Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2316/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2316/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 7.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.2.1976 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. SERENA LAURITA (C.F.: ), giusta procura C.F._2
in atti, elettivamente domiciliato in Potenza al piazzale Rizzo n. 12 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
6.4.1975 e residente in [...], Parte_1
cittadina italiana, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIA SABIA (C.F.:
) e (C.F.: C.F._4 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._5
alla via II traversa Nazario Sauro n. 5 presso lo studio dei difensori, pec:
1
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-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 7.2.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 21.11.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro celebrato in Battipaglia (SA) il 13.5.2006, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (31.5.2007) e Per_1 Per_2
(11.6.2012), e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione personale, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n. 3834/2021 del 16.3.2021.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 7.2.2024, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata;
sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra loro in Battipaglia (SA) il 13.5.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 26, Parte II,
Serie A, dell'anno 2006, alle seguenti condizioni:
2 R.G. N. 2316/2024 V.G.
«A) i coniugi continueranno a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) la casa familiare, sita in Avigliano (PZ), alla F.ne SS, Via Del Popolo n.
22, con ogni pertinenza, resterà assegnata alla SI.ra che la abiterà unitamente CP_1
ai figli e . Gli arredi della casa familiare, di proprietà della SI.ra Per_1 Per_2
rimarranno nella sua disponibilità; CP_1
C) i figli e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione abitativa prevalente con la madre presso la casa familiare. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore. Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ovvero quelle che non incidono su rilevanti aspetti della vita dei minori, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro;
D) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, , stante l'approssimarsi Per_1
del raggiungimento della maggiore età, potrà incontrare il padre in forma libera secondo la propria volontà, pernottando presso di lui e trascorrendo con lui le festività
e le vacanze estive in alternanza con la madre. Quanto a , il padre potrà vedere Per_2
e tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana, il mercoledì ed il venerdì, dalle
16.00 alle 21,00 e, a settimane alterne, la domenica dalle 10.00 alle 20,00 nel periodo invernale e dalle 10.00 alle 21.00 nel periodo estivo;
per le vacanze natalizie invertendo ogni anno il giorno di Natale e Capodanno;
per le vacanze Pasquali invertendo ogni anno i giorni di Pasqua e Pasquetta;
ad anni alterni per le festività scolastiche. La minore trascorrerà rispettivamente con il padre o la madre la giornata dei compleanni dei genitori e la ricorrenza della Festa della Mamma e del Papà;
E) i ricorrenti confermano quanto statuito in sede di separazione stabilendo che
, stante le sue condizioni di salute che richiedono percorsi giornalieri di cure Per_2
e riabilitazioni, resterà sempre in compagnia della madre nelle ore notturne con espressa rinuncia del padre di tenerla con sé durante la notte;
F) nel caso di sopravvenuta impossibilità di uno dei genitori a tenere con sé la minore nei giorni ed orari stabiliti, il genitore impossibilitato dovrà preventivamente chiedere all'altro genitore l'aiuto necessario e solo secondariamente rivolgersi a terze persone.
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In dette ipotesi i genitori dovranno concordare tra di loro, con sufficiente anticipo, un altro giorno della settimana per consentire il diritto di visita;
G) le parti stabiliscono che, a far data dal mese di novembre 2024, l'assegno Unico
Universale per i figli verrà percepito interamente dalla SI.ra . A tal uopo il SI. CP_1
SS si obbliga ad effettuare le necessarie rinunce presso i competenti Uffici a favore della SI.ra . Quanto al mantenimento, il SI. – a far data dal CP_1 Parte_1 mese di Novembre – si obbliga a corrisponde alla SI.ra a titolo di CP_1 mantenimento per i minori la somma mensile di € 500,00, ovvero € 250,00 per ogni figlio, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della SI.ra o con modalità alternative scelte di comune accordo con CP_1
adeguamento automatico annuale ISTAT, così come per legge. A far data dal compimento del ventunesimo anno di età di (ovvero dal mese di maggio Per_1
2028), stante la perdita del diritto al percepimento dell'assegno Unico Universale in suo favore, il SI. SS si obbliga a corrispondere alla SI.ra a titolo di CP_1 mantenimento del figli la somma mensile di € 350,00 da versarsi entro e non Per_1
oltre il giorno 30 di ogni mese con adeguamento automatico annuale ISTAT, così come per legge;
G) le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, saranno poste a carico di entrambi i genitori ciascuno al 50%;
H) i ricorrenti si impegnano a mantenere un comportamento di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente le figure paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione di ciascuno in presenza dei figli;
I) entrambi i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al mantenimento in proprio favore;
L) il SI. si impegna a corrispondere la somma complessiva di euro Parte_1
2.908,00 a titolo di mantenimento e spese straordinarie maturate fino al mese di novembre 2024 e non corrisposte con le seguenti modalità: euro 400,00 dal mese di novembre 2024 fino al mese di maggio 2025 e la somma di euro 108,00 nel mese di giugno 2025;
M) i coniugi, sin da ora esprimono il consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e all'iscrizione sui rispettivi passaporti dei figli ad oggi minorenni;
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N) i coniugi, con il presente accordo dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente al decreto di omologa del
16.3.2021, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 21.11.2024.
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Sulle condizioni concordate dalle parti private, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minorenni e sia in riferimento Per_1 Per_2 all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Trattandosi ricorso congiunto e non essendo stato previsto alcunché in ordine alle spese del giudizio, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2316 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Battipaglia (SA) il 13.5.2006 da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], trascritto nel registro C.F._3
degli atti di matrimonio del Comune di Battipaglia (SA) al N. 26, Parte II, Serie A,
Anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
6 R.G. N. 2316/2024 V.G.
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conSIlio del 17.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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