Art. 44.
Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1953 numero 955 , e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge, restano regolate dalla legge medesima.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1953 numero 955 , e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge, restano regolate dalla legge medesima.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.