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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 18 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1458/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1378/2022 emessa in data 15 dicembre 2022 dal Tribunale-
GL di Latina e vertente tra
, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, dall'Avv. Giuseppe Fevola e dall'Avv. Irene Ferrazzo PEC
-APPELLANTE- Email_1
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello Lucchetti PEC
-APPELLATO- Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 15 giugno 2023 la
[...]
ha impugnato la sentenza n. Parte_1 1378/2022 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Latina il giorno 15 dicembre 2022.
Il Tribunale ha la domanda proposta da accertando Controparte_1
l'applicabilità al cambio appalto della disciplina di cui all'art. 2112 cc., dichiarando il diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro in continuità alle dipendenze della con decorrenza dal primo Controparte_2 gennaio 2018 e condannando la società a corrispondere al ricorrente tutte le retribuzioni maturate medio tempore dalla data del trasferimento d'azienda
(primo gennaio 2018), fino a quella di effettiva riammissione nel posto di lavoro sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa fissata per la decisione all'udienza del 18 novembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., è definita con sentenza, all'esito della camera di consiglio, dal Collegio, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del Lavoro presso il Controparte_1
Tribunale di Latina, premettendo di aver lavorato dal 9 novembre 1995 al 31 dicembre 2017 alle dipendenze delle varie società che si erano succedute nell'appalto dei servizi di preparazione e movimentazione merci e attività complementari del magazzino D.R.S. S.p.A., e da ultimo, alle dipendenze della società con retribuzione lorda mensile pari ad € Controparte_3
1.706,25 per quattordici mensilità.
Affermava di aver svolto svariate mansioni, aventi ad oggetto preparazione- movimentazione merci, carico/scarico prodotti, campionamento, controllo, in svariati reparti.
In data 15 dicembre 2017, la comunicava la Controparte_4 cessazione dell'appalto ed il conseguente licenziamento per giustificato motivo
Pag. 2 di 13 oggettivo, in ragione della impossibilità di ricollocazione e l'appalto era affidato alla società con decorrenza dal primo gennaio 2018. Controparte_2
Alla vigilia del subentro, aveva luogo un incontro tra le parti sindacali e il consorzio di appartenenza della volto alla definizione dei termini del Pt_1 passaggio dei lavoratori e che, in data 22 dicembre 2017, veniva sottoscritto un verbale di accordo tra le OO.SS., in virtù del quale la in qualità di nuova Pt_1 appaltatrice, in applicazione della clausola sociale di cui all'art. 42 bis, comma 3,
CCNL di categoria, si sarebbe impegnata ad assumere i lavoratori ricompresi nell'elenco trasmesso dalla Società uscente ed impiegati nel medesimo appalto.
Il assumeva che la contravvenendo agli impegni assunti, aveva CP_1 Pt_1 assunto solo 43 lavoratori, con illegittima esclusione del ricorrente, per violazione del precetto generale di buona fede anche nella selezione dei lavoratori e dei criteri fissati dall'art. 5 L. n. 223/1991 applicabili in via analogica.
Sosteneva che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., essendo configurabile un trasferimento di azienda in quanto l'appalto non presentava elementi di discontinuità con il precedente e, in ogni caso, si configurava violazione dell'art. 29, comma 3, D. Lgs.
n. 276/2003.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la riammissione in servizio o la costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta e la condanna della stessa al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate con decorrenza dalla data di cambio appalto del 31 dicembre 2017.
Costituitasi in giudizio la sosteneva che la vicenda andava Controparte_2 ricondotta nell'ambito del cambio di appalto, disciplinato dall'art. 42 CCNL
Logistica e Trasporti e nel rispetto dell'accordo sindacale intervenuto in data 22 dicembre 2017. In ogni caso, poiché il contratto del sarebbe venuto a CP_1 scadenza il 31 dicembre 2017 egli non avrebbe potuto vantare alcun diritto all'assunzione presso la subentrante.
Affermava di aver assunto 43 lavoratori della , anziché 40, operando la CP_3 scelta in osservanza del principio di buona fede, tenendo conto della condizione familiare dell'originario ricorrente e della mancanza di esperienza nelle attività di
Pag. 3 di 13 stoccaggio, imballaggio, e/o packing essendo sempre stato assegnato al carico scarico merci e, pertanto, ad operazioni manuali dei carichi.
Eccepiva, in ogni caso, la decadenza dalla domanda giudiziale avanzata per tardiva impugnazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 e 4, lett. c), L. n. 183/2010.
Il Tribunale, preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla
Società, accoglieva il ricorso non ritenendo integrata la fattispecie del cambio appalto ex art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 276/2003, ravvisando, invece, un'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 2112, ritenendo determinanti i seguenti elementi:
-assunzione di un numero rilevante di lavoratori in forze nella DIKE, 43 su 67, e successivamente di nuovi 29 lavoratori;
-assenza della necessaria organizzazione dei mezzi in capo a che non era Pt_1 proprietaria dei beni necessari per l'esecuzione dell'appalto, ma li aveva avuti in comodato attraverso la committente D.R.S. e il Consorzio CONIT, beni già concessi in uso alla precedente appaltatrice . CP_3
Il Giudice di prime cure evidenziava che, avendo la successione riguardato la maggior parte dei lavoratori e il complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, l'appalto fosse rimasto il medesimo, con conseguente applicabilità dell'art. 2112 c.c..
Il Tribunale, dunque, condannava la all'immediata Controparte_2 riammissione in servizio del ricorrente alle medesime condizioni di lavoro possedute dallo stesso con la e a corrispondergli tutte le Controparte_3 retribuzioni maturate medio tempore dalla data del trasferimento d'azienda fino a quella di effettiva riammissione nel posto di lavoro.
Avverso detta pronuncia, ha interposto gravame la Parte_2
, con un unico ed articolato motivo di appello.
[...]
Ha sostenuto, in particolare, che non fosse ravvisabile l'ipotesi del trasferimento di azienda non essendo stata conservata l'identità dell'impresa, in quanto non sarebbero stati trasferiti gli stessi mezzi, i beni ed i rapporti giuridici funzionalizzati all'esercizio stabile e continuativo di attività economica in forma d'impresa, né sarebbe emersa una sostanziale continuità tra la struttura
Pag. 4 di 13 organizzativa ed operativa dell'appaltatore subentrante e quella dell'appaltatore uscente. In particolare, non sarebbero stati trasferiti gli elementi materiali della società, ed il nuovo appalto sarebbe stato caratterizzato per la previsione di ulteriori attività rispetto a quello precedente, con particolare riferimento alle attività di pulizia e manutenzione. Tali elementi di discontinuità, letti unitamente all'assenza del passaggio di beni, costituirebbero indizi di una diversa “identità di impresa”.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dell'art. 42-bis del c.c.n.l.
Logistica, trasporto merci e spedizioni, pacificamente applicato al rapporto oggetto del giudizio che non sarebbe stato fonte di un obbligo ma solo di un impegno purché previsto nel contratto di appalto, a preferire i lavoratori uscenti a parità di condizioni, a fronte di obiettive ed insindacabili necessità aziendali.
L'appello è fondato.
Va premesso che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro tra il e la CP_1 [...] era un rapporto a tempo indeterminato e non a termine: non Controparte_3 può dirsi, pertanto, che tale rapporto sia cessato alla data del 31 dicembre 2017 per “naturale scadenza del termine di efficacia”, come sostenuto dal gravame.
Diversamente, il rapporto di lavoro risulta cessato in ragione del licenziamento intimato all'originario ricorrente con missiva datata 15 dicembre 2017 per giustificato motivo oggettivo “A seguito della cessazione dell'appalto che la nostra società aveva in essere con e tra quest'ultima Controparte_5
e la D.R. Spa…con effetto dal 31 Dicembre 2017”.
Nel merito delle restanti questioni deve rilevarsi che esse sono già state esaminate, in relazione alle vertenze promosse da altri lavoratori, da questa
Corte, da ultimo con la sentenza n. 246/2025 che, a sua volta, richiama le pronunce n. 180/2023 (anche richiamata da parte appellante) e n. 3366/2024, le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c..
... osserva la Corte che la questione sottoposta all'attenzione del Collegio è stata già esaminata e decisa dalla Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma
(sentenza n. 180/2023), nell'ambito di un giudizio instaurato da altro lavoratore
Pag. 5 di 13 già dipendente della e pure adibito alle lavorazioni di Controparte_3 preparazione e movimentazione merci presso il magazzino della D.R.S. di Latina.
4.2.1. In particolare, la Corte di appello di Roma ha ritenuto, con argomentazioni corrette e condivisibili anche per ragioni di uniformità, non sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'operatività del trasferimento di azienda ex art. 2112
c.c., alla stregua dei seguenti rilievi (che qui si richiamano ex art. 118 disp. att.
c.p.c.): i) è necessario, per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., che si mantenga la specificità dell'“azienda”: l'articolo 2112 c.c. trova infatti applicazione anche ai casi di cambio appalto in cui – in concomitanza con il passaggio di beni o mezzi di una certa entità o per altri fattori di continuità – venga riscontrato il mantenimento dell'identità aziendale (o di un ramo aziendale), così da giustificare l'applicazione della tutela integrale codicistica, senza che sia opponibile l'eccezione prevista nell'articolo 29, comma 3, del d. lgs. n. 276/2003;
ii) anche prima della modifica legislativa dell'art. 29 citato da parte della legge n.
122/2016 (in vigore dal 23/07/2016), si affermava in giurisprudenza che il trasferimento d'azienda o di un ramo di azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. n. 11918/2013; Cass. n. 8460/2011; Cass. n. 21278/2010;
Cass. n. 5708/2009; Cass. n. 21023/2007; Cass. n. 493/2005; Cass. n.
8054/2004; Cass. n. 13949/2003) ed analoghe considerazioni valgono quando alla cessazione dell'appalto il servizio torni in gestione diretta all'imprenditore già committente;
iii) questo assunto trova conforto in numerose decisioni della Corte di Giustizia: secondo una giurisprudenza costante del giudice europeo (per tutte,
Corte giustizia UE, sez. II, 09/09/2015, e più Persona_1 Per_2 altri e giurisprudenza ivi citata), il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento, nel senso della direttiva 2001/23, consiste nel fatto che l'entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione, e per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che
Pag. 6 di 13 caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività (Cass. n. 6770/2017); iv) quanto alla nozione di identità d'impresa, l'art. 1 della direttiva CEE del 29 giugno 1998, n. 50 prevede che, in materia di trasferimento d'azienda, si possa parlare di “identità” quando un'azienda conservi il medesimo “insieme di mezzi organizzati, al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria”; la Corte di Giustizia, chiamata a chiarire il significato del termine “identità” nella disciplina comunitaria sul trasferimento d'azienda, ha sostenuto che essa è integrata ogniqualvolta venga essenzialmente conservato il complesso dei beni materiali ed immateriali, comprensivi del personale e delle sue competenze, necessari ed imprescindibili all'esercizio di una specifica e stabile attività economico-imprenditoriale (Corte
Giust., 11 marzo 1997, causa C-13/95, Suzen c. , mentre per quanto CP_6 concerne la giurisprudenza nazionale, la Corte di Cassazione ritiene che si conservi l'identità dell'impresa quando permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici funzionalizzati all'esercizio stabile e continuativo di attività economica in forma d'impresa (Cass. n. 1102/2013; Cass. n. 15094/2011); v) pertanto, la successione nell'appalto integra il trasferimento d'azienda laddove emerga una sostanziale continuità tra la struttura organizzativa ed operativa dell'appaltatore subentrante e quella dell'appaltatore uscente, cioè quando vi sia identità d'impresa tra l'attività del primo e quella del secondo, con mera mutazione della titolarità della stessa;
nello specifico, poi, l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia in funzione dell'attività esercitata o in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, tanto che quando un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi, la conservazione della sua identità non può dipendere dalla cessione di tali elementi sicché, nei settori in cui l'attività si
Pag. 7 di 13 fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori – costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore all'attività – può corrispondere ad un'entità economica (Corte di giustizia sez. VI, 24 gennaio 2002, CP_7
; 14 aprile 1994, 11 marzo 1997, Süzen cit.; 10 dicembre
[...] Per_3
1998, ; vi) nel caso specifico, tuttavia, non ricorre l'ipotesi da Persona_4 ultimo menzionata, perché non si è in presenza di attività c.d. labour intensive, in cui la quasi totalità dell'appalto è data non già dai mezzi utilizzati, ma dal personale impiegato: la svolgeva, infatti, attività di logistica in uno Pt_1 stabilimento industriale, che presuppone necessariamente l'utilizzo di un rilevante parco macchinari;
vii) mancano, inoltre, al fine di identificare l'identità della specifica impresa, gli elementi costituiti dalla cessione degli elementi materiali e il grado di somiglianza delle attività, quest'ultimo quale elemento indiziario, poiché risulta che il nuovo appalto si sia caratterizzato per la previsione di ulteriori attività rispetto a quello precedente, con particolare riferimento alle attività di pulizia e manutenzione, ciò che porta ad escludere in radice quella continuità indispensabile per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c.
4.3. Dunque, può concludersi che vi è prova sufficiente per poter ritenere, quanto agli elementi materiali, che l'azienda prima gestita dalla sia passata CP_3 alla Controparte_2
Gli elementi valorizzati dal giudice di prime cure in tal senso non appaiono univoci, atteso che, in primo luogo, l'odierna appellante non risulta aver assunto alle proprie dipendenze tutti i lavoratori in forza nel precedente appalto, essendosi impegnata, come da verbale di accordo sindacale del 22 dicembre 2017, all'assunzione di almeno 40 unità lavorative a fronte di n. 67 lavoratori complessivi.
4.3.1. Si consideri, inoltre, che la avvenuta stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito tra la D.R.S. s.p.a. (committente) e la Conit Consorzio Italiano di
Lavoro s.r.l. (consorzio che successivamente affidava la commessa alla Pt_1 non dimostra “la sussistenza dell'elemento successorio altresì in ordine al complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica”, e ciò per due
Pag. 8 di 13 ordini di ragioni. Da un lato, non vi è prova che i beni oggetto di tale contratto fossero i medesimi utilizzati dalla per l'esecuzione dei lavori CP_3 oggetto del contratto di appalto: tale prova, in particolare, non si evince dalle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel corso del giudizio di primo grado.
Osserva, inoltre, la Corte che l'odierna appellante ha fornito prova documentale dell'acquisto di una macchina lavapavimenti e di una macchina lavasciuga, consegnate direttamente dal Consorzio CONIT presso la sede della D.R.S. s.p.a., come attestato dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'odierna appellante nel giudizio di primo grado, macchine da utilizzare al fine di adempiere a quell'ulteriore servizio - la pulizia dello stabilimento - che diversificava il nuovo appalto rispetto al precedente affidato alla avente ad CP_3 oggetto unicamente i servizi di stoccaggio, preparazione e movimentazione merci
(circostanza non oggetto di contestazione).
Risultano, dunque, nell'appalto dei chiari elementi di discontinuità che costituiscono indizi di una diversa “identità di impresa”, ostativi all'applicazione nel caso di specie dell'art. 2112 c.c..
A tutto ciò si aggiunga che, in ogni caso, il giudice di prime cure non ha tenuto conto, nella disamina della vicenda sottoposta alla sua attenzione, dell'intervenuto licenziamento del lavoratore per giustificato Controparte_1 motivo oggettivo. Tale licenziamento, difatti, è pacificamente intervenuto in epoca antecedente alla cessione di appalto ed al subentro della Controparte_2 nell'appalto medesimo (perfezionatosi con decorrenza 01/01/2018) e non è stato in alcun modo impugnato dal lavoratore: in altri termini, il nuovo rapporto di appalto instaurato con l'odierna appellante ha avuto esecuzione quando il potere risolutorio del rapporto da parte del datore di lavoro era stato già esercitato, in assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione ad opera del lavoratore.
4.4.1. Né tantomeno nell'ambito del presente giudizio, ha Controparte_1 dedotto alcunché in ordine alle ragioni ed ai presupposti dell'atto interruttivo del rapporto, il che, tra l'altro, preclude alla Corte la possibilità di ampliare il proprio tema di indagine se non violando il principio del devoluto.
Pag. 9 di 13 Si consideri, ancora, sul punto che la giurisprudenza di legittimità, anche in epoca recente, ha affermato che “In ipotesi di licenziamento intimato dal cedente prima della cessione dell'azienda, la norma di garanzia di cui all'art. 2112 c.c. può trovare applicazione soltanto se c'è stata la dichiarazione di nullità del recesso datoriale o il suo annullamento, unici atti idonei a produrre effetti ripristinatori ex tunc, che presuppongono però l'osservanza da parte del lavoratore del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento e quindi il tempestivo invio al cedente degli atti impeditivi della stessa” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17470 del
25/06/2024).
4.4.3. In definitiva, il licenziamento non risulta essere stato impugnato dal lavoratore, sicché ha definitivamente esplicato i suoi effetti, in specie quello di far cessare il rapporto di lavoro: non avendo impugnato il recesso, anche sotto questo profilo non può essere pretesa la prosecuzione giuridica di un rapporto ormai cessato (cfr. sul punto anche sentenza 1735/2020 Corte di appello di Roma).
Esclusa l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., va esaminata la domanda subordinata proposta dall'odierno appellato, ribadita nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c., ossia se la fosse obbligata ai sensi dell'art. 42 bis CCNL Logistica Controparte_2 all'assunzione , questione rimasta assorbita nella disamina del giudice di primo grado.
L'art. 42 bis comma 3 CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni prevedeva, in ipotesi di cambio nella gestione dell'appalto, che “L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente”.
5.2. Orbene, posto che il contratto di appalto stipulato tra D.R.S. s.p.a. e il consorzio Conit, prodotto in atti, non contiene alcuna clausola di impegno alla riassunzione dei lavoratori della cooperativa uscente, osserva la Corte che dalla lettura del verbale di accordo sindacale del 22/12/2017 non si evince l'esistenza di un tale obbligo, quanto piuttosto un mero impegno a selezionare le unità
Pag. 10 di 13 necessarie fra i lavoratori della , in conformità ai criteri di legge e ai diritti CP_3 di precedenza per i lavoratori già occupati nell'appalto.
Difatti, si legge nel verbale, al punto 2, che “la procederà Parte_2 all'avviamento dei lavoratori necessari all'esecuzione del contratto di appalto, in relazione alle necessità tecnico organizzative previste dal piano di intervento predisposto dalla stessa e condiviso dalla DRS, teso al miglioramento Pt_1 dell'efficienza del sito produttivo di Latina;
per la selezione del personale saranno adottati criteri conformi alla legislazione vigente in relazione ai diritti di precedenza per i lavoratori già occupati nell'appalto in questione;
più in particolare si procederà alla convocazione delle unità necessarie attingendo al bacino di tutti i lavoratori ex , compresi coloro che alla data del cambio CP_3 appalto si trovino in maternità e/o infortunio e/o malattia e/o aspettativa e/o altre assenze giustificate, come da elenco allegato al presente accordo. Ai lavoratori convocati verrà offerta l'opportunità di passare alle dipendenze di come soci lavoratori della stessa, previa sottoscrizione di Parte_2 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo orario di lavoro (full time o part-time) attualmente effettuato, avuto comunque conto di quanto riportato nel LUL delle ultime tre mensilità. Il programma prevede l'assunzione di almeno 40 unità lavorative a tempo indeterminato resta fermo l'impegno da parte della per le future assunzioni ad attingere al bacino Pt_1 dei lavoratori ex ”. CP_3
Come si nota agevolmente, l'accordo sindacale non pone alcun obbligo a carico della subentrante all'assunzione indiscriminata di tutto il personale già in Pt_1 servizio presso l'appalto, ma piuttosto condiziona l'avviamento dei lavoratori necessari alle proprie necessità tecniche e organizzative - in ordine alle quali nulla ha dedotto l'odierno appellato - senza che possa configurarsi il vincolo ad attuare criteri di scelta legale di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 223/1991 invocati dal lavoratore. Eventuali inadempimenti della società, a fronte di un impegno giuridicamente rilevante, avrebbero giustificato solo una pronuncia di tipo risarcitorio, che non è stata tuttavia oggetto di specifica domanda, se non con un fugace riferimento ad una richiesta di condanna di al pagamento “anche a Pt_1
Pag. 11 di 13 titolo di risarcimento del danno” delle retribuzioni maturate tra la data del cambio appalto e quella dell'invocata instaurazione del rapporto, di cui al n. 4) delle conclusioni del ricorso di primo grado: dunque, una tale domanda, niente affatto sviluppata nelle sue ragioni giustificative, risulta collegata esclusivamente ad un insussistente diritto al passaggio immediato e diretto alle dipendenze di in forza della normativa contrattuale collettiva, con la conseguenza che non Pt_1 può essere presa in considerazione (cfr. sul punto sentenza Corte di appello di
Roma n. 180/2023 cit.).
Ritiene, d'altro canto, la Corte che l'art. 42 bis CCNL richiamato non preveda un obbligo di reimpiego del personale della cedente, ma solo un impegno, purché previsto nel contratto di appalto, a preferire i lavoratori uscenti a parità di condizioni, a fronte di obiettive ed insindacabili necessità aziendali: come sopra riportato, difatti, la norma in esame sanciva unicamente un diritto dei lavoratori dell'impresa uscente ad essere preferiti, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, nelle procedure di assunzione del personale.
Tale interpretazione risulta vieppiù avvalorata dalla notoria modifica introdotta dal successivo CCNL Logistica, che ha espressamente previsto il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno sei mesi continuativi”.
Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto delle originarie domande.
Le obiettive difficoltà interpretative e l'esistenza di pronunce di merito contrastanti giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi ravvisandosi le “gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
[...] ricorso depositato in data 15 giugno 2023 nei confronti di , Controparte_1 con riferimento alla sentenza n. 1378/2022 emessa il giorno 15 dicembre 2022
Pag. 12 di 13 dal Tribunale-GL di Latina, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e respinge l'originaria domanda
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 18 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1458/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1378/2022 emessa in data 15 dicembre 2022 dal Tribunale-
GL di Latina e vertente tra
, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, dall'Avv. Giuseppe Fevola e dall'Avv. Irene Ferrazzo PEC
-APPELLANTE- Email_1
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello Lucchetti PEC
-APPELLATO- Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 15 giugno 2023 la
[...]
ha impugnato la sentenza n. Parte_1 1378/2022 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Latina il giorno 15 dicembre 2022.
Il Tribunale ha la domanda proposta da accertando Controparte_1
l'applicabilità al cambio appalto della disciplina di cui all'art. 2112 cc., dichiarando il diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro in continuità alle dipendenze della con decorrenza dal primo Controparte_2 gennaio 2018 e condannando la società a corrispondere al ricorrente tutte le retribuzioni maturate medio tempore dalla data del trasferimento d'azienda
(primo gennaio 2018), fino a quella di effettiva riammissione nel posto di lavoro sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa fissata per la decisione all'udienza del 18 novembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., è definita con sentenza, all'esito della camera di consiglio, dal Collegio, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del Lavoro presso il Controparte_1
Tribunale di Latina, premettendo di aver lavorato dal 9 novembre 1995 al 31 dicembre 2017 alle dipendenze delle varie società che si erano succedute nell'appalto dei servizi di preparazione e movimentazione merci e attività complementari del magazzino D.R.S. S.p.A., e da ultimo, alle dipendenze della società con retribuzione lorda mensile pari ad € Controparte_3
1.706,25 per quattordici mensilità.
Affermava di aver svolto svariate mansioni, aventi ad oggetto preparazione- movimentazione merci, carico/scarico prodotti, campionamento, controllo, in svariati reparti.
In data 15 dicembre 2017, la comunicava la Controparte_4 cessazione dell'appalto ed il conseguente licenziamento per giustificato motivo
Pag. 2 di 13 oggettivo, in ragione della impossibilità di ricollocazione e l'appalto era affidato alla società con decorrenza dal primo gennaio 2018. Controparte_2
Alla vigilia del subentro, aveva luogo un incontro tra le parti sindacali e il consorzio di appartenenza della volto alla definizione dei termini del Pt_1 passaggio dei lavoratori e che, in data 22 dicembre 2017, veniva sottoscritto un verbale di accordo tra le OO.SS., in virtù del quale la in qualità di nuova Pt_1 appaltatrice, in applicazione della clausola sociale di cui all'art. 42 bis, comma 3,
CCNL di categoria, si sarebbe impegnata ad assumere i lavoratori ricompresi nell'elenco trasmesso dalla Società uscente ed impiegati nel medesimo appalto.
Il assumeva che la contravvenendo agli impegni assunti, aveva CP_1 Pt_1 assunto solo 43 lavoratori, con illegittima esclusione del ricorrente, per violazione del precetto generale di buona fede anche nella selezione dei lavoratori e dei criteri fissati dall'art. 5 L. n. 223/1991 applicabili in via analogica.
Sosteneva che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., essendo configurabile un trasferimento di azienda in quanto l'appalto non presentava elementi di discontinuità con il precedente e, in ogni caso, si configurava violazione dell'art. 29, comma 3, D. Lgs.
n. 276/2003.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la riammissione in servizio o la costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta e la condanna della stessa al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate con decorrenza dalla data di cambio appalto del 31 dicembre 2017.
Costituitasi in giudizio la sosteneva che la vicenda andava Controparte_2 ricondotta nell'ambito del cambio di appalto, disciplinato dall'art. 42 CCNL
Logistica e Trasporti e nel rispetto dell'accordo sindacale intervenuto in data 22 dicembre 2017. In ogni caso, poiché il contratto del sarebbe venuto a CP_1 scadenza il 31 dicembre 2017 egli non avrebbe potuto vantare alcun diritto all'assunzione presso la subentrante.
Affermava di aver assunto 43 lavoratori della , anziché 40, operando la CP_3 scelta in osservanza del principio di buona fede, tenendo conto della condizione familiare dell'originario ricorrente e della mancanza di esperienza nelle attività di
Pag. 3 di 13 stoccaggio, imballaggio, e/o packing essendo sempre stato assegnato al carico scarico merci e, pertanto, ad operazioni manuali dei carichi.
Eccepiva, in ogni caso, la decadenza dalla domanda giudiziale avanzata per tardiva impugnazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 e 4, lett. c), L. n. 183/2010.
Il Tribunale, preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla
Società, accoglieva il ricorso non ritenendo integrata la fattispecie del cambio appalto ex art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 276/2003, ravvisando, invece, un'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 2112, ritenendo determinanti i seguenti elementi:
-assunzione di un numero rilevante di lavoratori in forze nella DIKE, 43 su 67, e successivamente di nuovi 29 lavoratori;
-assenza della necessaria organizzazione dei mezzi in capo a che non era Pt_1 proprietaria dei beni necessari per l'esecuzione dell'appalto, ma li aveva avuti in comodato attraverso la committente D.R.S. e il Consorzio CONIT, beni già concessi in uso alla precedente appaltatrice . CP_3
Il Giudice di prime cure evidenziava che, avendo la successione riguardato la maggior parte dei lavoratori e il complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, l'appalto fosse rimasto il medesimo, con conseguente applicabilità dell'art. 2112 c.c..
Il Tribunale, dunque, condannava la all'immediata Controparte_2 riammissione in servizio del ricorrente alle medesime condizioni di lavoro possedute dallo stesso con la e a corrispondergli tutte le Controparte_3 retribuzioni maturate medio tempore dalla data del trasferimento d'azienda fino a quella di effettiva riammissione nel posto di lavoro.
Avverso detta pronuncia, ha interposto gravame la Parte_2
, con un unico ed articolato motivo di appello.
[...]
Ha sostenuto, in particolare, che non fosse ravvisabile l'ipotesi del trasferimento di azienda non essendo stata conservata l'identità dell'impresa, in quanto non sarebbero stati trasferiti gli stessi mezzi, i beni ed i rapporti giuridici funzionalizzati all'esercizio stabile e continuativo di attività economica in forma d'impresa, né sarebbe emersa una sostanziale continuità tra la struttura
Pag. 4 di 13 organizzativa ed operativa dell'appaltatore subentrante e quella dell'appaltatore uscente. In particolare, non sarebbero stati trasferiti gli elementi materiali della società, ed il nuovo appalto sarebbe stato caratterizzato per la previsione di ulteriori attività rispetto a quello precedente, con particolare riferimento alle attività di pulizia e manutenzione. Tali elementi di discontinuità, letti unitamente all'assenza del passaggio di beni, costituirebbero indizi di una diversa “identità di impresa”.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dell'art. 42-bis del c.c.n.l.
Logistica, trasporto merci e spedizioni, pacificamente applicato al rapporto oggetto del giudizio che non sarebbe stato fonte di un obbligo ma solo di un impegno purché previsto nel contratto di appalto, a preferire i lavoratori uscenti a parità di condizioni, a fronte di obiettive ed insindacabili necessità aziendali.
L'appello è fondato.
Va premesso che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro tra il e la CP_1 [...] era un rapporto a tempo indeterminato e non a termine: non Controparte_3 può dirsi, pertanto, che tale rapporto sia cessato alla data del 31 dicembre 2017 per “naturale scadenza del termine di efficacia”, come sostenuto dal gravame.
Diversamente, il rapporto di lavoro risulta cessato in ragione del licenziamento intimato all'originario ricorrente con missiva datata 15 dicembre 2017 per giustificato motivo oggettivo “A seguito della cessazione dell'appalto che la nostra società aveva in essere con e tra quest'ultima Controparte_5
e la D.R. Spa…con effetto dal 31 Dicembre 2017”.
Nel merito delle restanti questioni deve rilevarsi che esse sono già state esaminate, in relazione alle vertenze promosse da altri lavoratori, da questa
Corte, da ultimo con la sentenza n. 246/2025 che, a sua volta, richiama le pronunce n. 180/2023 (anche richiamata da parte appellante) e n. 3366/2024, le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c..
... osserva la Corte che la questione sottoposta all'attenzione del Collegio è stata già esaminata e decisa dalla Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma
(sentenza n. 180/2023), nell'ambito di un giudizio instaurato da altro lavoratore
Pag. 5 di 13 già dipendente della e pure adibito alle lavorazioni di Controparte_3 preparazione e movimentazione merci presso il magazzino della D.R.S. di Latina.
4.2.1. In particolare, la Corte di appello di Roma ha ritenuto, con argomentazioni corrette e condivisibili anche per ragioni di uniformità, non sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'operatività del trasferimento di azienda ex art. 2112
c.c., alla stregua dei seguenti rilievi (che qui si richiamano ex art. 118 disp. att.
c.p.c.): i) è necessario, per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., che si mantenga la specificità dell'“azienda”: l'articolo 2112 c.c. trova infatti applicazione anche ai casi di cambio appalto in cui – in concomitanza con il passaggio di beni o mezzi di una certa entità o per altri fattori di continuità – venga riscontrato il mantenimento dell'identità aziendale (o di un ramo aziendale), così da giustificare l'applicazione della tutela integrale codicistica, senza che sia opponibile l'eccezione prevista nell'articolo 29, comma 3, del d. lgs. n. 276/2003;
ii) anche prima della modifica legislativa dell'art. 29 citato da parte della legge n.
122/2016 (in vigore dal 23/07/2016), si affermava in giurisprudenza che il trasferimento d'azienda o di un ramo di azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. n. 11918/2013; Cass. n. 8460/2011; Cass. n. 21278/2010;
Cass. n. 5708/2009; Cass. n. 21023/2007; Cass. n. 493/2005; Cass. n.
8054/2004; Cass. n. 13949/2003) ed analoghe considerazioni valgono quando alla cessazione dell'appalto il servizio torni in gestione diretta all'imprenditore già committente;
iii) questo assunto trova conforto in numerose decisioni della Corte di Giustizia: secondo una giurisprudenza costante del giudice europeo (per tutte,
Corte giustizia UE, sez. II, 09/09/2015, e più Persona_1 Per_2 altri e giurisprudenza ivi citata), il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento, nel senso della direttiva 2001/23, consiste nel fatto che l'entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione, e per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che
Pag. 6 di 13 caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività (Cass. n. 6770/2017); iv) quanto alla nozione di identità d'impresa, l'art. 1 della direttiva CEE del 29 giugno 1998, n. 50 prevede che, in materia di trasferimento d'azienda, si possa parlare di “identità” quando un'azienda conservi il medesimo “insieme di mezzi organizzati, al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria”; la Corte di Giustizia, chiamata a chiarire il significato del termine “identità” nella disciplina comunitaria sul trasferimento d'azienda, ha sostenuto che essa è integrata ogniqualvolta venga essenzialmente conservato il complesso dei beni materiali ed immateriali, comprensivi del personale e delle sue competenze, necessari ed imprescindibili all'esercizio di una specifica e stabile attività economico-imprenditoriale (Corte
Giust., 11 marzo 1997, causa C-13/95, Suzen c. , mentre per quanto CP_6 concerne la giurisprudenza nazionale, la Corte di Cassazione ritiene che si conservi l'identità dell'impresa quando permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici funzionalizzati all'esercizio stabile e continuativo di attività economica in forma d'impresa (Cass. n. 1102/2013; Cass. n. 15094/2011); v) pertanto, la successione nell'appalto integra il trasferimento d'azienda laddove emerga una sostanziale continuità tra la struttura organizzativa ed operativa dell'appaltatore subentrante e quella dell'appaltatore uscente, cioè quando vi sia identità d'impresa tra l'attività del primo e quella del secondo, con mera mutazione della titolarità della stessa;
nello specifico, poi, l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia in funzione dell'attività esercitata o in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, tanto che quando un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi, la conservazione della sua identità non può dipendere dalla cessione di tali elementi sicché, nei settori in cui l'attività si
Pag. 7 di 13 fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori – costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore all'attività – può corrispondere ad un'entità economica (Corte di giustizia sez. VI, 24 gennaio 2002, CP_7
; 14 aprile 1994, 11 marzo 1997, Süzen cit.; 10 dicembre
[...] Per_3
1998, ; vi) nel caso specifico, tuttavia, non ricorre l'ipotesi da Persona_4 ultimo menzionata, perché non si è in presenza di attività c.d. labour intensive, in cui la quasi totalità dell'appalto è data non già dai mezzi utilizzati, ma dal personale impiegato: la svolgeva, infatti, attività di logistica in uno Pt_1 stabilimento industriale, che presuppone necessariamente l'utilizzo di un rilevante parco macchinari;
vii) mancano, inoltre, al fine di identificare l'identità della specifica impresa, gli elementi costituiti dalla cessione degli elementi materiali e il grado di somiglianza delle attività, quest'ultimo quale elemento indiziario, poiché risulta che il nuovo appalto si sia caratterizzato per la previsione di ulteriori attività rispetto a quello precedente, con particolare riferimento alle attività di pulizia e manutenzione, ciò che porta ad escludere in radice quella continuità indispensabile per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c.
4.3. Dunque, può concludersi che vi è prova sufficiente per poter ritenere, quanto agli elementi materiali, che l'azienda prima gestita dalla sia passata CP_3 alla Controparte_2
Gli elementi valorizzati dal giudice di prime cure in tal senso non appaiono univoci, atteso che, in primo luogo, l'odierna appellante non risulta aver assunto alle proprie dipendenze tutti i lavoratori in forza nel precedente appalto, essendosi impegnata, come da verbale di accordo sindacale del 22 dicembre 2017, all'assunzione di almeno 40 unità lavorative a fronte di n. 67 lavoratori complessivi.
4.3.1. Si consideri, inoltre, che la avvenuta stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito tra la D.R.S. s.p.a. (committente) e la Conit Consorzio Italiano di
Lavoro s.r.l. (consorzio che successivamente affidava la commessa alla Pt_1 non dimostra “la sussistenza dell'elemento successorio altresì in ordine al complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica”, e ciò per due
Pag. 8 di 13 ordini di ragioni. Da un lato, non vi è prova che i beni oggetto di tale contratto fossero i medesimi utilizzati dalla per l'esecuzione dei lavori CP_3 oggetto del contratto di appalto: tale prova, in particolare, non si evince dalle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel corso del giudizio di primo grado.
Osserva, inoltre, la Corte che l'odierna appellante ha fornito prova documentale dell'acquisto di una macchina lavapavimenti e di una macchina lavasciuga, consegnate direttamente dal Consorzio CONIT presso la sede della D.R.S. s.p.a., come attestato dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'odierna appellante nel giudizio di primo grado, macchine da utilizzare al fine di adempiere a quell'ulteriore servizio - la pulizia dello stabilimento - che diversificava il nuovo appalto rispetto al precedente affidato alla avente ad CP_3 oggetto unicamente i servizi di stoccaggio, preparazione e movimentazione merci
(circostanza non oggetto di contestazione).
Risultano, dunque, nell'appalto dei chiari elementi di discontinuità che costituiscono indizi di una diversa “identità di impresa”, ostativi all'applicazione nel caso di specie dell'art. 2112 c.c..
A tutto ciò si aggiunga che, in ogni caso, il giudice di prime cure non ha tenuto conto, nella disamina della vicenda sottoposta alla sua attenzione, dell'intervenuto licenziamento del lavoratore per giustificato Controparte_1 motivo oggettivo. Tale licenziamento, difatti, è pacificamente intervenuto in epoca antecedente alla cessione di appalto ed al subentro della Controparte_2 nell'appalto medesimo (perfezionatosi con decorrenza 01/01/2018) e non è stato in alcun modo impugnato dal lavoratore: in altri termini, il nuovo rapporto di appalto instaurato con l'odierna appellante ha avuto esecuzione quando il potere risolutorio del rapporto da parte del datore di lavoro era stato già esercitato, in assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione ad opera del lavoratore.
4.4.1. Né tantomeno nell'ambito del presente giudizio, ha Controparte_1 dedotto alcunché in ordine alle ragioni ed ai presupposti dell'atto interruttivo del rapporto, il che, tra l'altro, preclude alla Corte la possibilità di ampliare il proprio tema di indagine se non violando il principio del devoluto.
Pag. 9 di 13 Si consideri, ancora, sul punto che la giurisprudenza di legittimità, anche in epoca recente, ha affermato che “In ipotesi di licenziamento intimato dal cedente prima della cessione dell'azienda, la norma di garanzia di cui all'art. 2112 c.c. può trovare applicazione soltanto se c'è stata la dichiarazione di nullità del recesso datoriale o il suo annullamento, unici atti idonei a produrre effetti ripristinatori ex tunc, che presuppongono però l'osservanza da parte del lavoratore del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento e quindi il tempestivo invio al cedente degli atti impeditivi della stessa” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17470 del
25/06/2024).
4.4.3. In definitiva, il licenziamento non risulta essere stato impugnato dal lavoratore, sicché ha definitivamente esplicato i suoi effetti, in specie quello di far cessare il rapporto di lavoro: non avendo impugnato il recesso, anche sotto questo profilo non può essere pretesa la prosecuzione giuridica di un rapporto ormai cessato (cfr. sul punto anche sentenza 1735/2020 Corte di appello di Roma).
Esclusa l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., va esaminata la domanda subordinata proposta dall'odierno appellato, ribadita nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c., ossia se la fosse obbligata ai sensi dell'art. 42 bis CCNL Logistica Controparte_2 all'assunzione , questione rimasta assorbita nella disamina del giudice di primo grado.
L'art. 42 bis comma 3 CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni prevedeva, in ipotesi di cambio nella gestione dell'appalto, che “L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente”.
5.2. Orbene, posto che il contratto di appalto stipulato tra D.R.S. s.p.a. e il consorzio Conit, prodotto in atti, non contiene alcuna clausola di impegno alla riassunzione dei lavoratori della cooperativa uscente, osserva la Corte che dalla lettura del verbale di accordo sindacale del 22/12/2017 non si evince l'esistenza di un tale obbligo, quanto piuttosto un mero impegno a selezionare le unità
Pag. 10 di 13 necessarie fra i lavoratori della , in conformità ai criteri di legge e ai diritti CP_3 di precedenza per i lavoratori già occupati nell'appalto.
Difatti, si legge nel verbale, al punto 2, che “la procederà Parte_2 all'avviamento dei lavoratori necessari all'esecuzione del contratto di appalto, in relazione alle necessità tecnico organizzative previste dal piano di intervento predisposto dalla stessa e condiviso dalla DRS, teso al miglioramento Pt_1 dell'efficienza del sito produttivo di Latina;
per la selezione del personale saranno adottati criteri conformi alla legislazione vigente in relazione ai diritti di precedenza per i lavoratori già occupati nell'appalto in questione;
più in particolare si procederà alla convocazione delle unità necessarie attingendo al bacino di tutti i lavoratori ex , compresi coloro che alla data del cambio CP_3 appalto si trovino in maternità e/o infortunio e/o malattia e/o aspettativa e/o altre assenze giustificate, come da elenco allegato al presente accordo. Ai lavoratori convocati verrà offerta l'opportunità di passare alle dipendenze di come soci lavoratori della stessa, previa sottoscrizione di Parte_2 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo orario di lavoro (full time o part-time) attualmente effettuato, avuto comunque conto di quanto riportato nel LUL delle ultime tre mensilità. Il programma prevede l'assunzione di almeno 40 unità lavorative a tempo indeterminato resta fermo l'impegno da parte della per le future assunzioni ad attingere al bacino Pt_1 dei lavoratori ex ”. CP_3
Come si nota agevolmente, l'accordo sindacale non pone alcun obbligo a carico della subentrante all'assunzione indiscriminata di tutto il personale già in Pt_1 servizio presso l'appalto, ma piuttosto condiziona l'avviamento dei lavoratori necessari alle proprie necessità tecniche e organizzative - in ordine alle quali nulla ha dedotto l'odierno appellato - senza che possa configurarsi il vincolo ad attuare criteri di scelta legale di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 223/1991 invocati dal lavoratore. Eventuali inadempimenti della società, a fronte di un impegno giuridicamente rilevante, avrebbero giustificato solo una pronuncia di tipo risarcitorio, che non è stata tuttavia oggetto di specifica domanda, se non con un fugace riferimento ad una richiesta di condanna di al pagamento “anche a Pt_1
Pag. 11 di 13 titolo di risarcimento del danno” delle retribuzioni maturate tra la data del cambio appalto e quella dell'invocata instaurazione del rapporto, di cui al n. 4) delle conclusioni del ricorso di primo grado: dunque, una tale domanda, niente affatto sviluppata nelle sue ragioni giustificative, risulta collegata esclusivamente ad un insussistente diritto al passaggio immediato e diretto alle dipendenze di in forza della normativa contrattuale collettiva, con la conseguenza che non Pt_1 può essere presa in considerazione (cfr. sul punto sentenza Corte di appello di
Roma n. 180/2023 cit.).
Ritiene, d'altro canto, la Corte che l'art. 42 bis CCNL richiamato non preveda un obbligo di reimpiego del personale della cedente, ma solo un impegno, purché previsto nel contratto di appalto, a preferire i lavoratori uscenti a parità di condizioni, a fronte di obiettive ed insindacabili necessità aziendali: come sopra riportato, difatti, la norma in esame sanciva unicamente un diritto dei lavoratori dell'impresa uscente ad essere preferiti, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, nelle procedure di assunzione del personale.
Tale interpretazione risulta vieppiù avvalorata dalla notoria modifica introdotta dal successivo CCNL Logistica, che ha espressamente previsto il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno sei mesi continuativi”.
Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto delle originarie domande.
Le obiettive difficoltà interpretative e l'esistenza di pronunce di merito contrastanti giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi ravvisandosi le “gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
[...] ricorso depositato in data 15 giugno 2023 nei confronti di , Controparte_1 con riferimento alla sentenza n. 1378/2022 emessa il giorno 15 dicembre 2022
Pag. 12 di 13 dal Tribunale-GL di Latina, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e respinge l'originaria domanda
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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