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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 310/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FICARRA MARIA CATERINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/02/2023 , contestando le conclusioni del Parte_1
c.t.u. nominato nella prima fase, ha formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto al godimento della pensione di inabilità civile e/o dell'assegno mensile di assistenza (Art. 12 e 13 legge
118/1971), nonché il riconoscimento dello status di persona disabile, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n.104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza dell'11.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha formulato la Persona_1 seguente diagnosi clinica: NEFRECTOMIA DESTRA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO;
LOBECTOMIA ; LAPAROCELE DI CONFINE (EMIATRONCO CP_2
DESTRO – SOTTOCOSTALE); ESITI FRATTURA POLSO DESTRO;
LOMBALGIA PERSISTENTE CON LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEL RACHIDE LOMBARE IN
PRESENZA DI VEROSIMILE COINVOLGIMENTO RADICOLARE;
DISTURBO
DEPRESSIVO PERSISTENTE (DISTIMIA) IN PREGRESSO P.T.S.D. (Post Traumatic Stress
Disorder).
Il c.t.u. ha ritenuto che la valutazione dell'obiettività clinica manifestata dalla paziente in corso del presente accertamento peritale documenta plurime menomazioni coesistenti che sono all'origine di una condizione di invalidità che è “sufficiente” al fine di ottenere l'assegno mensile di invalidità previsto dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 successivamente modificato dal Decreto
Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9).
Il c.t.u. ha altresì accertato che, anche dal punto di vista medico-sociale, il quadro menomativo complessivamente accertato, specie quello a carico dell'apparato psichico [disturbo depressivo persistente (distimia) in pregresso P.T.S.D. (Post Traumatic Stress Disorder)], ai fini della valutazione dello stato di Handicap, al momento del presente accertamento peritale genera inoppugnabilmente una riduzione dell'autonomia personale con le contestuali ripercussioni sociali, compatibile con la condizione di soggetto con invalidità civile superiore ai 2/3 che presenta diverse minorazioni fisiche stabilizzate che complessivamente causano difficoltà di vita di relazione e/o di integrazione lavorativa (disabilità) tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (handicap). NON viene invece riscontrata alcuna connotazione di gravità.
Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo che la ricorrente sia:
INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 DL 509/88): 68% (sessantotto per cento) A DECORRERE DAL 16/10/2020 (SEDICI
OTTOBRE DUEMILAVENTI), EPOCA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN SEDE
AMMINISTRATIVA, E FINO AD AGOSTO 2024;
INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13
L.118/71 e art. 9 DL 509/88): 75% (settantacinque per cento) A DECORRERE DAL 01/09/2024
(UNO SETTEMBRE DUEMILAVENTIQUATTRO), DATA PROSSIMA AL PRESENTE
ACCERTAMENTO PERITALE, IN CUI DIVENGONO MANIFESTE LA MENOMAZIONE A
CARICO DELLA PARETE ADDOMINALE (laparocele di confine) E LA SOFFERENZA
OSTEOARTICOLARE A CARICO DEL RACHIDE (lombalgia persistente con limitazione dei movimenti del rachide lombare in presenza di verosimile coinvolgimento radicolare).
una condizione di handicap superiore ai 2/3 sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa (16/10/2020);
una condizione di HANDICAP da minorazione fisica stabilizzata che è causa di difficoltà di relazione e/o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale (art. 3 comma 1) sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa (16/10/2020); NON
SONO STATE INVECE RISCONTRATE MENOMAZIONI TALI DA RENDERE LA RICORRENTE
“persona con handicap con connotazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/1992)
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare della prestazione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 legge 118/1971 (riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento), con decorrenza dal 1° settembre 2024.
Non sussiste, invece, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione di inabilità, ex art. 12 legge 118/1971 (totale inabilità lavorativa), né quello per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che è stata accertata la sussistenza soltanto del requisito sanitario sotteso all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 188/1971, peraltro con decorrenza dal 1° settembre 2024, successiva sia alla domanda amministrativa che alla introduzione dei ricorsi giudiziali. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
310 /2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° SETTEMBRE 2024, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
[...] all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) Rigetta per il resto;
3) compensa le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 310/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FICARRA MARIA CATERINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/02/2023 , contestando le conclusioni del Parte_1
c.t.u. nominato nella prima fase, ha formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto al godimento della pensione di inabilità civile e/o dell'assegno mensile di assistenza (Art. 12 e 13 legge
118/1971), nonché il riconoscimento dello status di persona disabile, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n.104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza dell'11.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha formulato la Persona_1 seguente diagnosi clinica: NEFRECTOMIA DESTRA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO;
LOBECTOMIA ; LAPAROCELE DI CONFINE (EMIATRONCO CP_2
DESTRO – SOTTOCOSTALE); ESITI FRATTURA POLSO DESTRO;
LOMBALGIA PERSISTENTE CON LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEL RACHIDE LOMBARE IN
PRESENZA DI VEROSIMILE COINVOLGIMENTO RADICOLARE;
DISTURBO
DEPRESSIVO PERSISTENTE (DISTIMIA) IN PREGRESSO P.T.S.D. (Post Traumatic Stress
Disorder).
Il c.t.u. ha ritenuto che la valutazione dell'obiettività clinica manifestata dalla paziente in corso del presente accertamento peritale documenta plurime menomazioni coesistenti che sono all'origine di una condizione di invalidità che è “sufficiente” al fine di ottenere l'assegno mensile di invalidità previsto dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 successivamente modificato dal Decreto
Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9).
Il c.t.u. ha altresì accertato che, anche dal punto di vista medico-sociale, il quadro menomativo complessivamente accertato, specie quello a carico dell'apparato psichico [disturbo depressivo persistente (distimia) in pregresso P.T.S.D. (Post Traumatic Stress Disorder)], ai fini della valutazione dello stato di Handicap, al momento del presente accertamento peritale genera inoppugnabilmente una riduzione dell'autonomia personale con le contestuali ripercussioni sociali, compatibile con la condizione di soggetto con invalidità civile superiore ai 2/3 che presenta diverse minorazioni fisiche stabilizzate che complessivamente causano difficoltà di vita di relazione e/o di integrazione lavorativa (disabilità) tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (handicap). NON viene invece riscontrata alcuna connotazione di gravità.
Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo che la ricorrente sia:
INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 DL 509/88): 68% (sessantotto per cento) A DECORRERE DAL 16/10/2020 (SEDICI
OTTOBRE DUEMILAVENTI), EPOCA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN SEDE
AMMINISTRATIVA, E FINO AD AGOSTO 2024;
INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13
L.118/71 e art. 9 DL 509/88): 75% (settantacinque per cento) A DECORRERE DAL 01/09/2024
(UNO SETTEMBRE DUEMILAVENTIQUATTRO), DATA PROSSIMA AL PRESENTE
ACCERTAMENTO PERITALE, IN CUI DIVENGONO MANIFESTE LA MENOMAZIONE A
CARICO DELLA PARETE ADDOMINALE (laparocele di confine) E LA SOFFERENZA
OSTEOARTICOLARE A CARICO DEL RACHIDE (lombalgia persistente con limitazione dei movimenti del rachide lombare in presenza di verosimile coinvolgimento radicolare).
una condizione di handicap superiore ai 2/3 sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa (16/10/2020);
una condizione di HANDICAP da minorazione fisica stabilizzata che è causa di difficoltà di relazione e/o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale (art. 3 comma 1) sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa (16/10/2020); NON
SONO STATE INVECE RISCONTRATE MENOMAZIONI TALI DA RENDERE LA RICORRENTE
“persona con handicap con connotazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/1992)
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare della prestazione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 legge 118/1971 (riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento), con decorrenza dal 1° settembre 2024.
Non sussiste, invece, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione di inabilità, ex art. 12 legge 118/1971 (totale inabilità lavorativa), né quello per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che è stata accertata la sussistenza soltanto del requisito sanitario sotteso all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 188/1971, peraltro con decorrenza dal 1° settembre 2024, successiva sia alla domanda amministrativa che alla introduzione dei ricorsi giudiziali. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
310 /2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° SETTEMBRE 2024, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
[...] all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) Rigetta per il resto;
3) compensa le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano