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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2024, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 13432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
13432/2023 R.G. instaurato da
) con l'avv. PICCOLI MARCO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1. La figlia (di anni 10) resta affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso e continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. La minore coabiterà stabilmente con la madre e manterrà presso la stessa la prevalente residenza anagrafica.
2. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire un progetto educativo comune e di preservarne l'equilibrio psico-fisico. I genitori si impegnano inoltre a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti.
1 Affinchè eventuali discussioni non compromettano l'equilibrio del minore, i genitori si impegnano ad incontrarsi periodicamente per confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché sugli aspetti, le problematiche ed i bisogni riguardanti la minore.
3. I genitori concordano nel consentire che la figlia possa trascorrere il proprio tempo sia con un genitore che con l'altro, secondo il principio dell'alternanza e dell'equa e paritaria ripartizione del tempo libero della minore e pertanto il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia quanto lo vorrà, su accordo con la madre e compatibilmente con le eSIenze della figlia, e comunque quantomeno con il seguente calendario di frequentazioni:
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- durante la settimana quantomeno due sere – in linea di massima il martedì ed il giovedì - comprensive di cena ed eventuale pernotto.
Quanto alle vacanze scolastiche i genitori concordano che trascorrerà paritetico tempo Per_1 con ciascuno;
in particolare:
- durante il periodo natalizio una settimana presso ciascun genitore, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
- durante le vacanze pasquali tre giorni presso ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- ogni altra principale festività dell'anno (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i coniugi;
- durante le vacanze estive un periodo esclusivo di due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore secondo modalità e tempi da concordarsi fra con ampio preavviso (entro il 15
Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
4. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ala piccola la crescita più sana e serena.
5. I genitori si impegnano a far sì che conservi e coltivi rapporti SInificativi con gli Per_1 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.civ., ciascuno nei periodi di propria competenza;
6. La casa coniugale, sita in Prevalle alla Via Mazzini n.10 - di esclusiva proprietà del padre della SI.ra , e concessa in comodato gratuito alla famiglia - resta assegnata, con mobilio Pt_1 ed arredi, alla SI.ra affinché la abiti con la figlia;
Pt_1
7. Considerati i criteri di Legge, il padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, verserà alla madre, la somma mensile di €.400,00 tramite bonifico, somma da versare entro il giorno 10 di ciascun mese, somma rivalutabile Istat come per Legge. Restano a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno le spese non comprese nel mantenimento ordinario, come da criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e che si riportano di seguito: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
2 1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze.
La rifusione di dette spese dovrà avvenire entro 15 giorni dall'esborso, previa esibizione delle pezze giustificative. Le spese che dovranno essere concordate verranno comunicate tramite proposta all'altro genitore. Quest'ultimo avrà 15 giorni di tempo per manifestare il proprio consenso;
in mancanza di riscontro nel predetto termine di 15 giorni la proposta s'intenderà accettata e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra i coniugi nella proporzione di cui sopra.
8. Stante l'attuale e rispettiva condizione economica, reddituale e patrimoniale dei coniugi, gli stessi concordano che nulla è dovuto reciprocamente, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, portatori di reddito lavorativo e comunque di adeguata capacità lavorativa.
9. Nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniale e quali elementi funzionali e indispensabili per la sua definizione i ricorrenti pattuiscono altresì che, quanto al mutuo ventennale per la somma originaria di € 60.000,00, contratto con
[...]
il 03.06.2020 dal SI. al fine della ristrutturazione della abitazione Organizzazione_1 CP_1 coniugale di cui la SI.ra diverrà proprietaria, le parti concordano che il medesimo Signor Pt_1
continuerà a corrispondere all'Istituto di credito le relative rate così come i canoni per il CP_1 finanziamento di originari € 25.000,00 acceso dal marito con il Organizzazione_1
03.06.2020 sempre per il fine della ristrutturazione della abitazione coniugale.
3 Tali versamenti vengono dalle parti imputati sia a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della figlia sia a definizione tombale di ogni rapporto di dare ed avere tra i coniugi;
10. Le parti dichiarano pertanto di non vantare – con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto – alcuna pretesa per nessun motivo nè ragione.
11. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto/carta d'identità per sé e per i minori valida per l'espatrio.
12. Spese di lite integralmente compensate.
13. Le parti fin da ora espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VA (atto n. 6 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 27/03/2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
13432/2023 R.G. instaurato da
) con l'avv. PICCOLI MARCO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1. La figlia (di anni 10) resta affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso e continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. La minore coabiterà stabilmente con la madre e manterrà presso la stessa la prevalente residenza anagrafica.
2. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire un progetto educativo comune e di preservarne l'equilibrio psico-fisico. I genitori si impegnano inoltre a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti.
1 Affinchè eventuali discussioni non compromettano l'equilibrio del minore, i genitori si impegnano ad incontrarsi periodicamente per confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché sugli aspetti, le problematiche ed i bisogni riguardanti la minore.
3. I genitori concordano nel consentire che la figlia possa trascorrere il proprio tempo sia con un genitore che con l'altro, secondo il principio dell'alternanza e dell'equa e paritaria ripartizione del tempo libero della minore e pertanto il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia quanto lo vorrà, su accordo con la madre e compatibilmente con le eSIenze della figlia, e comunque quantomeno con il seguente calendario di frequentazioni:
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- durante la settimana quantomeno due sere – in linea di massima il martedì ed il giovedì - comprensive di cena ed eventuale pernotto.
Quanto alle vacanze scolastiche i genitori concordano che trascorrerà paritetico tempo Per_1 con ciascuno;
in particolare:
- durante il periodo natalizio una settimana presso ciascun genitore, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
- durante le vacanze pasquali tre giorni presso ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- ogni altra principale festività dell'anno (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i coniugi;
- durante le vacanze estive un periodo esclusivo di due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore secondo modalità e tempi da concordarsi fra con ampio preavviso (entro il 15
Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
4. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ala piccola la crescita più sana e serena.
5. I genitori si impegnano a far sì che conservi e coltivi rapporti SInificativi con gli Per_1 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.civ., ciascuno nei periodi di propria competenza;
6. La casa coniugale, sita in Prevalle alla Via Mazzini n.10 - di esclusiva proprietà del padre della SI.ra , e concessa in comodato gratuito alla famiglia - resta assegnata, con mobilio Pt_1 ed arredi, alla SI.ra affinché la abiti con la figlia;
Pt_1
7. Considerati i criteri di Legge, il padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, verserà alla madre, la somma mensile di €.400,00 tramite bonifico, somma da versare entro il giorno 10 di ciascun mese, somma rivalutabile Istat come per Legge. Restano a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno le spese non comprese nel mantenimento ordinario, come da criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e che si riportano di seguito: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
2 1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze.
La rifusione di dette spese dovrà avvenire entro 15 giorni dall'esborso, previa esibizione delle pezze giustificative. Le spese che dovranno essere concordate verranno comunicate tramite proposta all'altro genitore. Quest'ultimo avrà 15 giorni di tempo per manifestare il proprio consenso;
in mancanza di riscontro nel predetto termine di 15 giorni la proposta s'intenderà accettata e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra i coniugi nella proporzione di cui sopra.
8. Stante l'attuale e rispettiva condizione economica, reddituale e patrimoniale dei coniugi, gli stessi concordano che nulla è dovuto reciprocamente, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, portatori di reddito lavorativo e comunque di adeguata capacità lavorativa.
9. Nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniale e quali elementi funzionali e indispensabili per la sua definizione i ricorrenti pattuiscono altresì che, quanto al mutuo ventennale per la somma originaria di € 60.000,00, contratto con
[...]
il 03.06.2020 dal SI. al fine della ristrutturazione della abitazione Organizzazione_1 CP_1 coniugale di cui la SI.ra diverrà proprietaria, le parti concordano che il medesimo Signor Pt_1
continuerà a corrispondere all'Istituto di credito le relative rate così come i canoni per il CP_1 finanziamento di originari € 25.000,00 acceso dal marito con il Organizzazione_1
03.06.2020 sempre per il fine della ristrutturazione della abitazione coniugale.
3 Tali versamenti vengono dalle parti imputati sia a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della figlia sia a definizione tombale di ogni rapporto di dare ed avere tra i coniugi;
10. Le parti dichiarano pertanto di non vantare – con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto – alcuna pretesa per nessun motivo nè ragione.
11. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto/carta d'identità per sé e per i minori valida per l'espatrio.
12. Spese di lite integralmente compensate.
13. Le parti fin da ora espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VA (atto n. 6 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 27/03/2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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