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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. R. Caracuta
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo per i maggiori postumi derivanti dalle menomazioni derivanti dalla malattia professionale (“ernie discali lombari”) denunciata in data 5.02.2024 - già riconosciute dall' con postumi quantificati nella misura del 4% - e conseguentemente condannare CP_1
l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre CP_1 accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata l'invocata consulenza tecnica, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così concluso:
• Il ricorrente Sig. è affetto dalle lamentate e denunciate infermità, Parte_1
Discopatia lombare con sofferenza neurogena cronica;
• Tale infermità può essere considerata quale conseguenza diretta dell'attività lavorativa di bracciante agricolo, così come l'Istituto ha accertato.
Il grado di riduzione della capacità lavorativa derivante dalle infermità denunciate contratte dal ricorrente per motivi professionali può essere valutata in misura del 6% (seipercento) (4%+2%) riferibile al cod. 213, con decorrenza della denuncia della malattia.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha contestato: in ogni caso, basti rilevare che esso non può essere messo in dubbio CP_1 avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro la malattia professionale pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass.
Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui
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all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Il costo dell'indagine peritale è posto in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 6% dalla domanda del
5.02.2024, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali CP_1 maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L.
n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate in € 1.300,oo a titolo CP_1
di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. R. Caracuta
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo per i maggiori postumi derivanti dalle menomazioni derivanti dalla malattia professionale (“ernie discali lombari”) denunciata in data 5.02.2024 - già riconosciute dall' con postumi quantificati nella misura del 4% - e conseguentemente condannare CP_1
l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre CP_1 accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata l'invocata consulenza tecnica, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così concluso:
• Il ricorrente Sig. è affetto dalle lamentate e denunciate infermità, Parte_1
Discopatia lombare con sofferenza neurogena cronica;
• Tale infermità può essere considerata quale conseguenza diretta dell'attività lavorativa di bracciante agricolo, così come l'Istituto ha accertato.
Il grado di riduzione della capacità lavorativa derivante dalle infermità denunciate contratte dal ricorrente per motivi professionali può essere valutata in misura del 6% (seipercento) (4%+2%) riferibile al cod. 213, con decorrenza della denuncia della malattia.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha contestato: in ogni caso, basti rilevare che esso non può essere messo in dubbio CP_1 avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro la malattia professionale pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass.
Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui
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all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Il costo dell'indagine peritale è posto in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 6% dalla domanda del
5.02.2024, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali CP_1 maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L.
n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate in € 1.300,oo a titolo CP_1
di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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