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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2024, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa;
lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato che parte attrice ha insistito principalmente nelle richieste istruttorie e, in subordine, ha insistito per l'accoglimento della propria domanda;
rilevato che parte convenuta ha insistito nelle proprie eccezioni e chiesto il rigetto della domanda;
ha pronunciato ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8984/2019 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. PRIVITERA TEODORO giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
GUARDO SALVATORE giusta procura in atti.
CONVENUTA
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha allegato di avere stipulato con la convenuta Compagnia la polizza furto n. 17385NK, di avere subito in data 23.1.2018 il furto di merce presso i locali di
Belpasso Via G. Di Vittorio per un valore di euro 66.000,00 e che la Compagnia aveva rifiutato il risarcimento;
ne chiedeva quindi la condanna al risarcimento del danno subito.
La convenuta si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo la inoperatività della polizza.
La domanda attorea è infondata e va rigettata, in quanto è fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla convenuta.
La polizza stipulata con n. 71 17385NK ed attivata in data Controparte_1
16.02.2017, ha assicurato contro il furto “l'esercizio commerciale con due addetti adibito alla vendita di articoli sportivi, per la caccia, la pesca ed il campeggio” sito in via
G. Di Vittorio n. 12, Belpasso.
La compagnia ha eccepito la inoperatività della polizza, sia per la inesistenza di un esercizio commerciale che per la mancanza dei mezzi di protezione contro il furto stabiliti dal contratto.
In particolare, ha eccepito che la merce trafugata si trovasse allocata in un mero garage,
sito in un condominio in via G. Di Vittorio n. 12, facilmente accessibile dal cancello condominiale (cancello automatico scorrevole condominiale, azionabile con telecomando elettronico o chiave), di altezza meno di quattro metri dal suolo e privo di eventuali dispositivi antiscavalcamento;
raggiungibile dalla scivola condominiale pagina 3 di 7 comune;
caratterizzato da un unico accesso, chiuso da una mera saracinesca con serratura a più mandate e lucchetto esterno, senza alcun dispositivo di allarme.
Tali circostanze di fatto sono documentalmente provate dalle immagini fotografiche prodotte dalla convenuta, dalle quali si evince inequivocabilmente che il locale è un garage, che non vi sono postazioni per gli addetti alla vendita né registratori di cassa e che, dunque, è inidoneo alla vendita al dettaglio ed idoneo esclusivamente a fungere da deposito merci. Le foto prodotte da parte attrice sono ininfluenti per la pessima qualità
della rappresentazione;
altrettanto irrilevante è la prova orale richiesta con l'agente assicurativo, che, al limite, potrebbe essere chiamato a rispondere in proprio per avere ritenuto il locale ispezionato idoneo alla stipula della polizza.
Rispetto alle dichiarazioni dell'assicurato, dunque, emergono due difformità: l'una relativa all'oggetto dell'assicurazione e l'altra relativa alla dichiarazione di conformità
dei mezzi di protezione a quanto stabilito dall'art.
3.2. delle norme che regolano il contratto.
Recita infatti l'art.
3.2 che:
- “L'assicurazione Furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose
assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso,
adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o
coperture di vivo, cotto, calcestruzzo,vetrocemento armato, cemento armato o
non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.
- Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano
terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale ameno di 4 metri
dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via pagina 4 di 7 ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare
agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio
armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.
- L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del Org_1
contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose
assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici
acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno
(senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia
difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia
plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili
materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso
con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente
dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia protetta da inferriate di
metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti
sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali
contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti
quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di
protezione e chiusura di cui sopra”.
E' operante, dunque, nel caso di specie l'art.1892 c.c., secondo cui: "
1. Le dichiarazioni
inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il
contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
pagina 5 di 7 La giurisprudenza prevalente ritiene assolto l'onere della prova del dolo o della colpa grave dell'assicurato ai fini dell'art. 1892 c.c. anche mediante il ricorso a presunzioni ex art. 2727 ss. c.c.. In merito, la Cassazione ha precisato che
"l'assicuratore può dimostrare con ogni mezzo, non escluse le presunzioni, la consapevolezza, da parte dell'assicurato, del valore determinante della sua dichiarazione fallace per la formazione del consenso;
è ammissibile, all'uopo, il ricorso
a questionari, proposti all'assicurato per conoscere circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, specialmente se contengono l'indicazione che tali circostanze sono essenziali ai fini degli art. 1892 e 1893 c.c." (Cass. 17.12.2004, n.
23504; nello stesso senso, ex multis, Cass. 10.10.2008, n. 25011).
La ragione di tale norma risiede nel fatto che, nel contratto di assicurazione, per sua natura aleatorio, alle dichiarazioni dell'assicurato è assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le circostanze,
che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere "aliunde". Le dichiarazioni dell'assicurato, pertanto, assumono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità
del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore per l'esigenza di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato e che, in ogni caso, l'indennizzo dovuto sia proporzionale al premio pagato.
Nel caso di specie, ovvero di un'assicurazione contro il furto, è stata taciuta una circostanza (nella specie la natura di deposito e la collocazione in un locale garage condominiale accessibile da cancello condominiale e con unica luce rappresentata dalla pagina 6 di 7 apertura) idonea a dare luogo ad una maggiore probabilità del verificarsi dell'evento dannoso assicurato ed a produrre un'alterazione della rappresentazione del rischio reale rispetto a quello desumibile dalle dichiarazioni dell'assicurato.
La domanda va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della domanda e per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna altresì parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite,
che si liquidano in € 14.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Catania, 14 maggio 2024
IL GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa;
lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato che parte attrice ha insistito principalmente nelle richieste istruttorie e, in subordine, ha insistito per l'accoglimento della propria domanda;
rilevato che parte convenuta ha insistito nelle proprie eccezioni e chiesto il rigetto della domanda;
ha pronunciato ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8984/2019 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. PRIVITERA TEODORO giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
GUARDO SALVATORE giusta procura in atti.
CONVENUTA
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha allegato di avere stipulato con la convenuta Compagnia la polizza furto n. 17385NK, di avere subito in data 23.1.2018 il furto di merce presso i locali di
Belpasso Via G. Di Vittorio per un valore di euro 66.000,00 e che la Compagnia aveva rifiutato il risarcimento;
ne chiedeva quindi la condanna al risarcimento del danno subito.
La convenuta si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo la inoperatività della polizza.
La domanda attorea è infondata e va rigettata, in quanto è fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla convenuta.
La polizza stipulata con n. 71 17385NK ed attivata in data Controparte_1
16.02.2017, ha assicurato contro il furto “l'esercizio commerciale con due addetti adibito alla vendita di articoli sportivi, per la caccia, la pesca ed il campeggio” sito in via
G. Di Vittorio n. 12, Belpasso.
La compagnia ha eccepito la inoperatività della polizza, sia per la inesistenza di un esercizio commerciale che per la mancanza dei mezzi di protezione contro il furto stabiliti dal contratto.
In particolare, ha eccepito che la merce trafugata si trovasse allocata in un mero garage,
sito in un condominio in via G. Di Vittorio n. 12, facilmente accessibile dal cancello condominiale (cancello automatico scorrevole condominiale, azionabile con telecomando elettronico o chiave), di altezza meno di quattro metri dal suolo e privo di eventuali dispositivi antiscavalcamento;
raggiungibile dalla scivola condominiale pagina 3 di 7 comune;
caratterizzato da un unico accesso, chiuso da una mera saracinesca con serratura a più mandate e lucchetto esterno, senza alcun dispositivo di allarme.
Tali circostanze di fatto sono documentalmente provate dalle immagini fotografiche prodotte dalla convenuta, dalle quali si evince inequivocabilmente che il locale è un garage, che non vi sono postazioni per gli addetti alla vendita né registratori di cassa e che, dunque, è inidoneo alla vendita al dettaglio ed idoneo esclusivamente a fungere da deposito merci. Le foto prodotte da parte attrice sono ininfluenti per la pessima qualità
della rappresentazione;
altrettanto irrilevante è la prova orale richiesta con l'agente assicurativo, che, al limite, potrebbe essere chiamato a rispondere in proprio per avere ritenuto il locale ispezionato idoneo alla stipula della polizza.
Rispetto alle dichiarazioni dell'assicurato, dunque, emergono due difformità: l'una relativa all'oggetto dell'assicurazione e l'altra relativa alla dichiarazione di conformità
dei mezzi di protezione a quanto stabilito dall'art.
3.2. delle norme che regolano il contratto.
Recita infatti l'art.
3.2 che:
- “L'assicurazione Furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose
assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso,
adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o
coperture di vivo, cotto, calcestruzzo,vetrocemento armato, cemento armato o
non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.
- Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano
terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale ameno di 4 metri
dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via pagina 4 di 7 ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare
agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio
armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.
- L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del Org_1
contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose
assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici
acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno
(senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia
difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia
plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili
materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso
con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente
dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia protetta da inferriate di
metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti
sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali
contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti
quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di
protezione e chiusura di cui sopra”.
E' operante, dunque, nel caso di specie l'art.1892 c.c., secondo cui: "
1. Le dichiarazioni
inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il
contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
pagina 5 di 7 La giurisprudenza prevalente ritiene assolto l'onere della prova del dolo o della colpa grave dell'assicurato ai fini dell'art. 1892 c.c. anche mediante il ricorso a presunzioni ex art. 2727 ss. c.c.. In merito, la Cassazione ha precisato che
"l'assicuratore può dimostrare con ogni mezzo, non escluse le presunzioni, la consapevolezza, da parte dell'assicurato, del valore determinante della sua dichiarazione fallace per la formazione del consenso;
è ammissibile, all'uopo, il ricorso
a questionari, proposti all'assicurato per conoscere circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, specialmente se contengono l'indicazione che tali circostanze sono essenziali ai fini degli art. 1892 e 1893 c.c." (Cass. 17.12.2004, n.
23504; nello stesso senso, ex multis, Cass. 10.10.2008, n. 25011).
La ragione di tale norma risiede nel fatto che, nel contratto di assicurazione, per sua natura aleatorio, alle dichiarazioni dell'assicurato è assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le circostanze,
che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere "aliunde". Le dichiarazioni dell'assicurato, pertanto, assumono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità
del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore per l'esigenza di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato e che, in ogni caso, l'indennizzo dovuto sia proporzionale al premio pagato.
Nel caso di specie, ovvero di un'assicurazione contro il furto, è stata taciuta una circostanza (nella specie la natura di deposito e la collocazione in un locale garage condominiale accessibile da cancello condominiale e con unica luce rappresentata dalla pagina 6 di 7 apertura) idonea a dare luogo ad una maggiore probabilità del verificarsi dell'evento dannoso assicurato ed a produrre un'alterazione della rappresentazione del rischio reale rispetto a quello desumibile dalle dichiarazioni dell'assicurato.
La domanda va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della domanda e per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna altresì parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite,
che si liquidano in € 14.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Catania, 14 maggio 2024
IL GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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