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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CELESTE ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo Dìacquisto N. 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQJ19000013 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 23/2/2025, Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti dell'atto di accertamento n. TQJ - 19000013, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 25/11/2024, in relazione al mancato pagamento della c.d. ecotassa per l'anno 2019, relativamente all'autoveicolo targato Targa_1 L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, con le controdeduzioni inviate telematicamente il
20/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, con provvedimento di autotutela del 19/3/2025, l'Ufficio ha annullato l'atto impugnato.
A seguito di ciò, il contribuente ha rinunciato al ricorso e alle spese legali con atto di 20/3/2025
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia ex art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CELESTE ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo Dìacquisto N. 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQJ19000013 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 23/2/2025, Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti dell'atto di accertamento n. TQJ - 19000013, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 25/11/2024, in relazione al mancato pagamento della c.d. ecotassa per l'anno 2019, relativamente all'autoveicolo targato Targa_1 L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, con le controdeduzioni inviate telematicamente il
20/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, con provvedimento di autotutela del 19/3/2025, l'Ufficio ha annullato l'atto impugnato.
A seguito di ciò, il contribuente ha rinunciato al ricorso e alle spese legali con atto di 20/3/2025
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia ex art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali