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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14533/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14533 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, Parte_1
attore opponente, con l'avv. Valentina Luraghi
e nella sua qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_2
convenuta opposta, con l'avv. Giancarlo Catavello
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20 febbraio 2025 e perciò, per entrambe le parti, come da atto note di p.c. depositate telematicamente il 14 febbraio 2025
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 4004/2021 del 25 ottobre 2021 il Giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare, entro 40 giorni dalla notifica, la somma di Euro 65.325,68, Parte_1
oltre interessi, euro 2.135,00 per compensi, Euro 406,50 per esborsi, oltre accessori come per legge, con diritto del debitore di proporre opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto,
pagina 1 di 4 a titolo di canoni scaduti, rivalsa IMU e servizi di leasing. Il decreto ingiuntivo veniva notificato all'intimato a mezzo posta in data 2 novembre 2021. Avverso il decreto ingiuntivo in parola il Pt_1
proponeva tempestiva opposizione, notificata il 21 dicembre 2021, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da CP_3
L'ingiunto, conduttore finanziario dell'immobile sito in Tavernole sul Mella, via De Contrini, a lui locato finanziariamente da Unicredit EA s.p.a., eccepiva la mancanza di prova della legittimazione attiva della convenuta opposta;
la non debenza della somma richiesta a titolo di canoni, essendo applicabile al contratto di leasing traslativo in via analogica la disciplina della vendita con patto di riservato dominio, ex art. 1526, cpv., c.c., così come delle rivalse IMU e dei servizi di leasing, in quanto relativi al periodo successivo alla riconsegna dell'immobile alla concedente, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, da parte dell'opponente, all'obbligo del pagamento dei canoni.
Tutto ciò premesso, la parte attrice opponente chiedeva in via preliminare che fosse dichiarato il difetto della titolarità in capo a del credito azionato in via monitoria;
nel merito che fosse Controparte_2 dichiarato che nulla era dovuto dall'attore in dipendenza del contratto azionato;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio in persona della procuratrice contestando la Controparte_2 CP_1
fondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione, chiedendo conseguentemente il rigetto dell'opposizione, con integrale conferma dell'opposto decreto;
in subordine la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 65.325,68, o della diversa somma che fosse accertata in esito all'istruttoria.
All'udienza di prima comparizione del 30 maggio 2022 il Giudice, ritenuto che l'opposizione fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione, non concedeva la provvisoria esecutorietà all'opposto decreto;
quindi, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale udienza il giudice tratteneva la causa in decisione.
2. La mancata prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
L'eccezione è fondata.
Ed invero secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la parte che assuma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova pagina 2 di 4 documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 24798 del 5 novembre 2020; cfr. anche Sez. I. sent. n. 4116 del 2 marzo 2016).
A tale proposito osserva il giudicante come la convenuta opposta non ha prodotto alcuna prova che il credito in oggetto fosse compreso nell'oggetto (ovvero in un allegato) dell'atto notarile in data 25 giugno 2021 di cessione in blocco (da Unicredit EA s.p.a. a , non avendo Controparte_2
tempestivamente prodotto il contratto di cessione in blocco.
Né può dirsi che la natura dei crediti de quibus possa consentire di collocarli inequivocamente nella categoria di crediti oggetto della cessione in blocco ex art. 58 TUB, quale risulta nella pubblicazione nella G.U. (cfr. doc. A.3 di parte convenuta opposta); ed invero, anche l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, citato da parte convenuta, per il quale è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario in blocco ex art. 58 TUB la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, richiede che “gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio
2023) – ciò che certamente non può dirsi nel caso che ci occupa.
Ed invero non risulta inequivocamente che i crediti già vantati da Unicredit EA s.p.a. nei confronti dell'odierno opponente fossero ricompresi tra quelli oggetto della cessione in blocco a CP_2
dal momento che negli avvisi in G.U. delle cessioni di credito si fa riferimento alla cessione in
[...] blocco di “tutti i crediti derivanti da contratti di leasing …. come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal cedente nei confronti del relativo debitore ceduto” – ciò da cui si evince che non risulta la cessione in blocco di tutti i crediti aventi determinate caratteristiche, ma che per la loro individuazione si sarebbe dovuto fare riferimento a un documento esterno – come detto non ritualmente prodotto (né producibile, trattandosi di un sito internet, suscettibile di essere variato in qualunque momento, essendo di formazione unilaterale da parte della convenuta, oltre che modificabile ad opera della convenuta medesima).
Né al fine di tale prova possono essere utilizzati i documenti prodotti dalla parte convenuta, in quanto tale produzione è tardiva, e tale tardività è stata tempestivamente e ritualmente eccepita dalla parte opponente in sede di memoria di replica.
pagina 3 di 4 Né infine può supplire a tale mancanza la mera comunicazione da parte di al di CP_2 Pt_1
essere cessionaria del credito in questione – vale a dire la dichiarazione del preteso cessionario che pretenda di attestare l'avvenuto acquisto – dichiarazione del tutto sfornita di valenza probatoria.
Ciò da cui discende che, in accoglimento della eccezione sollevata tempestivamente da parte opponente, dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_2
3. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti dell'odierno opponente.
Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni delle parti.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi € 406,50 per anticipazioni ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 25 ottobre 2021 al n. 4004/2021 ord. nei confronti di Pt_1
rigetta la domanda proposta da nei confronti di condanna la
[...] Controparte_2 Parte_1
convenuta opposta al pagamento, in favore del predetto opponente, della somma complessiva di €
14.509,50, di cui € 406,50 per anticipazioni ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 19 maggio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14533 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, Parte_1
attore opponente, con l'avv. Valentina Luraghi
e nella sua qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_2
convenuta opposta, con l'avv. Giancarlo Catavello
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20 febbraio 2025 e perciò, per entrambe le parti, come da atto note di p.c. depositate telematicamente il 14 febbraio 2025
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 4004/2021 del 25 ottobre 2021 il Giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare, entro 40 giorni dalla notifica, la somma di Euro 65.325,68, Parte_1
oltre interessi, euro 2.135,00 per compensi, Euro 406,50 per esborsi, oltre accessori come per legge, con diritto del debitore di proporre opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto,
pagina 1 di 4 a titolo di canoni scaduti, rivalsa IMU e servizi di leasing. Il decreto ingiuntivo veniva notificato all'intimato a mezzo posta in data 2 novembre 2021. Avverso il decreto ingiuntivo in parola il Pt_1
proponeva tempestiva opposizione, notificata il 21 dicembre 2021, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da CP_3
L'ingiunto, conduttore finanziario dell'immobile sito in Tavernole sul Mella, via De Contrini, a lui locato finanziariamente da Unicredit EA s.p.a., eccepiva la mancanza di prova della legittimazione attiva della convenuta opposta;
la non debenza della somma richiesta a titolo di canoni, essendo applicabile al contratto di leasing traslativo in via analogica la disciplina della vendita con patto di riservato dominio, ex art. 1526, cpv., c.c., così come delle rivalse IMU e dei servizi di leasing, in quanto relativi al periodo successivo alla riconsegna dell'immobile alla concedente, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, da parte dell'opponente, all'obbligo del pagamento dei canoni.
Tutto ciò premesso, la parte attrice opponente chiedeva in via preliminare che fosse dichiarato il difetto della titolarità in capo a del credito azionato in via monitoria;
nel merito che fosse Controparte_2 dichiarato che nulla era dovuto dall'attore in dipendenza del contratto azionato;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio in persona della procuratrice contestando la Controparte_2 CP_1
fondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione, chiedendo conseguentemente il rigetto dell'opposizione, con integrale conferma dell'opposto decreto;
in subordine la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 65.325,68, o della diversa somma che fosse accertata in esito all'istruttoria.
All'udienza di prima comparizione del 30 maggio 2022 il Giudice, ritenuto che l'opposizione fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione, non concedeva la provvisoria esecutorietà all'opposto decreto;
quindi, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale udienza il giudice tratteneva la causa in decisione.
2. La mancata prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
L'eccezione è fondata.
Ed invero secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la parte che assuma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova pagina 2 di 4 documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 24798 del 5 novembre 2020; cfr. anche Sez. I. sent. n. 4116 del 2 marzo 2016).
A tale proposito osserva il giudicante come la convenuta opposta non ha prodotto alcuna prova che il credito in oggetto fosse compreso nell'oggetto (ovvero in un allegato) dell'atto notarile in data 25 giugno 2021 di cessione in blocco (da Unicredit EA s.p.a. a , non avendo Controparte_2
tempestivamente prodotto il contratto di cessione in blocco.
Né può dirsi che la natura dei crediti de quibus possa consentire di collocarli inequivocamente nella categoria di crediti oggetto della cessione in blocco ex art. 58 TUB, quale risulta nella pubblicazione nella G.U. (cfr. doc. A.3 di parte convenuta opposta); ed invero, anche l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, citato da parte convenuta, per il quale è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario in blocco ex art. 58 TUB la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, richiede che “gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio
2023) – ciò che certamente non può dirsi nel caso che ci occupa.
Ed invero non risulta inequivocamente che i crediti già vantati da Unicredit EA s.p.a. nei confronti dell'odierno opponente fossero ricompresi tra quelli oggetto della cessione in blocco a CP_2
dal momento che negli avvisi in G.U. delle cessioni di credito si fa riferimento alla cessione in
[...] blocco di “tutti i crediti derivanti da contratti di leasing …. come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal cedente nei confronti del relativo debitore ceduto” – ciò da cui si evince che non risulta la cessione in blocco di tutti i crediti aventi determinate caratteristiche, ma che per la loro individuazione si sarebbe dovuto fare riferimento a un documento esterno – come detto non ritualmente prodotto (né producibile, trattandosi di un sito internet, suscettibile di essere variato in qualunque momento, essendo di formazione unilaterale da parte della convenuta, oltre che modificabile ad opera della convenuta medesima).
Né al fine di tale prova possono essere utilizzati i documenti prodotti dalla parte convenuta, in quanto tale produzione è tardiva, e tale tardività è stata tempestivamente e ritualmente eccepita dalla parte opponente in sede di memoria di replica.
pagina 3 di 4 Né infine può supplire a tale mancanza la mera comunicazione da parte di al di CP_2 Pt_1
essere cessionaria del credito in questione – vale a dire la dichiarazione del preteso cessionario che pretenda di attestare l'avvenuto acquisto – dichiarazione del tutto sfornita di valenza probatoria.
Ciò da cui discende che, in accoglimento della eccezione sollevata tempestivamente da parte opponente, dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_2
3. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti dell'odierno opponente.
Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni delle parti.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi € 406,50 per anticipazioni ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 25 ottobre 2021 al n. 4004/2021 ord. nei confronti di Pt_1
rigetta la domanda proposta da nei confronti di condanna la
[...] Controparte_2 Parte_1
convenuta opposta al pagamento, in favore del predetto opponente, della somma complessiva di €
14.509,50, di cui € 406,50 per anticipazioni ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 19 maggio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4