Articolo 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 389
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13 gennaio 2001
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero
delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2001, e' stabilito in 420.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.

4. Per l'anno 2001 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , in relazione all'istituzione e al funzionamento delle Agenzie fiscali.

6. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese gia' attribuiti ai dipartimenti interessati dalla istituzione delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalle unita' previsionali di base relative alle Agenzie fiscali medesime alle competenti unita' previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilita' "Dipartimento politiche fiscali" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001.
Entrata in vigore il 13 gennaio 2001