TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4462/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4462 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...], il [...], parte Parte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. Stanziano Emma, come da procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nato in [...] il [...]. CP_1 convenuto contumace NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso instando per la pronunzia di divorzio giudiziale alle condizioni definite con ordinanza presidenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 13/07/2021, nata in [...] Parte_1 Vesuviano (NA), il 21/09/1983, premesso di aver contratto matrimonio con
[...]
, nato in [...] il 21/09/1983, in data [...], regolarmente trascritto CP_1 nei registri di stato civile del Comune di RZ (NA) (atto di matrimonio n.27, parte II, serie A, anno 2005), dalla cui unione nascevano due nata a Controparte_2 Caserta il 10/12/2005 e nata a [...] il [...]- chiedeva CP_3 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: - disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocazione presso di sé e determinarsi il diritto del padre di vederle e tenerle con sé tre giorni a settimana dalle ore 15:00 alle ore 19:00; -determinarsi il contributo per il mantenimento della prole in euro 600 (euro 300 per ciascuna figlia), oltre la contribuzione in misura del 70% per parte convenuta alle spese extra-assegno; -disporsi l'assegnazione della casa coniugale a suo favore.
1 A fondamento della sua domanda, parte ricorrente deduceva che con il tempo il rapporto coniugale si era deteriorato, fino al giungere alla pronunzia di separazione consensuale dei coniugi disposta con Sentenza n. 2736/2015, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 26/10/2015-Rg.n.5449/2010-, divenuta irrevocabile il 27/04/2016 (come da attestato del 24/04/2019). Il Presidente fissava udienza di comparizione delle parti, demandando ai Servizi Sociali di competenza la redazione di una relazione descrittiva del nucleo familiare in oggetto. Con comunicazione del 14/02/2022 i Servizi Sociali presso il Comune di Poggiomarino (NA) segnalavano l'impossibilità-dettata da irreperibilità- di prendere contatti con
[...] ; mentre, i Servizi Sociali presso il Comune di RZ (NA) depositavano in CP_1 data 24/02/2022 relazione descrittiva. All'esito dell'udienza del 28/02/2022, il Presidente disponeva la rinotifica del ricorso introduttivo a parte convenuta e demandava lo svolgimento di un'indagine approfondita, comprensiva dell'audizione della prole, ai SS di RZ (NA). All'esito della fase Presidenziale, il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 2736/2015 per quanto riguarda la misura di euro 300,00 del contributo per il mantenimento delle minori
e a carico di , stabilendo affido esclusivo delle minori alla CP_2 CP_3 CP_1 madre e diritto di visita paterno da svolgere in modalità protetta innanzi ai SS competenti una volta a settimana. Dispone che i SS di RZ svolgano monitoraggio semestrale sulle minori in oggetto.” Il Giudice Istruttore, all'esito dell'udienza del 29/05/2023, dichiarava la contumacia di parte convenuta, rinviando la trattazione della causa al 27/11/2023 per la precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia di separazione a condizioni mutate rispetto a quanto nel ricorso introduttivo. In particolare, ha richiesto: -disporsi l'affido esclusivo della figlia minore a suo favore;
-determinarsi lo svolgimento del CP_3 diritto di visita paterno in modalità protetta innanzi ai Servizi Sociali competenti una volta a settimana;
-confermarsi l'assegno di mantenimento della prole in euro 600 (euro 300 per ciascuna figlia) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la contribuzione in misura del 70% da parte convenuta alle spese extra-assegno; -assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva innanzi al Collegio, senza la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., cui parte ricorrente aveva espressamente rinunciato.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
***
2 3. Nel merito occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulla domanda di affidamento esclusivo della minore , in relazione alla quale ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater CP_3 c.c. si specifica che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad un genitore si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo all'altro. Nel caso in esame, (cfr. la relazione dei Servizi Sociali di RZ del 09/12/2022, confermativa della precedente del 24/02/2022) è unicamente la figura materna a prendersi cura della minore, in quanto risulta pressoché “inesistente” il rapporto padre-figlie, laddove i servizi Sociali si esprimono asserendo che: “il sig. non mostrerebbe CP_1 alcun interesse verso le figlie, le quali non avrebbero alcun rapporto significativo con il padre.” Quanto sopra conferma quanto già emerso nel verbale d'udienza del 28/08/2022 in cui la ricorrente specificava che parte convenuta risultava essere completamente scomparsa dalla vita delle figlie, tanto sotto il profilo economico (denunciando il mancato versamento del contributo al mantenimento della prole), tanto sotto il profilo affettivo (mancando di incontri con la prole). Pertanto, appare essere l'unica figura genitoriale ad occuparsi della Parte_1 prole ed in grado di poter garantire il corretto percorso di crescita personale e culturale della minore. In tale situazione, quindi, la disposizione dell'affido esclusivo appare l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura della minore, nonché il suo equilibrio esistenziale. Pertanto, il Tribunale ritiene, nell'esclusivo e prioritario interesse della minore , in continuità con le statuizioni presidenziali, CP_3 di disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la medesima. Quanto al diritto di visita del padre nei riguardi della minore , sedicenne, appare CP_3 consono stabilire che questo possa avvenire qualora la medesima ne ravvisi il desiderio, (avendo ella un certo grado di maturità) ed in ogni caso in modalità protetta innanzi ai Servizi Sociali competenti, affinché si possa mediare il riavvicinamento del padre con la figlia.
*** 4. Per quanto concerne la contribuzione al mantenimento delle figlie a carico di
[...]
, si evidenzia che, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 CP_1
l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso che ci occupa, le figlie, ed , l'una maggiorenne e l'altra CP_2 CP_3 minorenne, risultano entrambe studentesse (cfr. ultima informativa in atti: relazione SS RZ del 24/02/2022) e non autonome economicamente. Dall'attività istruttoria espletata è, poi, emerso che parte ricorrente ha svolto negli anni e svolge tuttora lavori saltuari, mentre, come riferito dalla medesima, parte convenuta svolgeva l'attività di pizzaiolo.
3 Dunque, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo al mantenimento della prole in euro 600 mensili (300 euro per ciascuna figlia), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, tenendo conto delle potenzialità economiche del convenuto, da versare ad quanto da ella Controparte_4 espressamente richiesto-entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura del 50% del contributo alle spese extra-assegno, (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
***
5. Quanto, inoltre, all'assegnazione della casa coniugale a favore di Parte_1 si rappresenta che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Pertanto, occorre salvaguardare la conservazione dell'“habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, assegnando, dunque, la casa coniugale alla figura materna in qualità di genitore collocatario della prole. Alla luce dell'edotte circostanze, il Tribunale, sussistendone i presupposti legali, ritiene di confermare i provvedimenti già assunti con ordinanza presidenziale.
*** 6. Le spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, stante la natura della causa, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4462/2021, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1
e , contratto il 05/07/2005, regolarmente trascritto nei registri di
[...] CP_1 stato civile del Comune di RZ (NA) (atto di matrimonio n.27, parte II, serie A, anno 2005); 2) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre, presso la quale resterà CP_3 collocata;
3) assegna la casa coniugale (situata in RZ (NA), Viale Luigi Vanvitelli, n.107) ad affinché vi possa abitare con la prole;
Parte_1
4) dispone che il diritto di visita di nei riguardi della minore CP_1 CP_3 possa avvenire attraverso incontri protetti-qualora la minore ne esprima la volontà-presso i SS di RZ (NA); 5) dispone che versi ad la somma di € 600,00 (€ 300 CP_1 Parte_1 CP_ per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento delle figlie-Syria e CP_3 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT;
6) dispone che i coniugi concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno relative alla prole (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) dichiara irripetibili le spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RZ (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RZ (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n.
4 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 16/01/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4462 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...], il [...], parte Parte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. Stanziano Emma, come da procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nato in [...] il [...]. CP_1 convenuto contumace NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso instando per la pronunzia di divorzio giudiziale alle condizioni definite con ordinanza presidenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 13/07/2021, nata in [...] Parte_1 Vesuviano (NA), il 21/09/1983, premesso di aver contratto matrimonio con
[...]
, nato in [...] il 21/09/1983, in data [...], regolarmente trascritto CP_1 nei registri di stato civile del Comune di RZ (NA) (atto di matrimonio n.27, parte II, serie A, anno 2005), dalla cui unione nascevano due nata a Controparte_2 Caserta il 10/12/2005 e nata a [...] il [...]- chiedeva CP_3 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: - disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocazione presso di sé e determinarsi il diritto del padre di vederle e tenerle con sé tre giorni a settimana dalle ore 15:00 alle ore 19:00; -determinarsi il contributo per il mantenimento della prole in euro 600 (euro 300 per ciascuna figlia), oltre la contribuzione in misura del 70% per parte convenuta alle spese extra-assegno; -disporsi l'assegnazione della casa coniugale a suo favore.
1 A fondamento della sua domanda, parte ricorrente deduceva che con il tempo il rapporto coniugale si era deteriorato, fino al giungere alla pronunzia di separazione consensuale dei coniugi disposta con Sentenza n. 2736/2015, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 26/10/2015-Rg.n.5449/2010-, divenuta irrevocabile il 27/04/2016 (come da attestato del 24/04/2019). Il Presidente fissava udienza di comparizione delle parti, demandando ai Servizi Sociali di competenza la redazione di una relazione descrittiva del nucleo familiare in oggetto. Con comunicazione del 14/02/2022 i Servizi Sociali presso il Comune di Poggiomarino (NA) segnalavano l'impossibilità-dettata da irreperibilità- di prendere contatti con
[...] ; mentre, i Servizi Sociali presso il Comune di RZ (NA) depositavano in CP_1 data 24/02/2022 relazione descrittiva. All'esito dell'udienza del 28/02/2022, il Presidente disponeva la rinotifica del ricorso introduttivo a parte convenuta e demandava lo svolgimento di un'indagine approfondita, comprensiva dell'audizione della prole, ai SS di RZ (NA). All'esito della fase Presidenziale, il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 2736/2015 per quanto riguarda la misura di euro 300,00 del contributo per il mantenimento delle minori
e a carico di , stabilendo affido esclusivo delle minori alla CP_2 CP_3 CP_1 madre e diritto di visita paterno da svolgere in modalità protetta innanzi ai SS competenti una volta a settimana. Dispone che i SS di RZ svolgano monitoraggio semestrale sulle minori in oggetto.” Il Giudice Istruttore, all'esito dell'udienza del 29/05/2023, dichiarava la contumacia di parte convenuta, rinviando la trattazione della causa al 27/11/2023 per la precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia di separazione a condizioni mutate rispetto a quanto nel ricorso introduttivo. In particolare, ha richiesto: -disporsi l'affido esclusivo della figlia minore a suo favore;
-determinarsi lo svolgimento del CP_3 diritto di visita paterno in modalità protetta innanzi ai Servizi Sociali competenti una volta a settimana;
-confermarsi l'assegno di mantenimento della prole in euro 600 (euro 300 per ciascuna figlia) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la contribuzione in misura del 70% da parte convenuta alle spese extra-assegno; -assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva innanzi al Collegio, senza la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., cui parte ricorrente aveva espressamente rinunciato.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
***
2 3. Nel merito occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulla domanda di affidamento esclusivo della minore , in relazione alla quale ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater CP_3 c.c. si specifica che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad un genitore si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo all'altro. Nel caso in esame, (cfr. la relazione dei Servizi Sociali di RZ del 09/12/2022, confermativa della precedente del 24/02/2022) è unicamente la figura materna a prendersi cura della minore, in quanto risulta pressoché “inesistente” il rapporto padre-figlie, laddove i servizi Sociali si esprimono asserendo che: “il sig. non mostrerebbe CP_1 alcun interesse verso le figlie, le quali non avrebbero alcun rapporto significativo con il padre.” Quanto sopra conferma quanto già emerso nel verbale d'udienza del 28/08/2022 in cui la ricorrente specificava che parte convenuta risultava essere completamente scomparsa dalla vita delle figlie, tanto sotto il profilo economico (denunciando il mancato versamento del contributo al mantenimento della prole), tanto sotto il profilo affettivo (mancando di incontri con la prole). Pertanto, appare essere l'unica figura genitoriale ad occuparsi della Parte_1 prole ed in grado di poter garantire il corretto percorso di crescita personale e culturale della minore. In tale situazione, quindi, la disposizione dell'affido esclusivo appare l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura della minore, nonché il suo equilibrio esistenziale. Pertanto, il Tribunale ritiene, nell'esclusivo e prioritario interesse della minore , in continuità con le statuizioni presidenziali, CP_3 di disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la medesima. Quanto al diritto di visita del padre nei riguardi della minore , sedicenne, appare CP_3 consono stabilire che questo possa avvenire qualora la medesima ne ravvisi il desiderio, (avendo ella un certo grado di maturità) ed in ogni caso in modalità protetta innanzi ai Servizi Sociali competenti, affinché si possa mediare il riavvicinamento del padre con la figlia.
*** 4. Per quanto concerne la contribuzione al mantenimento delle figlie a carico di
[...]
, si evidenzia che, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 CP_1
l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso che ci occupa, le figlie, ed , l'una maggiorenne e l'altra CP_2 CP_3 minorenne, risultano entrambe studentesse (cfr. ultima informativa in atti: relazione SS RZ del 24/02/2022) e non autonome economicamente. Dall'attività istruttoria espletata è, poi, emerso che parte ricorrente ha svolto negli anni e svolge tuttora lavori saltuari, mentre, come riferito dalla medesima, parte convenuta svolgeva l'attività di pizzaiolo.
3 Dunque, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo al mantenimento della prole in euro 600 mensili (300 euro per ciascuna figlia), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, tenendo conto delle potenzialità economiche del convenuto, da versare ad quanto da ella Controparte_4 espressamente richiesto-entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura del 50% del contributo alle spese extra-assegno, (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
***
5. Quanto, inoltre, all'assegnazione della casa coniugale a favore di Parte_1 si rappresenta che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Pertanto, occorre salvaguardare la conservazione dell'“habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, assegnando, dunque, la casa coniugale alla figura materna in qualità di genitore collocatario della prole. Alla luce dell'edotte circostanze, il Tribunale, sussistendone i presupposti legali, ritiene di confermare i provvedimenti già assunti con ordinanza presidenziale.
*** 6. Le spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, stante la natura della causa, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4462/2021, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1
e , contratto il 05/07/2005, regolarmente trascritto nei registri di
[...] CP_1 stato civile del Comune di RZ (NA) (atto di matrimonio n.27, parte II, serie A, anno 2005); 2) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre, presso la quale resterà CP_3 collocata;
3) assegna la casa coniugale (situata in RZ (NA), Viale Luigi Vanvitelli, n.107) ad affinché vi possa abitare con la prole;
Parte_1
4) dispone che il diritto di visita di nei riguardi della minore CP_1 CP_3 possa avvenire attraverso incontri protetti-qualora la minore ne esprima la volontà-presso i SS di RZ (NA); 5) dispone che versi ad la somma di € 600,00 (€ 300 CP_1 Parte_1 CP_ per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento delle figlie-Syria e CP_3 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT;
6) dispone che i coniugi concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno relative alla prole (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) dichiara irripetibili le spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RZ (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RZ (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n.
4 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 16/01/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
5