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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4305 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza del 12/10/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), successore ex lege n.225/2016 a titolo universale di P.IVA_1
con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, in persona del Procuratore Dr. (C.F. Controparte_2
, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, C.F._1
Rep.175858 Racc. 11458 dell'1.10.21 rappresentata e difesa dall'avv.
Michele Di Fiore (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il domicilio digitale PEC dell'Avv. Michele Di Fiore
(iscritto presso il REGINDE): Email_1
- APPELLANTE
E
(C.F. , residente in Controparte_3 C.F._3
1 Castellammare di Stabia (NA) alla Traversa I Strada Tavernola, n. 28,
rapp.to e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Gennaro Monsurrò (C.F.
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale C.F._4
ubicato in via Gambardella n. 120, Torre Annunziata (Na)
- APPELLATO
NONCHÉ
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_2
Presidente p.t. domiciliato presso la sede della stessa, sita in Napoli alla via
Santa Lucia n. 81
- APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.10.2023, parte appellante ha rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai propri scritti difensivi, dei quali ha chiesto l'accoglimento.
Ha, altresì, chiesto riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Parte_2
di Pace di Torre Annunziata n. 1136/2022, recante RG 1411/2021, del 12
marzo 2022, non notificata, con la quale è stata accolta, per intervenuta prescrizione, la domanda attorea promossa da di Controparte_3
annullamento della cartella di pagamento n. 0712014 0077074848000 ad esso sottesa, emesse per il mancato pagamento di Tassa automobilistica per l'anno 2009, per Euro 55,96, con condanna dell' Parte_1
e della alla refusione delle spese di lite.
[...] Controparte_4
2 In particolare, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i Pt_3
seguenti motivi:
- difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della essendo il Giudice Organizzazione_1
incorso in evidente contraddizione ed errore di diritto, in ordine al mancato rilievo del difetto di Giurisdizione del Giudice di Pace ad ito,
pur eccepito in primo grado;
- erronea condanna alle spese dell' . Parte_2
Parte appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in data 02.11.2022 , depositando comparsa di Controparte_3
costituzione in cui insiste per il rigetto dell'appello proposto per i seguenti motivi:
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto il proposto appello difetta di alcuni fondamentali elementi, in particolare: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- infondatezza della proposta eccezione di difetto di giurisdizi one del giudice ordinario, atteso che le impugnazioni di tutti gli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento,
indipendentemente dalla natura giuridica del debito, sono da
3 incardinarsi innanzi al G.O. cui, dunque, spettava e spetta la competenza del presente giudizio.
ha concluso chiedendo rigettarsi l'appello proposto Controparte_3
dall' per i motivi sopra esposti e Parte_2
condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari e/o competenze del presente giudizio, il tutto con attribuzione al Procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non si è costituita la Controparte_4
All'udienza del 12.10.2023 il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si dà atto della contumacia della Controparte_4
ritualmente citata e non costituitasi.
Va, preliminarmente, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante, attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario
4 che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espr essa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico -giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione sollevato dall' , relativo al mancato Parte_2
pagamento di Tassa automobilistica per l'anno 2009, per euro 55,96, è
fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le
5 controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esa ttoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti,
queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU.
9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., i l discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa
6 tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo,
fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo,
qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notif icazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Nel caso di impugnazione di estratto ruolo, si è al di fuori delle ipotesi di cui al punto 2), essendo in questione non un atto esecutivo, ma un atto interno.
7 Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa
(art.2 dlgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto della cartella impugnata siano pagamenti di natura tributaria;
che la cartella è stata notificata in data in data 03.04.2015 – come accertato in sentenza dal Giudice di Prime e Pt_4
non contestato dalle parti costituite - e che tale notifica non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente nel giudizio di primo grado;
che la prescrizione risulta eccepita relativamente al periodo successivo alla notifica della cartella.
Va, pertanto, recepito il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione
di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del
giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse
8 dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
D'altronde, dalla stessa prospettazione di parte opponente si evince che alcuna esecuzione è stata intrapresa in danno di per il Controparte_3
credito in oggetto. Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si precisa chiaramente “che l'attore ha appreso dall'
[...]
che gli sarebbe stata notificata la cartella Parte_2
esattoriale n. 07120140077074848000 di importo di € 55,96, contenente la richiesta di pagamento per tassa automobilistica in fav ore della CP_4
per il 2009; che dalla notificazione della cartella di cui al
[...]
precedente capo non faceva seguito la comunicazione di alcuna richiesta di
9 pagamento fino alla attualità”.
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 CP_3
e della , avverso la sentenza n. 1136/2022 del 12
[...] Controparte_4
marzo 2022, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nel procedimento civile R.G. 1411/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 31/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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