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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 3310/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti FALETTI PAOLA e LAMBERTI LAURA RICORRENTE contro nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. ontraevano matrimonio il 26/03/2022, scegliendo Parte_1 Controparte_1 il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione non nascevano figli.
2. Con ricorso depositato il 15.3.24, il ricorrente ha chiesto la separazione e il divorzio dalla resistente.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla resistente, che tuttavia non si è costituita in giudizio.
Con sentenza parziale emessa in questo stesso procedimento l'8.11.24 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi. La sentenza parziale e la relativa ordinanza di remissione in istruttoria sono state notificate alla resistente.
Con note scritte del 27.10.25 il ricorrente ha insistito per la pronuncia del divorzio.
All'udienza dell'11.11.25 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note scritte del 27.10.25) sono state:
«
1. Pronunciare il divorzio dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
2. Dare atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale e ha prelevato tutti i suoi effetti personali. Parte_1
3. Nulla disporre per i figli nati dalle rispettive precedenti unioni.
4. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti per cui non è dovuto alcun assegno di mantenimento;
5. Porre a carico di parte convenuta le spese del presente giudizio».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 19.3.24, non ha formulato osservazioni.
4. La causa non necessita di istruttoria, trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo matrimoniale.
L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi emerge dagli atti di causa. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge divorzile, essendo trascorso più di un anno dall'udienza di separazione.
Non occorre pronunciarsi sulle statuizioni collaterali, in mancanza di domande di controparte.
5. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sul mero vincolo non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale dell'8.11.24, che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi – provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi: nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...] Controparte_1 unitisi i dolino-VR (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bardolino al numero 19, parte II, serie C, dell'anno 2022);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/11/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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