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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/06/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2023 al n. 1986, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. rappresentato difeso dall'Avv. Amedeo Murzi Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia
35 - PEC Email_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale dell' in Roma alla Via CP_2
E.Q Visconti 8 , rapp.to e difeso dall' Avv. Michele Maresca
Ed ancora contro
Agenzia dell'Entrate Riscossione agente della riscossione della provincia di Napoli in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla Via R. Bracco 20 dall'Avvocato
Pasquale Genovese
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2023, l'avv. , proponeva opposizione avverso Parte_1 la cartella esattoriale 071 2022 00199141 69 000 notificata in data 17.02.2023 per l'importo di € 794,32 nella parte riferita all'omesso pagamento dei contributi di maternità dovuti alla per gli anni 2016, 2017 e 2018 oltre sanzione Controparte_1
ed interessi.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva alcuni vizi formali della cartella e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito della CP_1 All'esito della notifica del ricorso, si costituivano le parti convenute in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso;
la chiedeva, in ogni caso, in via riconvenzionale la condanna del CP_1 ricorrente al pagamento dei crediti come indicati nell'impugnata cartella.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Ciò detto, si osserva che il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni seguenti.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato deducendo l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione che secondo il ricorrente sarebbe quinquennale.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito
(Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, è da osservare che l'ente impositore con la notifica della cartella opposta, ha richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi di maternità relativi al triennio 2016/2017/2018 oltre interessi e sanzioni.
In ordine al dies a quo del decorso del termine prescrizionale, va tenuto in considerazione quanto disposto dall'art. 19, comma 2, L. 576/80, norma che stabilisce quanto segue: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
In ogni caso, riguardo alla durata del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie di causa, deve rilevarsi che la L. n. 247 del 2012, art. 66, (entrata in vigore il 2 febbraio 2013), nello stabilire " La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla
L. 335/95 art. 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
", non opera un'interpretazione autentica della norma, come precisato
[...]
da Cass. n. 6729/13, perché non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione in tal senso della disciplina del 1995.
Sempre secondo la predetta decisione della Corte, “la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
Né contrasta con quanto affermato dal precedente citato la sentenza n. 18953/14, sempre della Cassazione, che precisato quanto segue: “Ovviamente è inapplicabile nella specie quanto disposto dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 66 (secondo cui la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 non si applica alle contribuzioni dovute alla ), Parte_2 in vigore dal 2/2/13, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi”.
Quindi, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la disciplina introdotta dall'art. 66 della L. 247/12 si applica alle ipotesi non solo successive all'entrata in vigore della legge ma anche a quelle riguardanti contribuzioni che, alla data del 2/2/13 (di entrata in vigore della norma), non risultano prescritte in base al termine quinquennale di cui alla L. 335/95.
Sulla base di tale principio di diritto, va esaminata l'eccezione attorea.
Di conseguenza, alla fattispecie di causa va ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 66 L. 247/12. Ed infatti, la prescrizione dei contributi previdenziali versati alla è regolamentata dall'articolo 19 della legge n. 576/1980. In Parte_2
particolare, per gli anni fino al 2013, la prescrizione era quinquennale. Con l'entrata in vigore della legge n. 247/2012 (articolo 66), il termine di prescrizione è stato esteso a 10 anni. in tal senso depone la maggioritaria giurisprudenza sia di merito che di legittimità a cui questo
Giudice ritiene di aderire e pertanto: 'Il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla è divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l. Parte_2
n. 247/2012, e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l. n. 335/1995' ( Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 03/02/2020).
La Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entra in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (conforme in termini: Cass.,
n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Come già detto, la contribuzione richiesta in cartella attiene alle annualità 2016/2017/2018;
i crediti, pertanto, tenuto conto del dies a quo di cui all'art. 19 c. 2 L. 576/80 e del termine decennale, non erano prescritti alla data della notifica della cartella esattoriale impugnata
(17.02.2023).
Ad abundantiam, va altresì precisato che l'istituto previdenziale forense ha dato prova adeguata di aver validamente interrotto il termine prescrizionale inoltrando all'indirizzo comunicato dallo stesso Avv. ben due inviti bonari a regolarizzare il Parte_1 pagamento dei contributi di maternità omessi per gli anni 2016/2017/2018 (cfr. note di sollecito notificate il 30.09.2020 ed il 4.11.2020).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione attorea di prescrizione.
Le considerazioni esposte portano a ritenere non esaminabile la riconvenzionale avanzata dalla poiché la domanda predetta è stata esercitata a condizione che venissero CP_1
accolte le eccezioni attoree di carattere formale.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La peculiarità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così Parte_1
provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Torre Annunziata, 5/6/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2023 al n. 1986, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. rappresentato difeso dall'Avv. Amedeo Murzi Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia
35 - PEC Email_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale dell' in Roma alla Via CP_2
E.Q Visconti 8 , rapp.to e difeso dall' Avv. Michele Maresca
Ed ancora contro
Agenzia dell'Entrate Riscossione agente della riscossione della provincia di Napoli in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla Via R. Bracco 20 dall'Avvocato
Pasquale Genovese
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2023, l'avv. , proponeva opposizione avverso Parte_1 la cartella esattoriale 071 2022 00199141 69 000 notificata in data 17.02.2023 per l'importo di € 794,32 nella parte riferita all'omesso pagamento dei contributi di maternità dovuti alla per gli anni 2016, 2017 e 2018 oltre sanzione Controparte_1
ed interessi.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva alcuni vizi formali della cartella e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito della CP_1 All'esito della notifica del ricorso, si costituivano le parti convenute in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso;
la chiedeva, in ogni caso, in via riconvenzionale la condanna del CP_1 ricorrente al pagamento dei crediti come indicati nell'impugnata cartella.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Ciò detto, si osserva che il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni seguenti.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato deducendo l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione che secondo il ricorrente sarebbe quinquennale.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito
(Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, è da osservare che l'ente impositore con la notifica della cartella opposta, ha richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi di maternità relativi al triennio 2016/2017/2018 oltre interessi e sanzioni.
In ordine al dies a quo del decorso del termine prescrizionale, va tenuto in considerazione quanto disposto dall'art. 19, comma 2, L. 576/80, norma che stabilisce quanto segue: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
In ogni caso, riguardo alla durata del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie di causa, deve rilevarsi che la L. n. 247 del 2012, art. 66, (entrata in vigore il 2 febbraio 2013), nello stabilire " La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla
L. 335/95 art. 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
", non opera un'interpretazione autentica della norma, come precisato
[...]
da Cass. n. 6729/13, perché non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione in tal senso della disciplina del 1995.
Sempre secondo la predetta decisione della Corte, “la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
Né contrasta con quanto affermato dal precedente citato la sentenza n. 18953/14, sempre della Cassazione, che precisato quanto segue: “Ovviamente è inapplicabile nella specie quanto disposto dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 66 (secondo cui la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 non si applica alle contribuzioni dovute alla ), Parte_2 in vigore dal 2/2/13, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi”.
Quindi, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la disciplina introdotta dall'art. 66 della L. 247/12 si applica alle ipotesi non solo successive all'entrata in vigore della legge ma anche a quelle riguardanti contribuzioni che, alla data del 2/2/13 (di entrata in vigore della norma), non risultano prescritte in base al termine quinquennale di cui alla L. 335/95.
Sulla base di tale principio di diritto, va esaminata l'eccezione attorea.
Di conseguenza, alla fattispecie di causa va ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 66 L. 247/12. Ed infatti, la prescrizione dei contributi previdenziali versati alla è regolamentata dall'articolo 19 della legge n. 576/1980. In Parte_2
particolare, per gli anni fino al 2013, la prescrizione era quinquennale. Con l'entrata in vigore della legge n. 247/2012 (articolo 66), il termine di prescrizione è stato esteso a 10 anni. in tal senso depone la maggioritaria giurisprudenza sia di merito che di legittimità a cui questo
Giudice ritiene di aderire e pertanto: 'Il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla è divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l. Parte_2
n. 247/2012, e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l. n. 335/1995' ( Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 03/02/2020).
La Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entra in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (conforme in termini: Cass.,
n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Come già detto, la contribuzione richiesta in cartella attiene alle annualità 2016/2017/2018;
i crediti, pertanto, tenuto conto del dies a quo di cui all'art. 19 c. 2 L. 576/80 e del termine decennale, non erano prescritti alla data della notifica della cartella esattoriale impugnata
(17.02.2023).
Ad abundantiam, va altresì precisato che l'istituto previdenziale forense ha dato prova adeguata di aver validamente interrotto il termine prescrizionale inoltrando all'indirizzo comunicato dallo stesso Avv. ben due inviti bonari a regolarizzare il Parte_1 pagamento dei contributi di maternità omessi per gli anni 2016/2017/2018 (cfr. note di sollecito notificate il 30.09.2020 ed il 4.11.2020).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione attorea di prescrizione.
Le considerazioni esposte portano a ritenere non esaminabile la riconvenzionale avanzata dalla poiché la domanda predetta è stata esercitata a condizione che venissero CP_1
accolte le eccezioni attoree di carattere formale.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La peculiarità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così Parte_1
provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Torre Annunziata, 5/6/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco