Sentenza 23 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/10/2023, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 00825/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da la sig.ra IN Sara, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Società Gsg Sas, la sig.ra RR Denise, in proprio nonché in qualità di titolare dell’omonima ditta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , e la sig.ra RI PA RR, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Scuglia e Luciano Cau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Luciano Cau in Sanluri, via Ungaretti 2;
contro
Comune di Samassi, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Luigi Machiavelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 20 del 19.8.2022, a firma del Sindaco del Comune di Samassi, che ha disposto, “ con decorrenza dal 22 agosto 2022 e sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione ”, la chiusura del mercato civico e la contemporanea cessazione delle attività alimentari ivi esercitate;
- del verbale di sopralluogo del Servizio U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS di Sanluri del 3.8.2022, avente ad oggetto “ Sopralluogo igienico sanitario area mercato civico Comune di Samassi ”, pervenuto al Comune in data 11.8.2022 e protocollato in pari data al n. 12588;
- del parere del Servizio manutenzione del Comune di Samassi, con il quale, in considerazione del menzionato verbale di sopralluogo, è stata rilevata l’impossibilità di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del mercato civico con interventi di immediata manutenzione;
- di ogni altro atto presupposto e/o collegato;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.1.2023:
- dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 20 del 19.8.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;
- del verbale di sopralluogo del Servizio U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ATS di Sanluri del 3.8.2022, già impugnato con il ricorso introduttivo;
- della nota di riscontro (priva di protocollo e qualificata come comunicazione interna) avente ad oggetto “ Relazione ambientale ATS su Mercato Civico ” del 19.8.2022, a firma del Responsabile del Servizio manutenzione del Comune di Samassi, con la quale, in considerazione del menzionato verbale di sopralluogo, è stata rilevata l’impossibilità di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- di ogni altro atto presupposto e/o collegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Samassi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo le ricorrenti, concessionarie di spazi per la vendita di prodotti alimentari all’interno del mercato civico di Via Risorgimento del Comune di Samassi (formato da una bottega e da una serie di box, tutti spazi e immobili di proprietà dell’Ente), hanno impugnato l’ordinanza sindacale contingibile e urgente meglio indicata in epigrafe, con cui il Sindaco di Samassi, in data 19.8.2022, ha disposto, “ con decorrenza dal 22 agosto 2022 e sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione ”, la chiusura del mercato civico e la contemporanea sospensione delle attività di rivendita di prodotti alimentari ivi esercitate.
1.1. A fondamento di tale decisione l’ordinanza sindacale richiama una situazione di pericolo sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza dei luoghi, rinviando al verbale di sopralluogo del 3.8.2022 eseguito dal Servizio U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS di Sanluri e ad un parere del Servizio manutenzione comunale secondo cui sussisterebbe l’impossibilità di effettuare “ con immediati interventi di manutenzione il ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza del mercato civico ”.
1.2. Secondo le ricorrenti il Sindaco, richiamando presunte criticità strutturali e igienico-sanitarie di un bene di proprietà comunale, avrebbe di fatto disposto la sospensione (o meglio, a loro dire, la revoca implicita) delle concessioni degli spazi, ricorrendo impropriamente allo strumento extra ordinem dell’ordinanza contingibile e urgente.
1.3. Le ricorrenti espongono che il rapporto concessorio con il Comune è regolamentato dai provvedimenti di concessione e dal “Regolamento di Gestione del Mercato Civico”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 13.6.2003, il quale, per quanto di interesse ai fini dell’odierna vicenda, dispone che:
- “ Il mercato è condotto in economia dal Comune secondo le disposizioni di legge e le norme del presente regolamento, salvo eventuali modifiche, aggiunte o sostituzioni, purché sancite e deliberate nelle forme e nei modi di legge ” (art. 2 – Forma di gestione);
- “ Alla sorveglianza e al buon funzionamento del mercato, nella gestione in economia, sovraintende apposito funzionario incaricato dal Sindaco coadiuvato dai Vigili Urbani ” (art. 4 – Sorveglianza);
- “ La concessione dei box e degli altri locali ha la durata di norma decennale ed è di competenza del Responsabile del Servizio; potranno, se opportuno, essere accordate concessioni temporanee di durata inferiore ai dieci anni. La concessione dei posti è rilasciata dietro pagamento di un canone mensile che verrà determinato annualmente dagli organi competenti ” (art. 8).
L’art. 12 del Regolamento, poi, disciplina puntualmente gli obblighi dei concessionari e, in particolare, al punto 11) così statuisce: “ (…) 11) I singoli concessionari sono personalmente responsabili della buona manutenzione, conservazione e pulizia degli spazi loro assegnati, e non possono apportarvi la più piccola modifica senza il preventivo permesso scritto dell'Autorità Comunale. Ogni e qualsiasi danno arrecato alla bottega e ai banchi, per negligenza, dolo o colpa in genere dei concessionari, sarà addebitato ai medesimi, indipendentemente dai provvedimenti di sospensione o revoca che all'uopo potranno essere adottati ”. Ne consegue che l’esecuzione di interventi di modifica, messa a norma, ristrutturazione, sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale.
L’art. 13 disciplina tassativamente le ipotesi di decadenza, sospensione e revoca della concessione.
Da ultimo, l’articolo 18 (“Norma finale”) dispone che “ (…) 2) Per quanto non contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi in materia ”.
1.4. Espongono ancora in fatto le ricorrenti che sin dal 2013 avevano denunciato al Comune concedente la necessità di eseguire, con estrema urgenza, alcuni interventi diretti a risolvere problematiche riguardanti il mercato civico (sistemazione dell’illuminazione interna, solo in parte funzionante; sistemazione della luce esterna all’ingresso del mercato; sistemazione delle serrande ubicate nella zona di scarico delle merci); segnalazioni tuttavia rimaste prive di riscontro da parte dell’Ente.
Soltanto nel 2019 il Comune ha affidato all’impresa Sa.T Costruzioni Di Saba IO G. & C la realizzazione dei lavori di “ messa in sicurezza del mercato civico comunale ” per un importo di € 70.000,00, che le ricorrenti presumono essere stati eseguiti e ultimati a regola d’arte.
1.5. Il ricorso è affidato alle seguenti censure.
1) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 50, commi 4 e 5 e 54, commi 4, 4 bis, e 7. Difetto e carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente. Eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento di potere. Arbitrario ed irragionevole ricorso allo strumento extra ordinem delle ordinanze contingibili e urgenti. Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, previsti dall’art. 1 della L. 241/90 ”.
Le ricorrenti lamentano che il Comune, a conoscenza da tempo della situazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei locali (essendo i luoghi e gli spazi di cui si controverte, come detto, di proprietà dell’Ente, che recentemente ha fatto eseguire alcuni interventi di messa in sicurezza), avrebbe dovuto e potuto nuovamente intervenire con le medesime modalità ordinarie (per es. con l’eventuale esecuzione di lavori di adeguamento e messa in sicurezza di tali spazi, ove necessari).
L’ordinanza impugnata, inoltre, non fa alcun cenno ai recenti lavori di messa in sicurezza del mercato, ciò che denoterebbe una carenza motivazionale.
Secondo la prospettazione attorea difetterebbero, nel caso di specie, i presupposti caratterizzanti la contingibilità e l’urgenza, richiesti dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).
In particolare, nell’ordinanza impugnata, al di là di un generico riferimento a possibili (dunque solo ipotetiche) evoluzioni suscettibili di determinare non meglio precisate condizioni di rischio per le persone, non sarebbe rinvenibile alcun concreto riferimento all’esistenza di una situazione di grave, concreto e imminente pericolo all’incolumità e alla sicurezza pubblica tale da legittimare il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente. Né troverebbe riscontro l’asserita impossibilità di porre in essere interventi di manutenzione idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie del mercato civico.
Ribadiscono, dunque, le ricorrenti che nel caso di specie non solo non verrebbe indicato il presunto pericolo e la sua gravità, ma difetterebbe anche il presupposto della imprevedibilità della situazione, che al contrario sarebbe stata ben nota all’Amministrazione, tanto che, come visto, recentemente il Comune aveva pure eseguito alcuni lavori di messa in sicurezza dei locali.
Le ricorrenti, poi, censurano la mancata indicazione, nell’atto impugnato, del termine di efficacia temporale della misura adottata (ossia della chiusura del mercato civico e della sospensione delle attività alimentari), avendone il Sindaco disposto il perdurare degli effetti “ sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione ”. Nella sostanza il Comune, nel caso di specie, avrebbe adoperato una tipologia di provvedimento strutturalmente congegnato dal legislatore per produrre effetti limitati nel tempo quale fonte definitiva della regolamentazione del rapporto.
Sotto diverso profilo, l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da sviamento, in quanto il Sindaco avrebbe utilizzato lo strumento contingibile e urgente non già per le finalità sue proprie, previste dal legislatore (ossia porre rimedio ad un imprevisto e imminente pericolo all’incolumità pubblica), bensì per chiudere a tempo indeterminato il mercato civico, sospendendo sine die le concessioni in essere; e ciò, soggiungono le esponenti, perché l’Amministrazione non avrebbe programmato per tempo l’esecuzione degli interventi necessari. La decisione di chiudere il mercato, allora, secondo le ricorrenti, andrebbe ricercata – come evincibile, a loro dire, anche da dichiarazioni rilasciate dal Sindaco agli organi di stampa: v. doc. 12 di parte ricorrente - perlopiù in motivazioni attinenti alla sostenibilità economica delle concessioni de quibus (in ragione della scarsa remuneratività dei canoni applicati agli esercenti, insufficienti a coprire i costi di gestione): tutti aspetti la cui soluzione non sarebbe demandabile ad un provvedimento contingibile e urgente.
Le esponenti, inoltre, censurano l’ordinanza sindacale sul piano motivazionale anche sotto un altro profilo, in quanto non si farebbe alcun cenno a eventuali verifiche circa la disponibilità di spazi alternativi da assegnare temporaneamente ai concessionari, in attesa della soluzione alle problematiche riscontrate. Le interessate, al riguardo, lamentano di essere state costrette a subire la repentina e unilaterale sospensione della concessione, che ha impedito la prosecuzione dell’attività lavorativa cagionando loro un grave pregiudizio (per mancato guadagno e perdita dell’avviamento).
L’ordinanza gravata contrasterebbe anche con i principi di adeguatezza e proporzionalità, in quanto il Sindaco, nella fattispecie, a fronte di non meglio precisate “ possibili evoluzioni che possono determinare condizioni di rischio (...) per le persone ”, avrebbe assunto una decisione oltremodo gravosa e pregiudizievole, imponendo inutili sacrifici alle interessate.
2) “ Eccesso di potere, sotto diverso profilo, nella figura sintomatica dello sviamento di potere. Violazione dell’art. 21- quinquies della L. 241/90. Violazione dell’art. 1575 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 13, 18 del Regolamento del Mercato Civico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13.06.2003. Violazione dell’art. 21- septies della L. 241/90, nullità per difetto assoluto di attribuzione. Violazione del principio dell’affidamento e della buona fede. Violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal Comune e del dovere di cooperazione nell’esecuzione del contratto ”.
Secondo le ricorrenti il Comune di Samassi risulterebbe gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione, in quanto l’Ente, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sul Mercato Civico e dell’art. 1575 c.c., è tenuto a garantire il buon funzionamento del mercato e, più in generale, a mantenerlo in buono stato per consentirne l’uso convenuto.
In quest’ottica il Sindaco, anziché porre rimedio al proprio inadempimento, ripristinando le condizioni di conformità e sicurezza degli spazi assegnati alle ricorrenti, avrebbe utilizzato il potere di ordinanza in assenza dei relativi presupposti e, pertanto, con finalità sviata, disponendo di fatto la revoca (o, comunque, la sospensione sine die ) delle concessioni in essere, in violazione delle norme che regolano la sospensione/revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole che incida su un rapporto negoziale.
In altri termini, secondo le esponenti, l’ordinanza impugnata, eludendo la disciplina prevista per l’emanazione dei provvedimenti di secondo grado (come la revoca e la sospensione), avrebbe surrettiziamente risolto il rapporto concessorio: i) senza avviare un apposito procedimento amministrativo; ii) violando l’obbligo, previsto dal comma 1 – bis dell’art. 21- quinquies della l. n. 241/1990, di riconoscere e liquidare un indennizzo ai soggetti destinatari della revoca (cui sarebbe equiparabile la sospensione della concessione senza previsione di un termine) con effetti su un rapporto negoziale in essere.
Sarebbero state violate, inoltre, le disposizioni regolamentari che disciplinano in modo puntuale le ipotesi di sospensione e revoca delle concessioni.
Sotto diverso profilo, il provvedimento impugnato sarebbe nullo per difetto assoluto di attribuzione del Sindaco, in quanto la revoca e la sospensione delle concessioni rientrano nell’esclusiva competenza del responsabile del servizio.
Peraltro, il Comune avrebbe violato anche il principio di buona fede, affidamento e cooperazione nell’esecuzione del rapporto contrattuale in quanto, pur essendo da tempo a conoscenza delle risalenti problematiche afferenti la sicurezza e la salubrità degli spazi del mercato civico, ha comunque rilasciato le concessioni alle interessate (una delle quali, peraltro, il 4.4.2022), senza accertare la sussistenza delle condizioni minime di idoneità dei locali.
In ogni caso, soggiungono le ricorrenti, il Comune, in attuazione dei principi di cooperazione e di leale collaborazione, prima di sospendere le concessioni avrebbe dovuto attivarsi per consentire alle interessate la prosecuzione dell’attività o, comunque, per riconoscere loro un ristoro/indennizzo per il pregiudizio arrecato dall’inadempimento comunale.
1.6. Si è costituito il Comune intimato per resistere al ricorso.
1.7. Alla camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 le ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare.
1.8. Con motivi aggiunti le ricorrenti, alla luce della sopravvenuta conoscenza – a seguito di istanza di accesso - degli atti istruttori posti a fondamento dell’ordinanza già gravata con il ricorso introduttivo ( id est : il verbale di sopralluogo dell’ATS e la relazione del 19.8.2022 del Responsabile comunale del Settore edilizia) hanno impugnato i medesimi atti deducendo il seguente ulteriore motivo.
1) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, commi 4 e 5. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 41 della Costituzione. Sviamento di potere. Arbitrario ed irragionevole ricorso allo strumento extra ordinem delle ordinanze contingibili e urgenti ”.
La relazione del Responsabile comunale del Settore Edilizia Privata, non richiamata nell’ordinanza del Sindaco, costituirebbe un tentativo di integrare ex post la motivazione dell’ordinanza stessa.
Ciò sarebbe desumibile dal fatto che la relazione in questione è sprovvista del numero di protocollo e risulta sottoscritta successivamente all’emanazione del provvedimento sindacale impugnato.
Ne risulterebbe comprovato, dunque, il difetto di istruttoria in cui è incorso il Sindaco.
Inoltre, i contenuti della richiamata relazione confermerebbero la fondatezza della censura, già formulata con il ricorso introduttivo, con cui è stata contestata l’inesistenza dei presupposti per l’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente.
1.9. Il Comune ha depositato memoria in data 28.1.2023 per resistere ai motivi aggiunti.
1.10. Alla camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 le ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare.
1.11. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
In particolare:
- il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in quanto il Consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del 12 aprile 2023, ha stabilito la “ cessazione del servizio di mercato civico …. nelle more della definizione di un progetto di riqualificazione dello stesso che consenta il perseguimento dell’interesse pubblico ad una gestione più efficiente, efficace e economica ”; le ricorrenti, quindi, non avrebbero più interesse all’annullamento dell’ordinanza impugnata, poiché ciò non potrebbe consentire loro di ottenere il bene della vita a cui aspirano (ossia la riapertura delle loro attività commerciali);
- il Comune ha inoltre rappresentato di avere avviato un procedimento volto a quantificare un indennizzo da riconoscere alle interessate per tutto il periodo durante il quale le loro concessioni sono rimaste sospese; mentre, secondo la difesa comunale, per il periodo successivo non sarebbe possibile riconoscere alcun indennizzo, poiché il Comune sarebbe titolare del diritto potestativo di revocare in ogni tempo le concessioni rilasciate;
- le ricorrenti, a loro volta, hanno dichiarato di voler agire, con separato giudizio, per ottenere l’integrale ristoro del danno asseritamente subito, chiedendo a tal fine che venga comunque accertata l’illegittimità dell’ordinanza impugnata ex art. 34, comma 3, c.p.a.;
- il Comune ha replicato che la dichiarazione di interesse a fini risarcitori non sarebbe sufficiente a superare l’eccezione di improcedibilità.
1.12. In data 20.5.2023 il Comune ha depositato documentazione (ordinanza sindacale n. 7 del 19.5.2023, con cui si dispone la cessazione degli effetti dell’ordinanza n. 20 del 19.8.2022 con decorrenza dal 12 aprile 2023 – data di adozione della delibera di Consiglio comunale n. 12, che ha disposto la cessazione del servizio del Mercato civico).
1.13. Alla pubblica udienza del giorno 24 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, va stralciata dagli atti di causa la documentazione da ultimo depositata dal Comune, in quanto – come già segnalato alle parti in udienza dal Presidente – si tratta di produzione tardiva e come tale inammissibile.
3. Ancora in via preliminare, occorre dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento, in quanto, a seguito della chiusura del Mercato civico, le ricorrenti non potrebbero più ottenere alcun vantaggio dall’eventuale annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata.
4. Purtuttavia, occorre comunque procedere all’esame del merito del gravame, in quanto le ricorrenti, come visto sopra, hanno dichiarato di avere interesse, ai fini risarcitori, all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ex art. 34, comma 3, c.p.a.
La dichiarazione in questione è contenuta nella memoria conclusiva depositata dalle ricorrenti il 22.4.2023, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.; essa, dunque, deve ritenersi sufficiente – contrariamente a quanto affermato dalla difesa comunale – al fine di ottenere la pronuncia di accertamento de qua , in linea con le indicazioni fornite dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022.
5. Ciò premesso, il ricorso (come integrato dai motivi aggiunti), con riguardo alla domanda di accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a., è fondato.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
5.1. In primo luogo, va respinta la censura (da scrutinare con precedenza in quanto astrattamente assorbente: v. C.d.S., Adunanza Plenaria n. 5/2015) con cui viene contestata l’incompetenza del Sindaco (perché sarebbe competente il dirigente/responsabile del servizio comunale).
Al riguardo, è sufficiente osservare che oggetto dell’odierno gravame è l’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco di Samassi per fronteggiare una situazione di pericolo sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza dei luoghi, rilevata dal Servizio U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS di Sanluri nel Mercato civico comunale.
Viene chiaramente in rilievo, dunque, l’esercizio di un potere di ordinanza extra ordinem che – al di là della correttezza o meno del suo esercizio, su cui si dirà infra – è espressamente attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).
La censura va dunque disattesa.
5.2. Quanto alle altre doglianze, rivestono carattere dirimente, ai fini dell’accoglimento, i profili di censura sollevati con il primo motivo, per le ragioni che di seguito si espongono.
5.2.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, il potere di ordinanza extra ordinem non può costituire né l’alternativa più agevole per conseguire un effetto per il quale l’ordinamento già appronta mezzi ordinari di tutela dell’interesse che vi è correlato, altrettanto efficaci; né uno strumento idoneo a definire uno stato di fatto per un arco temporale potenzialmente indefinito, o comunque tale che il pericolo, nelle more, avrebbe potuto essere valutato e fronteggiato nell’esercizio dei tipici poteri attribuiti all’Amministrazione (v., “ex multis”, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 2.2.2022, n. 1239).
Ancora, la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha affermato che il potere di ordinanza in questione postula la “necessaria temporaneità della misura adottata” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474; Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2016, n. 4705; Corte cost., 2 luglio 1956, n. 8).
5.2.2. Orbene, nella fattispecie in esame il Sindaco ha sostanzialmente disposto la chiusura del mercato civico (e, di conseguenza, la sospensione delle attività di rivendita di prodotti alimentari in esso svolte) per un tempo indefinito; e ciò il Sindaco ha disposto, peraltro, senza affatto programmare nel tempo alcuna attività – nemmeno con l’eventuale coinvolgimento delle interessate – volta a superare le criticità rilevate, e finanche senza proporre alle ricorrenti alcuna alternativa che consentisse loro almeno la temporanea prosecuzione delle attività da altra parte.
In quest’ottica, la decisione di chiudere il mercato civico “ sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione ”, senza tuttavia apprestare – né, prima ancora, programmare in un orizzonte temporale definito – alcun rimedio utile a porre fine alla riscontrata situazione di pericolo per l’igiene e la sicurezza, equivale nella sostanza alla chiusura sine die , in via stabile e definitiva, della struttura in questione.
In altri termini, le misure adottate con la gravata ordinanza sindacale, traguardate alla luce delle sopra richiamate coordinate pretorie, esorbitano dall’ambito dei rimedi tipicamente temporanei adottabili nell’esercizio del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, e si traducono di fatto in un uso distorto e sproporzionato del potere de quo rispetto alle finalità per le quali lo stesso è attribuito dalla legge.
E tanto basta a concludere per la fondatezza della domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento sindacale impugnato.
5.3. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso (come integrato da motivi aggiunti) va dichiarato improcedibile con riguardo alla domanda di annullamento, mentre va accolto con riguardo alla domanda di accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a., potendosi ritenere assorbito ogni altro profilo di censura.
Conseguentemente, va accertata l’illegittimità dell’impugnata ordinanza del Sindaco di Samassi n. 20 del 19 agosto 2022.
5.4. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile con riguardo alla domanda di annullamento;
- lo accoglie con riguardo alla domanda di accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a.
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle ricorrenti, liquidandole complessivamente in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO