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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1941/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Iuliana Cimpoesu e dall'Avv. Daniel Bosioc, presso i quali ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, CP_1 dall'Avv. Giulia Marcella Berti, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“⦁ Al definitivo, in revisione delle condizioni di mantenimento e di affidamento della figlia stabilite dal Tribunale di Torino con decreto del 23.7.2019 (doc. 1), come parzialmente modificate dal Tribunale di Cuneo con decreto del 6.10.2022 (doc. 2):
pagina 1 di 7 - considerato l'andamento degli incontri in luogo neutro, rebus sic stantibus, disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore della IG.ra con Persona_1 CP_1 residenza e collocazione prevalente presso la madre;
- disporre a carico del IG. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
, importo mensile pari a Euro 250,00, o il veriore importo che dovesse risultare più Persona_1 congruo, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento equipollente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ricreative), come meglio identificate dalle Linee guida del C.N.F. del 2017 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare;
- in ogni caso, rigettare la richiesta di controparte di versamento da parte del IG. del 100% Per_1 dei buoni mensa;
- ovvero, in subordine, confermare contributo pari a Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disposto in via provvisoria dal Giudice, rigettando in ogni caso la avversaria richiesta di versamento da parte del IG. di 100% dei buoni mensa;
Per_1
- disporre misure di supporto e la presa in carico della minore, del IG. (e ove ritenuto Per_1 necessario e/o opportuno della IG.ra ) da parte dei servizi sociali e/o del servizio NPI, con CP_1 organizzazione di incontri in luogo neutro con il padre, e progressivamente disporre la liberalizzazione degli incontri con il padre, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 21,00, prelevando la figlia dall'abitazione in cui vive la madre ed ivi riportandola;
- durante la settimana: un pomeriggio alla settimana da concordare, compatibilmente con gli orari lavorativi del IG. e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
Per_1
- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, concordando il periodo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
suddivisione al 50% delle vacanze natalizie invernali con previsione dell'alternanza del periodo 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, indipendentemente dai fine settimana di spettanza della madre o del padre.
Con vittoria di spese legali, oltre accessori e successive occorrende.
In ogni caso e a tal fine, si tenga conto del comportamento complessivo delle parti, in particolare pagina 2 di 7 delle ripetute condotte ostative della IG.ra , manifestate nell'arco dell'intero giudizio, in CP_1 ogni sede.”
Per la convenuta:
“Contrariis rejectis;
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale adito, respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto ed in diritto, respingere la domanda di ammonimento della madre, in quanto infondata, per le ragioni emerse nel corso del giudizio;
confermare che la figlia minore resti affidata alla madre nella forma dell'affido c.d. Per_1 esclusivo rafforzato, prevedendo espressamente che la stessa possa continuare ad assumere in autonomia anche le decisioni di maggior interesse riguardanti la minore;
confermare, altresì, che resti collocata in via prevalente presso l'abitazione materna;
Per_1 sospendere, anche formalmente, gli incontri tra il padre e la figlia, non risultando allo stato possibile una loro continuazione, anche alla luce dell'immotivata interruzione da parte del Sig. del percorso di sostegno alla genitorialità; Per_1 confermare, infine, vista l'attuale situazione reddituale del ricorrente, che il padre corrisponda alla madre un assegno, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole, di € 300,00
(rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat), oltre al 50% delle spese di carattere straordinario necessarie per la stessa, oltre al 100% dei buoni mensa;
Con onorari e spese di giudizio.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni di parte convenuta”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La minore è nata a [...] il [...] dalla relazione more uxorio tra Persona_1
e . Parte_1 CP_1
Con decreto del 27.7.2019, il Tribunale di Torino ha disposto, su richiesta congiunta delle parti,
l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita con il padre comprendente fine settimana alterni, un pomeriggio infrasettimanale e alcuni periodi nelle vacanze e un contributo al mantenimento a carico del di 300,00 euro mensili, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dei buoni mensa. Con successivo provvedimento del 6.10.2022, il Tribunale di Cuneo, su ricorso della madre e nella contumacia del padre, ha disposto l'affidamento superesclusivo di alla e l'aumento del contributo al Per_1 CP_1
pagina 3 di 7 mantenimento a 450,00 euro mensili, sulla base del disinteresse mostrato dal padre nei confronti della figlia.
Con ricorso del 27.7.2023, il ha chiesto la modifica di tali provvedimenti, allegando che la Per_1
ostacolerebbe il suo diritto di vedere la figlia, pretendendo che gli incontri avvengano in CP_1 sua presenza, e di avere subito un peggioramento della propria condizione economica con riduzione dello stipendio a 1.000,00 euro mensili. Ha pertanto domandato l'ammonimento della convenuta a non presenziare agli incontri e a non ostacolarli in alcun modo, l'affidamento condiviso, il ripristino del regime di visita e la riduzione del contributo al mantenimento a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La convenuta si è costituita, sostenendo di aver chiesto di presenziare agli incontri a tutela della figlia, che, da tempo, non aveva rapporti continuativi con il padre. Ha pertanto chiesto la conferma dell'affidamento superesclusivo, la ripresa degli incontri in luogo neutro, previo adeguato percorso di supporto alla genitorialità, e la riduzione dell'assegno limitata a 350,00 mensili, considerata la propria condizione di disoccupazione.
Dopo aver sentito le parti e la minore, il Giudice Istruttore delegato ha disposto la presa in carico della minore da parte dei servizi sociali e del servizio NPI per l'organizzazione di incontri in luogo neutro con il padre e la riduzione dell'assegno a 300,00 euro mensili, confermando per il resto i provvedimenti vigenti. Sono state acquisite diverse relazioni di aggiornamento dei servizi al fine di verificare l'andamento del percorso e, infine, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19.2.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo accogliersi le conclusioni di parte convenuta.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 18.12.2023 nella parte in cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. Per la decisione sull'affidamento della minore e sul regime di visita, non può prescindersi da quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali e del servizio NPI, il cui intervento è stato disposto a seguito dell'ascolto della minore. ha infatti dichiarato all'udienza del Per_1
12.12.2023 di non ricordare nemmeno il tempo trascorso dall'ultimo incontro con il padre e di non intendere vederlo nemmeno alla presenza della madre o di altre persone con la seguente motivazione: “Non lo vorrei vedere perché per me non ha mai fatto niente e se ne è andato e non
l'ho più visto”.
pagina 4 di 7 Nella prima relazione trasmessa, anteriore all'avvio degli incontri in luogo neutro, il servizio NPI riporta come la coppia si ponesse con una modalità apertamente conflittuale e di svalutazione reciproca sul riconoscimento della genitorialità dell'altro: la madre non riconosceva la necessità della figlia di riprendere i contatti con il padre e rivendicava il suo diritto di crescere la minore senza ingerenze da parte dell'altro genitore, mentre il padre, pur dichiarandosi disponibile ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, non mostrava consapevolezza di essere stato inadempiente nei confronti della figlia. La minore a sua volta ripeteva in modo rigido di non voler incontrare il padre poiché “ci ha abbandonate” e ammetteva che la madre le espliciterebbe la contrarietà agli incontri per motivazioni legate ad aspetti economici. Gli incontri hanno avuto successivamente avvio e, nella relazione del 24.4.2024, si dava atto di come la convenuta, pur mantenendo dei timori per la stabilità della figlia, la accompagnasse regolarmente agli appuntamenti. Anche la minore si era mostrata maggiormente disponibile, affrontando però gli incontri con un atteggiamento di rassegnazione. Quanto al padre, si rilevava invece ancora uno scarso riconoscimento dei vissuti della figlia e una scarsa consapevolezza circa la propria condotta abbandonica. Le relazioni più recenti risalgono invece al mese di settembre 2024: la viene descritta come speranzosa che “il prossimo incontro tra ed il padre sia CP_1 Per_1
l'ultimo”, mentre la minore definisce il padre come un estraneo e non desidera ampliare gli incontri in luogo neutro né in termini di tempo né di frequenza. Quanto al padre, viene valutato negativamente il percorso sino a quel momento intrapreso in quanto egli non riesce a essere attivo nel riconoscimento delle proprie mancanze e presenta difficoltà a far fronte alle modalità di interazione distaccate poste in essere dalla figlia. Secondo i servizi, pertanto, gli incontri non sono attualmente idonei a costruire un legame IGnificativo tra padre e figlia.
Ciò premesso in ordine all'andamento degli incontri, deve darsi atto che il ricorrente non ha riproposto nelle conclusioni definitive la domanda di ammonimento nei confronti della convenuta. Non vi erano però in ogni caso i presupposti per l'adozione di tale provvedimento, considerato che è vero che la , come riferito dai servizi, non incoraggia la figlia nella CP_1 frequentazione con il padre, ma le difficoltà di relazione sono dovute anche e soprattutto alle condotte di quest'ultimo, che non si è occupato con costanza della minore e non sembra riconoscere le proprie mancanze.
Il ricorrente ha altresì rinunciato all'originaria domanda di affidamento condiviso, chiedendo la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre. Come già osservato nei provvedimenti provvisori, non è questa la sede per rivedere, se non per fatti nuovi sopravvenuti, le statuizioni pagina 5 di 7 del provvedimento di questo Tribunale del 6.10.2022 con cui era stato attribuito l'affidamento superesclusivo alla madre sulla base del grave disinteressamento paterno, sia da un punto di vista morale che da quello materiale. È sicuramente apprezzabile che il attraverso Per_1
l'introduzione del presente giudizio, abbia chiesto di ripristinare la frequentazione con la figlia, ma, come rilevato in precedenza, il percorso di riavvicinamento risulta particolarmente complicato anche a causa delle difficoltà paterne a entrare in sintonia con la minore. Va inoltre rilevato che, anche successivamente al provvedimento del 2022, il ricorrente ha continuato a non corrispondere il contributo al mantenimento, rendendo necessario il pagamento diretto da parte del datore di lavoro. Si ritiene pertanto opportuno, come da ultimo riconosciuto dallo stesso mantenere le attuali modalità di affidamento, che potranno eventualmente essere Per_1 modificate in futuro in caso di positiva evoluzione del rapporto.
Quanto alla prosecuzione degli incontri, i difensori del ricorrente hanno rappresentato di essere stati contattati in data 17.12.2024 dall'assistente sociale che ha loro rappresentato che, durante l'ultima seduta, il avrebbe riferito di voler interrompere i luoghi neutri a fronte Per_1 dell'impossibilità di instaurare un dialogo con la figlia. Contattato telefonicamente dai difensori, il ricorrente avrebbe confermato di avere avuto un crollo emotivo durante l'ultimo incontro, ma il suggerimento di chiedere l'interruzione degli incontri sarebbe pervenuto dai servizi sociali. Al di là dell'effettivo svolgersi di tale episodio, ciò che qui rileva è che il ricorrente insiste comunque per la prosecuzione degli incontri, mentre la convenuta ne vorrebbe l'interruzione.
Il Collegio ritiene che la presa in carico vada mantenuta, non potendosi certo rimettere a una minore di soli undici anni, anche a fronte della netta chiusura della madre che inevitabilmente la condiziona, la scelta se frequentare o meno il padre. Resta fermo che gli incontri potranno essere sospesi se, secondo la valutazione dei servizi, dovessero rivelarsi pregiudizievoli per la minore o laddove il padre dovesse manifestare la volontà di interrompere il percorso.
4. Venendo agli aspetti economici, con i provvedimenti provvisori era stata disposta la riduzione del contributo a carico del padre da 450,00 a 300,00 euro mensili, a fronte della documentata riduzione dei redditi del ricorrente (retribuzione scesa da importi compresi tra i 1.600,00 e i
2000,00 euro, 1.500,00 secondo quanto dichiarato in udienza, a circa 1.000,00 euro mensili,
1.200,00 secondo quanto dichiarato in udienza) e del miglioramento delle condizioni della convenuta, che ha contratto matrimonio con il nuovo compagno. Si condividono le valutazioni sulla congruità di tale importo, pari a quello originariamente stabilito dal Tribunale di Torino su accordo delle parti, che teneva sì conto delle diverse condizioni economiche dei genitori rispetto pagina 6 di 7 ad ora, ma anche dei rilevanti tempi di permanenza della minore presso il padre e dell'età di soli sei anni della stessa. Non risulta invece meritevole di accoglimento la richiesta del padre di revocare la debenza a suo carico del 100% dei buoni mensa, concordata fra le parti e confermata nei provvedimenti provvisori, non essendo da allora intervenuti fatti nuovi sopravvenuti.
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
a parziale modifica del decreto del Tribunale di Torino del 23.7.2019, così come modificato dal decreto del Tribunale di Cuneo del 6.10.2022,
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Consorzio Persona_1
Socio Assistenziale del Cuneese e del servizio NPI Asl Cn 1 per l'organizzazione di incontri in luogo neutro con il padre, ferma restando la facoltà per il servizio di sospendere gli incontri se pregiudizievoli per la minore o in caso di richiesta del padre in tal senso,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza Parte_1 CP_1 dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate e al 100% dei buoni mensa, fermo il resto,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella camera di conIGlio del 27.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1941/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Iuliana Cimpoesu e dall'Avv. Daniel Bosioc, presso i quali ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, CP_1 dall'Avv. Giulia Marcella Berti, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“⦁ Al definitivo, in revisione delle condizioni di mantenimento e di affidamento della figlia stabilite dal Tribunale di Torino con decreto del 23.7.2019 (doc. 1), come parzialmente modificate dal Tribunale di Cuneo con decreto del 6.10.2022 (doc. 2):
pagina 1 di 7 - considerato l'andamento degli incontri in luogo neutro, rebus sic stantibus, disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore della IG.ra con Persona_1 CP_1 residenza e collocazione prevalente presso la madre;
- disporre a carico del IG. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
, importo mensile pari a Euro 250,00, o il veriore importo che dovesse risultare più Persona_1 congruo, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento equipollente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ricreative), come meglio identificate dalle Linee guida del C.N.F. del 2017 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare;
- in ogni caso, rigettare la richiesta di controparte di versamento da parte del IG. del 100% Per_1 dei buoni mensa;
- ovvero, in subordine, confermare contributo pari a Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disposto in via provvisoria dal Giudice, rigettando in ogni caso la avversaria richiesta di versamento da parte del IG. di 100% dei buoni mensa;
Per_1
- disporre misure di supporto e la presa in carico della minore, del IG. (e ove ritenuto Per_1 necessario e/o opportuno della IG.ra ) da parte dei servizi sociali e/o del servizio NPI, con CP_1 organizzazione di incontri in luogo neutro con il padre, e progressivamente disporre la liberalizzazione degli incontri con il padre, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 21,00, prelevando la figlia dall'abitazione in cui vive la madre ed ivi riportandola;
- durante la settimana: un pomeriggio alla settimana da concordare, compatibilmente con gli orari lavorativi del IG. e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
Per_1
- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, concordando il periodo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
suddivisione al 50% delle vacanze natalizie invernali con previsione dell'alternanza del periodo 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, indipendentemente dai fine settimana di spettanza della madre o del padre.
Con vittoria di spese legali, oltre accessori e successive occorrende.
In ogni caso e a tal fine, si tenga conto del comportamento complessivo delle parti, in particolare pagina 2 di 7 delle ripetute condotte ostative della IG.ra , manifestate nell'arco dell'intero giudizio, in CP_1 ogni sede.”
Per la convenuta:
“Contrariis rejectis;
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale adito, respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto ed in diritto, respingere la domanda di ammonimento della madre, in quanto infondata, per le ragioni emerse nel corso del giudizio;
confermare che la figlia minore resti affidata alla madre nella forma dell'affido c.d. Per_1 esclusivo rafforzato, prevedendo espressamente che la stessa possa continuare ad assumere in autonomia anche le decisioni di maggior interesse riguardanti la minore;
confermare, altresì, che resti collocata in via prevalente presso l'abitazione materna;
Per_1 sospendere, anche formalmente, gli incontri tra il padre e la figlia, non risultando allo stato possibile una loro continuazione, anche alla luce dell'immotivata interruzione da parte del Sig. del percorso di sostegno alla genitorialità; Per_1 confermare, infine, vista l'attuale situazione reddituale del ricorrente, che il padre corrisponda alla madre un assegno, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole, di € 300,00
(rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat), oltre al 50% delle spese di carattere straordinario necessarie per la stessa, oltre al 100% dei buoni mensa;
Con onorari e spese di giudizio.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni di parte convenuta”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La minore è nata a [...] il [...] dalla relazione more uxorio tra Persona_1
e . Parte_1 CP_1
Con decreto del 27.7.2019, il Tribunale di Torino ha disposto, su richiesta congiunta delle parti,
l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita con il padre comprendente fine settimana alterni, un pomeriggio infrasettimanale e alcuni periodi nelle vacanze e un contributo al mantenimento a carico del di 300,00 euro mensili, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dei buoni mensa. Con successivo provvedimento del 6.10.2022, il Tribunale di Cuneo, su ricorso della madre e nella contumacia del padre, ha disposto l'affidamento superesclusivo di alla e l'aumento del contributo al Per_1 CP_1
pagina 3 di 7 mantenimento a 450,00 euro mensili, sulla base del disinteresse mostrato dal padre nei confronti della figlia.
Con ricorso del 27.7.2023, il ha chiesto la modifica di tali provvedimenti, allegando che la Per_1
ostacolerebbe il suo diritto di vedere la figlia, pretendendo che gli incontri avvengano in CP_1 sua presenza, e di avere subito un peggioramento della propria condizione economica con riduzione dello stipendio a 1.000,00 euro mensili. Ha pertanto domandato l'ammonimento della convenuta a non presenziare agli incontri e a non ostacolarli in alcun modo, l'affidamento condiviso, il ripristino del regime di visita e la riduzione del contributo al mantenimento a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La convenuta si è costituita, sostenendo di aver chiesto di presenziare agli incontri a tutela della figlia, che, da tempo, non aveva rapporti continuativi con il padre. Ha pertanto chiesto la conferma dell'affidamento superesclusivo, la ripresa degli incontri in luogo neutro, previo adeguato percorso di supporto alla genitorialità, e la riduzione dell'assegno limitata a 350,00 mensili, considerata la propria condizione di disoccupazione.
Dopo aver sentito le parti e la minore, il Giudice Istruttore delegato ha disposto la presa in carico della minore da parte dei servizi sociali e del servizio NPI per l'organizzazione di incontri in luogo neutro con il padre e la riduzione dell'assegno a 300,00 euro mensili, confermando per il resto i provvedimenti vigenti. Sono state acquisite diverse relazioni di aggiornamento dei servizi al fine di verificare l'andamento del percorso e, infine, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19.2.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo accogliersi le conclusioni di parte convenuta.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 18.12.2023 nella parte in cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. Per la decisione sull'affidamento della minore e sul regime di visita, non può prescindersi da quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali e del servizio NPI, il cui intervento è stato disposto a seguito dell'ascolto della minore. ha infatti dichiarato all'udienza del Per_1
12.12.2023 di non ricordare nemmeno il tempo trascorso dall'ultimo incontro con il padre e di non intendere vederlo nemmeno alla presenza della madre o di altre persone con la seguente motivazione: “Non lo vorrei vedere perché per me non ha mai fatto niente e se ne è andato e non
l'ho più visto”.
pagina 4 di 7 Nella prima relazione trasmessa, anteriore all'avvio degli incontri in luogo neutro, il servizio NPI riporta come la coppia si ponesse con una modalità apertamente conflittuale e di svalutazione reciproca sul riconoscimento della genitorialità dell'altro: la madre non riconosceva la necessità della figlia di riprendere i contatti con il padre e rivendicava il suo diritto di crescere la minore senza ingerenze da parte dell'altro genitore, mentre il padre, pur dichiarandosi disponibile ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, non mostrava consapevolezza di essere stato inadempiente nei confronti della figlia. La minore a sua volta ripeteva in modo rigido di non voler incontrare il padre poiché “ci ha abbandonate” e ammetteva che la madre le espliciterebbe la contrarietà agli incontri per motivazioni legate ad aspetti economici. Gli incontri hanno avuto successivamente avvio e, nella relazione del 24.4.2024, si dava atto di come la convenuta, pur mantenendo dei timori per la stabilità della figlia, la accompagnasse regolarmente agli appuntamenti. Anche la minore si era mostrata maggiormente disponibile, affrontando però gli incontri con un atteggiamento di rassegnazione. Quanto al padre, si rilevava invece ancora uno scarso riconoscimento dei vissuti della figlia e una scarsa consapevolezza circa la propria condotta abbandonica. Le relazioni più recenti risalgono invece al mese di settembre 2024: la viene descritta come speranzosa che “il prossimo incontro tra ed il padre sia CP_1 Per_1
l'ultimo”, mentre la minore definisce il padre come un estraneo e non desidera ampliare gli incontri in luogo neutro né in termini di tempo né di frequenza. Quanto al padre, viene valutato negativamente il percorso sino a quel momento intrapreso in quanto egli non riesce a essere attivo nel riconoscimento delle proprie mancanze e presenta difficoltà a far fronte alle modalità di interazione distaccate poste in essere dalla figlia. Secondo i servizi, pertanto, gli incontri non sono attualmente idonei a costruire un legame IGnificativo tra padre e figlia.
Ciò premesso in ordine all'andamento degli incontri, deve darsi atto che il ricorrente non ha riproposto nelle conclusioni definitive la domanda di ammonimento nei confronti della convenuta. Non vi erano però in ogni caso i presupposti per l'adozione di tale provvedimento, considerato che è vero che la , come riferito dai servizi, non incoraggia la figlia nella CP_1 frequentazione con il padre, ma le difficoltà di relazione sono dovute anche e soprattutto alle condotte di quest'ultimo, che non si è occupato con costanza della minore e non sembra riconoscere le proprie mancanze.
Il ricorrente ha altresì rinunciato all'originaria domanda di affidamento condiviso, chiedendo la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre. Come già osservato nei provvedimenti provvisori, non è questa la sede per rivedere, se non per fatti nuovi sopravvenuti, le statuizioni pagina 5 di 7 del provvedimento di questo Tribunale del 6.10.2022 con cui era stato attribuito l'affidamento superesclusivo alla madre sulla base del grave disinteressamento paterno, sia da un punto di vista morale che da quello materiale. È sicuramente apprezzabile che il attraverso Per_1
l'introduzione del presente giudizio, abbia chiesto di ripristinare la frequentazione con la figlia, ma, come rilevato in precedenza, il percorso di riavvicinamento risulta particolarmente complicato anche a causa delle difficoltà paterne a entrare in sintonia con la minore. Va inoltre rilevato che, anche successivamente al provvedimento del 2022, il ricorrente ha continuato a non corrispondere il contributo al mantenimento, rendendo necessario il pagamento diretto da parte del datore di lavoro. Si ritiene pertanto opportuno, come da ultimo riconosciuto dallo stesso mantenere le attuali modalità di affidamento, che potranno eventualmente essere Per_1 modificate in futuro in caso di positiva evoluzione del rapporto.
Quanto alla prosecuzione degli incontri, i difensori del ricorrente hanno rappresentato di essere stati contattati in data 17.12.2024 dall'assistente sociale che ha loro rappresentato che, durante l'ultima seduta, il avrebbe riferito di voler interrompere i luoghi neutri a fronte Per_1 dell'impossibilità di instaurare un dialogo con la figlia. Contattato telefonicamente dai difensori, il ricorrente avrebbe confermato di avere avuto un crollo emotivo durante l'ultimo incontro, ma il suggerimento di chiedere l'interruzione degli incontri sarebbe pervenuto dai servizi sociali. Al di là dell'effettivo svolgersi di tale episodio, ciò che qui rileva è che il ricorrente insiste comunque per la prosecuzione degli incontri, mentre la convenuta ne vorrebbe l'interruzione.
Il Collegio ritiene che la presa in carico vada mantenuta, non potendosi certo rimettere a una minore di soli undici anni, anche a fronte della netta chiusura della madre che inevitabilmente la condiziona, la scelta se frequentare o meno il padre. Resta fermo che gli incontri potranno essere sospesi se, secondo la valutazione dei servizi, dovessero rivelarsi pregiudizievoli per la minore o laddove il padre dovesse manifestare la volontà di interrompere il percorso.
4. Venendo agli aspetti economici, con i provvedimenti provvisori era stata disposta la riduzione del contributo a carico del padre da 450,00 a 300,00 euro mensili, a fronte della documentata riduzione dei redditi del ricorrente (retribuzione scesa da importi compresi tra i 1.600,00 e i
2000,00 euro, 1.500,00 secondo quanto dichiarato in udienza, a circa 1.000,00 euro mensili,
1.200,00 secondo quanto dichiarato in udienza) e del miglioramento delle condizioni della convenuta, che ha contratto matrimonio con il nuovo compagno. Si condividono le valutazioni sulla congruità di tale importo, pari a quello originariamente stabilito dal Tribunale di Torino su accordo delle parti, che teneva sì conto delle diverse condizioni economiche dei genitori rispetto pagina 6 di 7 ad ora, ma anche dei rilevanti tempi di permanenza della minore presso il padre e dell'età di soli sei anni della stessa. Non risulta invece meritevole di accoglimento la richiesta del padre di revocare la debenza a suo carico del 100% dei buoni mensa, concordata fra le parti e confermata nei provvedimenti provvisori, non essendo da allora intervenuti fatti nuovi sopravvenuti.
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
a parziale modifica del decreto del Tribunale di Torino del 23.7.2019, così come modificato dal decreto del Tribunale di Cuneo del 6.10.2022,
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Consorzio Persona_1
Socio Assistenziale del Cuneese e del servizio NPI Asl Cn 1 per l'organizzazione di incontri in luogo neutro con il padre, ferma restando la facoltà per il servizio di sospendere gli incontri se pregiudizievoli per la minore o in caso di richiesta del padre in tal senso,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza Parte_1 CP_1 dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate e al 100% dei buoni mensa, fermo il resto,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella camera di conIGlio del 27.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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