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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6334/2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Castellani;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresenta e difesa dagli avv.ti Anna CP_1 CodiceFiscale_2
SS e Matteo SS;
ROSSOMANDO Avv. Anna (c.f. ) in CodiceFiscale_3 proprio;
ROSSOMANDO Avv. Matteo (c.f. ) in proprio;
CodiceFiscale_4
CONVENUTI
Oggetto: eredità giacente - responsabilità ex artt. 2043 c.c., arricchimento ex art. 2041 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 281-decies c.p.c. ha chiesto la condanna dell'avv. Parte_1 [...]
quale erede dell'avv. RO Vigliani, usufruttuaria dell'immobile in Torino, Via Santa CP_2
Giulia n. 80, al pagamento della somma complessiva di € 23.324,00 o altra diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo. Ha allegato: di essere stata nuda proprietaria del predetto immobile, di cui ha acquisito la piena proprietà col decesso dell'usufruttuaria avv. Vigliani avvenuto il 15.5.2022; di aver depositato, l'11.7.2022, ricorso ex art. 528 c.c. per la nomina del curatore dell'eredità giacente poiché tutti i chiamati all'eredità avevano rinunciato;
che in detta istanza ella attrice aveva domandato che l'immobile di sua proprietà le venisse consegnato libero da persone e cose e che venisse posta a carico della massa un'indennità di occupazione;
che la curatrice nominata aveva ritenuto che il legato in favore dell'avv. costituisse di fatto Controparte_2 un'istituzione di erede poiché esauriva quasi completamente l'asse ereditario;
che l'avv. Matteo
SS, avendo per conto del padre , aveva quindi accettato l'eredità in data 15.12.2022; CP_2 che l'11.1.2023 il Giudice aveva approvato il rendiconto che prevedeva, quali spese successive al decesso, € 3.517,22 a titolo di spese condominiali dell'immobile di via Santa Giulia maturate fino al
31.12.2022 ed € 4.302,94 oltre € 125 a titolo di spese legali per l'avvio della procedura di eredità giacente;
che, a seguito dell'approvazione del consuntivo, le spese condominiali erano risultate essere € 2.896,06, di cui € 1.012,05 maturate fino al decesso dell'avv. Vigliani ed € 1.883,81 fino al 31.12.2022; pagina 1 di 4 di essere entrata in possesso dell'immobile solo il 10.1.2023 e di averlo poi locato al canone di €
2000/mese; che l'erede si è rifiutato di sostenere le spese maturate dopo il decesso e fino alla riconsegna dell'immobile; che le spese condominiali sono state quindi domandate, dall'amministratore, ad ella attrice. Sulla base di queste premesse l'attrice ha domandato condannarsi l'avv. SS al pagamento di € 2.896,06 a titolo di spese condominiali, € 4.429,94 a titolo di spese legali sostenute per l'apertura dell'eredità giacente, € 16.000 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per il periodo dal decesso al rilascio. Somme a lei spettanti, in tesi, vuoi quali spese sorte in corso della procedura di eredità giacente, vuoi a titolo di risarcimento dei danni per il ritardo con cui l'avv.
SS ha accettato l'eredità, vuoi a titolo di ingiustificato arricchimento dato dal godimento dell'immobile di essa attrice.
Previa citazione degli eredi in riassunzione a seguito del decesso dell'avv. , si Controparte_2 sono costituiti ROSSOMANDO Anna e ROSSOMANDO Matteo chiedendo il CP_1 rigetto della domanda. I convenuti hanno documentato il pagamento delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento scadute fino al giorno della morte dell'usufruttuaria ed eccepito che null'altro sarebbe invece dovuto per le ulteriori somme richieste dall'attrice, non sussistendo profili di responsabilità ex art. 2043 o di ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c. per il ritardo con cui l'attrice è rientrata in possesso dell'alloggio, atteso che l'erede non ha mai avuto la disponibilità dell'immobile dell'attrice se non per il periodo di due settimane strettamente necessario ad asportare i beni ereditari che si trovavano al suo interno.
All'udienza 1.10.2024 le parti hanno insistito come in atti. Con ordinanza 1.10.2024 è stata fissata udienza per la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. All'udienza 25.3.2025, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda della ricorrente è parzialmente fondata.
Quanto alle spese condominiali, dopo la notifica del ricorso i convenuti hanno provveduto al pagamento della somma di € 1.012,25 residua al 15.5.2022, data di decesso della avv. Vigliani (doc. 6 convenuti). Somma pacificamente gravante sugli eredi poiché frutto di un'obbligazione scaduta al momento dell'apertura della successione e non soddisfatta dal dante causa dell'erede.
Quanto alle spese condominiali maturate dopo il decesso e fino al 31.12.2022, per € 1.883,81, la domanda della ricorrente non può essere accolta, trattandosi di spese connesse al titolo proprietario della tale divenuto a partire dal decesso dell'usufruttuaria avv. Vigliani. Pt_1
Quanto all'indennità di occupazione altresì domandata dall'attrice, è pacifico in causa che l'immobile attoreo sia stato occupato da beni legati all'avv. SS fino al 10.1.2023, data di liberazione dell'immobile.
L'attrice sostiene che l'indennità di occupazione costituisca una spesa sorta in corso di procedura di eredità giacente e quindi gravante sugli eredi in ragione del ritardo con cui l'accettazione dell'eredità è avvenuta da parte dell'avv. SS.
I convenuti, invece, si oppongono alla domanda rilevando come alcun ritardo sia configurabile avendo l'avv. accettato l'eredità il 15.12.2022, ossia nella prima occasione utile a Controparte_2 seguito dell'istanza ex art. 481 cpc formulata dal curatore dell'eredità giacente, altresì rilevando come l'erede non abbia avuto alcuna disponibilità dell'immobile se non per il periodo di cui sopra si è detto al fine della liberazione dell'immobile.
Occorre premettere che alcun ritardo può configurarsi nell'accettazione dell'eredità, vuoi perché non vi
è alcun obbligo in capo al chiamato, vuoi perché – nel caso di specie – l'avv. Matteo SS, per conto del padre avv. vi ha provveduto nella prima occasione utile (il Controparte_2
pagina 2 di 4 15.12.2022) a seguito della riqualificazione del legato in istituzione di erede proposta dalla curatrice al
Giudice con istanza 3.12.2022 (doc. 6 attrice).
Ciò chiarito, l'usufruttuario, nei rapporti con il nudo proprietario, è detentore qualificato del bene, ne consegue che, venuto meno per morte del detentore il titolo che giustificava il particolare potere di fatto sulla cosa, il rapporto continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione nella mutata situazione di mera detenzione non assistita da alcun titolo, legittimante nei confronti del detentore senza titolo la pretesa restitutoria e quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. (Cass. 6965/2001).
Ora, l'attrice aveva formulato istanza di liberazione dell'immobile già all'eredità giacente affinché le fosse riconsegnato l'immobile libero da cose e le fosse pagata la dovuta indennità di occupazione (cfr. ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente datato 11.7.2022 sub doc. 4 ricorrente:
“CHIEDE che codesto On.le Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 528 c.c., nominare un curatore dell'eredità giacente della de cuius LI RO, deceduta in Torino il 15.05.2022 affinché provveda in tempi brevi all'inventario dei beni collocati all'interno dell'immobile sito in Torino Via Santa Giulia n. 80 e provveda a consegnare l'immobile alla signora libero da persone Parte_1
e cose. Riconoscere alla ricorrente una indennità da porsi a carico della massa che si quantifica in questa sede in Euro 1.500,00 mensili, o nella somma che verrà ritenuta di Giustizia, dalla data del 16 maggio 2022 fino all'effettivo rilascio dell'immobile a favore della signora ). Pt_1
E' pacifico, poiché incontestato, che nell'immobile della ricorrente fossero presenti i beni oggetto di legato e che l'immobile venne riconsegnato alla proprietaria oggi ricorrente solo il 10.1.2023.
Ne consegue che dell'indebita occupazione dell'immobile della ricorrente si è quindi giovata la procedura, sicché le relative poste di danno subite dall'attrice privata della disponibilità dell'immobile di proprietà costituiscono pesi ereditari connessi all'amministrazione dei beni che, in presenza di successiva accettazione di eredità (come nel caso di specie), non possono che gravare sull'erede, a norma dell'art. 754 c.c.
Fuori tema è il richiamo che i convenuti fanno all'assenza di disponibilità dell'immobile in capo all'erede fino al 20.12.2022 e alla consequenziale assenza di colpa nel ritardo con cui l'immobile poté essere liberato. Invero, la mera circostanza che si sia generata l'occupazione sine titulo (come visto) in corso di procedura funzionale alla gestione dei beni ereditari genera l'obbligo dell'erede di risponderne.
Quanto al danno subito dalla esso coincide con l'impossibilità - fino al 10.1.2023 - di godere Pt_1 in modo pieno ed esclusivo dell'immobile di cui è divenuta proprietaria il 15.5.2022, e quindi di trarre i frutti civili che da esso sarebbe potuti derivare (art. 820.3 c.c.). Invero, che la avesse la Pt_1 concreta possibilità di mettere a reddito l'immobile è circostanza incontestata dai convenuti e comunque comprovata dalla successiva locazione dell'immobile con contratto 3.10.2023 (doc. 16 ricorrente).
Il canone di locazione stabilito in detto contratto (€ 2000/mese) rappresenta il valore del godimento del bene che può quindi essere utilizzato per la valutazione equitativa del danno da occupazione indebita subito dalla ricorrente (cfr. Cass. SS.UU. 33645/2022). Pertanto, tenuto dei 6 mesi di impossibilità di utilizzo del bene da parte della ricorrente (dall'11.7.2022 - data del ricorso ex art. 528 c.c. contenente la domanda di rilascio di liberazione dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione - al 10.1.2023) e del valore locatizio di mercato del bene (€ 2000/mese), spetta alla ricorrente la somma di
€ 12.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 1282 c.c.
pagina 3 di 4 Analogo ragionamento sorregge il riconoscimento a favore della ricorrente anche della spesa di € 4.427,94 per l'assistenza legale dell'avv. GALASSO nel procedimento di eredità giacente da sé attivato con ricorso 11.7.2022 (docc. 4 e 15 ricorrente).
Trattasi, infatti, di spesa sorta nell'interesse della procedura, di cui la stessa curatrice dell'eredità giacente ha dato conto nel rendiconto poi approvato dal Giudice con decreto 11.1.2023 (docc. 9,10 ricorrente). L'importo richiesto è in linea coi valori di cui al d.m. 55/2014, tab. 7, tenuto conto dell'elevato valore della massa ereditaria.
In quanto spesa sorta nell'interesse della procedura grava sull'erede a norma dell'art. 754 c.c.
Anche su detta somma spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 1282 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché sono poste a carico dei convenuti.
Esse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum (€ 16.427,94), dell'attività difensiva svolta (mediazione, studio, introduttiva, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, salva l'applicazione del valore minimo di liquidazione per la fase decisoria stante il rito semplificato adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
DA ROSSOMANDO Anna e ROSSOMANDO Matteo, in qualità di CP_1 eredi dell'avv. , a corrispondere a la somma di € 16.427,94, oltre Controparte_2 Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
DA ROSSOMANDO Anna e ROSSOMANDO Matteo, in qualità di CP_1 eredi dell'avv. , a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Controparte_2 Parte_1
€ 264 per esborsi ed € 3296 per compensi (€ 700 per fase di mediazione, € 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 900 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino il 4.4.2025.
Il Giudice
Claudia Gemelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6334/2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Castellani;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresenta e difesa dagli avv.ti Anna CP_1 CodiceFiscale_2
SS e Matteo SS;
ROSSOMANDO Avv. Anna (c.f. ) in CodiceFiscale_3 proprio;
ROSSOMANDO Avv. Matteo (c.f. ) in proprio;
CodiceFiscale_4
CONVENUTI
Oggetto: eredità giacente - responsabilità ex artt. 2043 c.c., arricchimento ex art. 2041 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 281-decies c.p.c. ha chiesto la condanna dell'avv. Parte_1 [...]
quale erede dell'avv. RO Vigliani, usufruttuaria dell'immobile in Torino, Via Santa CP_2
Giulia n. 80, al pagamento della somma complessiva di € 23.324,00 o altra diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo. Ha allegato: di essere stata nuda proprietaria del predetto immobile, di cui ha acquisito la piena proprietà col decesso dell'usufruttuaria avv. Vigliani avvenuto il 15.5.2022; di aver depositato, l'11.7.2022, ricorso ex art. 528 c.c. per la nomina del curatore dell'eredità giacente poiché tutti i chiamati all'eredità avevano rinunciato;
che in detta istanza ella attrice aveva domandato che l'immobile di sua proprietà le venisse consegnato libero da persone e cose e che venisse posta a carico della massa un'indennità di occupazione;
che la curatrice nominata aveva ritenuto che il legato in favore dell'avv. costituisse di fatto Controparte_2 un'istituzione di erede poiché esauriva quasi completamente l'asse ereditario;
che l'avv. Matteo
SS, avendo per conto del padre , aveva quindi accettato l'eredità in data 15.12.2022; CP_2 che l'11.1.2023 il Giudice aveva approvato il rendiconto che prevedeva, quali spese successive al decesso, € 3.517,22 a titolo di spese condominiali dell'immobile di via Santa Giulia maturate fino al
31.12.2022 ed € 4.302,94 oltre € 125 a titolo di spese legali per l'avvio della procedura di eredità giacente;
che, a seguito dell'approvazione del consuntivo, le spese condominiali erano risultate essere € 2.896,06, di cui € 1.012,05 maturate fino al decesso dell'avv. Vigliani ed € 1.883,81 fino al 31.12.2022; pagina 1 di 4 di essere entrata in possesso dell'immobile solo il 10.1.2023 e di averlo poi locato al canone di €
2000/mese; che l'erede si è rifiutato di sostenere le spese maturate dopo il decesso e fino alla riconsegna dell'immobile; che le spese condominiali sono state quindi domandate, dall'amministratore, ad ella attrice. Sulla base di queste premesse l'attrice ha domandato condannarsi l'avv. SS al pagamento di € 2.896,06 a titolo di spese condominiali, € 4.429,94 a titolo di spese legali sostenute per l'apertura dell'eredità giacente, € 16.000 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per il periodo dal decesso al rilascio. Somme a lei spettanti, in tesi, vuoi quali spese sorte in corso della procedura di eredità giacente, vuoi a titolo di risarcimento dei danni per il ritardo con cui l'avv.
SS ha accettato l'eredità, vuoi a titolo di ingiustificato arricchimento dato dal godimento dell'immobile di essa attrice.
Previa citazione degli eredi in riassunzione a seguito del decesso dell'avv. , si Controparte_2 sono costituiti ROSSOMANDO Anna e ROSSOMANDO Matteo chiedendo il CP_1 rigetto della domanda. I convenuti hanno documentato il pagamento delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento scadute fino al giorno della morte dell'usufruttuaria ed eccepito che null'altro sarebbe invece dovuto per le ulteriori somme richieste dall'attrice, non sussistendo profili di responsabilità ex art. 2043 o di ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c. per il ritardo con cui l'attrice è rientrata in possesso dell'alloggio, atteso che l'erede non ha mai avuto la disponibilità dell'immobile dell'attrice se non per il periodo di due settimane strettamente necessario ad asportare i beni ereditari che si trovavano al suo interno.
All'udienza 1.10.2024 le parti hanno insistito come in atti. Con ordinanza 1.10.2024 è stata fissata udienza per la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. All'udienza 25.3.2025, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda della ricorrente è parzialmente fondata.
Quanto alle spese condominiali, dopo la notifica del ricorso i convenuti hanno provveduto al pagamento della somma di € 1.012,25 residua al 15.5.2022, data di decesso della avv. Vigliani (doc. 6 convenuti). Somma pacificamente gravante sugli eredi poiché frutto di un'obbligazione scaduta al momento dell'apertura della successione e non soddisfatta dal dante causa dell'erede.
Quanto alle spese condominiali maturate dopo il decesso e fino al 31.12.2022, per € 1.883,81, la domanda della ricorrente non può essere accolta, trattandosi di spese connesse al titolo proprietario della tale divenuto a partire dal decesso dell'usufruttuaria avv. Vigliani. Pt_1
Quanto all'indennità di occupazione altresì domandata dall'attrice, è pacifico in causa che l'immobile attoreo sia stato occupato da beni legati all'avv. SS fino al 10.1.2023, data di liberazione dell'immobile.
L'attrice sostiene che l'indennità di occupazione costituisca una spesa sorta in corso di procedura di eredità giacente e quindi gravante sugli eredi in ragione del ritardo con cui l'accettazione dell'eredità è avvenuta da parte dell'avv. SS.
I convenuti, invece, si oppongono alla domanda rilevando come alcun ritardo sia configurabile avendo l'avv. accettato l'eredità il 15.12.2022, ossia nella prima occasione utile a Controparte_2 seguito dell'istanza ex art. 481 cpc formulata dal curatore dell'eredità giacente, altresì rilevando come l'erede non abbia avuto alcuna disponibilità dell'immobile se non per il periodo di cui sopra si è detto al fine della liberazione dell'immobile.
Occorre premettere che alcun ritardo può configurarsi nell'accettazione dell'eredità, vuoi perché non vi
è alcun obbligo in capo al chiamato, vuoi perché – nel caso di specie – l'avv. Matteo SS, per conto del padre avv. vi ha provveduto nella prima occasione utile (il Controparte_2
pagina 2 di 4 15.12.2022) a seguito della riqualificazione del legato in istituzione di erede proposta dalla curatrice al
Giudice con istanza 3.12.2022 (doc. 6 attrice).
Ciò chiarito, l'usufruttuario, nei rapporti con il nudo proprietario, è detentore qualificato del bene, ne consegue che, venuto meno per morte del detentore il titolo che giustificava il particolare potere di fatto sulla cosa, il rapporto continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione nella mutata situazione di mera detenzione non assistita da alcun titolo, legittimante nei confronti del detentore senza titolo la pretesa restitutoria e quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. (Cass. 6965/2001).
Ora, l'attrice aveva formulato istanza di liberazione dell'immobile già all'eredità giacente affinché le fosse riconsegnato l'immobile libero da cose e le fosse pagata la dovuta indennità di occupazione (cfr. ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente datato 11.7.2022 sub doc. 4 ricorrente:
“CHIEDE che codesto On.le Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 528 c.c., nominare un curatore dell'eredità giacente della de cuius LI RO, deceduta in Torino il 15.05.2022 affinché provveda in tempi brevi all'inventario dei beni collocati all'interno dell'immobile sito in Torino Via Santa Giulia n. 80 e provveda a consegnare l'immobile alla signora libero da persone Parte_1
e cose. Riconoscere alla ricorrente una indennità da porsi a carico della massa che si quantifica in questa sede in Euro 1.500,00 mensili, o nella somma che verrà ritenuta di Giustizia, dalla data del 16 maggio 2022 fino all'effettivo rilascio dell'immobile a favore della signora ). Pt_1
E' pacifico, poiché incontestato, che nell'immobile della ricorrente fossero presenti i beni oggetto di legato e che l'immobile venne riconsegnato alla proprietaria oggi ricorrente solo il 10.1.2023.
Ne consegue che dell'indebita occupazione dell'immobile della ricorrente si è quindi giovata la procedura, sicché le relative poste di danno subite dall'attrice privata della disponibilità dell'immobile di proprietà costituiscono pesi ereditari connessi all'amministrazione dei beni che, in presenza di successiva accettazione di eredità (come nel caso di specie), non possono che gravare sull'erede, a norma dell'art. 754 c.c.
Fuori tema è il richiamo che i convenuti fanno all'assenza di disponibilità dell'immobile in capo all'erede fino al 20.12.2022 e alla consequenziale assenza di colpa nel ritardo con cui l'immobile poté essere liberato. Invero, la mera circostanza che si sia generata l'occupazione sine titulo (come visto) in corso di procedura funzionale alla gestione dei beni ereditari genera l'obbligo dell'erede di risponderne.
Quanto al danno subito dalla esso coincide con l'impossibilità - fino al 10.1.2023 - di godere Pt_1 in modo pieno ed esclusivo dell'immobile di cui è divenuta proprietaria il 15.5.2022, e quindi di trarre i frutti civili che da esso sarebbe potuti derivare (art. 820.3 c.c.). Invero, che la avesse la Pt_1 concreta possibilità di mettere a reddito l'immobile è circostanza incontestata dai convenuti e comunque comprovata dalla successiva locazione dell'immobile con contratto 3.10.2023 (doc. 16 ricorrente).
Il canone di locazione stabilito in detto contratto (€ 2000/mese) rappresenta il valore del godimento del bene che può quindi essere utilizzato per la valutazione equitativa del danno da occupazione indebita subito dalla ricorrente (cfr. Cass. SS.UU. 33645/2022). Pertanto, tenuto dei 6 mesi di impossibilità di utilizzo del bene da parte della ricorrente (dall'11.7.2022 - data del ricorso ex art. 528 c.c. contenente la domanda di rilascio di liberazione dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione - al 10.1.2023) e del valore locatizio di mercato del bene (€ 2000/mese), spetta alla ricorrente la somma di
€ 12.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 1282 c.c.
pagina 3 di 4 Analogo ragionamento sorregge il riconoscimento a favore della ricorrente anche della spesa di € 4.427,94 per l'assistenza legale dell'avv. GALASSO nel procedimento di eredità giacente da sé attivato con ricorso 11.7.2022 (docc. 4 e 15 ricorrente).
Trattasi, infatti, di spesa sorta nell'interesse della procedura, di cui la stessa curatrice dell'eredità giacente ha dato conto nel rendiconto poi approvato dal Giudice con decreto 11.1.2023 (docc. 9,10 ricorrente). L'importo richiesto è in linea coi valori di cui al d.m. 55/2014, tab. 7, tenuto conto dell'elevato valore della massa ereditaria.
In quanto spesa sorta nell'interesse della procedura grava sull'erede a norma dell'art. 754 c.c.
Anche su detta somma spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 1282 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché sono poste a carico dei convenuti.
Esse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum (€ 16.427,94), dell'attività difensiva svolta (mediazione, studio, introduttiva, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, salva l'applicazione del valore minimo di liquidazione per la fase decisoria stante il rito semplificato adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
DA ROSSOMANDO Anna e ROSSOMANDO Matteo, in qualità di CP_1 eredi dell'avv. , a corrispondere a la somma di € 16.427,94, oltre Controparte_2 Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
DA ROSSOMANDO Anna e ROSSOMANDO Matteo, in qualità di CP_1 eredi dell'avv. , a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Controparte_2 Parte_1
€ 264 per esborsi ed € 3296 per compensi (€ 700 per fase di mediazione, € 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 900 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino il 4.4.2025.
Il Giudice
Claudia Gemelli
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