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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/12/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 627/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 CP_1 [...]
), con il patrocinio dell'avv. FELACO FRANCESCO, giusta procura in atti, C.F._2
PARTI ATTRICI
E
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
AN LO UC, giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento scaturisce dalla domanda avanzata da e nei Parte_1 CP_1 confronti di al fine di far accertare in proprio favore la piena proprietà Controparte_2 del terreno sito in Pescosansonesco in NCT al foglio 5 particella 700 di mq. 17, a confine con loro proprietà, strada comunale e proprietà . CP_2
Il predetto accertamento veniva richiesto per ottenere, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del terreno in questione da parte del citato Controparte_2 pagina 1 di 8 Si costituiva , contestando ed impugnando l'assunto attoreo e Controparte_2 promuovendo domanda riconvenzionale di usucapione.
Venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti con i testi indicati ed i capitoli formulati.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta a decisione.
Passando a valutare quanto emerso dagli atti e dalla istruttoria espletata, si osserva quanto segue.
Nelle premesse, di cui all'atto introduttivo, gli istanti rappresentavano di aver acquistato dal 2008 alcune unità immobiliari e di aver proceduto ad alcuni frazionamenti nel 2018.
In una di queste particelle, precisamente la 231 ove è presente un fabbricato con un recinto (in ferro e muratura), si rilevava che tale recinzione era stata posta all'interno di essa proprietà, distanziandola dai confini con i terreni attorno, di alcuni metri. Inoltre, veniva evidenziata anche l'esistenza di una servitù perpetua costituita con del 2006. Invero, il padre di parte convenuta - tale Pt_2 Persona_1
- acquistava nel lontano 1966 alcuni immobili in Pescosansonesco e che nei successivi anni 70,
[...] il dante causa delle parti attrici costruiva una recinzione (con muretto e paletti di ferro) a confine con la proprietà , arretrando rispetto ad esso confine e costituendo il piccolo terreno oggi in CP_2 contestazione.
Pertanto, da una parte gli istanti – rivendicandone la proprietà – chiedevano il rilascio del terreno;
dall'altra, il convenuto insisteva per la maturata usucapione per aver sempre occupato questo spazio insieme alla sua famiglia, in maniera esclusiva, pubblica, continuativa e pacifica da oltre quarant'anni, accedendo dalla strada comunale e riponendovi legna, bombole esauste, nonché lasciandoci cani da guardia legati ad un albero sulla propria proprietà.
Andando ad esaminare le risultanze istruttorie, si evidenzia che i testi degli istanti confermavano lo stato dei luoghi e l'utilizzo del terreno de quo da parte del convenuto – come anche altre persone -, in quanto aperto.
Gli stessi specificano che esso veniva solo occupato in maniera transitoria da bombole di gas (che dovevano essere ritirate) e da cataste di legno (tra l'altro rimossi dal 2009/2010 su richiesta del
[...]
). Pt_1
Invero, riferisce che al momento del suo sopralluogo il terreno si presentava Testimone_1 libero da cose e che il cane del era stato trattenuto per permettere di effettuare il sopraluogo: CP_2 situazione cristallizzata dalla documentazione fotografica in atti.
L'altro, elettricista, riferisce di aver avuto libero accesso alla proprietà degli Controparte_3 attori proprio dal pezzo di terreno controverso. pagina 2 di 8 D'altro canto, i testi di parte convenuta confermano anche loro che metteva delle bombole di CP_2 gas vuote e della legna, oltre a tenere un cane da guardia legato ad un albero sulla sua proprietà.
dichiara che (non sempre) vi erano bombole da ricaricare e legna, oltre Parte_3 Per_2 al cane che rrivava alla strada comunale. Pt_4
anche lui conferma che le bombole venivano messe vicino la strada comunale Controparte_4 per permettere al camioncino delle bombole di caricarle. Riferisce che il era l'unico a poterci CP_2 passare, ma senza specificare che questo terreno era in realtà aperto ed accessibile da chiunque (che fosse aperto è una circostanza non contestata).
Anche confermava che il cane arrivava quasi a confine con la strada, ma Persona_3 senza andare fuori proprietà. A precisazione della domanda - poi - si corregge dicendo fino ai paletti.
In realtà, l'istruttoria non appare chiara e precisa, soprattutto alla luce delle dichiarazioni contrastanti e generiche dei testi. Ma, soprattutto, non si ritiene sufficiente ai fini dell'accertamento della maturata usucapione sia nella durata che nelle modalità.
Per questo, l'analisi della documentazione e dello stato dei fatti, come descritto, è ciò che deve essere principalmente considerato dal GI alla luce delle disposizioni normative in materia.
L'unica cosa che appare chiara è l'utilizzo momentaneo da parte del convenuto del pezzo di terra conteso sia per la legna (evidente nel periodo invernale) che per le bombole (poggiate solo per facilitarne il ritiro). Anche la presenza del cane in realtà non può configurare un possesso idoneo a far maturare i termini per l'usucapione.
Per tali motivi, si ritiene – piuttosto - che un tale comportamento fosse, in realtà tollerato dai proprietari.
Sul punto, gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 cod. civ. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportando un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore. Essi traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali mentre a priori ingenerano e giustificano la "permissio", conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Pertanto, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un pagina 3 di 8 elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo.
(Cfr.: Corte Cass. sentenza n. 8194 del 18/06/2001); sentenza n.15739/2004 e sentenza
n.5551/2005).
Ne consegue che è necessario che il possesso sia continuato - non discontinuo, non interrotto - non cessato per il venir meno dell'inerzia del titolare del diritto -, pacifico: è necessario dimostrare che si abbia esercitato un controllo esclusivo sul bene, incompatibile con il godimento del proprietario, escludendo chiunque dall'utilizzo del bene per il tempo necessario.
Nel caso di specie, il possesso non è risultato continuato, non è risultato esclusivo perché aperto e rivendicato dai proprietari.
In guisa che la domanda deve essere accolta con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di questo giudizio.
PQM
Il Tribunale di Pescara – in composizione monocratica – ogni altra istanza od eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara e proprietari del terreno sito nel Comune i Parte_1 CP_1
Pescosansonesco in NCT al foglio 5 particella 700 di mq. 17;
2. Ordina, per l'effetto, a l'immediato rilascio del terreno indicato;
Controparte_2
3. Condanna, altresì, alla refusione delle spese di lite di questo Controparte_2 giudizio in favore di e che si liquidano in Euro 90,00 per Parte_1 CP_1 esborsi ed Euro 1.000,00 per compenso, oltre oneri di legge.
Pescara 11.12.2025.
IL GOP
Dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante
pagina 4 di 8 7) nel mese di aprile 2018 decidevano di abbattere la recinzione di cui in premessa, trovando però la ferma e pronta opposizione dell'odierno convenuto, il quale apponeva paletti e catene a difesa del confine e di uno stato di fatto ormai consolidato da diversi decenni;
8) come emerge dall'atto introduttivo del presente procedimento, l'odierna causa è scaturita unicamente dalla necessità dei coniugi , odierni attori, di porre fine ad Persona_4 una precedente ed ulteriore controversia, con altro confinante a valle, al quale dovevano concedere un passaggio verso il proprio fondo, promesso sulla base di negozi già intercorsi tra le dette parti. I comproprietari venivano quindi a conoscenza di un possibile Persona_4 scostamento tra il confine di fatto e quello emerso dai rilievi tecnici;
9) in seguito alla demolizione della recinzione, il convenuto apponeva paletti e recinzione CP_2 provvisoria dove insisteva il muro e, con lettera per tramite dello scrivente procuratore avv. Caiani del
30/04/2018 (doc. n. 3 fasc. conv.), contestava l'avversa condotta e precisava che il confine tra le proprietà , così come individuato dal muretto Parte_5 preesistente, fu stabilito diversi decenni prima, determinando il possesso dell'area così individuata e dei beni ivi presenti. Evidenziava, altresì, che alcun passaggio era mai esistito sui terreni interessati a favore di altri confinanti, i quali, invece, potevano passare sulla proprietà
[...]
, ossia sull'area esistente tra il fabbricato di quest'ultimi e il muretto già esistente. Persona_4
Diffidava, infine, a non accedere sulla detta area;
10) successivamente veniva promossa una trattativa in cui gli attori si Persona_4 offrivano di sostenere le spese tecniche e notarili per la regolarizzazione dello stato di fatto e il Sig. , al sol fine di preservare i buoni rapporti di vicinato, manifestava la propria CP_2 apertura a concedere un passaggio, chiedendo espressamente agli odierni attori di farsi carico dell'attività e delle spese per lo spostamento di un palo Enel insistente nei pressi dell'area al fine di avere spazio per costituire un passaggio;
11) durante la primavera dell'anno 2021, il giorno programmato per il trasferimento del palo, sul posto erano presenti, delegati dal convenuto , il nipote di questi, sig. CP_2 Per_3
3
Firmato Da: LO UC AN Emesso Da: Qualified Certificates CA G1 Serial#: CP_5
741291e3385a885
con il proprio padre, per gestire e trattenere il cane da guardia di nome ” e Per_3 Per_5 pagina 5 di 8 consentire l'accesso del personale dell'Enel sull'area, vista la vicinanza del palo al confine. Si precisa inoltre che, allo stesso fine, l'intervento del Sig. e del padre era Persona_3 stato necessario per consentire il sopralluogo dei geometri e quando Persona_6 Persona_7 dovettero eseguire i necessari rilievi tecnici per individuare una valida soluzione;
12) anche in queste fasi, così come in ogni occasione, il Sig. ha sempre conservato CP_2 ininterrottamente il possesso pieno, pacifico ed esclusivo del terreno per cui è causa, rimasto sempre delimitato, occupato con cose e sorvegliato dal cane da guardia;
13) all'esito della consultazione con il Notaio interessato, veniva proposto al convenuto di definire la questione con un contratto di vendita dell'area (invece che di riconoscimento di usucapione), in cui si pretendeva che il sig. dichiarasse di ricevere il possesso di fatto CP_2 del terreno in seguito alla sottoscrizione dell'atto, in modo però del tutto difforme dalla realtà dai fatti. Detta ultima circostanza determinava l'arenarsi della trattativa.aveva goduto dei predetti terreni sin dal 1982, utilizzandoli con la propria famiglia senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso e curandoli a proprie spese.
Si costituivano e , i quali si opponevano alle richieste avverse, adducendo Pt_6 Parte_7 fermamente che le unità immobiliari in questioni venivano – prima – acquistate dal padre e – successivamente – passate a seguito di successione. Inoltre, precisavano che gli stessi avevano sempre pagato le tasse e le imposte, nonché si erano sempre interessati delle questioni amministrative.
Venivano ammessi due testi: e rispettivamente nuova e figlio Testimone_2 Testimone_3 dell'istante.
Espletata l'istruttoria, la causa venina trattenuta a decisione.
Passando al merito, in primo luogo, occorre richiamare la norma di riferimento e verificare se siano state soddisfatte tutte le caratteristiche, previste dalla norma, al fine di poter permettere al giudicante di dichiarare l'invocata usucapione.
Il legislatore prevede all'art.1158 c.c. un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge.
Tre sono le condizioni necessarie affinchè possa delinearsi il richiamato istituto: 1)- deve essere un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
2)- la predetta attività deve consistere nell'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
3)- è necessario che il possesso sia protratto ininterrottamente per venti anni e che vi sia l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. pagina 6 di 8 Ciò posto e passando a valutare quanto emerso dagli atti, occorre rilevare quanto segue.
Parte attrice rivendicava il possesso dei terreni de quibus già dal 1982. Tuttavia, in atti veniva depositato l'atto di vendita risalente al 1987, in base al quale, i convenuti diventavano comproprietari per successione a Parte_8
Inoltre, oltre a contestare l'assunto attoreo, i convenuti depositavano ulteriore documentazione nella quale è possibile evincere in maniera tranquillante che essi ottennero anche la destinazione urbanistica di dette aree nel 2004.
Da sottolineare che i testi escussi riferivano in maniera assolutamente generica e senza alcun riscontro fattuale. Invero, il premettente avrebbe dovuto dimostrare che il bene in oggetto era stato posseduto "uti dominus" attraverso attività compatibili, come ad es. provvedendo al pagamento delle imposte. Tale attività, invece, veniva compiutamente assolta dalle controparti, che depositavano le relative ricevute di pagamento delle imposte riferite ai terreni in causa (Cfr.: Corte Cass. Sentenza n.5226 del 2002).
D'altro canto, l'aver tollerato il parcheggio dell'auto (non è stato dimostrato neanche per quanto tempo) non può considerarsi idoneo a giustificare un avvenuto "possesso" - ai fini dell'usucapione.
Esso deve essere inteso nel modo in cui è disciplinato dall'art.1140 c.c., nel quale viene definito come
"il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa". Tale attività DEVE corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, diritto di superficie, enfiteusi etc etc). Pertanto, ciò che veniva offerte al giudicante non è idoneo a far acquisire il possesso in capo a . Parte_9
Era necessario dimostrare il decorso del tempo ovvero il suo inizio attraverso l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus: circostanza non rinvenibile in atti.
In guisa che non può dichiararsi l'usucapione a capo degli istanti e, conseguentemente, la domanda deve essere necessariamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo dispositivo
PQM
Il Tribunale di Pescara definitivamente decidendo, ogni altra eccezione disattesa,
1)- Rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_9 Controparte_6
e per il suo acquisto di proprietà per intervenuta usucapione sulle aree censite in Parte_7 catasto al foglio 25 particelle 56 e 280 site nel Comune di Loreto Aprutino;
pagina 7 di 8 2)- Condanna, per l'effetto, alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_9
e che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre il 15% per Controparte_6 Parte_7 rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso, in Pescara 15.6.2023.
Il GOP dr.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per esborsi e € per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 627/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 CP_1 [...]
), con il patrocinio dell'avv. FELACO FRANCESCO, giusta procura in atti, C.F._2
PARTI ATTRICI
E
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
AN LO UC, giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento scaturisce dalla domanda avanzata da e nei Parte_1 CP_1 confronti di al fine di far accertare in proprio favore la piena proprietà Controparte_2 del terreno sito in Pescosansonesco in NCT al foglio 5 particella 700 di mq. 17, a confine con loro proprietà, strada comunale e proprietà . CP_2
Il predetto accertamento veniva richiesto per ottenere, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del terreno in questione da parte del citato Controparte_2 pagina 1 di 8 Si costituiva , contestando ed impugnando l'assunto attoreo e Controparte_2 promuovendo domanda riconvenzionale di usucapione.
Venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti con i testi indicati ed i capitoli formulati.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta a decisione.
Passando a valutare quanto emerso dagli atti e dalla istruttoria espletata, si osserva quanto segue.
Nelle premesse, di cui all'atto introduttivo, gli istanti rappresentavano di aver acquistato dal 2008 alcune unità immobiliari e di aver proceduto ad alcuni frazionamenti nel 2018.
In una di queste particelle, precisamente la 231 ove è presente un fabbricato con un recinto (in ferro e muratura), si rilevava che tale recinzione era stata posta all'interno di essa proprietà, distanziandola dai confini con i terreni attorno, di alcuni metri. Inoltre, veniva evidenziata anche l'esistenza di una servitù perpetua costituita con del 2006. Invero, il padre di parte convenuta - tale Pt_2 Persona_1
- acquistava nel lontano 1966 alcuni immobili in Pescosansonesco e che nei successivi anni 70,
[...] il dante causa delle parti attrici costruiva una recinzione (con muretto e paletti di ferro) a confine con la proprietà , arretrando rispetto ad esso confine e costituendo il piccolo terreno oggi in CP_2 contestazione.
Pertanto, da una parte gli istanti – rivendicandone la proprietà – chiedevano il rilascio del terreno;
dall'altra, il convenuto insisteva per la maturata usucapione per aver sempre occupato questo spazio insieme alla sua famiglia, in maniera esclusiva, pubblica, continuativa e pacifica da oltre quarant'anni, accedendo dalla strada comunale e riponendovi legna, bombole esauste, nonché lasciandoci cani da guardia legati ad un albero sulla propria proprietà.
Andando ad esaminare le risultanze istruttorie, si evidenzia che i testi degli istanti confermavano lo stato dei luoghi e l'utilizzo del terreno de quo da parte del convenuto – come anche altre persone -, in quanto aperto.
Gli stessi specificano che esso veniva solo occupato in maniera transitoria da bombole di gas (che dovevano essere ritirate) e da cataste di legno (tra l'altro rimossi dal 2009/2010 su richiesta del
[...]
). Pt_1
Invero, riferisce che al momento del suo sopralluogo il terreno si presentava Testimone_1 libero da cose e che il cane del era stato trattenuto per permettere di effettuare il sopraluogo: CP_2 situazione cristallizzata dalla documentazione fotografica in atti.
L'altro, elettricista, riferisce di aver avuto libero accesso alla proprietà degli Controparte_3 attori proprio dal pezzo di terreno controverso. pagina 2 di 8 D'altro canto, i testi di parte convenuta confermano anche loro che metteva delle bombole di CP_2 gas vuote e della legna, oltre a tenere un cane da guardia legato ad un albero sulla sua proprietà.
dichiara che (non sempre) vi erano bombole da ricaricare e legna, oltre Parte_3 Per_2 al cane che rrivava alla strada comunale. Pt_4
anche lui conferma che le bombole venivano messe vicino la strada comunale Controparte_4 per permettere al camioncino delle bombole di caricarle. Riferisce che il era l'unico a poterci CP_2 passare, ma senza specificare che questo terreno era in realtà aperto ed accessibile da chiunque (che fosse aperto è una circostanza non contestata).
Anche confermava che il cane arrivava quasi a confine con la strada, ma Persona_3 senza andare fuori proprietà. A precisazione della domanda - poi - si corregge dicendo fino ai paletti.
In realtà, l'istruttoria non appare chiara e precisa, soprattutto alla luce delle dichiarazioni contrastanti e generiche dei testi. Ma, soprattutto, non si ritiene sufficiente ai fini dell'accertamento della maturata usucapione sia nella durata che nelle modalità.
Per questo, l'analisi della documentazione e dello stato dei fatti, come descritto, è ciò che deve essere principalmente considerato dal GI alla luce delle disposizioni normative in materia.
L'unica cosa che appare chiara è l'utilizzo momentaneo da parte del convenuto del pezzo di terra conteso sia per la legna (evidente nel periodo invernale) che per le bombole (poggiate solo per facilitarne il ritiro). Anche la presenza del cane in realtà non può configurare un possesso idoneo a far maturare i termini per l'usucapione.
Per tali motivi, si ritiene – piuttosto - che un tale comportamento fosse, in realtà tollerato dai proprietari.
Sul punto, gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 cod. civ. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportando un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore. Essi traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali mentre a priori ingenerano e giustificano la "permissio", conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Pertanto, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un pagina 3 di 8 elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo.
(Cfr.: Corte Cass. sentenza n. 8194 del 18/06/2001); sentenza n.15739/2004 e sentenza
n.5551/2005).
Ne consegue che è necessario che il possesso sia continuato - non discontinuo, non interrotto - non cessato per il venir meno dell'inerzia del titolare del diritto -, pacifico: è necessario dimostrare che si abbia esercitato un controllo esclusivo sul bene, incompatibile con il godimento del proprietario, escludendo chiunque dall'utilizzo del bene per il tempo necessario.
Nel caso di specie, il possesso non è risultato continuato, non è risultato esclusivo perché aperto e rivendicato dai proprietari.
In guisa che la domanda deve essere accolta con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di questo giudizio.
PQM
Il Tribunale di Pescara – in composizione monocratica – ogni altra istanza od eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara e proprietari del terreno sito nel Comune i Parte_1 CP_1
Pescosansonesco in NCT al foglio 5 particella 700 di mq. 17;
2. Ordina, per l'effetto, a l'immediato rilascio del terreno indicato;
Controparte_2
3. Condanna, altresì, alla refusione delle spese di lite di questo Controparte_2 giudizio in favore di e che si liquidano in Euro 90,00 per Parte_1 CP_1 esborsi ed Euro 1.000,00 per compenso, oltre oneri di legge.
Pescara 11.12.2025.
IL GOP
Dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante
pagina 4 di 8 7) nel mese di aprile 2018 decidevano di abbattere la recinzione di cui in premessa, trovando però la ferma e pronta opposizione dell'odierno convenuto, il quale apponeva paletti e catene a difesa del confine e di uno stato di fatto ormai consolidato da diversi decenni;
8) come emerge dall'atto introduttivo del presente procedimento, l'odierna causa è scaturita unicamente dalla necessità dei coniugi , odierni attori, di porre fine ad Persona_4 una precedente ed ulteriore controversia, con altro confinante a valle, al quale dovevano concedere un passaggio verso il proprio fondo, promesso sulla base di negozi già intercorsi tra le dette parti. I comproprietari venivano quindi a conoscenza di un possibile Persona_4 scostamento tra il confine di fatto e quello emerso dai rilievi tecnici;
9) in seguito alla demolizione della recinzione, il convenuto apponeva paletti e recinzione CP_2 provvisoria dove insisteva il muro e, con lettera per tramite dello scrivente procuratore avv. Caiani del
30/04/2018 (doc. n. 3 fasc. conv.), contestava l'avversa condotta e precisava che il confine tra le proprietà , così come individuato dal muretto Parte_5 preesistente, fu stabilito diversi decenni prima, determinando il possesso dell'area così individuata e dei beni ivi presenti. Evidenziava, altresì, che alcun passaggio era mai esistito sui terreni interessati a favore di altri confinanti, i quali, invece, potevano passare sulla proprietà
[...]
, ossia sull'area esistente tra il fabbricato di quest'ultimi e il muretto già esistente. Persona_4
Diffidava, infine, a non accedere sulla detta area;
10) successivamente veniva promossa una trattativa in cui gli attori si Persona_4 offrivano di sostenere le spese tecniche e notarili per la regolarizzazione dello stato di fatto e il Sig. , al sol fine di preservare i buoni rapporti di vicinato, manifestava la propria CP_2 apertura a concedere un passaggio, chiedendo espressamente agli odierni attori di farsi carico dell'attività e delle spese per lo spostamento di un palo Enel insistente nei pressi dell'area al fine di avere spazio per costituire un passaggio;
11) durante la primavera dell'anno 2021, il giorno programmato per il trasferimento del palo, sul posto erano presenti, delegati dal convenuto , il nipote di questi, sig. CP_2 Per_3
3
Firmato Da: LO UC AN Emesso Da: Qualified Certificates CA G1 Serial#: CP_5
741291e3385a885
con il proprio padre, per gestire e trattenere il cane da guardia di nome ” e Per_3 Per_5 pagina 5 di 8 consentire l'accesso del personale dell'Enel sull'area, vista la vicinanza del palo al confine. Si precisa inoltre che, allo stesso fine, l'intervento del Sig. e del padre era Persona_3 stato necessario per consentire il sopralluogo dei geometri e quando Persona_6 Persona_7 dovettero eseguire i necessari rilievi tecnici per individuare una valida soluzione;
12) anche in queste fasi, così come in ogni occasione, il Sig. ha sempre conservato CP_2 ininterrottamente il possesso pieno, pacifico ed esclusivo del terreno per cui è causa, rimasto sempre delimitato, occupato con cose e sorvegliato dal cane da guardia;
13) all'esito della consultazione con il Notaio interessato, veniva proposto al convenuto di definire la questione con un contratto di vendita dell'area (invece che di riconoscimento di usucapione), in cui si pretendeva che il sig. dichiarasse di ricevere il possesso di fatto CP_2 del terreno in seguito alla sottoscrizione dell'atto, in modo però del tutto difforme dalla realtà dai fatti. Detta ultima circostanza determinava l'arenarsi della trattativa.aveva goduto dei predetti terreni sin dal 1982, utilizzandoli con la propria famiglia senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso e curandoli a proprie spese.
Si costituivano e , i quali si opponevano alle richieste avverse, adducendo Pt_6 Parte_7 fermamente che le unità immobiliari in questioni venivano – prima – acquistate dal padre e – successivamente – passate a seguito di successione. Inoltre, precisavano che gli stessi avevano sempre pagato le tasse e le imposte, nonché si erano sempre interessati delle questioni amministrative.
Venivano ammessi due testi: e rispettivamente nuova e figlio Testimone_2 Testimone_3 dell'istante.
Espletata l'istruttoria, la causa venina trattenuta a decisione.
Passando al merito, in primo luogo, occorre richiamare la norma di riferimento e verificare se siano state soddisfatte tutte le caratteristiche, previste dalla norma, al fine di poter permettere al giudicante di dichiarare l'invocata usucapione.
Il legislatore prevede all'art.1158 c.c. un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge.
Tre sono le condizioni necessarie affinchè possa delinearsi il richiamato istituto: 1)- deve essere un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
2)- la predetta attività deve consistere nell'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
3)- è necessario che il possesso sia protratto ininterrottamente per venti anni e che vi sia l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. pagina 6 di 8 Ciò posto e passando a valutare quanto emerso dagli atti, occorre rilevare quanto segue.
Parte attrice rivendicava il possesso dei terreni de quibus già dal 1982. Tuttavia, in atti veniva depositato l'atto di vendita risalente al 1987, in base al quale, i convenuti diventavano comproprietari per successione a Parte_8
Inoltre, oltre a contestare l'assunto attoreo, i convenuti depositavano ulteriore documentazione nella quale è possibile evincere in maniera tranquillante che essi ottennero anche la destinazione urbanistica di dette aree nel 2004.
Da sottolineare che i testi escussi riferivano in maniera assolutamente generica e senza alcun riscontro fattuale. Invero, il premettente avrebbe dovuto dimostrare che il bene in oggetto era stato posseduto "uti dominus" attraverso attività compatibili, come ad es. provvedendo al pagamento delle imposte. Tale attività, invece, veniva compiutamente assolta dalle controparti, che depositavano le relative ricevute di pagamento delle imposte riferite ai terreni in causa (Cfr.: Corte Cass. Sentenza n.5226 del 2002).
D'altro canto, l'aver tollerato il parcheggio dell'auto (non è stato dimostrato neanche per quanto tempo) non può considerarsi idoneo a giustificare un avvenuto "possesso" - ai fini dell'usucapione.
Esso deve essere inteso nel modo in cui è disciplinato dall'art.1140 c.c., nel quale viene definito come
"il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa". Tale attività DEVE corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, diritto di superficie, enfiteusi etc etc). Pertanto, ciò che veniva offerte al giudicante non è idoneo a far acquisire il possesso in capo a . Parte_9
Era necessario dimostrare il decorso del tempo ovvero il suo inizio attraverso l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus: circostanza non rinvenibile in atti.
In guisa che non può dichiararsi l'usucapione a capo degli istanti e, conseguentemente, la domanda deve essere necessariamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo dispositivo
PQM
Il Tribunale di Pescara definitivamente decidendo, ogni altra eccezione disattesa,
1)- Rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_9 Controparte_6
e per il suo acquisto di proprietà per intervenuta usucapione sulle aree censite in Parte_7 catasto al foglio 25 particelle 56 e 280 site nel Comune di Loreto Aprutino;
pagina 7 di 8 2)- Condanna, per l'effetto, alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_9
e che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre il 15% per Controparte_6 Parte_7 rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso, in Pescara 15.6.2023.
Il GOP dr.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per esborsi e € per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
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