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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2075/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2075/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ZOPPO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Controparte_1 C.F._2
CICCARELLI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 5.7.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il Controparte_1
22.12.2020 in Gioia Dei Marsi (AQ), con conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore
, suo collocamento prevalente presso l'abitazione materna, previsione di un assegno di Persona_1 mantenimento, da porre a carico del in favore del figlio , pari ad € 600,00 mensili e CP_1 Per_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
29.10.2024 nella quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio con conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e collocamento del minore presso l'abitazione materna, proponendo un proprio piano genitoriale e chiedendo il rigetto delle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 29.11.2024 è stato preso atto delle modifiche concordate dalle parti sui tempi ordinari di esercizio del diritto di visita, nonché delle nuove modalità sul trasporto del minore necessari per l'esercizio del diritto di visita paterno, che avverrà a fine settimana alternati dalle ore 9,00 del sabato mattina alle ore 20 della domenica e sono state confermate le condizioni di separazione.
La ha, quindi, chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status. Parte_1
………..
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del Tribunale di Avezzano n. 4001/2023 del 21.6.2023/3.8.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande, come separata ordinanza del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gioia Dei Marsi (AQ), in data 22.12.2020, tra e (matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Parte_1 Controparte_1
comune, al n. 1, parte I, anno 2020);
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gioia Dei Marsi di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come separata ordinanza del giudice relatore.
Pescara 18 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2075/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ZOPPO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Controparte_1 C.F._2
CICCARELLI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 5.7.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il Controparte_1
22.12.2020 in Gioia Dei Marsi (AQ), con conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore
, suo collocamento prevalente presso l'abitazione materna, previsione di un assegno di Persona_1 mantenimento, da porre a carico del in favore del figlio , pari ad € 600,00 mensili e CP_1 Per_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
29.10.2024 nella quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio con conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e collocamento del minore presso l'abitazione materna, proponendo un proprio piano genitoriale e chiedendo il rigetto delle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 29.11.2024 è stato preso atto delle modifiche concordate dalle parti sui tempi ordinari di esercizio del diritto di visita, nonché delle nuove modalità sul trasporto del minore necessari per l'esercizio del diritto di visita paterno, che avverrà a fine settimana alternati dalle ore 9,00 del sabato mattina alle ore 20 della domenica e sono state confermate le condizioni di separazione.
La ha, quindi, chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status. Parte_1
………..
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del Tribunale di Avezzano n. 4001/2023 del 21.6.2023/3.8.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande, come separata ordinanza del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gioia Dei Marsi (AQ), in data 22.12.2020, tra e (matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Parte_1 Controparte_1
comune, al n. 1, parte I, anno 2020);
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gioia Dei Marsi di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come separata ordinanza del giudice relatore.
Pescara 18 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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