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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6028/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANCIULLI MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLLAMATI MARIA RITA ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._2
domiciliato in presso il difensore avv. FANCIULLI MARCO
RICORRENTE - ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ordinare al Conservatore dei RR.II di Ancona, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della “trascrizione contro” del
22/07/2009 R.P. n.9576; R.G. n 16412 di formalità, scaturente dall'ordinanza di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Ancona Rep.1870 del 16/07/2009, nonché alla cancellazione dell'annotazione presentata il 28/03/2014 rubricata al n.607 R.P e n.4591 R.G. in forza della sentenza di condanna esecutiva eseguita sui beni immobili della signora siti in Falconara M.ma Parte_1
(AN) Via Sardegna n.11 e meglio descritti in premessa. Spese interamente compensate tra le parti”.
pagina 1 di 5 Svolgimento del procedimento
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c, ritualmente notificato il 05.12.2024 unitamente ai provvedimenti del 27.11.2024 e del 03.12.2024, parte ricorrente affermava che con provvedimento del Tribunale di
Ancona del 04.12.2006 veniva dichiarato il fallimento n.64/2006 della;
CP_1 Controparte_1
la ricorrente affermava che era sposata in regime di comunione legale dei beni con il Parte_1
, socio della e, pertanto, comproprietaria dell'immobile sito a Falconara Controparte_2 Controparte_1
M.ma in Via Sardegna n.11, adibito ad abitazione coniugale;
Parte ricorrente sosteneva, altresì, che in data 22.07.2009 veniva trascritto, in favore di detta curatela fallimentare, sequestro conservativo al n.16412 R.G. e n.9576 R.P. di formalità sull'immobile sito a
Falconara M.ma (AN) in Via Sardegna n.11 così descritto: A2 abitazione di tipo civile distinto al
NCEU foglio 6 particella 2097 subalterno 38 e C6 autorimessa, foglio 6 particella 2097 subalterno 28 di proprietà della Signora per la quota di ½ e successivamente in data 28.03.2014 veniva Parte_1 eseguita l'annotazione n.607 R.P e n.4591 R.G. della conseguente sentenza di condanna esecutiva (cfr. doc.1 allegato al ricorso introduttivo).
In data 02.08.2017, addiveniva a un accordo transattivo (cfr. doc.2 allegato al ricorso Parte_1
introduttivo) con la curatela del fallimento , mediante pagamento in favore Controparte_1 di quest'ultima della somma di €.30.000,00, il tutto con relativo impegno della curatela fallimentare di formalizzare entro e non oltre il 20.08.2017 la rinunzia agli atti della procedura esecutiva n.251/2014
R.G. Es. Imm. promossa in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.1282/2013 emessa dal
Tribunale di Ancona e pubblicata in data 18.09.2013 e munita della formula esecutiva il 30/09/2013.
Continua la ricorrente, che in data 18.08.2017, il G.E. dichiarava estinta la procedura n.251/2014 R.G.
Es.Imm. ordinando al conservatore dei RR.II di Ancona di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita con formalità dell'11.06.2014 n.9254 R.G. e n.6930 R.P. (cfr. doc.3 allegato al ricorso introduttivo).
Detta formalità veniva effettuata con l'annotazione n.2517 R.P. del 25.08/.017 (cfr. doc.4 allegato al ricorso introduttivo) ma, nonostante la definizione di ogni pendenza da parte dell'odierna ricorrente nei pagina 2 di 5 confronti della curatela del fallimento , risulta ad oggi ancora a carico di Controparte_1 la “trascrizione contro” del 22.07.2009 n.9576 R.P. e n.16412 R.G. eseguita in forza di Parte_1 ordinanza di sequestro conservativo e l'annotazione n.607 del 28.03.2014 della sentenza di condanna esecutiva.
Tuttavia, nelle more, l'immobile de quo veniva sottoposto ad esecuzione immobiliare e nella procedura di divisione endosecutiva rubricata al n.5391/2010 del Tribunale di Ancona, mentre l'odierna ricorrente, quale comproprietaria non esecutata, chiedeva ed otteneva l'attribuzione ex art.720 cod. civ. della quota di proprietà del coniuge con contestuale ordine di cancellazione delle Controparte_2 iscrizioni e trascrizioni relative a quest'ultimo (cfr. doc.5 allegato al ricorso introduttivo).
Rimaneva, pertanto, continua la ricorrente, solamente come “trascrizione contro” pregiudizievole nei suoi confronti quella sopra indicata e stante la natura di “pignoramento anticipato” del sequestro cautelare e l'avvenuta totale estinzione delle obbligazioni da parte della nei confronti della Pt_1
curatela fallimentare, i quali hanno portato alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva n.251/2014 R.G. Es. Imm ed alla cancellazione del pignoramento immobiliare, la ricorrente riteneva non più esistenti ragioni ostative alla cancellazione di dette formali
Tuttavia, concludeva la ricorrente, la cancellazione dai Registri Immobiliari della trascrizione del sequestro conservativo sui beni immobili del debitore deve essere autorizzata da un provvedimento del giudice, non potendo fondarsi sul semplice atto di assenso rilasciato dal creditore procedente, sicché concludeva come sopra.
***
La cancellazione dai Registri immobiliari della trascrizione del sequestro conservativo, sui beni immobili del debitore, deve essere autorizzata da un provvedimento del giudice, non potendosi fondare sul semplice atto di assenso rilasciato dal creditore procedente.
Questa regola è chiara sino alla circolare Agenzia del Territorio n.5 del 18.05.2004, nella quale viene esclusa la possibilità di applicare all'ipotesi in esame l'art. 2668 cod. civ., il quale prevede la possibilità di procedere alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali indicate negli artt.li 2652 e
2653 cod. civ., sulla sola base del consenso espresso dalle parti interessate.
L'agenzia del Territorio ha avuto modo di precisare, infatti, che l'art. 2668 cod. civ. deve essere riferito unicamente alla trascrizione delle domande giudiziali indicate negli artt.li 2652 e 2653 cod. civ., non potendo essere esteso analogicamente alla trascrizione del sequestro conservativo.
Sul punto è necessario richiamare l'attenzione in merito alla differente natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo, quale misura cautelare del credito, rispetto alla trascrizione pagina 3 di 5 della domanda giudiziale, concernete i diritti immobiliari indicati nell'art. 2643 cod. civ., ed effettuata in base agli artt.li 2652 e 2653 cod. civ..
Sulla scorta dell'art. 679 c.p.c., il sequestro conservativo si esegue con la trascrizione del provvedimento del giudice presso l'Ufficio del conservatore dei registri immobiliari;
questa formalità assume efficacia costitutiva: determina il sorgere del vincolo d'indisponibilità del bene gravato dal sequestro a favore non solo del creditore procedente, ma di tutti i creditori eventualmente intervenuti nel successivo processo esecutivo.
La trascrizione della domanda giudiziale non ha, invece, efficacia costitutiva ed esplica effetti unicamente in favore dell'attore che ha richiesto la formalità.
La diversa natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo giustifica, secondo l'interpretazione dell'Ufficio, l'inapplicabilità, al provvedimento di cancellazione, della norma contenuta nell'art. 2668 cod. civ., rimanendo del tutto irrilevante l'espressione dell'assenso alla cancellazione formulato dal soggetto interessato.
L'efficacia costitutiva della trascrizione del sequestro giustifica la regola (cfr Cass. Civ. n.5796 del
22.05.1993) secondo la quale il potere di disporre la cancellazione rimane sottratto al consenso del creditore sequestrante e/o procedente ed è rimesso all'apprezzamento del giudice, tenuto alla valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
La necessità di un provvedimento giurisdizionale ai fini della cancellazione del sequestro conservativo trova, infine, fondamento normativo nell'art. 669 nonies c.p.c., il quale stabilisce che, in caso di inefficacia della misura cautelare, il giudice che abbia emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente;
circostanza, questa, che implica l'adozione da parte del giudice di un provvedimento giurisdizionale finalizzato a disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, con la conclusione per cui questo effetto non potrà essere ritualmente realizzato attraverso un atto dispositivo del creditore, che non può direttamente eliminare gli effetti giuridici dell'atto cautelare mediante una formale dichiarazione di volontà.
Passando al caso concreto che ci occupa, la documentazione allegata al ricorso comprova quanto dalla ricorrente esposto nello stesso, con la conseguenza che lo stesso deve essere accolto.
Le spese del presente giudizio, così come richiesto, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 Ordina al Conservatore dei RR.II di Ancona, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della “trascrizione contro” del 22.07.2009 R.P. n.9576; R.G. n 16412 di formalità, scaturente dall'ordinanza di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Ancona Rep.1870 del
16.07.2009, nonché alla cancellazione dell'annotazione presentata il 28.03.2014 rubricata al n.607 R.P
e n.4591 R.G. in forza della sentenza di condanna esecutiva eseguita sui beni immobili della signora nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente a [...]M.ma Parte_1 C.F._1
(AN) in Via Sardegna n.11 sull'immobili siti a Falconara M.ma (AN) in Via Sardegna n.11 e così contraddistinto: A2 abitazione di tipo civile distinto al NCEU foglio 6 particella 2097 subalterno 38 e C6 autorimessa, foglio 6 particella 2097 subalterno 28;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Ancona, 8 marzo 2025
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6028/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANCIULLI MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLLAMATI MARIA RITA ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._2
domiciliato in presso il difensore avv. FANCIULLI MARCO
RICORRENTE - ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ordinare al Conservatore dei RR.II di Ancona, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della “trascrizione contro” del
22/07/2009 R.P. n.9576; R.G. n 16412 di formalità, scaturente dall'ordinanza di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Ancona Rep.1870 del 16/07/2009, nonché alla cancellazione dell'annotazione presentata il 28/03/2014 rubricata al n.607 R.P e n.4591 R.G. in forza della sentenza di condanna esecutiva eseguita sui beni immobili della signora siti in Falconara M.ma Parte_1
(AN) Via Sardegna n.11 e meglio descritti in premessa. Spese interamente compensate tra le parti”.
pagina 1 di 5 Svolgimento del procedimento
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c, ritualmente notificato il 05.12.2024 unitamente ai provvedimenti del 27.11.2024 e del 03.12.2024, parte ricorrente affermava che con provvedimento del Tribunale di
Ancona del 04.12.2006 veniva dichiarato il fallimento n.64/2006 della;
CP_1 Controparte_1
la ricorrente affermava che era sposata in regime di comunione legale dei beni con il Parte_1
, socio della e, pertanto, comproprietaria dell'immobile sito a Falconara Controparte_2 Controparte_1
M.ma in Via Sardegna n.11, adibito ad abitazione coniugale;
Parte ricorrente sosteneva, altresì, che in data 22.07.2009 veniva trascritto, in favore di detta curatela fallimentare, sequestro conservativo al n.16412 R.G. e n.9576 R.P. di formalità sull'immobile sito a
Falconara M.ma (AN) in Via Sardegna n.11 così descritto: A2 abitazione di tipo civile distinto al
NCEU foglio 6 particella 2097 subalterno 38 e C6 autorimessa, foglio 6 particella 2097 subalterno 28 di proprietà della Signora per la quota di ½ e successivamente in data 28.03.2014 veniva Parte_1 eseguita l'annotazione n.607 R.P e n.4591 R.G. della conseguente sentenza di condanna esecutiva (cfr. doc.1 allegato al ricorso introduttivo).
In data 02.08.2017, addiveniva a un accordo transattivo (cfr. doc.2 allegato al ricorso Parte_1
introduttivo) con la curatela del fallimento , mediante pagamento in favore Controparte_1 di quest'ultima della somma di €.30.000,00, il tutto con relativo impegno della curatela fallimentare di formalizzare entro e non oltre il 20.08.2017 la rinunzia agli atti della procedura esecutiva n.251/2014
R.G. Es. Imm. promossa in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.1282/2013 emessa dal
Tribunale di Ancona e pubblicata in data 18.09.2013 e munita della formula esecutiva il 30/09/2013.
Continua la ricorrente, che in data 18.08.2017, il G.E. dichiarava estinta la procedura n.251/2014 R.G.
Es.Imm. ordinando al conservatore dei RR.II di Ancona di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita con formalità dell'11.06.2014 n.9254 R.G. e n.6930 R.P. (cfr. doc.3 allegato al ricorso introduttivo).
Detta formalità veniva effettuata con l'annotazione n.2517 R.P. del 25.08/.017 (cfr. doc.4 allegato al ricorso introduttivo) ma, nonostante la definizione di ogni pendenza da parte dell'odierna ricorrente nei pagina 2 di 5 confronti della curatela del fallimento , risulta ad oggi ancora a carico di Controparte_1 la “trascrizione contro” del 22.07.2009 n.9576 R.P. e n.16412 R.G. eseguita in forza di Parte_1 ordinanza di sequestro conservativo e l'annotazione n.607 del 28.03.2014 della sentenza di condanna esecutiva.
Tuttavia, nelle more, l'immobile de quo veniva sottoposto ad esecuzione immobiliare e nella procedura di divisione endosecutiva rubricata al n.5391/2010 del Tribunale di Ancona, mentre l'odierna ricorrente, quale comproprietaria non esecutata, chiedeva ed otteneva l'attribuzione ex art.720 cod. civ. della quota di proprietà del coniuge con contestuale ordine di cancellazione delle Controparte_2 iscrizioni e trascrizioni relative a quest'ultimo (cfr. doc.5 allegato al ricorso introduttivo).
Rimaneva, pertanto, continua la ricorrente, solamente come “trascrizione contro” pregiudizievole nei suoi confronti quella sopra indicata e stante la natura di “pignoramento anticipato” del sequestro cautelare e l'avvenuta totale estinzione delle obbligazioni da parte della nei confronti della Pt_1
curatela fallimentare, i quali hanno portato alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva n.251/2014 R.G. Es. Imm ed alla cancellazione del pignoramento immobiliare, la ricorrente riteneva non più esistenti ragioni ostative alla cancellazione di dette formali
Tuttavia, concludeva la ricorrente, la cancellazione dai Registri Immobiliari della trascrizione del sequestro conservativo sui beni immobili del debitore deve essere autorizzata da un provvedimento del giudice, non potendo fondarsi sul semplice atto di assenso rilasciato dal creditore procedente, sicché concludeva come sopra.
***
La cancellazione dai Registri immobiliari della trascrizione del sequestro conservativo, sui beni immobili del debitore, deve essere autorizzata da un provvedimento del giudice, non potendosi fondare sul semplice atto di assenso rilasciato dal creditore procedente.
Questa regola è chiara sino alla circolare Agenzia del Territorio n.5 del 18.05.2004, nella quale viene esclusa la possibilità di applicare all'ipotesi in esame l'art. 2668 cod. civ., il quale prevede la possibilità di procedere alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali indicate negli artt.li 2652 e
2653 cod. civ., sulla sola base del consenso espresso dalle parti interessate.
L'agenzia del Territorio ha avuto modo di precisare, infatti, che l'art. 2668 cod. civ. deve essere riferito unicamente alla trascrizione delle domande giudiziali indicate negli artt.li 2652 e 2653 cod. civ., non potendo essere esteso analogicamente alla trascrizione del sequestro conservativo.
Sul punto è necessario richiamare l'attenzione in merito alla differente natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo, quale misura cautelare del credito, rispetto alla trascrizione pagina 3 di 5 della domanda giudiziale, concernete i diritti immobiliari indicati nell'art. 2643 cod. civ., ed effettuata in base agli artt.li 2652 e 2653 cod. civ..
Sulla scorta dell'art. 679 c.p.c., il sequestro conservativo si esegue con la trascrizione del provvedimento del giudice presso l'Ufficio del conservatore dei registri immobiliari;
questa formalità assume efficacia costitutiva: determina il sorgere del vincolo d'indisponibilità del bene gravato dal sequestro a favore non solo del creditore procedente, ma di tutti i creditori eventualmente intervenuti nel successivo processo esecutivo.
La trascrizione della domanda giudiziale non ha, invece, efficacia costitutiva ed esplica effetti unicamente in favore dell'attore che ha richiesto la formalità.
La diversa natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo giustifica, secondo l'interpretazione dell'Ufficio, l'inapplicabilità, al provvedimento di cancellazione, della norma contenuta nell'art. 2668 cod. civ., rimanendo del tutto irrilevante l'espressione dell'assenso alla cancellazione formulato dal soggetto interessato.
L'efficacia costitutiva della trascrizione del sequestro giustifica la regola (cfr Cass. Civ. n.5796 del
22.05.1993) secondo la quale il potere di disporre la cancellazione rimane sottratto al consenso del creditore sequestrante e/o procedente ed è rimesso all'apprezzamento del giudice, tenuto alla valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
La necessità di un provvedimento giurisdizionale ai fini della cancellazione del sequestro conservativo trova, infine, fondamento normativo nell'art. 669 nonies c.p.c., il quale stabilisce che, in caso di inefficacia della misura cautelare, il giudice che abbia emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente;
circostanza, questa, che implica l'adozione da parte del giudice di un provvedimento giurisdizionale finalizzato a disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, con la conclusione per cui questo effetto non potrà essere ritualmente realizzato attraverso un atto dispositivo del creditore, che non può direttamente eliminare gli effetti giuridici dell'atto cautelare mediante una formale dichiarazione di volontà.
Passando al caso concreto che ci occupa, la documentazione allegata al ricorso comprova quanto dalla ricorrente esposto nello stesso, con la conseguenza che lo stesso deve essere accolto.
Le spese del presente giudizio, così come richiesto, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 Ordina al Conservatore dei RR.II di Ancona, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della “trascrizione contro” del 22.07.2009 R.P. n.9576; R.G. n 16412 di formalità, scaturente dall'ordinanza di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Ancona Rep.1870 del
16.07.2009, nonché alla cancellazione dell'annotazione presentata il 28.03.2014 rubricata al n.607 R.P
e n.4591 R.G. in forza della sentenza di condanna esecutiva eseguita sui beni immobili della signora nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente a [...]M.ma Parte_1 C.F._1
(AN) in Via Sardegna n.11 sull'immobili siti a Falconara M.ma (AN) in Via Sardegna n.11 e così contraddistinto: A2 abitazione di tipo civile distinto al NCEU foglio 6 particella 2097 subalterno 38 e C6 autorimessa, foglio 6 particella 2097 subalterno 28;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Ancona, 8 marzo 2025
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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