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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 387/2023 promossa da:
c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Giuliano
RICORRENTE contro c.f.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
con OGGETTO: Separazione giudiziale
********
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del
30.1.2025.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025 sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Livorno l'11.02.2016 con il sig. rilevando la nascita della figlia in data CP_1 Persona_1
31.05.2018 e narrando il venir meno dell'affectio coniugalis, la signora
[...]
[..
[...] [
evocava in causa il marito per sentir pronunciare la separazione alle Pt_2 condizioni che si riportano: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3. Per quanto concerne la regolamentazione degli incontri tra i genitori e la minore, alla luce di quanto già attuato dai genitori, il padre terrà con sé la figlia ogni fine settimana dalle ore 18 sino alla domenica sera dopo cena, mentre la madre terrà con sé nel restante Persona_1 tempo della settimana;
4. Le festività natalizie saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, così come con un genitore il 31 dicembre e con l'altro l'Epifania;
5. Le festività pasquali saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla mattina del giorno di Lunedì dell'Angelo alle ore 10 quando sarà accompagnata dall'altro genitore con cui trascorrerà la Pasquetta;
6. Per il periodo estivo la bambina potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
7. Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile pari ad euro 500,00 a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia somma da Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie (da intendersi quelle indicate dal CNF oltre all'abbigliamento acquistato ad ogni cambio stagione) saranno suddivise tra i coniugi al 50% e saranno previamente concordate”.
All'udienza di comparizione del 29.3.2023 il signor compariva CP_1 personalmente dando atto della volontà di voler addivenire ad un accordo con la signora pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del Parte_1
5.4.2023 per consentire trattative tra le parti.
All'udienza predetta, tuttavia, il procuratore della parte ricorrente dava atto che nessuna trattativa era stata intrapresa medio tempore tra le parti;
il signor peraltro, né compariva, né si costituiva in udienza. CP_1
Resi i provvedimenti provvisori in sede presidenziale, la causa veniva dunque rinviata innanzi al Giudice relatore;
non costituitosi il resistente nemmeno nel procedimento ordinario, la causa veniva istruita a mezzo documenti e con indagini sul reddito della parte resistente demandate alla Guardia di Finanza nucleo di Livorno e, quindi, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni, svolta in forma cartolare, all'udienza del 30.1.2025.
All'udienza del 30.1.2025 nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato insisteva per l'accoglimento conclusioni che si riportano: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia sarà affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3.
Per quanto concerne la regolamentazione degli incontri tra i genitori e la minore, alla
2 luce di quanto già attuato dai genitori, il padre terrà con sé la figlia ogni fine settimana dalle ore 18 sino alla domenica sera dopo cena, mentre la madre terrà con sé Per_1 nel restante tempo della settimana;
4. Le festività natalizie saranno trascorse
[...] alternativamente dalla minore, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, così come con un genitore il 31 dicembre e con l'altro l'Epifania;
5. Le festività pasquali saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla mattina del giorno di Lunedì dell'Angelo alle ore 10 quando sarà accompagnata dall'altro genitore con cui trascorrerà la Pasquetta;
6. Per il periodo estivo la bambina potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
7. Il sig. verserà alla sig.ra la CP_1 Parte_1 somma mensile pari ad euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Persona_1
ISTAT. Le spese straordinarie (da intendersi quelle indicate dal CNF oltre all'abbigliamento acquistato ad ogni cambio stagione) saranno suddivise tra i coniugi al 50% e saranno previamente concordate;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
********
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente signora Parte_1
è fondata e va dunque accolta in ragione della motivazione che segue.
1. Dal comportamento di entrambe le parti e dalle vicende come allegate dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra di esse.
Va sul punto anche sottolineata la mancata costituzione in giudizio del resistente che, nonostante sia comparso personalmente all'udienza presidenziale, poi rinviata in prosieguo al fine di verificare una possibile trattativa tra le parti, ha poi deciso di non partecipare al giudizio, non costituendosi neanche successivamente.
2. Con riguardo ai provvedimenti accessori relativi alla figlia della coppia possono in questa sede essere confermati i provvedimenti Persona_1 provvisori già resi a suo tempo dal Presidente delegato, salvo quanto di seguito precisato.
2.1. Quanto alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore Per_1
anche tenuto conto di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, la quale
[...] non ha allegato alcun elemento pregiudizievole e/o ostativo inerente l'affidabilità e la capacità genitoriale del padre, avendo anzi ella confermato la
3 regolamentazione degli incontri padre/figlia già in essere tra di essi, deve confermarsi il regime dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, dovendo , con collocamento prevalente presso la casa Persona_1 della madre, attualmente sita in Livorno – Via Della Coroncina n. 11.
Del resto, la ricorrente ha riferito che, anche se soltanto durante il fine settimana, la bimba sta con il padre secondo un regime ormai da tempo consolidato, ovvero, dalle ore 18:00 del venerdì sino alla domenica sera, quando il signor la riaccompagna a casa della madre, restando invece CP_1 la minore con la madre nei restanti giorni della settimana.
In ragione di ciò, è opportuno confermare anche in questa sede il regime di frequentazione padre/figlia già in essere tra le parti, secondo il quale la figlia minore trascorrerà col padre tutti i fine settimana dalle ore 18:00 del venerdì sino alla domenica sera dopo cena, quando sarà Persona_1 riaccompagnata a casa della madre, che resterà invece con la minore nei restanti giorni della settimana.
Le festività natalizie saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, così come con un genitore il 31 dicembre e con l'altro l'Epifania. Le festività pasquali saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla mattina del giorno di Lunedì dell'Angelo alle ore 10 quando sarà accompagnata dall'altro genitore con cui trascorrerà la Pasquetta. Per il periodo estivo la bambina potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
2.2. Quanto, infine, agli aspetti economici, tenuto conto delle richieste della signora e della sua attuale situazione reddituale, avendo la ricorrente Pt_1 allegato la sua attuale condizione di disoccupazione – in cerca di nuova occupazione all'esito della risoluzione del pregresso rapporto di lavoro –, nonché del fatto che ad oggi la minore trascorre con la madre un tempo certamente prevalente, va posto a carico del signor un CP_1 contributo al mantenimento in favore della figlia pari ad euro Persona_1
350,00, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, da versarsi alla signora a decorrere dal mese di febbraio 2023. Parte_1
Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori;
tali spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate al fine del rimborso e dovranno essere individuate secondo le linee guida del protocollo
CNF in vigore.
Ritiene il Collegio che tale importo trovi fondamento nella capacità reddituale del signor appurata dalle indagini tributarie demandate alla CP_1
4 Guardia di Finanza di Livorno. Dalle risultanze degli accertamenti tributari e reddituali effettuati sul resistente dalla Guardia di Finanza è infatti emerso che il signor percepisce un reddito da lavoro adeguato e continuo. CP_1
Tenuto conto del carico familiare della signora presso la quale la Pt_1 minore è collocata per tutta la settimana, va disposto che la stessa percepisca integralmente l'assegno unico liquidato in favore della figlia.
Quanto alla chiesta di pagamento diretto del contributo per la minore da parte del datore di lavoro, occorre in questa sede richiamare l'art. 473 bis 37 c.p.c., che consente al creditore la notifica del provvedimento al datore di lavoro della parte debitrice, al fine del conseguimento in via diretta del dovuto pagamento.
3. Non vi sono condizioni accessorie da rendere nel rapporto tra le parti, non essendovi altre domande avanzate in tal senso dalla ricorrente ed in mancanza di beni mobili o immobili da dividere.
4. Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio in Livorno il giorno 11.02.2016 e
[...] dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato
Civile di Livorno per la annotazione sull'atto del matrimonio ivi contratto dalle parti il giorno 11.02.2016 (atto n .21 – parte 1 – Anno 2016);
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di stabilire la residenza ove lo ritengano opportuno;
3) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre in Livorno- Via Della
Coroncina n. 11;
4) la figlia trascorrerà con il padre tutti i fine settimana dalle ore Persona_1
18:00 del venerdì sino alla domenica sera dopo cena, quando Persona_1 sarà riaccompagnata a casa della madre, che resterà invece con la minore nei restanti giorni della settimana.
Le festività natalizie saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, così come con un genitore il 31 dicembre e con l'altro l'Epifania. Le festività pasquali saranno
5 trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla mattina del giorno di Lunedì dell'Angelo alle ore 10 quando sarà accompagnata dall'altro genitore con cui trascorrerà la Pasquetta. Per il periodo estivo la bambina potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
5) il signor corrisponderà alla signora un CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento per la figlia pari ad euro 350,00 Persona_1 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, a decorrere dal mese di febbraio 2023; le spese straordinarie – da individuarsi secondo le linee guida del protocollo CNF vigente – saranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% e, al fine del rimborso, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
La signora percepirà integralmente l'assegno unico per la figlia;
Parte_1
6) condanna il signor al pagamento delle spese di lite del CP_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 851,00 per fase di studio, euro
602,00 per fase introduttiva, euro 903,00per fase istruttoria ed euro 1.400,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, da pagarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Livorno, li 18.4.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 387/2023 promossa da:
c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Giuliano
RICORRENTE contro c.f.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
con OGGETTO: Separazione giudiziale
********
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del
30.1.2025.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025 sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Livorno l'11.02.2016 con il sig. rilevando la nascita della figlia in data CP_1 Persona_1
31.05.2018 e narrando il venir meno dell'affectio coniugalis, la signora
[...]
[..
[...] [
evocava in causa il marito per sentir pronunciare la separazione alle Pt_2 condizioni che si riportano: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3. Per quanto concerne la regolamentazione degli incontri tra i genitori e la minore, alla luce di quanto già attuato dai genitori, il padre terrà con sé la figlia ogni fine settimana dalle ore 18 sino alla domenica sera dopo cena, mentre la madre terrà con sé nel restante Persona_1 tempo della settimana;
4. Le festività natalizie saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, così come con un genitore il 31 dicembre e con l'altro l'Epifania;
5. Le festività pasquali saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla mattina del giorno di Lunedì dell'Angelo alle ore 10 quando sarà accompagnata dall'altro genitore con cui trascorrerà la Pasquetta;
6. Per il periodo estivo la bambina potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
7. Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile pari ad euro 500,00 a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia somma da Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie (da intendersi quelle indicate dal CNF oltre all'abbigliamento acquistato ad ogni cambio stagione) saranno suddivise tra i coniugi al 50% e saranno previamente concordate”.
All'udienza di comparizione del 29.3.2023 il signor compariva CP_1 personalmente dando atto della volontà di voler addivenire ad un accordo con la signora pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del Parte_1
5.4.2023 per consentire trattative tra le parti.
All'udienza predetta, tuttavia, il procuratore della parte ricorrente dava atto che nessuna trattativa era stata intrapresa medio tempore tra le parti;
il signor peraltro, né compariva, né si costituiva in udienza. CP_1
Resi i provvedimenti provvisori in sede presidenziale, la causa veniva dunque rinviata innanzi al Giudice relatore;
non costituitosi il resistente nemmeno nel procedimento ordinario, la causa veniva istruita a mezzo documenti e con indagini sul reddito della parte resistente demandate alla Guardia di Finanza nucleo di Livorno e, quindi, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni, svolta in forma cartolare, all'udienza del 30.1.2025.
All'udienza del 30.1.2025 nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato insisteva per l'accoglimento conclusioni che si riportano: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia sarà affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3.
Per quanto concerne la regolamentazione degli incontri tra i genitori e la minore, alla
2 luce di quanto già attuato dai genitori, il padre terrà con sé la figlia ogni fine settimana dalle ore 18 sino alla domenica sera dopo cena, mentre la madre terrà con sé Per_1 nel restante tempo della settimana;
4. Le festività natalizie saranno trascorse
[...] alternativamente dalla minore, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, così come con un genitore il 31 dicembre e con l'altro l'Epifania;
5. Le festività pasquali saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla mattina del giorno di Lunedì dell'Angelo alle ore 10 quando sarà accompagnata dall'altro genitore con cui trascorrerà la Pasquetta;
6. Per il periodo estivo la bambina potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
7. Il sig. verserà alla sig.ra la CP_1 Parte_1 somma mensile pari ad euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Persona_1
ISTAT. Le spese straordinarie (da intendersi quelle indicate dal CNF oltre all'abbigliamento acquistato ad ogni cambio stagione) saranno suddivise tra i coniugi al 50% e saranno previamente concordate;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
********
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente signora Parte_1
è fondata e va dunque accolta in ragione della motivazione che segue.
1. Dal comportamento di entrambe le parti e dalle vicende come allegate dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra di esse.
Va sul punto anche sottolineata la mancata costituzione in giudizio del resistente che, nonostante sia comparso personalmente all'udienza presidenziale, poi rinviata in prosieguo al fine di verificare una possibile trattativa tra le parti, ha poi deciso di non partecipare al giudizio, non costituendosi neanche successivamente.
2. Con riguardo ai provvedimenti accessori relativi alla figlia della coppia possono in questa sede essere confermati i provvedimenti Persona_1 provvisori già resi a suo tempo dal Presidente delegato, salvo quanto di seguito precisato.
2.1. Quanto alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore Per_1
anche tenuto conto di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, la quale
[...] non ha allegato alcun elemento pregiudizievole e/o ostativo inerente l'affidabilità e la capacità genitoriale del padre, avendo anzi ella confermato la
3 regolamentazione degli incontri padre/figlia già in essere tra di essi, deve confermarsi il regime dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, dovendo , con collocamento prevalente presso la casa Persona_1 della madre, attualmente sita in Livorno – Via Della Coroncina n. 11.
Del resto, la ricorrente ha riferito che, anche se soltanto durante il fine settimana, la bimba sta con il padre secondo un regime ormai da tempo consolidato, ovvero, dalle ore 18:00 del venerdì sino alla domenica sera, quando il signor la riaccompagna a casa della madre, restando invece CP_1 la minore con la madre nei restanti giorni della settimana.
In ragione di ciò, è opportuno confermare anche in questa sede il regime di frequentazione padre/figlia già in essere tra le parti, secondo il quale la figlia minore trascorrerà col padre tutti i fine settimana dalle ore 18:00 del venerdì sino alla domenica sera dopo cena, quando sarà Persona_1 riaccompagnata a casa della madre, che resterà invece con la minore nei restanti giorni della settimana.
Le festività natalizie saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, così come con un genitore il 31 dicembre e con l'altro l'Epifania. Le festività pasquali saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla mattina del giorno di Lunedì dell'Angelo alle ore 10 quando sarà accompagnata dall'altro genitore con cui trascorrerà la Pasquetta. Per il periodo estivo la bambina potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
2.2. Quanto, infine, agli aspetti economici, tenuto conto delle richieste della signora e della sua attuale situazione reddituale, avendo la ricorrente Pt_1 allegato la sua attuale condizione di disoccupazione – in cerca di nuova occupazione all'esito della risoluzione del pregresso rapporto di lavoro –, nonché del fatto che ad oggi la minore trascorre con la madre un tempo certamente prevalente, va posto a carico del signor un CP_1 contributo al mantenimento in favore della figlia pari ad euro Persona_1
350,00, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, da versarsi alla signora a decorrere dal mese di febbraio 2023. Parte_1
Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori;
tali spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate al fine del rimborso e dovranno essere individuate secondo le linee guida del protocollo
CNF in vigore.
Ritiene il Collegio che tale importo trovi fondamento nella capacità reddituale del signor appurata dalle indagini tributarie demandate alla CP_1
4 Guardia di Finanza di Livorno. Dalle risultanze degli accertamenti tributari e reddituali effettuati sul resistente dalla Guardia di Finanza è infatti emerso che il signor percepisce un reddito da lavoro adeguato e continuo. CP_1
Tenuto conto del carico familiare della signora presso la quale la Pt_1 minore è collocata per tutta la settimana, va disposto che la stessa percepisca integralmente l'assegno unico liquidato in favore della figlia.
Quanto alla chiesta di pagamento diretto del contributo per la minore da parte del datore di lavoro, occorre in questa sede richiamare l'art. 473 bis 37 c.p.c., che consente al creditore la notifica del provvedimento al datore di lavoro della parte debitrice, al fine del conseguimento in via diretta del dovuto pagamento.
3. Non vi sono condizioni accessorie da rendere nel rapporto tra le parti, non essendovi altre domande avanzate in tal senso dalla ricorrente ed in mancanza di beni mobili o immobili da dividere.
4. Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio in Livorno il giorno 11.02.2016 e
[...] dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato
Civile di Livorno per la annotazione sull'atto del matrimonio ivi contratto dalle parti il giorno 11.02.2016 (atto n .21 – parte 1 – Anno 2016);
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di stabilire la residenza ove lo ritengano opportuno;
3) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre in Livorno- Via Della
Coroncina n. 11;
4) la figlia trascorrerà con il padre tutti i fine settimana dalle ore Persona_1
18:00 del venerdì sino alla domenica sera dopo cena, quando Persona_1 sarà riaccompagnata a casa della madre, che resterà invece con la minore nei restanti giorni della settimana.
Le festività natalizie saranno trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, così come con un genitore il 31 dicembre e con l'altro l'Epifania. Le festività pasquali saranno
5 trascorse alternativamente dalla minore, con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla mattina del giorno di Lunedì dell'Angelo alle ore 10 quando sarà accompagnata dall'altro genitore con cui trascorrerà la Pasquetta. Per il periodo estivo la bambina potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
5) il signor corrisponderà alla signora un CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento per la figlia pari ad euro 350,00 Persona_1 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, a decorrere dal mese di febbraio 2023; le spese straordinarie – da individuarsi secondo le linee guida del protocollo CNF vigente – saranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% e, al fine del rimborso, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
La signora percepirà integralmente l'assegno unico per la figlia;
Parte_1
6) condanna il signor al pagamento delle spese di lite del CP_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 851,00 per fase di studio, euro
602,00 per fase introduttiva, euro 903,00per fase istruttoria ed euro 1.400,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, da pagarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Livorno, li 18.4.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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