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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
TT EL, AT
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.I._Ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
BA S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso ufficiolegale@cert.abacospa.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 374144 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2025 depositato il 10/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente: in via preliminare, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto, dichiarare la nullità della notifica in quanto priva di valore legale perché indirizzata a persona diversa dal ricorrente;
nel merito, dichiarare nullo l'atto impugnato per nullità di tutti gli atti preliminari al fermo amministrativo.Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per BA, Concessionario per conto del comune di Sassari: rigettare l'istanza di sospensiva. Nel merito, rigettare tutte le istanze contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'atto impugnato e della pretesa sottostante. Con vittoria di spese e competenze di lite.
------------------
Con ricorso notificato il 24.05.2024 la Ricorrente_1, in persona del suo amministratore e legale rappr.te pro-tempore, Sig. Rappresentante_1, ricorre avverso l'avviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, motoveicolo targato Targa_1 a seguito di accertamenti notificati negli anni 2017, 2018, 2019 e 2022 per omesso versamento dell'Imposta di Pubblicità negli anni 2012, 2014, 2015 e 2016 al Comune di
Sassari, per complessive € 8.363,23.
Premetteva sull'inesistenza dell'atto notificato il 30.05.2024 a una pec non appartenente alla ricorrente.
Eccepiva infatti che il Concessionario avesse recapitato la pec allo Email_3, quindi priva di qualsiasi valenza legale.
Nel merito eccepiva la nullità di tutti gli atti preliminari nella considerazione che la ricorrente non avrebbe effettuato la pubblicità nel comune di Sassari limitandosi al comune di Ossi dove è ubicato il locale ma anche per averne contestato la pretesa e richiesto chiarimenti in merito alle caratteristiche, alla durata e all'ubicazione dei cartelli pubblicitari con lettera in data 11.11.2019, rimasta inevasa;
per tale motivo chiedeva ad BA di fornire il modulo attestante la pubblicità della Società_1 nel Comune di Sassari.
Precisava che nessuna dichiarazione di inizio e cessazione sarebbe riscontrabile a firma della ricorrente motivo per cui chiede che BA dia prova dei contratti di pubblicità stipulati con il Comune di Sassari negli anni in questione 2012. 2014, 2015 e 2016 e le ricevute delle eventuali notifiche degli atti d'ingiunzione.
Costituitasi in giudizio BA, Concessionario per conto del comune di Sassari, conferma la legittimità del fermo amministrativo in assenza di opposizione alle ingiunzioni fiscali, tutte ritualmente notificate, rendendo in tal modo il credito certo e definitivo.
Le parti concludevano pertanto in conformità.
Con Ordinanza n.1/2025 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze degli atti prodotti in giudizio da BA, in particolar modo dalla visura camerale storica che il domicilio fiscale della ricorrente era fissato presso lo “Domicilio_1” fino alla data del 18.01.2022, dove peraltro risulta effettuata la notifica degli atti presupposti. Controparte ha dato prova della rituale notifica di distinti avvisi di accertamento: n. 29664 del 24.10.2014(anno2012),n. 34740 del 17.03.2015(anno2014), n.
467 del 04.12.2017(anno2015),n. 327 del 25.03.2016(anno2016); di distinte ingiunzioni di pagamento: n.
214786 del 09.05.2017 in riscossione degli avvisi di accertamento n. 26994 del 24.10.2014 e n. 34740 del
17.03.2015, ingiunzione di pagamento n. 293932 del 13.02.2018 in riscossione dell'avviso di accertamento n. 327 del 25.03.2016, n. 3884383 del 31.12.2018 in riscossione dell'avviso di accertamento n. 467 del
04.12.2017, distinte intimazioni ad adempiere:n.29518 del 19.09.2019, n. 371 del 20/01/2022, n. 372 del
20/01/2022, n. 373 del 20/01/2022.
Va pertanto rilevato che la sequenza procedimentale dell'attività notificatoria posta in essere dal
Concessionario per la Riscossione, ancor prima dell'odierna impugnazione, rende la pretesa tributaria definitivamente certa ed esigibile tale da consentire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Corte, tuttavia, osserva che il ricorso vada rigettato in relazione all'eccepita notifica del fermo amministrativo presso lo “Domicilio_1”, nella considerazione che la tempestiva impugnazione abbia sanato eventuali vizi di notifica dell'atto.
Deve infatti sottolinearsi come la doglianza di parte ricorrente debba ritenersi infondata.
Nel rispetto del principio di affidamento e buona fede cui deve essere improntato il rapporto tra FI e
Contribuente spetta all'Ufficio l'onere di attivare la predetta procedura di notifica nel domicilio fiscale comunicato dal contribuente e, a questi, spetta invece l'onere preventivo di comunicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale nonché le eventuali variazioni. Alle notifiche degli atti tributari si applicano gli artt.
137 e ss cod. proc. civ. per cui se l'atto non è consegnato a mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.25255 depositata il 15 settembre 2025. “Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lettera lett. e) dell'art.26 del D.P.
R. n.602/1973”(Cass., Sez. 5 del 03.03.2025n.5576).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che costituisca dato non contestato che l'unico domicilio fiscale conosciuto sia quello presso lo studio legale Sassu. In ogni caso, come da costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione, si può affermare che per irregolarità nelle notifiche degli atti tributari, queste sono sanate ex art.156 c.p.c. per il compiuto raggiungimento dello scopo. La tempestiva ed esaustiva difesa depone in tal senso.
Tanto premesso la doglianza del ricorrente è infondata, conseguentemente, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ABACO s.p.a., che liquida in €. 1.300,00 loltre spese generali.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
TT EL, AT
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.I._Ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
BA S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso ufficiolegale@cert.abacospa.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 374144 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2025 depositato il 10/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente: in via preliminare, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto, dichiarare la nullità della notifica in quanto priva di valore legale perché indirizzata a persona diversa dal ricorrente;
nel merito, dichiarare nullo l'atto impugnato per nullità di tutti gli atti preliminari al fermo amministrativo.Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per BA, Concessionario per conto del comune di Sassari: rigettare l'istanza di sospensiva. Nel merito, rigettare tutte le istanze contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'atto impugnato e della pretesa sottostante. Con vittoria di spese e competenze di lite.
------------------
Con ricorso notificato il 24.05.2024 la Ricorrente_1, in persona del suo amministratore e legale rappr.te pro-tempore, Sig. Rappresentante_1, ricorre avverso l'avviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, motoveicolo targato Targa_1 a seguito di accertamenti notificati negli anni 2017, 2018, 2019 e 2022 per omesso versamento dell'Imposta di Pubblicità negli anni 2012, 2014, 2015 e 2016 al Comune di
Sassari, per complessive € 8.363,23.
Premetteva sull'inesistenza dell'atto notificato il 30.05.2024 a una pec non appartenente alla ricorrente.
Eccepiva infatti che il Concessionario avesse recapitato la pec allo Email_3, quindi priva di qualsiasi valenza legale.
Nel merito eccepiva la nullità di tutti gli atti preliminari nella considerazione che la ricorrente non avrebbe effettuato la pubblicità nel comune di Sassari limitandosi al comune di Ossi dove è ubicato il locale ma anche per averne contestato la pretesa e richiesto chiarimenti in merito alle caratteristiche, alla durata e all'ubicazione dei cartelli pubblicitari con lettera in data 11.11.2019, rimasta inevasa;
per tale motivo chiedeva ad BA di fornire il modulo attestante la pubblicità della Società_1 nel Comune di Sassari.
Precisava che nessuna dichiarazione di inizio e cessazione sarebbe riscontrabile a firma della ricorrente motivo per cui chiede che BA dia prova dei contratti di pubblicità stipulati con il Comune di Sassari negli anni in questione 2012. 2014, 2015 e 2016 e le ricevute delle eventuali notifiche degli atti d'ingiunzione.
Costituitasi in giudizio BA, Concessionario per conto del comune di Sassari, conferma la legittimità del fermo amministrativo in assenza di opposizione alle ingiunzioni fiscali, tutte ritualmente notificate, rendendo in tal modo il credito certo e definitivo.
Le parti concludevano pertanto in conformità.
Con Ordinanza n.1/2025 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze degli atti prodotti in giudizio da BA, in particolar modo dalla visura camerale storica che il domicilio fiscale della ricorrente era fissato presso lo “Domicilio_1” fino alla data del 18.01.2022, dove peraltro risulta effettuata la notifica degli atti presupposti. Controparte ha dato prova della rituale notifica di distinti avvisi di accertamento: n. 29664 del 24.10.2014(anno2012),n. 34740 del 17.03.2015(anno2014), n.
467 del 04.12.2017(anno2015),n. 327 del 25.03.2016(anno2016); di distinte ingiunzioni di pagamento: n.
214786 del 09.05.2017 in riscossione degli avvisi di accertamento n. 26994 del 24.10.2014 e n. 34740 del
17.03.2015, ingiunzione di pagamento n. 293932 del 13.02.2018 in riscossione dell'avviso di accertamento n. 327 del 25.03.2016, n. 3884383 del 31.12.2018 in riscossione dell'avviso di accertamento n. 467 del
04.12.2017, distinte intimazioni ad adempiere:n.29518 del 19.09.2019, n. 371 del 20/01/2022, n. 372 del
20/01/2022, n. 373 del 20/01/2022.
Va pertanto rilevato che la sequenza procedimentale dell'attività notificatoria posta in essere dal
Concessionario per la Riscossione, ancor prima dell'odierna impugnazione, rende la pretesa tributaria definitivamente certa ed esigibile tale da consentire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Corte, tuttavia, osserva che il ricorso vada rigettato in relazione all'eccepita notifica del fermo amministrativo presso lo “Domicilio_1”, nella considerazione che la tempestiva impugnazione abbia sanato eventuali vizi di notifica dell'atto.
Deve infatti sottolinearsi come la doglianza di parte ricorrente debba ritenersi infondata.
Nel rispetto del principio di affidamento e buona fede cui deve essere improntato il rapporto tra FI e
Contribuente spetta all'Ufficio l'onere di attivare la predetta procedura di notifica nel domicilio fiscale comunicato dal contribuente e, a questi, spetta invece l'onere preventivo di comunicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale nonché le eventuali variazioni. Alle notifiche degli atti tributari si applicano gli artt.
137 e ss cod. proc. civ. per cui se l'atto non è consegnato a mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.25255 depositata il 15 settembre 2025. “Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lettera lett. e) dell'art.26 del D.P.
R. n.602/1973”(Cass., Sez. 5 del 03.03.2025n.5576).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che costituisca dato non contestato che l'unico domicilio fiscale conosciuto sia quello presso lo studio legale Sassu. In ogni caso, come da costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione, si può affermare che per irregolarità nelle notifiche degli atti tributari, queste sono sanate ex art.156 c.p.c. per il compiuto raggiungimento dello scopo. La tempestiva ed esaustiva difesa depone in tal senso.
Tanto premesso la doglianza del ricorrente è infondata, conseguentemente, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ABACO s.p.a., che liquida in €. 1.300,00 loltre spese generali.