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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, visto l'art.221 comma 4 della Legge n.77/2020 e il decreto 19.1.2022; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto,
sentenza
riservata all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa civile iscritta al n.2293/2022 R.G.C.A. e vertente
tra
, in persona del curatore Parte_1 fallimentare, elettivamente domiciliato in San Nicolò a Tordino presso lo studio dell'avv.ta Gabriella DI CESARE lo rappresentata e difende giusta procura in calce al ricorso del 25.7.2022 e giusta autorizzazione del GD in data 17.11.2020- Ricorrente
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Fontanelle di Atri (Te), elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi alla Via T. Patini n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Carlo MORRICONE che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 3.11.2022- Resistente
OGGETTO: risoluzione contratto di occupazione temporanea onerosa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc la Parte_2 adiva l'intestato Tribunale al fine di vedersi accolte, previa fissazione
[...] dell'udienza di comparizione delle parti, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito: - accertare e dichiarare l'inadempimento del resistente ai propri obblighi contrattuali per i motivi esposti nella narrativa del presente atto
1 e per l'effetto, dichiarata la risoluzione del contratto condannare la resistente al risarcimento dei danni ammontanti ad euro 50.000,00 e/o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A sostegno delle rassegnate richieste, premetteva che, in data 1.4.2019, stipulava con la società una scrittura privata-contratto di occupazione Controparte_2 temporanea a titolo oneroso registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo in data 3.4.2019 al n. 771 serie 3T; che in virtù degli accordi intercorsi, la società
[...] veniva autorizzata ad occupare e utilizzare il sito di proprietà della Controparte_2
“ sito in Torricella Sicura e distinto al NCEU del Parte_1 predetto Comune al foglio n. 43, part. n. 508, cat. D1, RC € 717,00; che la durata del contratto, ai sensi dell'art. 3 delle condizioni convenute, veniva fissata dall'1.4.2019 e sino a 30 giorni dopo la data di aggiudicazione degli immobili, con la facoltà di recesso anticipato da parte dell'occupante con preavviso da comunicarsi 30 giorni prima a mezzo raccomandata;
che la con la sottoscrizione del Controparte_2 citato contratto si era impegnata, come risultava dall'art.5, lettera d), ad accollarsi, giusta dichiarazione del 11.03.2019 allegata al contratto sub. A), i costi per la bonifica
(analisi preliminari, prelievi, smaltimento sostanze presenti nei serbatoi) nonché i costi per il ripristino dei serbatoi presenti nel sito, eccedenti la somma che sarebbe stata sostenuta dal ” senza Parte_3 nulla pretendere dal che, conseguentemente, veniva Parte_1 esonerato da ogni e qualsivoglia impegno economico per le predette operazioni;
che all'art.6 del contratto, la si impegnava espressamente ed Controparte_2 irrevocabilmente a versare un canone mensile di occupazione ammontante a €.800,00, oltre iva;
che in data 22.5.2019, la inviava una comunicazione pec Controparte_2 al con la quale comunicava la propria volontà di recedere dal contratto Parte_1 stipulato, ai sensi dell'art. 4, a far data dal 9.7.2019; che, con pec del 24.06.2019, la
[...] precisava di aver provveduto a sostenere solo i costi per effettuare le CP_2 analisi preliminari e per i prelievi (ammontanti ad euro 793,00 giusta fattura 20/2019 del 30.04.2019, rimessa dalla ditta e informava i Curatori di non aver CP_3 adempiuto alle operazioni di bonifica in quanto la realizzazione delle predette opere era troppo onerosa rispetto alla prospettiva di utilizzo legata al contratto di affitto per un tempo limitato ed imprecisato;
che i costi per le operazioni di bonifica relativamente alla sistemazione completa del sito per il riavvio, per le sostituzioni e lavorazioni, comprensivo di materiali, lavori, pratiche, senza considerare le
2 attrezzature interrate, ammontavano ad euro 50.000,00 circa;
che l'ammontare dei costi necessari per effettuare le operazioni di bonifica erano ben noti alla società
[...] atteso che la stessa, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto, CP_2 era stata messa in condizione di verificare il sito, di valutare i lavori da eseguire e di conoscere esattamente i costi da sostenere;
che la società prima di Controparte_2 procedere alla sottoscrizione del contratto aveva effettuato diversi accessi sul sito
(accesso del 04.02.2009 ed accesso del 27.02.2019) onde valutare e verificare mediante le verifiche preliminari quali fossero le lavorazioni da effettuare per la bonifica e il conseguente utilizzo del sito;
che la società resistente si rendeva inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto atteso che non dava esecuzione alle obbligazioni di cui all'art. 5 del contratto;
che stante l'inadempimento della il fallimento non potendo Controparte_2 Parte_1 conseguire l'interesse sotteso alla formalizzazione del contratto di occupazione
(bonifica del sito e pagamento canone) si attivava al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno che sussiste nonostante la riacquistata disponibilità del bene;
che la ricorrente tentava una soluzione stragiudiziale della vicenda senza alcun esito;
che neppure l'attivazione della procedura di mediazione sortiva alcun effetto tanto da essere costretta ad adire questo Tribunale. Chiedeva pertanto il ristoro dei danni subiti da inadempimento contrattuale.
Si costituiva in giudizio, la la quale contestava le deduzioni Controparte_4 di parte ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, deduceva l'insussistenza dell'inadempimento contestato dal fallimento e, di conseguenza, l'insussistenza di alcun risarcimento del danno.
Chiedeva quindi la condanna del fallimento ricorrente ex art.96 comma 3 cpc al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento danni da lite temeraria.
Istruita la causa con la produzione documentale e l'escussione dei testi di ambo le parti, la stessa rinviata all'odierna udienza per la discussione, veniva decisa.
Il ricorso va rigettato per i seguenti motivi.
Innanzitutto si osserva che la esistente, a seguito dell'occupazione dell'area per CP_2 cui è processo, effettuava solamente l'analisi preliminari e i prelievi delle sostanze all'interno dei serbatoi, propedeutici alla loro bonifica, dichiarandosi adempiente alle obbligazioni di cui alla scrittura privata, ad esclusione dell'unica spesa non effettuata ma da effettuare che sarebbe stata quella attinente il ripristino dei serbatoi, che in via
3 principale doveva essere sostenuta dal come Parte_3 contrattualmente pattuito.
La ricorrente, al contrario, deduceva l'inadempienza della parte resistente in quanto l'art.5 lett. D) del contratto prevedeva l'esecuzione di tutti i lavori indicati nel preventivo dell'arch. , e cioè: la sistemazione, rilascio autorizzazioni Persona_1
e il successivo utilizzo del deposito;
pulizia completa dell'area; verifica e sistemazione dei serbatoi interrati, impianto meccanico (carico, sospensione, equilibrio); verifica della pulizia, impermeabilizzazione e sistemazione P.D.U; sostituzione gruppo di carico;
rimozione erogatori e dismissione serbatoio e carico;
rimozione amianto e nuova copertura pensiline e deposito olii;
verifica impianto idrico, impianto antincendio;
verifica e sistemazione impianto elettrico ed elettronico;
verifica e sistemazione messa a terra;
a lavori eseguiti a regola d'arte, al fine di riportare in attività l'impianto, seguivano: presentazione SCIA, autorizzazioni VVF,
Dogane e Regione;
disegni tecnici, dichiarazioni di smaltimento dei rifiuti e di conformità dei luoghi alla normativa vigente, e altro ancora. L'architetto indicava come costo totale circa €.50.000,00, senza specificare voce per voce.
Orbene, questo Tribunale è chiamato a interpretare l'art.5 lett. D) della scrittura privata ripassata tra le parti, e a individuare quali lavori sono in esso indicati. Dalla lettura del ridetto articolo, alla lettera d), risulta che la “dichiarava: 5) di farsi CP_2 carico come da dichiarazione trasmessa a mezzo pec dell'11.3.2019, dei costi per la bonifica (analisi preliminari/prelievi/smaltimento delle sostanze presenti nei serbatoi) e dei costi per il ripristino dei serbatoi presenti nel sito, accollandosi la relativa spesa eccedente la somma che sarà sostenuta dal Parte_3
.
[...]
Risulta pertanto provato che la provvedeva al solo prelievo preliminare e alle CP_2 analisi, non eseguiva lo smaltimento delle sostanze e il ripristino dei serbatoi, optando per il recesso dal contratto, come previsto e pattuito. Si dà atto nella scrittura privata che la sarebbe intervenuta solo per le spese eccedenti la somma che CP_2 sarebbe stata sostenuta dal che, come risulta dalle Parte_3 dichiarazioni del curatore sentito come testimone, nulla aveva eseguito.
Ritiene questo giudice che l'obbligazione assunta dalla non può prescindere da CP_2 quella assunta dal Infatti, l'art.5 lett d) del contratto vede la Parte_3 CP_2 intervenire laddove la spesa ecceda le spese della Dal momento che la Pt_3 Pt_3 si è resa totalmente inadempiente a ciò per cui si era obbligata (tra l'altro questo
4 giudice non ha avuto modo di leggere il contratto ripassato tra il e Parte_3 il che sarebbe stato illuminante ai fini del decidere), ritiene questo Parte_1 giudice che la di conseguenza non avrebbe dovuto accollarsi alcuna spesa. Il CP_2 contratto Fuel/Fallimento ODR deve essere letto in quanto collegato con il contratto
Fallimento Petroili/Fallimento ODR. Risulta che nessuna spesa ha affrontato la per cui la somma eccedente detta spesa (cui sarebbe stata obbligata la Pt_3 CP_2 non risulta quantificabile. L'obbligazione quindi è irricevibile. Il curatore del infatti sul punto riferiva che il fallimento stesso era Parte_3 tenuto allo svuotamento dei serbatoi e fu a ciò autorizzato sino alla concorrenza di
€.1.500,00, mentre la ra obbligata a sostenere i costi residui. Il teste poi precisava CP_2 di non aver eseguito alcuna opera di svuotamento dei serbatoi, dichiarando testualmente: “No, la non ha sostenuto costi”. Parte_3
Parte Inoltre, il preventivo dell'arch. sulla base del quale il Fallimento fonda Per_1 la sua richiesta, è approssimativo, non indica il costo voce per voce e introduce all'interno lavori che non competono assolutamente alla (ad es. lo smaltimento CP_2 dell'amianto, nuova copertura delle pensiline, sistemazione impianti elettrici, elettronici, idrici, la presentazione della SCIA, e altro..), lavori che vanno ben oltre il ripristino dei serbatoi e che riguardano invece il sito completo.
In sede di interrogatorio formale del legale rappresentate della questi CP_2 confermava di aver informato i Curatori di aver adempiuto alle operazioni di bonifica
(cap. 11 - “Vera la circostanza, facendo i prelievi e le analisi del prodotto tramite una ditta specializzata”), non ricordava di aver comunicato i costi delle operazioni di bonifica che erano troppo onerosi rispetto alla prospettiva di utilizzo legata al contratto di affitto, (cap. 12- “Non ricordo”), confermava di essere stato messo a conoscenza dei costi prima di procedere alla sottoscrizione del contratto, di aver valutato i lavori da eseguire e di conoscere i costi da sostenere (cap.14 -“Il sopralluogo è stato fatto, ma sono stato messo a conoscenza del preventivo di spesa solo dopo”), non confermava di aver adempiuto a tutte le obbligazioni previste al punto d) art. 5 del contratto (cap. 15 -
“Non ricordo, ribadisco di aver fatto le analisi e i prelievi come già detto”). I testi escussi:
Curatore del “confermava di essere stato Testimone_1 Parte_3 presente al sopralluogo del 27.02.2019” e poi ancora “Il contratto non l'ho mai visto. In merito posso dire che il fallimento era tenuto allo svuotamento dei serbatoi Parte_3
CP_ e fu a ciò autorizzato sino alla concorrenza di euro 1.500. Da accordi con me la era obbligata a sostenere i costi residui” e dell'Arch. il quale rispetto al Persona_1
5 capitolo n. 12 affermava: “Posso dire che, in merito ai lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità del deposito carburanti, ho rilasciato una consulenza a mezzo mail indirizzata alla Ho indicato i lavori da realizzare e un importo Controparte_2 di massimo intorno ad €.50.000,00 circa. Faccio parte di uno studio di professionisti che si occupa anche di progettazione e direzione lavori relativi ai depositi di carburanti” e ancora
“Vero, riconosco la mail che mi viene mostrata come quella da me inviata”.
Alla luce di quanto emerso, la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'obbligazione a carico della on può essere accolta in quanto CP_2
l'obbligazione della ra collegata a quella del che CP_2 Parte_3 non ha eseguito alcuna opera di bonifica, dovendo la ntervenire solo per le spese CP_2 eccedenti quelle sostenute dal ridetto Parte_3
Infine, il fallimento ricorrente non ha provato l'esatto costo dei lavori che sarebbero stati a carico della rifacendosi a un preventivo generico riguardante la CP_2 sistemazione a nuovo di tutto il sito, non dei serbatoi oggetto della scrittura privata in atti.
Il ricorso pertanto va rigettato. Si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza ed
[...] Controparte_2 eccezione, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata mediante lettura in udienza, in Teramo il 12 febbraio 2025.
LA GIUDICE ONORARIA
(Carla Fazzini)
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