Ordinanza cautelare 20 gennaio 2022
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/05/2025, n. 10254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10254 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12747/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12747 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Genova, via XX settembre, 19/7;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell'Interno del -OMISSIS- con cui è stata respinta la domanda della ricorrente volta all’ottenimento della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 maggio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- la ricorrente ha presentato un’istanza per ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, lett f, della legge 91/92, che è stata respinta, a seguito dell’istaurazione di un valido contraddittorio procedimentale, il -OMISSIS- perché la straniera non solo era stata condannata per il reato di omesso versamento di ricevute previdenziali (art. 2 della legge 638/83) ma non avrebbe neppure indicato la condanna nell’istanza.
2. Con ricorso, notificato e depositato il -OMISSIS-, la straniera ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. Il -OMISSIS- l’amministrazione procedente si è costituita con una comparsa di mero stile e, il successivo -OMISSIS-, ha depositato della documentazione a suffragio della propria decisione.
4. All’esito dell’udienza camerale del 17 gennaio 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente e, in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione la ricorrente censura la violazione degli artt. 6 e 9, comma 1, lett f, della legge 91/92, dell’art. 10- bis della legge 241/90 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, il Ministero non avrebbe adeguatamente valutato che il reato per cui era stata condannata sarebbe stato depenalizzato prima della proposizione dell’istanza e il decreto penale sarebbe stato revocato il successivo -OMISSIS-.
A ciò si aggiungerebbe sia che la Prefettura e la Questura avrebbero espresso un parere favorevole all’accoglimento dell’istanza sia che la sua asserita incapienza reddituale non sarebbe stata indicata nel preavviso di rigetto.
6. Il ricorso è infondato.
In primo luogo, il Collegio è tenuto a premettere che, per giurisprudenza pacifica, « la concessione allo straniero della cittadinanza nazionale è atto ampiamente discrezionale, che deve tenere conto non soltanto dei fatti penalmente rilevanti, ma valutare anche l'area della prevenzione dei reati, con accurati apprezzamenti sulla personalità e la condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2024, n. 2414).
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che « nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio -OMISSIS-, n. 657).
Tanto premesso, nel caso di specie occorre evidenziare che, come ragionevolmente indicato dall’amministrazione procedente, non solo la ricorrente è stata condannata ma non ha neppure indicato la condanna nella propria istanza.
Sul punto, in disparte la punibilità in sede penale di tale falsa autodichiarazione, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva, infatti, sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco.
Del resto, anche secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l'omessa dichiarazione è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l'Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte della straniera ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 24 febbraio 2025, n. 4011).
Né sul punto è possibile affermare che la dichiarazione non fosse dovuta perché il reato sarebbe stato depenalizzato prima della proposizione dell’istanza in quanto l’evento storico della condanna sussiste sino al momento della sua revoca, avvenuta, tra l’altro, circa quattro mesi dopo la presentazione della domanda (-OMISSIS- -OMISSIS-) e in riscontro di un’istanza, anch’essa successiva alla richiesta di naturalizzazione (-OMISSIS-).
Del pari irrilevanti sono i pareri favorevoli della Questura e della Prefettura in quanto non solo la prima ha svolto i propri accertamenti successivamente alla revoca del decreto penale ma entrambe non hanno preso in considerazione l’omessa dichiarazione della condanna.
Non si evidenza, infine, alcuna violazione del contraddittorio procedimentale in quanto l’asserita insufficienza dei redditi della ricorrente è stata indicata dall’amministrazione solo ad adiuvandum e, comunque, anche se tale ragione venisse espunta dal provvedimento perché non oggetto di contraddittorio, la ricorrente non otterrebbe alcun concreto vantaggio dall’accoglimento della censura. L’atto impugnato è, infatti, plurimotivato ossia fondato su una serie di ragioni ciascuna della quale idonea da sola a sorreggere l’impianto motivazionale della decisione.
7. In conclusione, per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. In virtù delle peculiarità della vicenda il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensarne integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Pavia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.