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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3348/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 13.03.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3348/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA in persona del l.r. Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Ambrosio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via L. Murialdo n. 26;
OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Nicola Madia e Rosa Lieto, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Sant'Anastasia (NA), alla via A. Toscanini n. 32;
OPPOSTA
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura generale in atti dall'avv. prof. Paolo Tortorano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via dei Mille n. 40;
TERZA CHIAMATA
pagina 2 di 11 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 570/2019 -
[...]
N.R.G. 1602/2019 (emesso dal Tribunale di Nola in data 11.03.2019 e notificato alla debitrice il 27.03.2019), con il quale le veniva intimato il pagamento nel termine di 40 giorni in favore della della somma di € 13.985,37, a fronte di n. 19 Controparte_1
fatture insolute emesse dalla detta società per la fornitura di energia elettrica e gas metano, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la le aveva somministrato sia CP_1
energia elettrica che gas metano in virtù di un contratto mai perfezionato, in quanto accettato solo per via telefonica.
Eccepiva, inoltre, l'inadempimento contrattuale dell'opposta, sia per aver fornito scarsa intensità di gas metano, costringendola a doversi servire di bombole per far fronte alle proprie necessità, sia per aver causato disagi personali e lavorativi in conseguenza della discontinuità nella erogazione dell'energia elettrica, al punto da indurla a disdire la prenotazione per una festa in data 17.08.2016, con notevole danno anche per la clientela.
Evidenziava, poi, l'inidoneità delle fatture emesse a costituire prova del credito, chiedeva di accogliere l'opposizione con revoca dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al risarcimento dei danni subiti per effetto del detto inadempimento, quantificati nell'importo di euro 15.000,00 nonché, in subordine, di determinare l'eventuale compensazione dei contrapposti crediti.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva la pretestuosità delle Controparte_1
avverse contestazioni - mai avanzate prima del giudizio - in merito alla fornitura del gas metano, il cui flusso risultava essere regolare, così come l'ammontare delle somme richieste in bolletta, in quanto congruo rispetto agli effettivi consumi, comprovati nel dettaglio delle letture eseguito dall'azienda di distribuzione.
Con riguardo alla fornitura di energia elettrica, esponeva che, fino al marzo del 2017, la aveva stipulato il contratto di fornitura con la CoopGas S.r.l., la quale Parte_1
pagina 3 di 11 acquistava energia elettrica dalla società Unitrading Energia S.p.A. in qualità di grossista
(trader), mentre, dal mese di aprile 2017, la aveva fornito alla società Controparte_1
di vendita (CoopGas) l'energia elettrica, fino a quando non aveva proceduto all'acquisizione di quest'ultima. Deduceva anche in tal caso la congruità dei consumi fatturati.
In merito alla richiesta di risarcimento danni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto precisava di essere soltanto un'azienda fornitrice (o di vendita), che non gestisce la rete di distribuzione locale di energia elettrica affidata, invece, per legge alla Controparte_2
Insisteva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e chiedeva di essere autorizzata ad effettuare la chiamata in causa della , in quanto Controparte_2
soggetto responsabile dei danni lamentati dall'opponente, perché tenuto all'attività di corretta e regolare erogazione del servizio.
Nel merito, concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata dalla . Parte_1
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_2
quale eccepiva la nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c. dell'atto di citazione notificatole, dolendosi dell'omessa precisazione dei profili di responsabilità che avrebbero giustificato il suo coinvolgimento nel giudizio e, nel merito, contestava la domanda attorea nell'an e nel quantum. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo e, in ogni caso, di rigettare la domanda della in quanto infondata. Parte_1
Concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., rigettate le richieste di prova la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni.
Successivamente la causa veniva fissata per l'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 11 In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n.
12311; Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902;
Cass. 11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629;
Cassazione, Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Va ancora preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalla di nullità dell'atto di Controparte_2
citazione per chiamata in causa del terzo.
Ed invero, alla luce della formulazione di quest'ultimo, deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto della stessa.
Venendo al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.
pagina 5 di 11 La fornitura di gas metano ed energia elettrica oggetto della presente vertenza trova la sua fonte nei contratti depositati in atti dall'opposta, intestati alla , Parte_1
sottoscritti da (gas) e da (energia elettrica) e non CP_3 Parte_1
disconosciuti dall'opponente.
La fattispecie, dunque, è inquadrabile nello schema del rapporto di somministrazione con conseguente applicabilità del regime probatorio previsto in tema di inadempimento contrattuale dagli artt. 1218 e 1176 c.c., dal cui combinato disposto si evince che al creditore spetta l'onere di allegare l'esistenza del contratto e l'inadempimento del debitore e a quest'ultimo che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che lo stesso inadempimento si è verificato nonostante il debitore abbia agito nei limiti della diligenza richiesta dalla natura della prestazione e della correttezza e, dunque, senza sua colpa.
La creditrice opposta ha assolto all'onere probatorio incombente a suo carico depositando agli atti: copia del contratto relativo alla fornitura di gas metano, copia delle letture del consumo del gas e copia delle relative fatture (v. all. 1, 3 e 4 fascicolo Estra
, tutti non contestati dall'opponente. CP_1
In merito alla fornitura di gas l'opposta ha evidenziato - senza contestazioni avverse - che le letture sono state eseguite regolarmente durante l'anno nel contatore POD n.
7190000090140 intestato alla che le relative bollette sono Parte_1
risultate coerenti con i consumi effettuati, senza anomalie di servizio e che i dati sono stati estratti dal Sistema Informativo Integrato istituito presso l'Acquirente Unico (con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10) al fine di gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas, secondo le regole e i procedimenti definiti dall'Autorità di Regolazione (ARERA).
Quanto alla fornitura di energia elettrica la ha depositato: copia del CP_1
contratto relativo alla detta fornitura, copia delle fatture dell'energia elettrica, copia delle fatture di Unitrading Energia S.p.A. indicanti le letture eseguite relative ai periodi 2016
– ottobre 2017, nonché, copia delle le bollette emesse dal distributore e-Distribuzione
pagina 6 di 11 S.p.A. ad (già ) in funzione di trader nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
CoopGas per il periodo di fornitura Aprile 2017- Ottobre 2017 (v. all. 5, 7, 8 e 9 fascicolo ), non contestati dall'opponente. CP_1
Ha, quindi, fatto rilevare l'esattezza dei consumi fatturati, corrispondenti ai consumi effettivi, come confermato dalla documentazione rilasciata dalla società di distribuzione.
Allo stato, dunque è incontroversa ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la ricostruzione dei consumi da parte della che ha portato all'emissione delle fatture poste alla CP_1
base del monitorio.
In merito al valore probatorio della fattura, è pacifico ( v. ex multis Cass. n. 9542/2018;
Cass. n. 299/2016) che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito;
sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. In particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
Questi principi si devono coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore.
Come da ultimo ribadito (v. Cass. n. 21183/2023; Cass. n. 15771/2022), in tema di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità per cui, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass. n.
18195/2021; Cass. n. 19154/2018), in forza del principio di vicinanza della prova, spetta pagina 7 di 11 all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia - v. Cass., Ord. n. 19154/2018; Cass. n. 13605/2019; Cass., n.
23699/2016).
Tanto detto, poiché nella fattispecie l'opponente non ha specificamente contestato i consumi riportati nelle bollette sia del gas che della corrente elettrica né, tantomeno,
l'esattezza della rilevazione dei consumi, può dirsi adeguatamente provato il credito della società opposta.
Viceversa, non ha trovato alcuna dimostrazione il preteso inadempimento che la vorrebbe addebitare alla e, con esso, il danno Parte_1 CP_1
presuntivamente scaturitone.
Difatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa...” (v. ex multis Cass. n. 826/2015).
In particolare, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, “chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno seguito ad un periodo di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica deve provare il danno-conseguenza” (v.
Cass. n. 20324/2009).
Applicando gli esposti principi al caso che ci occupa, si osserva che nell'atto di citazione l'opponente asseriva di avere più volte denunciato all'opposta la scarsa pressione del gas metano, che non consentiva di alimentare le apparecchiature necessarie allo svolgimento della sua attività lavorativa, riferendo di aver dovuto, per questo motivo, fare ricorso all'utilizzo di bombole di gas per sopperire alla scarsa fornitura.
pagina 8 di 11 Ciononostante, non ha dato prova di aver comunicato tempestivamente il disservizio alla
, né ha dato prova della sua verificazione, per esempio attraverso perizie di CP_1
parte o documenti fiscali e contabili idonei a comprovare almeno il dedotto acquisto di bombole di gas, ecc...
Lo stesso è a dirsi anche in merito all'inadempimento contestato nella fornitura di energia elettrica, suppostamente consistito nella discontinuità di erogazione “tra i quali si menzionano quelli dei giorni 5 e 6 agosto 2016. Addirittura, in data 17 agosto 2016,
l'opponente ha dovuto disdire una festa di compleanno prenotata tempo addietro, proprio in quanto per l'intero giorno, è totalmente mancata la fornitura di energia elettrica. Ciò costrinse l'odierna opponente a risarcire i clienti che avevano prenotato tale festeggiamento dell'acconto già incassato, con riserva di risarcirgli gli ulteriori danni non patrimoniali” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
In proposito, addirittura, l'opponente è caduta in contraddizione, perché mentre in citazione riferiva di interruzioni verificatesi nel mese di agosto del 2016, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., nell'articolazione dei capi di prova testimoniale (rigettata), faceva invece riferimento all'agosto dell'anno 2017.
E ciò senza contare che la società opponente non ha compiutamente dimostrato né
l'interruzione di fornitura né, soprattutto, il danno asseritamente patito in conseguenza, producendo idonea documentazione contabile che attestasse, ad esempio, il ricevimento dell'acconto per la festa di compleanno suppostamente annullata e l'avvenuta restituzione dello stesso o, quantomeno, un documento da cui fossero evincibili i termini dell'accordo concluso con il cliente, al fine di comprovare la perdita subita.
Il che non consente né di individuare il tipo di pregiudizio realmente sofferto né di determinarne il valore, attesa la mancata allegazione di elementi che avrebbero potuto permettere di dare sostanza alla pretesa (v. Cass. Ord. n. 7019/2023, con cui veniva negato il risarcimento alla pasticceria rimasta senza corrente per cinque ore a causa di un trasformatore bruciato in una cabina: nonostante la possibile responsabilità a carico della pagina 9 di 11 società fornitrice di energia elettrica, era fatale al titolare dell'esercizio commerciale la mancata prova del danno lamentato).
A fronte di siffatta carenza assertiva e probatoria, le pretese avanzate in via riconvenzionale da nei confronti di devono essere Parte_1 CP_1
rigettate.
Per le motivazioni innanzi specificate, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti va rigettata la domanda formulata per conto di nei Controparte_1
confronti della terza chiamata Controparte_2
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Rispetto ai rapporti tra opponente ed opposto nonché terza chiamata per comunanza di causa, muovendo dal consolidato principio secondo cui, le spese Controparte_2
processuali sostenute dal terzo chiamato devono essere rimborsate dall'attore, allorquando la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata, (cfr. ex multis Cass. Ord. n. 6292/2019), in applicazione del principio della soccombenza, le spesi di lite si liquidano come in dispositivo in favore della e della ai sensi del D.M. n. 55/2014, Controparte_1 Controparte_2
come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla Parte_1
[...]
3.condanna la al pagamento in favore Parte_1
della e della delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 Controparte_2
pagina 10 di 11 euro 2.540,00 per ciascuna parte processuale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Nola, 13.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 13.03.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3348/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA in persona del l.r. Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Ambrosio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via L. Murialdo n. 26;
OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Nicola Madia e Rosa Lieto, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Sant'Anastasia (NA), alla via A. Toscanini n. 32;
OPPOSTA
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura generale in atti dall'avv. prof. Paolo Tortorano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via dei Mille n. 40;
TERZA CHIAMATA
pagina 2 di 11 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 570/2019 -
[...]
N.R.G. 1602/2019 (emesso dal Tribunale di Nola in data 11.03.2019 e notificato alla debitrice il 27.03.2019), con il quale le veniva intimato il pagamento nel termine di 40 giorni in favore della della somma di € 13.985,37, a fronte di n. 19 Controparte_1
fatture insolute emesse dalla detta società per la fornitura di energia elettrica e gas metano, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la le aveva somministrato sia CP_1
energia elettrica che gas metano in virtù di un contratto mai perfezionato, in quanto accettato solo per via telefonica.
Eccepiva, inoltre, l'inadempimento contrattuale dell'opposta, sia per aver fornito scarsa intensità di gas metano, costringendola a doversi servire di bombole per far fronte alle proprie necessità, sia per aver causato disagi personali e lavorativi in conseguenza della discontinuità nella erogazione dell'energia elettrica, al punto da indurla a disdire la prenotazione per una festa in data 17.08.2016, con notevole danno anche per la clientela.
Evidenziava, poi, l'inidoneità delle fatture emesse a costituire prova del credito, chiedeva di accogliere l'opposizione con revoca dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al risarcimento dei danni subiti per effetto del detto inadempimento, quantificati nell'importo di euro 15.000,00 nonché, in subordine, di determinare l'eventuale compensazione dei contrapposti crediti.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva la pretestuosità delle Controparte_1
avverse contestazioni - mai avanzate prima del giudizio - in merito alla fornitura del gas metano, il cui flusso risultava essere regolare, così come l'ammontare delle somme richieste in bolletta, in quanto congruo rispetto agli effettivi consumi, comprovati nel dettaglio delle letture eseguito dall'azienda di distribuzione.
Con riguardo alla fornitura di energia elettrica, esponeva che, fino al marzo del 2017, la aveva stipulato il contratto di fornitura con la CoopGas S.r.l., la quale Parte_1
pagina 3 di 11 acquistava energia elettrica dalla società Unitrading Energia S.p.A. in qualità di grossista
(trader), mentre, dal mese di aprile 2017, la aveva fornito alla società Controparte_1
di vendita (CoopGas) l'energia elettrica, fino a quando non aveva proceduto all'acquisizione di quest'ultima. Deduceva anche in tal caso la congruità dei consumi fatturati.
In merito alla richiesta di risarcimento danni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto precisava di essere soltanto un'azienda fornitrice (o di vendita), che non gestisce la rete di distribuzione locale di energia elettrica affidata, invece, per legge alla Controparte_2
Insisteva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e chiedeva di essere autorizzata ad effettuare la chiamata in causa della , in quanto Controparte_2
soggetto responsabile dei danni lamentati dall'opponente, perché tenuto all'attività di corretta e regolare erogazione del servizio.
Nel merito, concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata dalla . Parte_1
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_2
quale eccepiva la nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c. dell'atto di citazione notificatole, dolendosi dell'omessa precisazione dei profili di responsabilità che avrebbero giustificato il suo coinvolgimento nel giudizio e, nel merito, contestava la domanda attorea nell'an e nel quantum. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo e, in ogni caso, di rigettare la domanda della in quanto infondata. Parte_1
Concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., rigettate le richieste di prova la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni.
Successivamente la causa veniva fissata per l'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 11 In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n.
12311; Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902;
Cass. 11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629;
Cassazione, Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Va ancora preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalla di nullità dell'atto di Controparte_2
citazione per chiamata in causa del terzo.
Ed invero, alla luce della formulazione di quest'ultimo, deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto della stessa.
Venendo al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.
pagina 5 di 11 La fornitura di gas metano ed energia elettrica oggetto della presente vertenza trova la sua fonte nei contratti depositati in atti dall'opposta, intestati alla , Parte_1
sottoscritti da (gas) e da (energia elettrica) e non CP_3 Parte_1
disconosciuti dall'opponente.
La fattispecie, dunque, è inquadrabile nello schema del rapporto di somministrazione con conseguente applicabilità del regime probatorio previsto in tema di inadempimento contrattuale dagli artt. 1218 e 1176 c.c., dal cui combinato disposto si evince che al creditore spetta l'onere di allegare l'esistenza del contratto e l'inadempimento del debitore e a quest'ultimo che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che lo stesso inadempimento si è verificato nonostante il debitore abbia agito nei limiti della diligenza richiesta dalla natura della prestazione e della correttezza e, dunque, senza sua colpa.
La creditrice opposta ha assolto all'onere probatorio incombente a suo carico depositando agli atti: copia del contratto relativo alla fornitura di gas metano, copia delle letture del consumo del gas e copia delle relative fatture (v. all. 1, 3 e 4 fascicolo Estra
, tutti non contestati dall'opponente. CP_1
In merito alla fornitura di gas l'opposta ha evidenziato - senza contestazioni avverse - che le letture sono state eseguite regolarmente durante l'anno nel contatore POD n.
7190000090140 intestato alla che le relative bollette sono Parte_1
risultate coerenti con i consumi effettuati, senza anomalie di servizio e che i dati sono stati estratti dal Sistema Informativo Integrato istituito presso l'Acquirente Unico (con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10) al fine di gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas, secondo le regole e i procedimenti definiti dall'Autorità di Regolazione (ARERA).
Quanto alla fornitura di energia elettrica la ha depositato: copia del CP_1
contratto relativo alla detta fornitura, copia delle fatture dell'energia elettrica, copia delle fatture di Unitrading Energia S.p.A. indicanti le letture eseguite relative ai periodi 2016
– ottobre 2017, nonché, copia delle le bollette emesse dal distributore e-Distribuzione
pagina 6 di 11 S.p.A. ad (già ) in funzione di trader nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
CoopGas per il periodo di fornitura Aprile 2017- Ottobre 2017 (v. all. 5, 7, 8 e 9 fascicolo ), non contestati dall'opponente. CP_1
Ha, quindi, fatto rilevare l'esattezza dei consumi fatturati, corrispondenti ai consumi effettivi, come confermato dalla documentazione rilasciata dalla società di distribuzione.
Allo stato, dunque è incontroversa ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la ricostruzione dei consumi da parte della che ha portato all'emissione delle fatture poste alla CP_1
base del monitorio.
In merito al valore probatorio della fattura, è pacifico ( v. ex multis Cass. n. 9542/2018;
Cass. n. 299/2016) che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito;
sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. In particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
Questi principi si devono coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore.
Come da ultimo ribadito (v. Cass. n. 21183/2023; Cass. n. 15771/2022), in tema di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità per cui, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass. n.
18195/2021; Cass. n. 19154/2018), in forza del principio di vicinanza della prova, spetta pagina 7 di 11 all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia - v. Cass., Ord. n. 19154/2018; Cass. n. 13605/2019; Cass., n.
23699/2016).
Tanto detto, poiché nella fattispecie l'opponente non ha specificamente contestato i consumi riportati nelle bollette sia del gas che della corrente elettrica né, tantomeno,
l'esattezza della rilevazione dei consumi, può dirsi adeguatamente provato il credito della società opposta.
Viceversa, non ha trovato alcuna dimostrazione il preteso inadempimento che la vorrebbe addebitare alla e, con esso, il danno Parte_1 CP_1
presuntivamente scaturitone.
Difatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa...” (v. ex multis Cass. n. 826/2015).
In particolare, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, “chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno seguito ad un periodo di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica deve provare il danno-conseguenza” (v.
Cass. n. 20324/2009).
Applicando gli esposti principi al caso che ci occupa, si osserva che nell'atto di citazione l'opponente asseriva di avere più volte denunciato all'opposta la scarsa pressione del gas metano, che non consentiva di alimentare le apparecchiature necessarie allo svolgimento della sua attività lavorativa, riferendo di aver dovuto, per questo motivo, fare ricorso all'utilizzo di bombole di gas per sopperire alla scarsa fornitura.
pagina 8 di 11 Ciononostante, non ha dato prova di aver comunicato tempestivamente il disservizio alla
, né ha dato prova della sua verificazione, per esempio attraverso perizie di CP_1
parte o documenti fiscali e contabili idonei a comprovare almeno il dedotto acquisto di bombole di gas, ecc...
Lo stesso è a dirsi anche in merito all'inadempimento contestato nella fornitura di energia elettrica, suppostamente consistito nella discontinuità di erogazione “tra i quali si menzionano quelli dei giorni 5 e 6 agosto 2016. Addirittura, in data 17 agosto 2016,
l'opponente ha dovuto disdire una festa di compleanno prenotata tempo addietro, proprio in quanto per l'intero giorno, è totalmente mancata la fornitura di energia elettrica. Ciò costrinse l'odierna opponente a risarcire i clienti che avevano prenotato tale festeggiamento dell'acconto già incassato, con riserva di risarcirgli gli ulteriori danni non patrimoniali” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
In proposito, addirittura, l'opponente è caduta in contraddizione, perché mentre in citazione riferiva di interruzioni verificatesi nel mese di agosto del 2016, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., nell'articolazione dei capi di prova testimoniale (rigettata), faceva invece riferimento all'agosto dell'anno 2017.
E ciò senza contare che la società opponente non ha compiutamente dimostrato né
l'interruzione di fornitura né, soprattutto, il danno asseritamente patito in conseguenza, producendo idonea documentazione contabile che attestasse, ad esempio, il ricevimento dell'acconto per la festa di compleanno suppostamente annullata e l'avvenuta restituzione dello stesso o, quantomeno, un documento da cui fossero evincibili i termini dell'accordo concluso con il cliente, al fine di comprovare la perdita subita.
Il che non consente né di individuare il tipo di pregiudizio realmente sofferto né di determinarne il valore, attesa la mancata allegazione di elementi che avrebbero potuto permettere di dare sostanza alla pretesa (v. Cass. Ord. n. 7019/2023, con cui veniva negato il risarcimento alla pasticceria rimasta senza corrente per cinque ore a causa di un trasformatore bruciato in una cabina: nonostante la possibile responsabilità a carico della pagina 9 di 11 società fornitrice di energia elettrica, era fatale al titolare dell'esercizio commerciale la mancata prova del danno lamentato).
A fronte di siffatta carenza assertiva e probatoria, le pretese avanzate in via riconvenzionale da nei confronti di devono essere Parte_1 CP_1
rigettate.
Per le motivazioni innanzi specificate, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti va rigettata la domanda formulata per conto di nei Controparte_1
confronti della terza chiamata Controparte_2
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Rispetto ai rapporti tra opponente ed opposto nonché terza chiamata per comunanza di causa, muovendo dal consolidato principio secondo cui, le spese Controparte_2
processuali sostenute dal terzo chiamato devono essere rimborsate dall'attore, allorquando la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata, (cfr. ex multis Cass. Ord. n. 6292/2019), in applicazione del principio della soccombenza, le spesi di lite si liquidano come in dispositivo in favore della e della ai sensi del D.M. n. 55/2014, Controparte_1 Controparte_2
come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla Parte_1
[...]
3.condanna la al pagamento in favore Parte_1
della e della delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 Controparte_2
pagina 10 di 11 euro 2.540,00 per ciascuna parte processuale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Nola, 13.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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