CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 181/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 512/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data
25.11.2021
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Parte_1
F. Bandiera n. 198 (c.f. ) rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Riccardo Balsamo presso il cui studio, in Gela, via Venezia n.
369 è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, quale Impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S. per la Regione Sicilia, in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45 (c.f. ) P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Failla, presso lo studio del quale, in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 122, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello proposto dal signor nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 via F. Bandiera n. 198 riformare la sentenza n. 512/21 resa a conclusione del giudizio iscritto al n. 33/16 del Tribunale di Gela del 25.11.2021, depositata nella competente Cancelleria in pari data, volendo piuttosto dichiarare, previa rinnovazione della c.t.u. medico legale (per l'esatta quantificazione dei danni conseguenti alle lesioni residuate alla persona dell'attore in primo grado) non ammessa nel giudizio di primo grado benché ritualmente richiesta e reiterata nel corso di tutto il giudizio di primo grado ed anche in sede di comparsa conclusionale di replica ex articolo 190 c.p.c.
(anche alla luce del compendio probatorio già raccolto nel corso del giudizio di primo grado) nonché previa ammissione di tutte le altre richieste istruttorie articolate in seno alla memoria 183 comma VI n. 2 c.p.c. e non anche ammesse dal giudice di primo grado: contraris reiectis A) Ritenere e dichiarare che in data 18.03.2012 il signor , nella qualità Parte_1 di pedone, si trovava lungo la piazza Salandra, allorquando sopraggiungeva a velocità elevata una vettura non identificata al momento del sinistro che lo investiva rovinandolo al suolo;
B) Ritenere e dichiarare che il conducente dell'autoveicolo pirata proseguendo indisturbato la sua corsa rendeva impossibile il rilevamento della targa del mezzo e, conseguentemente, il suo stesso proprietario, date anche le condizioni di salute dell'attore aggravatesi in conseguenza del Parte_1 gravissimo sinistro stradale a lui occorso per cui è causa. C) Ritenere che il sinistro si verificava per fatto e colpa esclusivi del conducente
2 all'autovettura non identificata il quale, percorrendo ad elevata velocità la piazza Salandra, nel perdere il governo del veicolo suddetto, causava la rovinosa caduta al suolo di . D) Conseguentemente, e per Parte_1
l'effetto, acclarata dunque la responsabilità del sinistro stradale per cui è causa in capo al conducente della vettura rimasta non identificata al momento del sinistro (già affermata e dichiarata dal Tribunale di Gela con la sentenza n. 512/21) stante quanto disposto dall'art. 283 c. I lettera a)
D.Leg.vo 209/2005 condannare la convenuta , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., per la sua qualità di Società designata dal provvedimento ISVAP del 28.12.2006 n. 2496 a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia, a pagare all'attore la Parte_1 somma di denaro che dovesse essere ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del giudice adito, stando alle superiori richieste di risarcimento di cui: al punto 1 delle premesse di cui narrativa per il danno biologico I.T. e danno morale;
di cui al punto 2 delle premesse di cui narrativa per il danno esistenziale;
di cui al punto 3 delle premesse di cui narrativa per le spese future, oltre agli interessi legali e alla svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria e competenze ed onorari del primo grado (per intero e non in ragione della metà per come erroneamente disposto il giudice con la sentenza impugnata) ed anche del presente grado di appello da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime non riscosse i secondi ex articolo 93 c.p.c.”.
Conclusioni dell'appellata Società
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa così statuire: rigettare il proposto gravame perché inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Accertare e dichiarare la prescrizione ex articolo 2947 comma 2 c.c.. Accertare e dichiarare la carenza di
3 legittimazione passiva della quale Parte_2
Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Rigettare integralmente le domande di parte appellante perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c. e, per l'effetto ridurre in misura proporzionale l'eventuale risarcimento del danno. Sempre in subordine, ove dovesse essere accolta la domanda, limitare il risarcimento entro i limiti dei massimali di legge. Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Gela, la , Controparte_1 quale Impresa designata dal FGVS, per sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni da lui subiti in seguito ad un sinistro stradale verificatosi in Gela, nella piazza Salandra, in data 18.03.2012.
A sostegno della domanda deduceva che quel giorno, mentre quale pedone, si trovava nella citata piazza, veniva attinto da una autovettura sopraggiunta ad alta velocità e non identificata che lo investiva facendolo rovinare al suolo ed il cui conducente si allontanava senza nemmeno prestare il dovuto soccorso.
In seguito al violento urto all'attore derivavo gravissime lesioni personali per le cui cure veniva ricoverato presso l' Ospedale Vittorio Emanuele di
Gela e dimesso con diagnosi di “trauma facciale con frattura osso mascellare sinistro con frammenti ossei;
trauma dei denti superiori incisivi mediali ambedue e laterale sinistra;
FLC a livello della mucosa interna superiore;
cervicalgia.”
Chiedeva pertanto l'integrale ristoro dei danni che quantificava in citazione in €.135.878,00.
4 Si costituiva in giudizio la nella qualità di Impresa Parte_2 designata dalla FGVS che eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria e, nel merito, contestava sia l'an che il quantum debeatur chiedendo il rigetto della domanda.
Concessi i termini per il deposito di memorie la causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e c.t.u. medico legale e, all'esito, precisate le conclusioni, veniva decisa.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha accolto la domanda attorea condannando la Compagnia convenuta al risarcimento del danno quantificato in complessive €. 24.313,00 e ritenuto l'avvenuto pagamento di una provvisionale per un importo pari ad €. 28.000,00 - già corrisposta dalla Compagnia all'attore - ha condannato lo stesso alla restituzione della differenza oltre interessi legali. Ha, infine condannato la CP_1 al pagamento delle spese di lite e di c.t.u., compensate in misura pari al
50 %, attesa la reciproca soccombenza.
Il Tribunale di Gela ha deciso in modo richiamato rilevando come, dalla compiuta istruttoria, fosse emerso, con riferimento all'an debeatur, che il sinistro si era effettivamente verificato con le modalità narrate in citazione atteso che i testi escussi, ritenuti pienamente attendibili, avevano confermato le modalità dell'evento; Con riferimento al quantum debeatur il Tribunale, richiamati gli esiti della c.t.u. a firma della Dott.ssa
- che aveva accertato la sussistenza del nesso causale Persona_1 tra le tra le lesioni e la dinamica del sinistro e riscontrato un danno biologico residuato pari a 9,5 %, una ITT di giorni 30, una ITP al 50 % di giorni 20 e una ITP al 25 % di giorni 20, e tenuto conto dei costi necessari per gli interventi odontoiatrici ancora da effettuarsi - ha liquidato il danno nella misura indicata in citazione.
****
5 Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_1 in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza straordinaria del 13 Marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, nonché carenza di motivazione con conseguente richiesta di rinnovazione della c.t.u. medico legale.
A sostegno del gravame si argomenta che, erroneamente, il Tribunale ha rigettato la richiesta di rinnovo/richiamo del c.t.u., Dott.ssa Per_1 anche alla luce della copiosa documentazione medica allegata e delle considerazioni del c.t. di parte Dottor Persona_2
Si rappresenta in proposito che, nel corpo della sentenza, non vi è alcuna traccia dei motivi che hanno indotto il primo Giudice ha rigettare la suddetta richiesta (oltre le altre istanze istruttorie relative all'ammissione di prove orali diverse rispetto ai testi escussi) che apparivano assolutamente fondate ove si consideri la contraddittorietà della decisione gravata che, per un verso, riconosce come effettivamente sussistenti i gravi esiti derivati all'attore dal sinistro stradale cui era stato coinvolto, e dall'altro limita il risarcimento condividendo le conclusioni peritali che avevano riconosciuto un danno biologico residuato pari al 9
% rispetto al 19% come indicato dal c.t. parte.
Si osserva, inoltre, che erroneo pare anche il calcolo delle spese mediche sostenute e che non condivisibili sono i motivi per i quali il c.t.u. ha ritenuto che alcune spese indicate nelle fatture comprese tra i nn. 1 /13
6 dell'elaborato peritale non siano state considerate riconducibili al trauma subito dal . Parte_1
Per tali ragioni l'appellante insiste per il rinnovo della c.t.u. rappresentando che, in ogni caso, anche applicando le valutazioni del
Consulente si debba pervenire ad una quantificazione complessiva del danno risarcibile diversa da quella poi liquidata dal Tribunale sulla base delle tabelle c.d. Milanesi €. 29.167,80.
*****
Con il secondo motivo di gravame si contesta l'erronea compensazione delle spese di lite, in ragione della metà, nonché delle spese di c.t.u., con violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..
Si afferma che, contrariamente da quanto dedotto dal Tribunale di Gela, anche la sensibile riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale non realizza il concetto di soccombenza ai fini dell'attribuzione delle spese di lite che andavano poste interamente a carico della
Parte_2
******
Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 18.01.2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
7 confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
****
Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante
(richiamo/o rinnovazione della c.t.u medico – legale, e prova per testi) ritenute superflue ed irrilevanti ai fini della decisione
******
Nel merito l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame che investe la erronea valutazione delle risultanze istruttorie si osserva:
8 Con Ordinanza del 2207 2017 il Tribunale dispose la nomina di c.t.u. medico – legale al fine di accertare: “ 1) Se il periziando abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa descrivendone, in caso affermativo, la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
2) Verificare la sussistenza del nesso di casualità tra le lesioni accertate e il sinistro per cui è causa;
3) Determinare l'invalidità temporanea in termini di durata conseguente al sinistro differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale o parziale;
indicare se ricorrono in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo;
4) Accertare la sussistenza di postumi permanenti del nesso di causalità con le lesioni accertate valutando la negativa incidenza percentuale sull'integrità psicofisica;
5) Accertare l'eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa del periziando;
6) Verificare la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente ancora da sostenere.”
Il c.t.u. nominato, Dott.ssa , con relazione depositata Persona_1 in Cancelleria in data 20.02.2018, in risposta ai quesiti formulati dal
Tribunale, ha concluso ritenendo: “sussistente il nesso di casualità tra le lesioni riportate dall'attore con la dinamica del sinistro così come narrata in citazione” individuando il danno biologico residuato nella misura del 9,5
% con una ITT pari a giorni 30, ed una ITP al 50% di giorni 20 e al 25% per ulteriori giorni 20.
Il consulente non ha individuato (pagina 5 della c.t.u.) “circostanze idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico” specificando che gli esiti del sinistro “non incidono sulla capacità lavorativa generica e/o specifica del periziato né sulla sua identità psicofisica” e che non sussiste “alcun danno estetico dovuto alla perdita
9 degli elementi dentali al di là di quello indicato come danno biologico (pag.
6).
Con riferimento alla determinazione delle spese mediche l'Ausiliario ha ritenuto poterle determinare in €. 7.000,00 ovvero in quelle necessarie per la installazione di impianti di capsule in oro e porcellana nell'arcata dentaria dell'attore escludendo quelle richiamate dalle fatture indicate con i nn. 1 e 13 dell'elaborato peritale (pagg. 6/7) trattandosi “di lavoro odontoiatrico comprendente altre diverse lesioni non relative a quelle subite per l'incidente per cui è causa”.
E' opportuno ricordare che le predette conclusioni sono state precedute dalla verifica e dall'acquisizione dell'intera documentazione prodotta dalle parti ovvero del Referto del Pronto Soccorso nell'ospedale di Gela e relative cartelle di ricovero nonché dai certificati specialistici dei vari medici che avevano avuto in cura il . Parte_1
Inoltre il c.t.u. ha dato atto – allegandola all'elaborato peritale – di avere consultato letteratura medica ai fini della corretta valutazione dei postumi residuati, e dette conclusioni (anche all'esito del richiamo operato dal
Tribunale con Ordinanza del 10.09.2018 all'esito delle note critiche fatte pervenire dal dottor per la e dall' Avvocato Riccardo Per_3 CP_1
Balsamo nell'interesse dell'attore ) sono state confermate con Parte_1 perizia integrativa del 5.02.2018.
Appare, pertanto, condivisibile la decisione del Giudice di prime cure che, con Ordinanza del 16.04.2019, aveva disatteso la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica formulata dall'appellante, decisione confermata dalla Corte che, con Ordinanza interlocutoria del 18 gennaio 2023, ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori attività istruttorie non ravvisandosi, nello specifico, la necessità di rinnovare la c.t.u. medico legale effettuata in primo grado.
10 Non appaiono, pertanto, apprezzabili i motivi di gravame anche laddove gli stessi ritengono viziata la sentenza de quo nella parte in cui, il
Tribunale, ha omesso di motivare le ragioni per le quali ha rigettato la richiesta istruttoria formulata dall'originario attore.
Valga in proposito ricordare che “ Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive Cass. 9 gennaio 2024 n. 800
(negli stessi sensi Cass. 16 novembre 2022 n. 33742, Cass. 5 settembre
2022 n. 26051, Cass. 10 giugno 2020 n. 11081) e che “laddove il CTU abbia considerato i rilievi dei consulenti di parte e vi abbia fornito completa risposta, il giudice esaurisce il proprio dovere di motivazione con un rinvio alle argomentazioni dello stesso CTU (Cass. 9 aprile 2024 n. 9529, Cass. 9 gennaio 2024 n. 800, Cass. 16 novembre 2022 n. 33742)”.
*****
Non appare fondato, infine il profilo di gravame con il quale si lamenta l'erroneo calcolo operato dal Tribunale con riferimento all'importo indicato come risarcibile.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (negli importi vigenti ratione temporis - anno 2019 per le lesioni micro-permanenti) e tenuto conto dell'età dell'appellante al momento del sinistro (44 anni) della invalidità residuata (9%), della ITT ed ITP, posto a base del calcolo il valore di €. 814,27 per punto base e, da ultimo, tenuto conto dell'importo
11 determinato dal c.t.u. per spese mediche future pari ad €. 7.000,00, il danno risarcibile appare essere esattamente quello indicato dal Giudice di prime cure in sentenza.
Il primo motivo di gravame deve, pertanto, integralmente rigettarsi.
******
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame che investe la erronea compensazione delle spese di lite e di c.t.u. nella misura dl 50% come disposta dal Tribunale.
Si osserva che, correttamente, il Giudice di prime cure, alla luce della sproporzione tra l'originaria richiesta e quanto accertato dal c.t.u., ha ritenuto di dover compensare le spese di lite.
In proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: « In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Cass. Civ. Sez. Un. Civ.
31.10.22 n. 32061”.
*****
La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese del grado possono integralmente compensarsi tra le parti in considerazione che la Compagnia, nel costituirsi in secondo grado, pur senza proporre appello incidentale, non si è limitata a chiedere il rigetto
12 dell'appello del , ma ha insistito in eccezioni di rito e di merito Parte_1
(carenza di legittimazione passiva e prescrizione) inammissibili in quanto non accompagnate dalla dichiarazione di appello incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 512/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 25 novembre 2021 ed appellata da;
Parte_1
Compensa, integralmente, le spese del presente giudizio tra le parti.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 4 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
13