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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale ON, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.632/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa Francesco Parte_1 C.F._1 i studi ata Liguria n.1/23 è eletto domicilio
–attore– contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv.
il cui via Feraldi n. 26 è eletto domicilio Persona_1 C.F._2
–convenuta–
(CF: ; PI: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 d OLO dio i via Roma n.5 n. 26 è eletto domicilio
–terza chiamata–
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver conferito mandato all'avv. Parte_1 Per_1 nella vertenza civile dalla stessa promossa avanti al Tribunale di Rovereto (RG
[...]
16), avente ad oggetto la declaratoria di nullità di tre atti di donazione, conclusasi, in primo grado, con rigetto delle domande attore con condanna per lite temeraria e condanna alle spese, in secondo grado (RG 102/2017), con il rigetto dei motivi di appello con condanna alle spese ed al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in sede di cassazione (RG 13651/2018), con declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese ed al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, invocata una responsabilità professionale dell'avv. nell'espletamento del mandato non avendo rispettato, Persona_1 nella redazione del ricorso per cassazione, i dettami dell'art. 366 cpc, lasciando, il giudice di legittimità, laddove alla pagina 7 della motivazione evidenziava che «sebbene quindi il principio affermato dalle SU con sentenza 5068/2016 si presti ad essere esteso nei suddetti termini alla donazione di quota di un bene in comunione ordinaria, nel caso che ci occupa la carenza di specificità dell'impugnazione risulta comunque ostativa per l'esame delle questioni dedotte in questa sede», “intravedere l'accoglimento del ricorso qualora lo stesso fosse stato ammissibile”, lamentato un danno patrimoniale quantificato in € 52.806,00, per spese processuali dei tre gradi di giudizio, ed un danno, da liquidarsi in via equitativa ma comunque non inferiore ad € 50.000, per la perdita della possibilità di vedere accolta la domanda introdotta con il giudizio di prime cure, dedotto l'imputabilità di tali danni alla negligente condotta
1 dott. Pasquale ON professionale dell'avv. che redigeva un ricorso per cassazione Persona_1 avverso la sentenza n.20/2018 della CdA di Trento carente di specificità, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo Persona_1 condannare, a titolo di responsabilità professionale, al pagamento della somma complessiva di € 102.806,00, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, dedotta la insussistenza di Persona_1 alcuna responsabilità professionale nella redazione del ricorso per cassazione difettando l'inadempimento contrattuale e l'accoglibilità della domanda in caso di corretto espletamento del mandato, rilevato che aveva sconsigliato a Parte_1 formulare l'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto tanto che gli veniva rilasciata ampia manleva estensibile anche al successivo ricorso per cassazione, contestata la quantificazioni dei lamentati danni patrimoniali, invocata, in ogni caso, l'operatività della polizza da responsabilità professionale n. 390481529stipulata con
, instava, previa autorizzazione alla chiamata in causa a fini di Controparte_1 manleva della , in via principale, per il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, in via subordinata, per essere manlevato da da ogni Controparte_1 responsabilità/pretesa risarcitoria riconosciuta alla parte attrice, con vittoria di spese e compensi. 1.2) Si costituiva in giudizio che, richiamate e fatto proprie Controparte_1 le argomentazioni svolte dall'assicurato rilevata l'assenza di Persona_1 responsabilità professionale ed il nesso di causalità con i danni lamentati, contestata la quantificazione del danno patrimoniale, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree svolte nei confronti dell'avv. in via subordinata, nel Persona_1 contenimento dell'importo risarcitorio con esclusivo riferimento alle voci di danno direttamente imputabili all'assicurato con accoglimento della domanda di garanzia con applicazione delle condizioni/massimali/scoperti di polizza, con vittoria di spese. 1.3) Respinta la prova orale svolta dalla parte attrice, la causa veniva trattenuta a decisione nell'udienza 13.05.2025 come da separato verbale.
(2) sul merito delle domande attoree. lamenta l'inadempimento agli obblighi Parte_1 di mezzo e di risultato assunti nei suoi confronti dall'avv. con il Persona_1 contratto di opera professionale avente ad oggetto il ricors erso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 28/2018 del 01.02.2018, per aver redatto un ricorso dichiarato inammissibile ex art. 366 cpc perché «… carente della illustrazione delle vicende che hanno originato la controversia, essendo preclusa l'esame delle censure con adeguata cognizione delle circostanze rilevanti per il giudizio. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di Cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti tra (Cass. S.u. 11826/13). Manca la necessaria chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione (Cass.16315/07) e non è stata assolta la “funzione riassuntiva” che sta alla base delle previsioni normativa (Cassazione 1905/12). Nel ricorso per Cassazione il requisito di cui all'articolo 366, comma primo, numero 3 cpc è prescritto a pena di inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cassazione 1072/ 2018; Cassazione. Sezioni unite 11.308/2014). L'indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversa, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di far riferimento ad altre fonti tra (sentenza impugnata controricorso) stante il principio di necessaria autonomia dell'impugnazione (Cassazione 20093/ 2018- Cassazione s. u. 11308 /2014)» (ordinanza cassazione 2 dott. Pasquale ON n. 24653/23 pubblicata il 16.8.2023), in assenza del quale (ovvero, in ipotesi corretta redazione dello stesso) il ricorso asseritamente sarebbe stato probabilmente accolto in quanto «Sebbene quindi il principio affermato dalle S.U. con sentenza 5068/2016 si presti ad essere esteso nei suddetti termini alla donazione di quota di un bene in comunione ordinaria, nel caso che ci occupa la carenza di specificità dell'impugnazione risulta comunque ostativa per l'esame delle questioni dedotte in questa sede» (ordinanza cassazione n. 24653/23 pubblicata il 16.8.2023). 2.1) Fissato il thema decidendum ed individuato il thema probandum della fattispecie in esame, si impone preliminarmente un inquadramento del cd contratto d'opera, nella specie di opera professionale. Il contratto d'opera professionale, avente ad oggetto la prestazione di un'opera intellettuale caratterizzata dall'impiego di capacità e conoscenze tecnico-scientifiche prevalenti rispetto all'uso di eventuale lavoro meramente manuale, è disciplinato dalle norme speciali dettate dagli artt. 2229 e ss Cc, nonché dalle norme del capo I del titolo III in quanto compatibili con le prime, mentre, per gli avvocati, non trovano applicazione le norme contenute nel capo II sussistendo specifiche previsioni di leggi speciali che disciplinano la singola professione intellettuale e i relativi organi o collegi (RDL n.1578/33). Le caratteristiche peculiari, sebbene non esclusive, delle professioni intellettuali sono: (i) la prestazione di un'opera intellettuale improntata oltre che ai generali canoni di diligenza e prudenza, alle specifiche regole o cd leges artis del settore di riferimento del professionista (cd. perizia); (ii) la tendenziale autonomia e discrezionalità nell'esecuzione della prestazione;
(iii) l'infungibilità della prestazione desunta dall'art. 2232 Cc, in ragione del rapporto fiduciario che viene ad instaurarsi tra professionista e cliente;
ciò, tuttavia, non esclude che nell'adempimento della propria prestazione il professionista possa avvalersi di sostituti o ausiliari, sempre comunque sotto la propria direzione e responsabilità (art. 1228 Cc), in modo da salvaguardare il proprium del legame fiduciario;
(iv) la naturale onerosità del contratto desunta dall'art. 2233 Cc (il debito del compenso si configura quale debito di valuta e grava su colui che conferisce l'incarico, essendo irrilevante che tale attività sia diretta a soddisfare l'interesse di un terzo); (v) il mero compimento dell'attività come oggetto della prestazione indipendentemente dal risultato raggiunto, anche se la qualificazione dell'opera del professionista come obbligazione di mezzi e non di risultato, un tempo unanimemente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oggi è oggetto di rivisitazioni e adattamenti. La distinzione comporta rilevanti implicazioni pratiche nell'ottica della determinazione della responsabilità contrattuale del professionista e della connessa ripartizione dell'onere della prova. Se infatti in obbligazione è dedotto il raggiungimento di un certo risultato, il mancato conseguimento di esso integra ex sé l'inadempimento ed il debitore per andare esente da responsabilità non potrà limitarsi a dimostrare l'assenza di colpa, ma dovrà provare l'oggettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto derivante da un evento a lui estraneo, imprevedibile ed inevitabile, ex art. 1256 Cc. Nelle obbligazioni di mezzi, invece, assumerebbe rilievo decisivo la valutazione della diligenza nell'esecuzione della prestazione e laddove il debitore abbia posto in essere un comportamento diligente, con l'impiego di mezzi idonei a realizzare il risultato, egli sarà adempiente, a prescindere dal raggiungimento o meno del risultato sperato dal creditore. Ai due diversi criteri di imputazione della responsabilità contrattuale, corrisponderebbe un diverso riparto della prova: (i) se l'obbligazione è di mezzi, atteso il carattere aleatorio del risultato, graverebbe sul creditore l'onere della prova dell'inesatto adempimento, sub specie di inosservanza delle regole di diligenza, perizia e prudenza alle quali è tenuto il debitore nell'esecuzione della prestazione ex art. 1176 Cc;
(ii) se, invece, l'obbligazione è di risultato il creditore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento, sul presupposto del mancato raggiungimento del risultato dovuto,
3 dott. Pasquale ON gravando ex adverso sul debitore la prova del fatto positivo del caso fortuito o della forza maggiore, tale rendere oggettivamente impossibile il raggiungimento di quel risultato, recidendo a monte il esso di causalità tra la condotta e l'inadempimento. Come detto, la detta dicotomia è stata sottoposta a revisione critica dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Assumendo rilievo in ciascuna obbligazione sia il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, sia l'impegno che il debitore deve porre per ottenerlo, le sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, giudicando erosa la legittimazione teorica e l'utilità pratica della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazioni di risultato, in conformità ai criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità o vicinitas dell'onere probatorio alla sfera d'azione dei singoli soggetti e di persistenza del diritto di credito, fino a prova contraria, in capo al creditore, hanno precisato che il criterio di riparto dell'onere della prova è identico, sia che il creditore agisca per l'esatto adempimento dell'obbligazione, sia che domandi la risoluzione e/o il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, senza che al riguardo rilevi in alcun modo la natura dell'obbligazione (cass. U, n. 13533/2001). Nella stessa direzione anche le sentenze delle sezioni unite n.15781/2005, che hanno ribadito l'ininfluenza di detta classificazione anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2226 Cc al contratto d'opera intellettuale del progettista/direttore dei lavori di una costruzione edile e n. 577 del 2008 in materia di responsabilità professionale del medico («l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento …. non è qualunque inadempimento, ma solo quello, per così dire, vestito, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Con l'ulteriore e decisiva conseguenza che, una volta dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di inadempienze specifiche, idonee a provocarli, grava sulla controparte dimostrare o che l'inadempimento non vi à stato, ovvero che, pur essendovi stato, non ha determinato il danno lamentato»). 2.1.1) La responsabilità professionale deriva dall'inadempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale. Il professionista, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art. 1176 Cc, ma è quella specifica del debitore qualificato la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione esercitata (cass. n. 3492/2002). Per questi tipi di rapporti, l'art. 11762 Cc dispone che la diligenza adempitiva deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata. La norma impone, dunque, al professionista un impegno superiore a quello del comune debitore atteso che in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia, si richiede una diligenza particolarmente qualificata dall'osservanza di apposite regole e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta (la perizia). Da ciò consegue che il prestatore d'opera professionale risponde, di norma, anche per colpa lieve e che la relazione tra l'art. 1176 Cc e l'art. 2236 Cc è di integrazione e complementarietà e non di specialità. L'apparente distonia tra il rigore dell'art. 11762 Cc e la disciplina di favore dell'art. 2236 Cc è stata ricomposta in sede ermeneutica attraverso una rigorosa e restrittiva delimitazione del campo di applicazione dell'art. 2236 Cc. Mentre l'art. 1176 Cc è norma di carattere generale che trova applicazione nei confronti di tutti i professionisti esercenti qualsivoglia attività professionale, l'art. 2236 Cc è norma eccezionale applicabile solo ai professionisti intellettuali e limitatamente al segmento di perizia involgente la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità (cass. n.6464/1994). Solo nella ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 Cc prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista
4 dott. Pasquale ON è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave (cass. n. 8546/2005). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, infatti, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di decadenza, limitandosi alla mera allegazione di inadempienze specifiche della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cass. n. 13533/2001). Con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 2236 Cc, la prova dell'esistenza della speciale difficoltà grava sul professionista, sul quale grava, altresì un obbligo di informazione. 2.1.2) I criteri di imputazione della responsabilità esaminati valgono, in linea di principio, anche per la responsabilità professionale dell'avvocato, atteso che anche per l'attività forense trovano applicazione le norme sul contratto d'opera professionale di cui agli art. 2229 e ss. Cc. In presenza di questioni di speciale difficoltà, vale la limitazione di responsabilità ai casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236 Cc, con la precisazione che detta limitazione attiene alla sola imperizia, dunque resta ferma la responsabilità del legale, anche ove la prestazione sia di speciale difficoltà, allorché la colpa si sia concretizzata in un errore grossolano ovvero nella violazione dei principi elementari del diritto. È indubbio che la prestazione professionale dell'avvocato rappresenti una tipica obbligazione di mezzi, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato (l'esito positivo della causa), non per conseguirlo. Non potrà, quindi, di regola fondarsi un'affermazione di responsabilità del professionista forense per le scelte di strategia difensiva compiute perchè, da un lato, sono scelte di tipo tecnico–discrezionale e, dall'altro, perché l'esito della lite è fisiologicamente aleatorio ed imprevedibile. 2.1.3) Purtuttavia, nell'esecuzione del mandato professionale, accanto all'obbligazione principale se ne affiancano altre, che possono essere ritenute di “risultato”, tra le quali certamente la redazione di un ricorso per cassazione contenente i requisiti di cui all'art. 366 cpc, ovvero modulato secondo principi di specificità e chiarezza in modo da consentire al giudice di legittimità di contemperare l'esigenza di certezza del diritto con quella di corretta amministrazione della giustizia, salvaguardano al contempo la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario. Con specifico riguardo all'attività professionale di avvocato, anche questi, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto, dunque, alla redazione di un ricorso per cassazione che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduca nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte. La questione più problematica attiene, però, all'accertamento del nesso causale tra la condotta inadempiente e l'esito sfavorevole della lite. All'uopo, l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente, dovendosi sostituire al criterio della certezza della condotta, quello della “probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (cass.n. 9238/2007; cass. n. 2836/2002), essendo sufficiente una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e/o diligentemente seguita (cass. n. 15633/2006). Per quanto attiene al riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che: «incomba al cliente, il quale assume di aver subito un danno, l'onere di provare: la difettosa ed inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed
5 dott. Pasquale ON il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno» (cass. n. 9238/2007); il cliente ha l'onere di provare l'inesattezza o inadeguatezza della prestazione professionale mediante «idonei dati obiettivi, in basi ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività volta dal professionista possa essere giudicata sufficiente» (cass. n. 9238/2007); incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, non essendo certo sufficiente il rilascio al difensore da parte del cliente delle diverse procure necessarie all'esercizio del potere di rappresentanza nel processo, ovvero allo "jus postulandi", di per sé assolutamente inidonee a provare l'avvenuta informazione del cliente medesimo in ordine a tutte le circostanze indispensabili ad assumere una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di promuovere (o intervenire in) una controversia (cass. n. 14597/2004). 2.2) Tanto premesso, pur in presenza di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione svolto dall'avv. [in particolare, al secondo Persona_1 paragrafo della ordinanza della Corte di Cassazione numero di raccolta generale 24653/2023, testualmente si legge: «il ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 366 cpc. L'impugnazione è carente della illustrazione delle vicende che hanno originato la controversia, essendo preclusa l'esame delle censure con adeguata cognizione delle circostanze rilevanti per il giudizio. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di Cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti tra (Cass. S.u. 11826/13). Manca la necessaria chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione (Cass.16315/07) e non è stata assolta la “funzione riassuntiva” che sta alla base delle previsioni normativa (Cassazione 1905/12). Nel ricorso per Cassazione il requisito di cui all'articolo 366, comma primo, numero 3 cpc è prescritto a pena di inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cassazione 1072/ 2018; Cassazione. Sezioni unite 11.308/2014). L'indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversa, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di far riferimento ad altre fonti tra (sentenza impugnata controricorso) stante il principio di necessaria autonomia dell'impugnazione (Cassazione 20093/ 2018- Cassazione s. u. 11308 /2014)»], non ha Parte_1 offerto la prova che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato (mancato accoglimento del ricorso) fosse riconducibile alla condotta del professionista/che la condotta omessa del professionista fosse idonea a produrre effetti più vantaggiosi per il cliente, in quanto le sue ragioni erano giuridicamente fondate/che, di conseguenza una corretta attività difensiva avrebbe condotto con probabilità ad un esito della lite più favorevole. All'uopo, non è sufficiente il richiamo al passo dell'ordinanza del giudice di legittimità laddove, alla pagina 7, si legge «Sebbene quindi il principio affermato dalle S.U. con sentenza 5068/2016 si presti ad essere esteso nei suddetti termini alla donazione di quota di un bene in comunione ordinaria, nel caso che ci occupa la carenza di specificità dell'impugnazione risulta comunque ostativa per l'esame delle questioni dedotte in questa sede», dalla quale non è dato inferire la probabile «accoglibilità del ricorso qualora lo stesso fosse stato ammissibile» (pag. 5 atto di citazione in giudizio). 2.2.1) Come chiarito con giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, cui questo giudice intende dare continuità: «La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva» (cass, n. 12038/2017); «La responsabilità professionale non è data dal solo non corretto
6 dott. Pasquale ON adempimento della prestazione, ma presuppone la dimostrazione che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'esito sarebbe stato diverso e, in particolare per quanto attiene alla professione forense, che l'assistito, secondo criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni» (cass, n. 25895/2016); «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa determini l'impossibilità per il cliente di intraprendere un'azione giudiziaria concordata, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno è necessario che l'attore provi non solo il comportamento negligente del professionista e il nesso causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del "più probabile che non". La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole» (cass. n. 24007/2024). 2.3) Al contrario, tenuto conto della doppia conforme di rigetto, non pare che vi fossero gli estremi per un accoglimento delle domande di Parte_1
2.3.1) Il giudice di prime cure, nel respingere le domanda attorea, così statuiva: «La domanda dell'attrice è manifestamente infondata e va rigettata col carico non solo delle spese processuali ma anche del pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata per la cosiddetta lite temeraria a norma dell'articolo 96 comma 3 cpc … l'infondatezza della domanda è talmente macroscopica da ridondare al limite della nullità senza peraltro superarlo». 2.3.2) Il giudice di secondo grado, nel rigettare l'impugnazione proposta da
[...]
(la quale, peraltro, resa edotta dall'avv. dei rischi che comportava Pt_1 Per_1
l'appello, dichiarava di volerlo proporre assumendosi «ogni rischio in relazione in relazione al procedimento civile n. 102/2017 RG pendente nati la Corte di Appello di Trento», doc. n. 1 di parte convenuta), affermava: «Valutate le risultanze processuali ritiene la Corte d'appello che l'appello sia infondato … La mera infondatezza del proposto gravame la non condivisibilità delle argomentazioni giuridiche svolta a sostegno dei motivi di doglianza non giustificano di per sé sole anche in questo grado l'applicazione dell'articolo 96 terzo comma cpc». 2.3.4) Vieppiù, in ragione del fatto che gli atti di donazione oggetto di gravame verosimilmente non erano affetti da nullità, in quanto ciascuno era inerente a quota indivisa di una comunione ordinaria sussistente su un unico cespite, non facente parte di una massa di più cespiti appartenenti ad un'unica comunione, non appare applicabile applicabile al caso di specie il principio di cui alla evocate sentenza n. 5068 delle sezioni unite della Corte di Cassazione. 2.4) Da tutto quanto sopra consegue il rigetto delle domande attoree, con effetto di assorbimento della questione relativa al quantum debeatur e della domanda di garanzia
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio
7 dott. Pasquale ON della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte clausola generale». in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 3.1) In ragione della peculiarità della vicenda processuale, del contenuto dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione, le spese processuali vanno integralmente compensate tra tutte le parti, ovvero tra la parte attrice e la parte convenuta e, in ragione della fondatezza della domanda di garanzia, tra la parte attrice e la terza chiamata
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza,
1) respinge la domanda attorea svolta da nei confronti di Parte_1 Per_1
con effetto di rnzia svolta da
[...] Per_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 pensa integralm parti 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 13.05.2025 Il Giudice
dott. Pasquale ON (firmato digitalmente)
8 dott. Pasquale ON
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale ON, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.632/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa Francesco Parte_1 C.F._1 i studi ata Liguria n.1/23 è eletto domicilio
–attore– contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv.
il cui via Feraldi n. 26 è eletto domicilio Persona_1 C.F._2
–convenuta–
(CF: ; PI: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 d OLO dio i via Roma n.5 n. 26 è eletto domicilio
–terza chiamata–
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver conferito mandato all'avv. Parte_1 Per_1 nella vertenza civile dalla stessa promossa avanti al Tribunale di Rovereto (RG
[...]
16), avente ad oggetto la declaratoria di nullità di tre atti di donazione, conclusasi, in primo grado, con rigetto delle domande attore con condanna per lite temeraria e condanna alle spese, in secondo grado (RG 102/2017), con il rigetto dei motivi di appello con condanna alle spese ed al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in sede di cassazione (RG 13651/2018), con declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese ed al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, invocata una responsabilità professionale dell'avv. nell'espletamento del mandato non avendo rispettato, Persona_1 nella redazione del ricorso per cassazione, i dettami dell'art. 366 cpc, lasciando, il giudice di legittimità, laddove alla pagina 7 della motivazione evidenziava che «sebbene quindi il principio affermato dalle SU con sentenza 5068/2016 si presti ad essere esteso nei suddetti termini alla donazione di quota di un bene in comunione ordinaria, nel caso che ci occupa la carenza di specificità dell'impugnazione risulta comunque ostativa per l'esame delle questioni dedotte in questa sede», “intravedere l'accoglimento del ricorso qualora lo stesso fosse stato ammissibile”, lamentato un danno patrimoniale quantificato in € 52.806,00, per spese processuali dei tre gradi di giudizio, ed un danno, da liquidarsi in via equitativa ma comunque non inferiore ad € 50.000, per la perdita della possibilità di vedere accolta la domanda introdotta con il giudizio di prime cure, dedotto l'imputabilità di tali danni alla negligente condotta
1 dott. Pasquale ON professionale dell'avv. che redigeva un ricorso per cassazione Persona_1 avverso la sentenza n.20/2018 della CdA di Trento carente di specificità, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo Persona_1 condannare, a titolo di responsabilità professionale, al pagamento della somma complessiva di € 102.806,00, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, dedotta la insussistenza di Persona_1 alcuna responsabilità professionale nella redazione del ricorso per cassazione difettando l'inadempimento contrattuale e l'accoglibilità della domanda in caso di corretto espletamento del mandato, rilevato che aveva sconsigliato a Parte_1 formulare l'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto tanto che gli veniva rilasciata ampia manleva estensibile anche al successivo ricorso per cassazione, contestata la quantificazioni dei lamentati danni patrimoniali, invocata, in ogni caso, l'operatività della polizza da responsabilità professionale n. 390481529stipulata con
, instava, previa autorizzazione alla chiamata in causa a fini di Controparte_1 manleva della , in via principale, per il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, in via subordinata, per essere manlevato da da ogni Controparte_1 responsabilità/pretesa risarcitoria riconosciuta alla parte attrice, con vittoria di spese e compensi. 1.2) Si costituiva in giudizio che, richiamate e fatto proprie Controparte_1 le argomentazioni svolte dall'assicurato rilevata l'assenza di Persona_1 responsabilità professionale ed il nesso di causalità con i danni lamentati, contestata la quantificazione del danno patrimoniale, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree svolte nei confronti dell'avv. in via subordinata, nel Persona_1 contenimento dell'importo risarcitorio con esclusivo riferimento alle voci di danno direttamente imputabili all'assicurato con accoglimento della domanda di garanzia con applicazione delle condizioni/massimali/scoperti di polizza, con vittoria di spese. 1.3) Respinta la prova orale svolta dalla parte attrice, la causa veniva trattenuta a decisione nell'udienza 13.05.2025 come da separato verbale.
(2) sul merito delle domande attoree. lamenta l'inadempimento agli obblighi Parte_1 di mezzo e di risultato assunti nei suoi confronti dall'avv. con il Persona_1 contratto di opera professionale avente ad oggetto il ricors erso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 28/2018 del 01.02.2018, per aver redatto un ricorso dichiarato inammissibile ex art. 366 cpc perché «… carente della illustrazione delle vicende che hanno originato la controversia, essendo preclusa l'esame delle censure con adeguata cognizione delle circostanze rilevanti per il giudizio. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di Cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti tra (Cass. S.u. 11826/13). Manca la necessaria chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione (Cass.16315/07) e non è stata assolta la “funzione riassuntiva” che sta alla base delle previsioni normativa (Cassazione 1905/12). Nel ricorso per Cassazione il requisito di cui all'articolo 366, comma primo, numero 3 cpc è prescritto a pena di inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cassazione 1072/ 2018; Cassazione. Sezioni unite 11.308/2014). L'indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversa, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di far riferimento ad altre fonti tra (sentenza impugnata controricorso) stante il principio di necessaria autonomia dell'impugnazione (Cassazione 20093/ 2018- Cassazione s. u. 11308 /2014)» (ordinanza cassazione 2 dott. Pasquale ON n. 24653/23 pubblicata il 16.8.2023), in assenza del quale (ovvero, in ipotesi corretta redazione dello stesso) il ricorso asseritamente sarebbe stato probabilmente accolto in quanto «Sebbene quindi il principio affermato dalle S.U. con sentenza 5068/2016 si presti ad essere esteso nei suddetti termini alla donazione di quota di un bene in comunione ordinaria, nel caso che ci occupa la carenza di specificità dell'impugnazione risulta comunque ostativa per l'esame delle questioni dedotte in questa sede» (ordinanza cassazione n. 24653/23 pubblicata il 16.8.2023). 2.1) Fissato il thema decidendum ed individuato il thema probandum della fattispecie in esame, si impone preliminarmente un inquadramento del cd contratto d'opera, nella specie di opera professionale. Il contratto d'opera professionale, avente ad oggetto la prestazione di un'opera intellettuale caratterizzata dall'impiego di capacità e conoscenze tecnico-scientifiche prevalenti rispetto all'uso di eventuale lavoro meramente manuale, è disciplinato dalle norme speciali dettate dagli artt. 2229 e ss Cc, nonché dalle norme del capo I del titolo III in quanto compatibili con le prime, mentre, per gli avvocati, non trovano applicazione le norme contenute nel capo II sussistendo specifiche previsioni di leggi speciali che disciplinano la singola professione intellettuale e i relativi organi o collegi (RDL n.1578/33). Le caratteristiche peculiari, sebbene non esclusive, delle professioni intellettuali sono: (i) la prestazione di un'opera intellettuale improntata oltre che ai generali canoni di diligenza e prudenza, alle specifiche regole o cd leges artis del settore di riferimento del professionista (cd. perizia); (ii) la tendenziale autonomia e discrezionalità nell'esecuzione della prestazione;
(iii) l'infungibilità della prestazione desunta dall'art. 2232 Cc, in ragione del rapporto fiduciario che viene ad instaurarsi tra professionista e cliente;
ciò, tuttavia, non esclude che nell'adempimento della propria prestazione il professionista possa avvalersi di sostituti o ausiliari, sempre comunque sotto la propria direzione e responsabilità (art. 1228 Cc), in modo da salvaguardare il proprium del legame fiduciario;
(iv) la naturale onerosità del contratto desunta dall'art. 2233 Cc (il debito del compenso si configura quale debito di valuta e grava su colui che conferisce l'incarico, essendo irrilevante che tale attività sia diretta a soddisfare l'interesse di un terzo); (v) il mero compimento dell'attività come oggetto della prestazione indipendentemente dal risultato raggiunto, anche se la qualificazione dell'opera del professionista come obbligazione di mezzi e non di risultato, un tempo unanimemente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oggi è oggetto di rivisitazioni e adattamenti. La distinzione comporta rilevanti implicazioni pratiche nell'ottica della determinazione della responsabilità contrattuale del professionista e della connessa ripartizione dell'onere della prova. Se infatti in obbligazione è dedotto il raggiungimento di un certo risultato, il mancato conseguimento di esso integra ex sé l'inadempimento ed il debitore per andare esente da responsabilità non potrà limitarsi a dimostrare l'assenza di colpa, ma dovrà provare l'oggettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto derivante da un evento a lui estraneo, imprevedibile ed inevitabile, ex art. 1256 Cc. Nelle obbligazioni di mezzi, invece, assumerebbe rilievo decisivo la valutazione della diligenza nell'esecuzione della prestazione e laddove il debitore abbia posto in essere un comportamento diligente, con l'impiego di mezzi idonei a realizzare il risultato, egli sarà adempiente, a prescindere dal raggiungimento o meno del risultato sperato dal creditore. Ai due diversi criteri di imputazione della responsabilità contrattuale, corrisponderebbe un diverso riparto della prova: (i) se l'obbligazione è di mezzi, atteso il carattere aleatorio del risultato, graverebbe sul creditore l'onere della prova dell'inesatto adempimento, sub specie di inosservanza delle regole di diligenza, perizia e prudenza alle quali è tenuto il debitore nell'esecuzione della prestazione ex art. 1176 Cc;
(ii) se, invece, l'obbligazione è di risultato il creditore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento, sul presupposto del mancato raggiungimento del risultato dovuto,
3 dott. Pasquale ON gravando ex adverso sul debitore la prova del fatto positivo del caso fortuito o della forza maggiore, tale rendere oggettivamente impossibile il raggiungimento di quel risultato, recidendo a monte il esso di causalità tra la condotta e l'inadempimento. Come detto, la detta dicotomia è stata sottoposta a revisione critica dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Assumendo rilievo in ciascuna obbligazione sia il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, sia l'impegno che il debitore deve porre per ottenerlo, le sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, giudicando erosa la legittimazione teorica e l'utilità pratica della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazioni di risultato, in conformità ai criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità o vicinitas dell'onere probatorio alla sfera d'azione dei singoli soggetti e di persistenza del diritto di credito, fino a prova contraria, in capo al creditore, hanno precisato che il criterio di riparto dell'onere della prova è identico, sia che il creditore agisca per l'esatto adempimento dell'obbligazione, sia che domandi la risoluzione e/o il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, senza che al riguardo rilevi in alcun modo la natura dell'obbligazione (cass. U, n. 13533/2001). Nella stessa direzione anche le sentenze delle sezioni unite n.15781/2005, che hanno ribadito l'ininfluenza di detta classificazione anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2226 Cc al contratto d'opera intellettuale del progettista/direttore dei lavori di una costruzione edile e n. 577 del 2008 in materia di responsabilità professionale del medico («l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento …. non è qualunque inadempimento, ma solo quello, per così dire, vestito, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Con l'ulteriore e decisiva conseguenza che, una volta dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di inadempienze specifiche, idonee a provocarli, grava sulla controparte dimostrare o che l'inadempimento non vi à stato, ovvero che, pur essendovi stato, non ha determinato il danno lamentato»). 2.1.1) La responsabilità professionale deriva dall'inadempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale. Il professionista, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art. 1176 Cc, ma è quella specifica del debitore qualificato la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione esercitata (cass. n. 3492/2002). Per questi tipi di rapporti, l'art. 11762 Cc dispone che la diligenza adempitiva deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata. La norma impone, dunque, al professionista un impegno superiore a quello del comune debitore atteso che in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia, si richiede una diligenza particolarmente qualificata dall'osservanza di apposite regole e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta (la perizia). Da ciò consegue che il prestatore d'opera professionale risponde, di norma, anche per colpa lieve e che la relazione tra l'art. 1176 Cc e l'art. 2236 Cc è di integrazione e complementarietà e non di specialità. L'apparente distonia tra il rigore dell'art. 11762 Cc e la disciplina di favore dell'art. 2236 Cc è stata ricomposta in sede ermeneutica attraverso una rigorosa e restrittiva delimitazione del campo di applicazione dell'art. 2236 Cc. Mentre l'art. 1176 Cc è norma di carattere generale che trova applicazione nei confronti di tutti i professionisti esercenti qualsivoglia attività professionale, l'art. 2236 Cc è norma eccezionale applicabile solo ai professionisti intellettuali e limitatamente al segmento di perizia involgente la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità (cass. n.6464/1994). Solo nella ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 Cc prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista
4 dott. Pasquale ON è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave (cass. n. 8546/2005). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, infatti, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di decadenza, limitandosi alla mera allegazione di inadempienze specifiche della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cass. n. 13533/2001). Con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 2236 Cc, la prova dell'esistenza della speciale difficoltà grava sul professionista, sul quale grava, altresì un obbligo di informazione. 2.1.2) I criteri di imputazione della responsabilità esaminati valgono, in linea di principio, anche per la responsabilità professionale dell'avvocato, atteso che anche per l'attività forense trovano applicazione le norme sul contratto d'opera professionale di cui agli art. 2229 e ss. Cc. In presenza di questioni di speciale difficoltà, vale la limitazione di responsabilità ai casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236 Cc, con la precisazione che detta limitazione attiene alla sola imperizia, dunque resta ferma la responsabilità del legale, anche ove la prestazione sia di speciale difficoltà, allorché la colpa si sia concretizzata in un errore grossolano ovvero nella violazione dei principi elementari del diritto. È indubbio che la prestazione professionale dell'avvocato rappresenti una tipica obbligazione di mezzi, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato (l'esito positivo della causa), non per conseguirlo. Non potrà, quindi, di regola fondarsi un'affermazione di responsabilità del professionista forense per le scelte di strategia difensiva compiute perchè, da un lato, sono scelte di tipo tecnico–discrezionale e, dall'altro, perché l'esito della lite è fisiologicamente aleatorio ed imprevedibile. 2.1.3) Purtuttavia, nell'esecuzione del mandato professionale, accanto all'obbligazione principale se ne affiancano altre, che possono essere ritenute di “risultato”, tra le quali certamente la redazione di un ricorso per cassazione contenente i requisiti di cui all'art. 366 cpc, ovvero modulato secondo principi di specificità e chiarezza in modo da consentire al giudice di legittimità di contemperare l'esigenza di certezza del diritto con quella di corretta amministrazione della giustizia, salvaguardano al contempo la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario. Con specifico riguardo all'attività professionale di avvocato, anche questi, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto, dunque, alla redazione di un ricorso per cassazione che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduca nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte. La questione più problematica attiene, però, all'accertamento del nesso causale tra la condotta inadempiente e l'esito sfavorevole della lite. All'uopo, l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente, dovendosi sostituire al criterio della certezza della condotta, quello della “probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (cass.n. 9238/2007; cass. n. 2836/2002), essendo sufficiente una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e/o diligentemente seguita (cass. n. 15633/2006). Per quanto attiene al riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che: «incomba al cliente, il quale assume di aver subito un danno, l'onere di provare: la difettosa ed inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed
5 dott. Pasquale ON il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno» (cass. n. 9238/2007); il cliente ha l'onere di provare l'inesattezza o inadeguatezza della prestazione professionale mediante «idonei dati obiettivi, in basi ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività volta dal professionista possa essere giudicata sufficiente» (cass. n. 9238/2007); incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, non essendo certo sufficiente il rilascio al difensore da parte del cliente delle diverse procure necessarie all'esercizio del potere di rappresentanza nel processo, ovvero allo "jus postulandi", di per sé assolutamente inidonee a provare l'avvenuta informazione del cliente medesimo in ordine a tutte le circostanze indispensabili ad assumere una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di promuovere (o intervenire in) una controversia (cass. n. 14597/2004). 2.2) Tanto premesso, pur in presenza di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione svolto dall'avv. [in particolare, al secondo Persona_1 paragrafo della ordinanza della Corte di Cassazione numero di raccolta generale 24653/2023, testualmente si legge: «il ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 366 cpc. L'impugnazione è carente della illustrazione delle vicende che hanno originato la controversia, essendo preclusa l'esame delle censure con adeguata cognizione delle circostanze rilevanti per il giudizio. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di Cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti tra (Cass. S.u. 11826/13). Manca la necessaria chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione (Cass.16315/07) e non è stata assolta la “funzione riassuntiva” che sta alla base delle previsioni normativa (Cassazione 1905/12). Nel ricorso per Cassazione il requisito di cui all'articolo 366, comma primo, numero 3 cpc è prescritto a pena di inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cassazione 1072/ 2018; Cassazione. Sezioni unite 11.308/2014). L'indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversa, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di far riferimento ad altre fonti tra (sentenza impugnata controricorso) stante il principio di necessaria autonomia dell'impugnazione (Cassazione 20093/ 2018- Cassazione s. u. 11308 /2014)»], non ha Parte_1 offerto la prova che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato (mancato accoglimento del ricorso) fosse riconducibile alla condotta del professionista/che la condotta omessa del professionista fosse idonea a produrre effetti più vantaggiosi per il cliente, in quanto le sue ragioni erano giuridicamente fondate/che, di conseguenza una corretta attività difensiva avrebbe condotto con probabilità ad un esito della lite più favorevole. All'uopo, non è sufficiente il richiamo al passo dell'ordinanza del giudice di legittimità laddove, alla pagina 7, si legge «Sebbene quindi il principio affermato dalle S.U. con sentenza 5068/2016 si presti ad essere esteso nei suddetti termini alla donazione di quota di un bene in comunione ordinaria, nel caso che ci occupa la carenza di specificità dell'impugnazione risulta comunque ostativa per l'esame delle questioni dedotte in questa sede», dalla quale non è dato inferire la probabile «accoglibilità del ricorso qualora lo stesso fosse stato ammissibile» (pag. 5 atto di citazione in giudizio). 2.2.1) Come chiarito con giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, cui questo giudice intende dare continuità: «La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva» (cass, n. 12038/2017); «La responsabilità professionale non è data dal solo non corretto
6 dott. Pasquale ON adempimento della prestazione, ma presuppone la dimostrazione che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'esito sarebbe stato diverso e, in particolare per quanto attiene alla professione forense, che l'assistito, secondo criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni» (cass, n. 25895/2016); «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa determini l'impossibilità per il cliente di intraprendere un'azione giudiziaria concordata, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno è necessario che l'attore provi non solo il comportamento negligente del professionista e il nesso causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del "più probabile che non". La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole» (cass. n. 24007/2024). 2.3) Al contrario, tenuto conto della doppia conforme di rigetto, non pare che vi fossero gli estremi per un accoglimento delle domande di Parte_1
2.3.1) Il giudice di prime cure, nel respingere le domanda attorea, così statuiva: «La domanda dell'attrice è manifestamente infondata e va rigettata col carico non solo delle spese processuali ma anche del pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata per la cosiddetta lite temeraria a norma dell'articolo 96 comma 3 cpc … l'infondatezza della domanda è talmente macroscopica da ridondare al limite della nullità senza peraltro superarlo». 2.3.2) Il giudice di secondo grado, nel rigettare l'impugnazione proposta da
[...]
(la quale, peraltro, resa edotta dall'avv. dei rischi che comportava Pt_1 Per_1
l'appello, dichiarava di volerlo proporre assumendosi «ogni rischio in relazione in relazione al procedimento civile n. 102/2017 RG pendente nati la Corte di Appello di Trento», doc. n. 1 di parte convenuta), affermava: «Valutate le risultanze processuali ritiene la Corte d'appello che l'appello sia infondato … La mera infondatezza del proposto gravame la non condivisibilità delle argomentazioni giuridiche svolta a sostegno dei motivi di doglianza non giustificano di per sé sole anche in questo grado l'applicazione dell'articolo 96 terzo comma cpc». 2.3.4) Vieppiù, in ragione del fatto che gli atti di donazione oggetto di gravame verosimilmente non erano affetti da nullità, in quanto ciascuno era inerente a quota indivisa di una comunione ordinaria sussistente su un unico cespite, non facente parte di una massa di più cespiti appartenenti ad un'unica comunione, non appare applicabile applicabile al caso di specie il principio di cui alla evocate sentenza n. 5068 delle sezioni unite della Corte di Cassazione. 2.4) Da tutto quanto sopra consegue il rigetto delle domande attoree, con effetto di assorbimento della questione relativa al quantum debeatur e della domanda di garanzia
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio
7 dott. Pasquale ON della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte clausola generale». in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 3.1) In ragione della peculiarità della vicenda processuale, del contenuto dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione, le spese processuali vanno integralmente compensate tra tutte le parti, ovvero tra la parte attrice e la parte convenuta e, in ragione della fondatezza della domanda di garanzia, tra la parte attrice e la terza chiamata
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza,
1) respinge la domanda attorea svolta da nei confronti di Parte_1 Per_1
con effetto di rnzia svolta da
[...] Per_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 pensa integralm parti 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 13.05.2025 Il Giudice
dott. Pasquale ON (firmato digitalmente)
8 dott. Pasquale ON