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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2090/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16 Maggio 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Ines Martina
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti o dagli Avv.ti Salvatore Graziuso e Raimund Bauer
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 21/2/2022, la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver ricevuto in data 21/10/2021, nella sua qualità di sorella erede della sig.ra
, comunicazione di indebito del 24/9/2021 con la quale Persona_1
ha chiesto la restituzione della somma di euro 694,56, secondo l'Ente CP_1 indebitamente versata sulla pensione cat. VOART n. 33020917 di cui era titolare la dante causa della ricorrente, nel periodo dall'1/1/2004 al 31/10/2007, per i seguenti motivi “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, sostiene l'illegittimità del provvedimento di indebito per mancanza di motivazione, eccepisce prescrizione e decadenza del diritto di al recupero per decorso del termine annuale ex art.13, secondo comma, CP_1
L.412/91, invoca la sanatoria prevista dagli artt. 52 L.88/89 e 13 L.412/91 per i percettori di somme in buona fede, affermando la mancanza di dolo da parte della sua dante causa, rileva che deceduta il Persona_1 9/11/2012, percepiva anche l'Assegno Sociale e che era a conoscenza di CP_1 tale circostanza, rappresenta di aver proposto invano, in data 15/11/2021, ricorso amministrativo avverso tale provvedimento di indebito, deduce responsabilità dell' ai sensi dell'art.96 c.p.c.. CP_2
Tanto esposto, rappresentato ed eccepito, parte ricorrente chiede:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione del provvedimento di richiesta di restituzione di indebito pensionistico del 24.09.2021, cat. VOART n. 33020917 emesso da , notificato il 21.10.2021, per un CP_3 importo di euro 694,56, per tutti i motivi espressi nella narrativa del presente atto;
2) In rito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito da parte di nei confronti della CP_3 ricorrente, per il periodo dal 01.01.2004 al 31.10.2007, per tutti i motivi espressi nella narrativa del presente atto;
3) Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito illegittimamente contestato da con provvedimento del 24.09.2021, notificato il CP_3
21.10.2021 e/o l'assoluta irripetibilità delle somme reclamate da nei CP_3 confronti della ricorrente, pari a complessivi euro 694,56, e che alcuna somma è dovuta in favore dell' a titolo di indebito da parte della ricorrente, per CP_3 tutti i motivi espressi nella narrativa del presente atto;
4) Previo accertamento della sua responsabilità, cumulativa ovvero in via gradata, ex art. art. 96 commi 2, 1 e 3 c.p.c., condannare al risarcimento del CP_3 danno subito dalla ricorrente, da determinarsi, anche in via equitativa, oltre il danno patrimoniale da stimarsi in corso di causa, per tutti i motivi espressi;
5) Con vittoria di spese e compenso di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
“”””””””””””“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede la CP_1 reiezione del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, rappresentando che l'indebito è scaturito da una ricostituzione centrale del
24/9/2007, effettuata a seguito di presentazione del Modello RED 2005. Più in dettaglio, l' evidenzia che il debito è stato determinato dal cumulo dei CP_2 redditi della pensionata con i redditi del coniuge, considerati a partire dall'anno
2006 in conseguenza del matrimonio avvenuto in data 15/5/2006, rappresenta che l'indebito iniziale era pari ad € 2.846,71, che la sig.ra Persona_1
il 14/4/2011 ha chiesto di dilazionare il debito in 24 rate mensili, che il
[...] relativo piano è stato attivo da Giugno 2011 a Novembre 2012, mese di decesso
2 della titolare, e che, pertanto, all'erede è stato richiesto il debito residuo pari ad
€ 694,56.
Ancora, l' rileva che la sig.ra non è stata CP_1 Persona_1 percettrice di assegno sociale, come sostenuto nel ricorso, bensì di soltanto di pensione di vecchiaia della gestione degli artigiani e che il minimo vitale (pari ad
€ 427,58) è stato salvaguardato anche in sede di riliquidazione ed eccepisce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che il relativo termine è stato interrotto nel 2007, nel 2008 e nel 2011 e che il debito è stato espressamente riconosciuto dalla sig. mediante Persona_1
l'istanza di rateizzazione e il pagamento delle relative rate e che, pertanto, il termine è ricominciato a decorrere dal pagamento dell'ultima rata a Novembre
2012.
Tali essendo gli avversi assunti e rilevato che con ordinanza del 2/3/2022 è stata respinta l'istanza sospensione dell'efficacia del provvedimento di indebito per mancanza di pregiudizio imminente, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si deve respingere l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Sul punto deve, innanzitutto, osservarsi che nella lettera del 24/9/2021, oggetto del ricorso, si legge “Gentile Signora, per il periodo dal 01/01/2004 al
31/10/2007, sulla pensione della sig.ra cat. Persona_1 Persona_1
VOART n. 33020917 eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 694,56 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Tale missiva è stata notificata il 21/10/2021, come allegato dalla ricorrente e come risulta dalla relativa ricevuta di ritorno prodotta da . CP_1
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, afferma di aver interrotto la prescrizione attraverso atti comunicati alla pensionata nel 2007, nel 2008 e nel
2011.
Ed invero, alla memoria di costituzione sono allegate tre missive indirizzate a dante causa della ricorrente: una lettera del Persona_1
21/12/2007 in cui si afferma “a seguito del ricalcolo della prestazione in oggetto
è stato accertato che per il periodo dal 01/01/2004 al 31/10/2007 le i ha riscosso un importo superiore a quanto spettante per il seguente motivo. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti
3 dalla legge. L'importo riscosso in più ammonta a euro 2.778,23”, una lettera del
16/01/2008 in cui si legge: “I nostri uffici hanno accertato che la somma di €
2.778,23 che le è stata pagata per il periodo dal 01/01/2004 al 31/10/2007, non
Le spetta per il seguente motivo: E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o
l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” e una missiva del 10/02/2011 che afferma “La invitiamo nuovamente a restituire a questa Sede la somma di € CP_1
2.778,23, relativa all'indebito in riferimento, già portato a sua conoscenza con precedente comunicazione”.
In ordine a tali missive deve, innanzitutto, rilevarsi che l'importo ivi indicato, €
2.778,23, è leggermente diverso da quello di € 2.846,71 che ha allegato CP_1 costituire l'importo dell'indebito originario e che risulta dalla somma degli importi indicati nel modello TE08 del 24/09/2007 allegato alla memoria di costituzione (€ 1.609,01 per l'anno 2006 ed € 1.237,70 per l'anno 2007).
Tuttavia, considerato che vengono indicati la medesima prestazione (pensione cat. VOART n. 33020917) e il medesimo arco temporale (dal 01/01/2004 al
31/10/2007) e considerata l'assenza di contestazione da parte della ricorrente, deve ritenersi che le predette somme e le predette missive riguardino lo stesso indebito della missiva del 24/09/2021 oggetto del presente giudizio.
Deve tuttavia rilevarsi che non è stata prodotta da la ricevuta di ritorno CP_1 relativa alla lettera del 21/12/2007.
Infatti, l'istituto ha allegato alla propria memoria soltanto una schermata video dalla quale risulta che a è stata inviata una missiva in Persona_1 data di spedizione 14/12/2007, precedente alla data del 21/12/20207 indicata sulla missiva stessa.
Per quanto attiene invece alle altre due missive si osserva che l' ha CP_2 allegato alla memoria di costituzione le ricevute di ritorno delle raccomandate relative alla missiva del 16/01/2008, che risulta consegnata il 26/1/2008, e alla missiva del 10/2/2011, che risulta recapitata il 15/2/2011.
Ne consegue che si deve ritenere che abbia validamente interrotto il CP_1 decorso del termine prescrizionale decennale attraverso le suddette missive.
Si deve, inoltre, osservare che dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione risulta che la dante causa della ricorrente ha chiesto di dilazionare il debito con istanza di rateizzazione del 14/4/2011, inoltrata in pari data, in cui si legge: “La sottoscritta titolare della pensione cat. Persona_1
VOART n. 33020917 chiede la dilazione in n. 24 rate delle somme indebitamente percepite (rif. Indebito n. 1009788) per € 2.778.23 delle quali il
VS Istituto chiede la restituzione”.
4 Orbene, sul punto deve rilevarsi che, secondo quanto disposto dall'art. 2944 c.c.
“La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere” e che la Corte di Cassazione, sebbene pronunciandosi con riferimento ai debiti tributari, ha più volte affermato, da ultimo con ordinanza n. 27504 del 23/10/2024, il seguente principio generale, da ritenersi applicabile anche al caso di specie: “l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ.”.
Inoltre, ha documentato, in allegato alla propria memoria, che l'ultima rata CP_1 del piano di recupero è stata pagata da mediante Persona_1 trattenuta operata sul rateo di pensione di Novembre 2012, (vedasi cedolino allegato alla memoria di costituzione che indica una decurtazione dal trattamento pensionistico, operato a titolo di “recupero crediti”, pari ad € 115,72, esattamente corrispondente all'importo dell'indebito originario, 2.778,23, diviso per 24 mensilità).
Pertanto, poiché a fronte di un indebito relativo al periodo dall'1/1/2004 al
31/10/2007 parte convenuta ha dimostrato di aver interrotto il termine prescrizionale, pacificamente decennale, mediante missive notificate il
26/01/2008 e il 15/02/2011 e poiché il decorso di tale termine è stato interrotto anche dall'istanza di rateizzazione (Aprile 2011) e dal pagamento dell'ultima rata
(Novembre 2012), deve ritenersi che alla data del 21/10/2021, data della notifica della missiva oggetto del ricorso, il diritto dell' al recupero non era CP_1 prescritto.
Tanto premesso, occorre ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la CP_2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di
5 soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr.
Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Si deve, inoltre, richiamare quanto affermato sulla natura dell'indebito relativo alla maggiorazione sociale con l'Ordinanza n. 847 del 2024 dalla Suprema Corte, secondo cui “la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale – cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale
(Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass.9734/99, Cass.8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.13915/21)”.
Pertanto, poiché nel caso di specie la maggiorazione sociale asseritamente non dovuta è stata versata su una pensione cat. VOART, deve ritenersi che si verta in materia di indebito previdenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali, con conseguente applicabilità degli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91.
Occorre, quindi, richiamare tali norme.
L'art.52 Legge n. 88/89 prevede che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 Legge 412/91, ai primi due commi, recita: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti
6 incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2.L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Occorre, inoltre, ricordare che Corte di Cassazione, da ultimo con Ordinanza
n.29689 del 19/11/2024, ha affermato che “In tema di indebito previdenziale,
l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l CP_1 deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”, e ha precisato che
“nell'esaminare la ratio della disciplina, si è osservato come essa si giustifichi in considerazione del fatto che, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. nr. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché
i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili»”. CP_2
Nel caso di specie si osserva che nella missiva del 24/9/2021, oggetto del ricorso, si legge che l'indebito è scaturito dal superamento di limiti reddituali di legge per il diritto alla maggiorazione sociale e che l' nella memoria di CP_1 costituzione in giudizio ha spiegato che “il ricalcolo, della quota spettante come maggiorazione sociale, ha determinato un debito a partire dall'anno 2006, a causa della variazione dello stato civile della titolare deceduta, per matrimonio avvenuto in data 15.05.2006. A partire dal suddetto anno è stato preso in considerazione anche il reddito percepito dal coniuge”.
Pertanto, trattandosi di redditi relativi al 2006, che vengono dichiarati nel 2007,
l' doveva procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità CP_1 dei redditi, quindi, nel 2007, e doveva procedere al recupero entro l'anno civile successivo, quindi entro il 31/12/2008.
Poiché, quindi, come detto, parte convenuta ha dimostrato di aver avanzato la richiesta restitutoria con missiva regolarmente notificata alla pensionata il
26/01/2008, deve ritenersi che l' si sia attivato tempestivamente e che, CP_2 pertanto, anche l'eccezione di decadenza formulata da parte ricorrente debba ritenersi infondata.
7 Si deve, a questo punto, rilevare che parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale al fine di dimostrare il diritto della propria dante causa a percepire la maggiorazione sociale chiesta in restituzione dall' . CP_1
Per tutte le ragioni che precedono, deve ritenersi che correttamente l' abbia CP_1 chiesto la restituzione della somma residua da pagare con missiva del
24/9/2021, sicchè il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 16/5/2025 – 12/6/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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