalano la pacifica rilevanza nella verifica di usurarietà dopo la sentenza delle
Sezioni Unite n. 16303/2018-, nonché l'incidenza della capitalizzazione di interessi e competenze;
II) l'omessa pronuncia in ordine alla rilevanza, nella verifica della ricorrenza di usura originaria, dell'esercizio dello jus variandi da parte della banca;
III) l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale nella rideterminazione del saldo del conto corrente n. 8889259 per aver considerato quale saldo dell'ultimo estratto conto relativo al III trimestre 2012 quello di -€ 278.657,71 in luogo di quello -corretto- di -€
246.564,11;
5 IV) il mancato accertamento del credito di € 17.608,00 a favore della correntista derivante dall'espunzione dal conto corrente di tutte le competenze dipendenti dal conto anticipi n.
8889501;
V) il mancato accertamento della nullità del contratto di fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1418 c.c. in ragione della sua conformità al modello predisposto e diffuso dall' , riconosciuto dalla Banca d'Italia con provvedimento n. Controparte_5
55 del 2.5.2005 in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) della l. 287/1990, nonostante il deposito in atti dei documenti necessari per la decisione, tra i quali, adducono, non rientra il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia. Sostengono, ancora, che il Tribunale,
rilevato il proprio difetto di competenza, avrebbe dovuto limitarsi a rimettere l'esame della domanda al collegio, atteso che la ripartizione del contenzioso tra le diverse sezioni del medesimo Tribunale non comporta questioni di competenza, ovvero dichiarare inammissibile la domanda anziché rigettarla nel merito, così precludendone la riproposizione.
Si è costituita in giudizio società incorporante Controparte_1 Controparte_2
opponendosi all'accoglimento del gravame.
[...]
Occorre dare atto preliminarmente che, ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c., in mancanza di impugnazione, si è formato il giudicato interno sui capi della pronuncia di primo grado con i quali sono state rigettate le domande di risarcimento del danno e di nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto e quella di liberazione del fideiussore ai sensi
6 dell'art. 1956 c.c., ed è stata, per contro, accertata la nullità della commissione di massimo scoperto e della commissione su fido accordato.
Nel merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
I primi due motivi di gravame, entrambi vertenti sulla violazione della disciplina anti-usura,
possono essere trattati congiuntamente.
Infondate sono le censure mosse dagli appellanti in punto di omessa verifica della rilevanza dell'esercizio dello jus variandi da parte della banca ai fini della verifica di usurarietà.
Dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio emerge, infatti, che la ricostruzione del saldo del conto corrente n. 8889259 è avvenuta applicando i tassi convenuti nel contratto del
24.11.2004 e, tempo per tempo, quelli risultati dalle modifiche efficacemente apportate dalla banca -diritto a essa attribuito da specifica pattuizione contenuta in contratto- “solo se
effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria o, in caso
contrario, se più favorevoli al cliente” (pag. 5, relazione del c.t.u.).
L'esame in tal guisa condotto ha consentito di appurare che la ragione del superamento della soglia antiusura in taluni trimestri di svolgimento del rapporto è da imputare non a tali modifiche, bensì “ai concreti importi del massimo scoperto raggiunto nel periodo, preso
come base di calcolo delle competenze per c.m.s., o delle spese o degli altri oneri” (pag. 11,
relazione del c.t.u.).
Se ne ricava che, pur certamente integrando le variazioni peggiorative delle condizioni economiche unilateralmente disposte dalla banca nell'esercizio del diritto potestativo
7 riconosciutole dalla convezione negoziale una modifica del regolamento negoziale rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura, non è riconoscibile, nel concreto, un fenomeno di usura genetica legato all'esercizio del jus variandi.
Gli appellanti lamentano, inoltre, l'erroneo utilizzo della formula ricavabile dalle Istruzioni
della Banca d'Italia in luogo di quella del T.A.E.G..
La correttezza del metodo è stata, tuttavia, recentemente confermata dalle Sezioni Unite
della Cassazione con sentenza n. 16303 del 20.6.2018, che, nel pronunciarsi sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini dell'usura, hanno sottolineato la necessità
che la verifica di usurarietà delle condizioni di concessione del credito venga condotta in ossequio al principio di simmetria, ovvero operando il confronto tra un dato concreto, quale il TEG dell'operazione di credito, e il dato astratto, rappresentato dal TEGM determinato trimestralmente per categorie omogenee, rilevati entrambi in funzione dei medesimi costi,
risultando altrimenti la valutazione sostanzialmente inattendibile.
L'adozione di un meccanismo uniforme di rilevazione dei dati oggetto di procedimento comparativo -ribadita e confermata dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 19597
del 2020 in materia di rilevanza ai fini dell'usura degli interessi di mora- risponde a un basilare criterio logico che risulterebbe falsato dal ricorso, per la rilevazione del TEG del singolo rapporto, alla “formula del T.A.E.G.” di cui all'art. 644 c.p..
Confermata la bontà del metodo prescelto dal Tribunale, non può tuttavia non evidenziarsi che la questione è, nel concreto, priva di rilevanza alcuna.
8 Con statuizione divenuta definitiva, il Tribunale ha infatti dichiarato nulle le clausole del contratto di conto corrente relative alla commissione di massimo scoperto e alla commissione su fido accordato le quali, proprio perché invalide, non concorrono a comporre il carico economico correlato alle linee di credito accordate alla società correntista. Di tali costi, in altri termini, non può e non deve tenersi conto ai fini della verifica della compatibilità del t.e.g. del rapporto con il tasso soglia.
Ora, rammentato che il consulente tecnico, con accertamento scevro da errori metodologici in quanto operato utilizzando la formula ritraibile dalle istruzioni della Banca d'Italia, ha rilevato il superamento della soglia "soltanto in quattro trimestri e, per tutti, non in
conseguenza della misura dei tassi convenuti, riscontrati immuni da vizi (cfr. pag 10 rel.
CTU), bensì in conseguenza dei concreti importi dello scoperto raggiunto col conseguente
lievitare degli addebiti per le relative commissioni (cfr. pag. 11 rel. CTU)" (pag. 5 della sentenza impugnata) è ben evidente che, esclusi in radice proprio tali costi, nessuna usura,
men che meno genetica, è dato riscontrare, così che non vi è spazio per l'applicazione della sanzione comminata dal secondo comma dell'articolo 1815 c.c..
Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
L'ultimo estratto conto relativo al rapporto di conto corrente n. 8889259 prodotto dagli appellanti è relativo al II trimestre 2013 (doc. n. 3, fascicolo di parte degli appellanti). Da
tale estratto conto risulta un saldo finale di -€ 278.657,71 ed è questo il valore numerico preso in considerazione dal consulente tecnico d'ufficio per la rideterminazione del saldo,
9 come si evince dalla tabella di cui all'allegato n. 9 alla relazione (v. allegato n. 9 depositato il 22.12.2016).
L'unico errore -meramente materiale- in cui è incorso il Tribunale è stato indicare la data di appuramento del saldo del conto corrente, correttamente rideterminato in -€ 219.216,90, al
30.9.2012, anziché al 30.6.2013. Tale errore può essere emendato in questa sede.
Neppure il quarto motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento.
L'espunzione dal conto corrente delle competenze dipendenti dal conto anticipi n. 8889501
ha comportato la rideterminazione del saldo del conto corrente al netto di tali costi.
Dalla relazione del c.t.u. (pag. 7 e calcolo n. 3.1, pagg. 8-9) si evince, infatti, che le competenze derivanti dal conto anticipi sono state ricalcolate e addebitate sul conto corrente ordinario alle relative scadenze. Il ricalcolo, imposto dal difetto di pattuizione scritta delle condizioni economiche, è avvenuto espungendo la c.m.s. e la commissione su fido e applicando gli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c. (“gli interessi
superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti
nella misura legale”).
La somma di € 17.608,00 -pari alla differenza tra le competenze addebitate dall'istituto bancario (€ 20.909,29) e quelle ricalcolate (€ 3.301,11)- indebitamente addebitata sul conto corrente è, dunque, ricompresa nell'importo di € 59.440,81 detratto in sede di ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente, sicché rideterminare -come suggerito dagli appellanti-
10 il saldo del conto anticipi in + € 17.608,00 comporterebbe una duplicazione di riconoscimento di importi a favore della correntista.
Anche l'ultimo motivo di impugnazione è infondato.
Il Tribunale -sebbene abbia in obiter dictum rammentato che la domanda di nullità prevista dall'art. 33 l. n. 287/1990 è rimessa alla competenza collegiale della sezione specializzata per le imprese (istituita, è il caso di soggiungere, presso il Tribunale di Napoli)- non ha declinato la propria competenza, ma si è pronunziato nel merito, rigettando la domanda di nullità della fideiussione omnibus del 22.10.2010, sicché la competenza, da alcuno contestata -e certamente non contestabile a opera della parte che la domanda ha proposto,
sul presupposto, implicito quanto scontato, che il giudice cui essa è stata rivolta sia competente a conoscerne- deve intendersi radicata presso il giudice adito.
La statuizione di primo grado va confermata anche su tale punto.
Invero, la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente occupata della rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale, facoltà officiosa cui è correlata l'eliminazione di barriere preclusive anche all'eccezione di parte, affermando, che se pure di principio questa è ammessa, il
“principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo
civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta
alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio
negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente
allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti
11 costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la
invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del
processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità
essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. civ., sez. III,
17/7/2023, n. 20713; Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
La rilevabilità officiosa della nullità non consente, pertanto, di superare la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale.
"Nella rilevazione d'ufficio della nullità contrattuale, i fatti costitutivi devono essere già
tempestivamente allegati e, in mancanza di tali allegazioni, la questione di nullità non può
essere sollevata per la prima volta in appello" (Cass. civ. 1/7/2024, n. 17979).
Il rilievo officioso della nullità esige altresì che sia evincibile dagli atti "la concreta ricaduta
della nullità delle clausole conformi al modello ABI" (Cass. civ. 25/1/2025, n. 1851).
Poste tali premesse, va adesso osservato che, denunziando -con scelta processuale irretrattabile, dalla quale unicamente discende il denunziato effetto "fortemente lesivo dei
diritti degli appellanti, perché preclude la riproposizione della domanda" pag. 25 dell'atto di appello- la nullità della fideiussione omnibus solamente in sede di comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio, gli attori hanno introdotto fatti nuovi -ossia la conformità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione allo schema diffuso dall'
[...]
che avrebbero dovuto concorrere a formare oggetto del thema probandum Controparte_5
e decidendum da definirsi entro le barriere preclusive fissate dal legislatore. In quella fase
12 così avanzata del giudizio di primo grado, poi, non avrebbero più potuto trovare ingresso documenti a supporto della domanda formulata, né avrebbero potuto essere articolate richieste istruttorie. La sottolineatura non è priva di rilievo ove si consideri che la fideiussione in concreto prestata da è stata stipulata in un periodo (anno Parte_2
2010) successivo a quello oggetto dell'accertamento condotto dall'autorità di vigilanza (che abbraccia l'arco temporale 2003-2005), così che il fideiussore avrebbe dovuto provare non solo la riproduzione in contratto delle clausole contenute nello schema diffuso dall' CP_4
ma, altresì, la diffusa perpetuazione dell'intesa anticoncorrenziale successivamente all'accertamento della Banca d'Italia.
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche nel caso in cui la domanda fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, non anche il travolgimento integrale del titolo negoziale auspicato dagli appellanti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le
ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca
le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di
dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che
non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da
nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della
giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419
13 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della
nullità fornisca adeguata dimostrazione” (Cass. civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994). Non
avendo le parti dimostrato che in assenza delle clausole contestate i contratti di fideiussione avrebbero perso la loro ragion d'essere, il rimedio applicabile sarebbe stato la nullità
parziale.
Neppure può trascurarsi, in ultimo, che all'accoglimento della domanda di nullità non si sarebbe potuto in ogni caso trarre, quale ricaduta, la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. atteso che "l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di
eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della
nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata
preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa" (Cass. civ. 25/1/2025, n. 1851).
Conclusivamente, dunque, il gravame deve essere rigettato.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del giudizio di appello liquidate, in conformità a valori medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile di complessità media, in € 8.350,00, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.650,00 per la fase introduttiva ed € 4.200,00 per la fase decisionale, oltre ancora c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie, devono essere poste, sotto il vincolo della solidarietà, in capo agli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
14 rigetta l'appello proposto da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato il 26.7.2019 a oggi Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3223 del 28.6.2019;
[...]
dispone correggersi la sentenza impugnata a pagina 6 della motivazione e al capo primo del dispositivo di modo che, là ove è scritto "alla data del 30.9.2012", debba invece leggersi e intendersi la formula corretta "alla data 30.6.2013";
condanna e sotto il vincolo della solidarietà, alla Parte_1 Parte_2
refusione in favore di delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 8.350,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1675 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante (c.f. ) Parte_2 Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Inzerillo, per mandato depositato unitamente all'atto di appello
Appellanti
(p. iva , società incorporante Controparte_1 P.IVA_2 [...]
giusta atto di fusione del 18 giugno 2018 a rogito del Notaio Dott. Controparte_2 Per_1 [...]
di Milano, rep. 71319, racc. 13696, in persona del procuratore speciale dott.
[...] [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gioacchino Adrignola per mandato depositato CP_3
unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
ammettere per la forma il presente appello e riformare la sentenza impugnata nei passi e capi contrari agli appellanti;
per l'effetto, ricalcolare, sulla base delle considerazioni esposte nel presente atto, nell'ordine in cui sono poste, i maggiori importi percepiti dall'istituto dalla data dell'accensione dei conti e fino alla loro estinzione e all'esito della rettifica delle poste contabili condannare l'appellata alla restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti;
dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta da Parte_2
in subordine, rimettere gli atti alla Sezione Specializzata in materia di Imprese in composizione collegiale;
in ulteriore subordine dichiarare la domanda inammissibile in questo giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza nr. 3223/2019 resa dal Tribunale di Palermo
[...] Parte_2
pubblicata il 28.6.2019 e, per l'effetto, rigettare lo stesso e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2 con vittoria alle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3223 del 28 giugno 2019 il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente le domande di nullità dei contratti di conto corrente n. 8889259 -acceso presso
[...]
il 24.11.2004 e assistito da plurime aperture di credito- e di conto anticipi n. Controparte_2
8889501 proposte da e da quale Parte_1 Parte_2
fideiussore della società correntista, ha rideterminato e accertato il saldo del conto corrente n. 8889259 alla data del 30.9.2012 in € 219.216,90 a debito della correntista, con una differenza di € 59.440,81 in favore dell'attrice rispetto al saldo indicato negli estratti conto.
Più in dettaglio, il Tribunale, riscontrata la validità delle clausole in tema di capitalizzazione periodica degli interessi degli interessi e valuta di imputazione contabile delle operazioni:
- ha espunto dal saldo, con l'ausilio di un consulente tecnico, la commissione di massimo scoperto -indeterminata per difetto di pattuizione dei criteri e della base di calcolo-, la commissione su fido accordato -applicata sull'affidato utilizzato anziché, come convenuto,
sull'accordato- e le spese per istruttoria fido -non espressamente convenute-;
- attesa la mancata regolamentazione per iscritto, in violazione dell'art. 117 t.u.b., del conto anticipi n. 8889501, ha eliso tutti i costi, gli interessi e le commissioni maturati sulle anticipazioni concesse, addebitati in conto corrente;
- verificato che, correttamente impiegato il metodo di verifica del rispetto della disciplina anti-usura dettato dalla Banca d'Italia, il c.t.u. aveva appurato il superamento della soglia
3 usuraria soltanto in quattro trimestri e, in ciascuno di essi, non in ragione dei tassi convenuti bensì dei concreti importi dello scoperto raggiunto, con conseguente aumento degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e per fido accordato, ha ritenuto neutralizzato l'effetto usurario da questi provocato, trattandosi di costi dichiarati illegittimi e dunque espunti a monte.
- ha rigettato la domanda di nullità del contratto di fideiussione sotto il profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto, poiché chiaramente indicati in contratto sia l'oggetto della garanzia (i rapporti bancari in essere tra e Parte_1 Controparte_2
, sia l'importo massimo garantito;
[...]
- ha ritenuto non integrati i presupposti di cui all'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore in difetto di prova sia del deterioramento della situazione patrimoniale della società tale da rendere maggiormente difficoltoso il rientro dall'esposizione debitoria, sia della condizione di inconsapevolezza del fideiussore, amministratore unico della società;
- ha rigettato, per difetto di prova, le domande di risarcimento del danno a diverso titolo avanzate dagli attori.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della fideiussione per conformità allo schema diffuso dall' sanzionato dall'Autorità Garante della Concorrenza perché CP_4
contrario alla disciplina antitrust, dedotta dall'interessato solo in comparsa conclusionale,
rilevandone, in primo luogo, l'inammissibilità in quanto proposta oltre il termine di decadenza delle preclusioni assertive (tardività non rimediabile attraverso il rilievo
4 officioso, possibile solo in presenza di una domanda di adempimento e non a fronte della deduzione di differenti ragioni di nullità), e nel merito, comunque l'infondatezza per insondabilità della questione, non senza evidenziare, in ultimo il proprio difetto di competenza, trattandosi di materia riservata al Tribunale delle Imprese.
e hanno proposto appello avverso la pronuncia, Parte_1 Parte_2
lamentando:
I) l'erroneo utilizzo ai fini della verifica della violazione della disciplina anti-usura delle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, in luogo della formula ritraibile dall'art. 644 c.p. che impone di calcolare il TEG contrattuale considerando tutte le voci connesse all'erogazione del credito, dunque anche la commissione di massimo scoperto -
posta di cui segnalano la pacifica rilevanza nella verifica di usurarietà dopo la sentenza delle
Sezioni Unite n. 16303/2018-, nonché l'incidenza della capitalizzazione di interessi e competenze;
II) l'omessa pronuncia in ordine alla rilevanza, nella verifica della ricorrenza di usura originaria, dell'esercizio dello jus variandi da parte della banca;
III) l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale nella rideterminazione del saldo del conto corrente n. 8889259 per aver considerato quale saldo dell'ultimo estratto conto relativo al III trimestre 2012 quello di -€ 278.657,71 in luogo di quello -corretto- di -€
246.564,11;
5 IV) il mancato accertamento del credito di € 17.608,00 a favore della correntista derivante dall'espunzione dal conto corrente di tutte le competenze dipendenti dal conto anticipi n.
8889501;
V) il mancato accertamento della nullità del contratto di fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1418 c.c. in ragione della sua conformità al modello predisposto e diffuso dall' , riconosciuto dalla Banca d'Italia con provvedimento n. Controparte_5
55 del 2.5.2005 in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) della l. 287/1990, nonostante il deposito in atti dei documenti necessari per la decisione, tra i quali, adducono, non rientra il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia. Sostengono, ancora, che il Tribunale,
rilevato il proprio difetto di competenza, avrebbe dovuto limitarsi a rimettere l'esame della domanda al collegio, atteso che la ripartizione del contenzioso tra le diverse sezioni del medesimo Tribunale non comporta questioni di competenza, ovvero dichiarare inammissibile la domanda anziché rigettarla nel merito, così precludendone la riproposizione.
Si è costituita in giudizio società incorporante Controparte_1 Controparte_2
opponendosi all'accoglimento del gravame.
[...]
Occorre dare atto preliminarmente che, ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c., in mancanza di impugnazione, si è formato il giudicato interno sui capi della pronuncia di primo grado con i quali sono state rigettate le domande di risarcimento del danno e di nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto e quella di liberazione del fideiussore ai sensi
6 dell'art. 1956 c.c., ed è stata, per contro, accertata la nullità della commissione di massimo scoperto e della commissione su fido accordato.
Nel merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
I primi due motivi di gravame, entrambi vertenti sulla violazione della disciplina anti-usura,
possono essere trattati congiuntamente.
Infondate sono le censure mosse dagli appellanti in punto di omessa verifica della rilevanza dell'esercizio dello jus variandi da parte della banca ai fini della verifica di usurarietà.
Dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio emerge, infatti, che la ricostruzione del saldo del conto corrente n. 8889259 è avvenuta applicando i tassi convenuti nel contratto del
24.11.2004 e, tempo per tempo, quelli risultati dalle modifiche efficacemente apportate dalla banca -diritto a essa attribuito da specifica pattuizione contenuta in contratto- “solo se
effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria o, in caso
contrario, se più favorevoli al cliente” (pag. 5, relazione del c.t.u.).
L'esame in tal guisa condotto ha consentito di appurare che la ragione del superamento della soglia antiusura in taluni trimestri di svolgimento del rapporto è da imputare non a tali modifiche, bensì “ai concreti importi del massimo scoperto raggiunto nel periodo, preso
come base di calcolo delle competenze per c.m.s., o delle spese o degli altri oneri” (pag. 11,
relazione del c.t.u.).
Se ne ricava che, pur certamente integrando le variazioni peggiorative delle condizioni economiche unilateralmente disposte dalla banca nell'esercizio del diritto potestativo
7 riconosciutole dalla convezione negoziale una modifica del regolamento negoziale rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura, non è riconoscibile, nel concreto, un fenomeno di usura genetica legato all'esercizio del jus variandi.
Gli appellanti lamentano, inoltre, l'erroneo utilizzo della formula ricavabile dalle Istruzioni
della Banca d'Italia in luogo di quella del T.A.E.G..
La correttezza del metodo è stata, tuttavia, recentemente confermata dalle Sezioni Unite
della Cassazione con sentenza n. 16303 del 20.6.2018, che, nel pronunciarsi sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini dell'usura, hanno sottolineato la necessità
che la verifica di usurarietà delle condizioni di concessione del credito venga condotta in ossequio al principio di simmetria, ovvero operando il confronto tra un dato concreto, quale il TEG dell'operazione di credito, e il dato astratto, rappresentato dal TEGM determinato trimestralmente per categorie omogenee, rilevati entrambi in funzione dei medesimi costi,
risultando altrimenti la valutazione sostanzialmente inattendibile.
L'adozione di un meccanismo uniforme di rilevazione dei dati oggetto di procedimento comparativo -ribadita e confermata dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 19597
del 2020 in materia di rilevanza ai fini dell'usura degli interessi di mora- risponde a un basilare criterio logico che risulterebbe falsato dal ricorso, per la rilevazione del TEG del singolo rapporto, alla “formula del T.A.E.G.” di cui all'art. 644 c.p..
Confermata la bontà del metodo prescelto dal Tribunale, non può tuttavia non evidenziarsi che la questione è, nel concreto, priva di rilevanza alcuna.
8 Con statuizione divenuta definitiva, il Tribunale ha infatti dichiarato nulle le clausole del contratto di conto corrente relative alla commissione di massimo scoperto e alla commissione su fido accordato le quali, proprio perché invalide, non concorrono a comporre il carico economico correlato alle linee di credito accordate alla società correntista. Di tali costi, in altri termini, non può e non deve tenersi conto ai fini della verifica della compatibilità del t.e.g. del rapporto con il tasso soglia.
Ora, rammentato che il consulente tecnico, con accertamento scevro da errori metodologici in quanto operato utilizzando la formula ritraibile dalle istruzioni della Banca d'Italia, ha rilevato il superamento della soglia "soltanto in quattro trimestri e, per tutti, non in
conseguenza della misura dei tassi convenuti, riscontrati immuni da vizi (cfr. pag 10 rel.
CTU), bensì in conseguenza dei concreti importi dello scoperto raggiunto col conseguente
lievitare degli addebiti per le relative commissioni (cfr. pag. 11 rel. CTU)" (pag. 5 della sentenza impugnata) è ben evidente che, esclusi in radice proprio tali costi, nessuna usura,
men che meno genetica, è dato riscontrare, così che non vi è spazio per l'applicazione della sanzione comminata dal secondo comma dell'articolo 1815 c.c..
Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
L'ultimo estratto conto relativo al rapporto di conto corrente n. 8889259 prodotto dagli appellanti è relativo al II trimestre 2013 (doc. n. 3, fascicolo di parte degli appellanti). Da
tale estratto conto risulta un saldo finale di -€ 278.657,71 ed è questo il valore numerico preso in considerazione dal consulente tecnico d'ufficio per la rideterminazione del saldo,
9 come si evince dalla tabella di cui all'allegato n. 9 alla relazione (v. allegato n. 9 depositato il 22.12.2016).
L'unico errore -meramente materiale- in cui è incorso il Tribunale è stato indicare la data di appuramento del saldo del conto corrente, correttamente rideterminato in -€ 219.216,90, al
30.9.2012, anziché al 30.6.2013. Tale errore può essere emendato in questa sede.
Neppure il quarto motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento.
L'espunzione dal conto corrente delle competenze dipendenti dal conto anticipi n. 8889501
ha comportato la rideterminazione del saldo del conto corrente al netto di tali costi.
Dalla relazione del c.t.u. (pag. 7 e calcolo n. 3.1, pagg. 8-9) si evince, infatti, che le competenze derivanti dal conto anticipi sono state ricalcolate e addebitate sul conto corrente ordinario alle relative scadenze. Il ricalcolo, imposto dal difetto di pattuizione scritta delle condizioni economiche, è avvenuto espungendo la c.m.s. e la commissione su fido e applicando gli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c. (“gli interessi
superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti
nella misura legale”).
La somma di € 17.608,00 -pari alla differenza tra le competenze addebitate dall'istituto bancario (€ 20.909,29) e quelle ricalcolate (€ 3.301,11)- indebitamente addebitata sul conto corrente è, dunque, ricompresa nell'importo di € 59.440,81 detratto in sede di ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente, sicché rideterminare -come suggerito dagli appellanti-
10 il saldo del conto anticipi in + € 17.608,00 comporterebbe una duplicazione di riconoscimento di importi a favore della correntista.
Anche l'ultimo motivo di impugnazione è infondato.
Il Tribunale -sebbene abbia in obiter dictum rammentato che la domanda di nullità prevista dall'art. 33 l. n. 287/1990 è rimessa alla competenza collegiale della sezione specializzata per le imprese (istituita, è il caso di soggiungere, presso il Tribunale di Napoli)- non ha declinato la propria competenza, ma si è pronunziato nel merito, rigettando la domanda di nullità della fideiussione omnibus del 22.10.2010, sicché la competenza, da alcuno contestata -e certamente non contestabile a opera della parte che la domanda ha proposto,
sul presupposto, implicito quanto scontato, che il giudice cui essa è stata rivolta sia competente a conoscerne- deve intendersi radicata presso il giudice adito.
La statuizione di primo grado va confermata anche su tale punto.
Invero, la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente occupata della rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale, facoltà officiosa cui è correlata l'eliminazione di barriere preclusive anche all'eccezione di parte, affermando, che se pure di principio questa è ammessa, il
“principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo
civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta
alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio
negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente
allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti
11 costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la
invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del
processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità
essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. civ., sez. III,
17/7/2023, n. 20713; Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
La rilevabilità officiosa della nullità non consente, pertanto, di superare la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale.
"Nella rilevazione d'ufficio della nullità contrattuale, i fatti costitutivi devono essere già
tempestivamente allegati e, in mancanza di tali allegazioni, la questione di nullità non può
essere sollevata per la prima volta in appello" (Cass. civ. 1/7/2024, n. 17979).
Il rilievo officioso della nullità esige altresì che sia evincibile dagli atti "la concreta ricaduta
della nullità delle clausole conformi al modello ABI" (Cass. civ. 25/1/2025, n. 1851).
Poste tali premesse, va adesso osservato che, denunziando -con scelta processuale irretrattabile, dalla quale unicamente discende il denunziato effetto "fortemente lesivo dei
diritti degli appellanti, perché preclude la riproposizione della domanda" pag. 25 dell'atto di appello- la nullità della fideiussione omnibus solamente in sede di comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio, gli attori hanno introdotto fatti nuovi -ossia la conformità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione allo schema diffuso dall'
[...]
che avrebbero dovuto concorrere a formare oggetto del thema probandum Controparte_5
e decidendum da definirsi entro le barriere preclusive fissate dal legislatore. In quella fase
12 così avanzata del giudizio di primo grado, poi, non avrebbero più potuto trovare ingresso documenti a supporto della domanda formulata, né avrebbero potuto essere articolate richieste istruttorie. La sottolineatura non è priva di rilievo ove si consideri che la fideiussione in concreto prestata da è stata stipulata in un periodo (anno Parte_2
2010) successivo a quello oggetto dell'accertamento condotto dall'autorità di vigilanza (che abbraccia l'arco temporale 2003-2005), così che il fideiussore avrebbe dovuto provare non solo la riproduzione in contratto delle clausole contenute nello schema diffuso dall' CP_4
ma, altresì, la diffusa perpetuazione dell'intesa anticoncorrenziale successivamente all'accertamento della Banca d'Italia.
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche nel caso in cui la domanda fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, non anche il travolgimento integrale del titolo negoziale auspicato dagli appellanti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le
ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca
le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di
dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che
non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da
nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della
giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419
13 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della
nullità fornisca adeguata dimostrazione” (Cass. civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994). Non
avendo le parti dimostrato che in assenza delle clausole contestate i contratti di fideiussione avrebbero perso la loro ragion d'essere, il rimedio applicabile sarebbe stato la nullità
parziale.
Neppure può trascurarsi, in ultimo, che all'accoglimento della domanda di nullità non si sarebbe potuto in ogni caso trarre, quale ricaduta, la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. atteso che "l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di
eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della
nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata
preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa" (Cass. civ. 25/1/2025, n. 1851).
Conclusivamente, dunque, il gravame deve essere rigettato.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del giudizio di appello liquidate, in conformità a valori medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile di complessità media, in € 8.350,00, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.650,00 per la fase introduttiva ed € 4.200,00 per la fase decisionale, oltre ancora c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie, devono essere poste, sotto il vincolo della solidarietà, in capo agli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
14 rigetta l'appello proposto da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato il 26.7.2019 a oggi Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3223 del 28.6.2019;
[...]
dispone correggersi la sentenza impugnata a pagina 6 della motivazione e al capo primo del dispositivo di modo che, là ove è scritto "alla data del 30.9.2012", debba invece leggersi e intendersi la formula corretta "alla data 30.6.2013";
condanna e sotto il vincolo della solidarietà, alla Parte_1 Parte_2
refusione in favore di delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 8.350,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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