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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1528/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1528/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “qualificazione”,
PROMOSSA DA
, nato in [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
a Lavinio (Roma) via San Vito 49, rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto Conte
( , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F: Controparte_1
) in persona del legale rapp.te pro-tempore ed elett.te dom.to in Albano Laziale, P.IVA_1 Corso G. Matteotti n.4 rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Buzi del Foro di Velletri -
C.F.: , giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 30/3/2020, chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di: “a) preliminarmente accertare e dichiarare che tra il sig. e Parte_1
società agricola è stato instaurato in Controparte_1
data 1.4.2017 un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato proseguito sino al 30.11.2017, con inquadramento nella 3a area “Comune” ex ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti;
b) e per l'effetto, condannare società agricola Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del sig.
[...] [...]
della somma di € 22.135,70 o della somma maggiore o minore che sarà Parte_1
determinata dal giudice, per i titoli di cui in premessa e comunque ex artt. 36 Cost. e 2099
c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maturare di ciascun singolo credito;
c) con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di compensi, spese forfettarie, oltre IVA e
CA” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. La società agricola si costituiva in Controparte_1 giudizio con memoria del 27/5/2021, per chiedere al Tribunale adito di: “rigettare in toto
l'avversa domanda come avanzata poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché indimostrata, illegittima, abnorme e/o erroneamente qualificata e quantificata. Con vittoria di spese e compensi professionali”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata per il 10/6/2021, a tale udienza il giudice emetteva ordinanza istruttoria, seguivano i differimenti d'ufficio per le udienze del
10/3/2022, del 12/10/2022, del 30/5/2023 del 6/12/2023 e del 30/1/2024; a tale ultima udienza il procedimento veniva chiamato per la prima volta innanzi a questo decidente e veniva
2 sentito il teste mentre il teste veniva dichiarato dal giudice incapace Tes_1 Tes_2
a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc perché ricorrente nell'analogo procedimento iscritto al n. 1527/2020 RG. Seguiva l'udienza del 25/6/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al dott. per CTU contabile con la formulazione del seguente Persona_1 quesito: “accerti il CTU sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio la misura delle differenze retributive dovute dalla società agricola CP_1
a , per il periodo di
[...] Controparte_1 Parte_1 lavoro dal 1/4/2017 al 30/11/2017 , tenuto conto dell'inquadramento nella 3° Area operai
florovivaisti del CCNL operai agricoli e florovivaisti (in vigore all'epoca del periodo dedotto in giudizio), tenuto altresì conto della misura della retribuzione percepita dal lavoratore nel periodo pari a 360,00 euro al mese, con calcolo altresì delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo e delle indennità sostitutive delle ferie e TFR, misura da calcolarsi al lordo dei contributi previdenziali e assicurativi”
La relazione peritale veniva depositata l'11/12/2024; seguiva l'udienza del 18/3/2025 e a tale udienza, all'esito della discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
All'udienza per la discussione parte resistente deduceva per la prima volta in giudizio che anche il teste aveva un interesse nella causa poiché aveva promosso un giudizio CP_2 analogo concluso con sentenza. L'eccezione è tardiva e in ogni caso la parte non ha prodotto la sentenza indicata e non sussiste un ipotesi di incapacità a testimoniare, per l'effetto l'eccezione va rigettata.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti, nell'assunzione della testimonianza resa da e nell'espletamento di consulenza tecnico-contabile Tes_1
d'ufficio a firma del dott. Persona_1
2. In fatto e in diritto
5. Degli atti di causa è emerso che ha lavorato senza regolare Parte_1
contratto presso la società agricola Controparte_1 Controparte_1 CP_1 per il periodo di lavoro dall' 1/04/2017 al 30/11/2017. Trattandosi di mansioni di operaio semplice al ricorrente spetta l'inquadramento nella 3° Area operai florovivaisti del CCNL operai agricoli e florovivaisti (in vigore all'epoca del periodo dedotto in giudizio). Il rapporto non è stato mai regolarizzato.
3 Per tutto l'arco della propria prestazione lavorativa il ricorrente ha lavorato, da aprile ad ottobre, dal lunedì al sabato, osservando i seguenti orari, fissi e predeterminati dal datore di lavoro dalle 05:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 (11 ore al giorno) oltre a due domeniche al mese dalle 06:00 alle 11:00 (5 ore al giorno), mentre il mese di novembre dal lunedì al sabato, con riposo la domenica, con orario 06:00 alle 14:00 (08 ore al giorno).
Quale corrispettivo della prestazione resa, il ricorrente ha percepito la retribuzione di €
360,00/mese.
Non ha ricevuto la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno prestato.
Non ha ricevuto la maggiorazione per il lavoro festivo osservato.
Il rapporto si è concluso con licenziamento verbale intimato il giorno 30.11.2017.
Alla cessazione del rapporto di lavoro non ha ricevuto il TFR.
6. Sulla base dei calcoli effettuati, il CTU ha quantificato in favore del ricorrente le differenze retributive dovute pari ad euro 22.953,87; le parti non hanno formulato osservazioni.
7. La consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott. è stata redatta in Persona_1
conformità ai corretti criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed è immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
8. Ne consegue che il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dall'1/4/2017 al 30/11/2017 pari a € 22.953,87 lorde a titolo di retribuzioni e TFR . Stante che nella domanda era stata chiesta la somma di €
22. 135,70 o la somma maggiore o minore che sarà determinata dal giudice, risulta rispettato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
per l'effetto condanna la società agricola a corrispondere a Controparte_1
nel periodo di lavoro dall'1/4/2017 al 30/11/2017 la somma Parte_1 complessiva a titolo di differenze retributive di € 22.953,87 lorde a titolo di retribuzioni e
TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
4 9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna la società agricola al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di liquidate in applicazione della tabella n. 3 (cause di Parte_1
lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM
n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 22.135,70 € (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
10. Condanna, la società agricola al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella misura di Parte_1
€ 2694,00 per onorari e di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico della società agricola di salvo il vincolo Controparte_1 Controparte_1
di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dall'1/4/2017 al 30/11/2017 pari a € 22. 135,70 lorde a titolo di retribuzioni e TFR;
- condanna la società agricola a Controparte_1
corrispondere a nel periodo di lavoro dall'1/4/2017 al Parte_1
5 30/11/2017 la somma complessiva di € 22.953,87 lorde a titolo di retribuzioni e
TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna, la società agricola Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella Parte_1 misura di € 2694,00 per onorari e di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico della società agricola di Controparte_1 [...]
salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del Controparte_1
CTU.
Così deciso in Velletri, il 18 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1528/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “qualificazione”,
PROMOSSA DA
, nato in [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
a Lavinio (Roma) via San Vito 49, rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto Conte
( , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F: Controparte_1
) in persona del legale rapp.te pro-tempore ed elett.te dom.to in Albano Laziale, P.IVA_1 Corso G. Matteotti n.4 rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Buzi del Foro di Velletri -
C.F.: , giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 30/3/2020, chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di: “a) preliminarmente accertare e dichiarare che tra il sig. e Parte_1
società agricola è stato instaurato in Controparte_1
data 1.4.2017 un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato proseguito sino al 30.11.2017, con inquadramento nella 3a area “Comune” ex ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti;
b) e per l'effetto, condannare società agricola Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del sig.
[...] [...]
della somma di € 22.135,70 o della somma maggiore o minore che sarà Parte_1
determinata dal giudice, per i titoli di cui in premessa e comunque ex artt. 36 Cost. e 2099
c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maturare di ciascun singolo credito;
c) con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di compensi, spese forfettarie, oltre IVA e
CA” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. La società agricola si costituiva in Controparte_1 giudizio con memoria del 27/5/2021, per chiedere al Tribunale adito di: “rigettare in toto
l'avversa domanda come avanzata poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché indimostrata, illegittima, abnorme e/o erroneamente qualificata e quantificata. Con vittoria di spese e compensi professionali”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata per il 10/6/2021, a tale udienza il giudice emetteva ordinanza istruttoria, seguivano i differimenti d'ufficio per le udienze del
10/3/2022, del 12/10/2022, del 30/5/2023 del 6/12/2023 e del 30/1/2024; a tale ultima udienza il procedimento veniva chiamato per la prima volta innanzi a questo decidente e veniva
2 sentito il teste mentre il teste veniva dichiarato dal giudice incapace Tes_1 Tes_2
a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc perché ricorrente nell'analogo procedimento iscritto al n. 1527/2020 RG. Seguiva l'udienza del 25/6/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al dott. per CTU contabile con la formulazione del seguente Persona_1 quesito: “accerti il CTU sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio la misura delle differenze retributive dovute dalla società agricola CP_1
a , per il periodo di
[...] Controparte_1 Parte_1 lavoro dal 1/4/2017 al 30/11/2017 , tenuto conto dell'inquadramento nella 3° Area operai
florovivaisti del CCNL operai agricoli e florovivaisti (in vigore all'epoca del periodo dedotto in giudizio), tenuto altresì conto della misura della retribuzione percepita dal lavoratore nel periodo pari a 360,00 euro al mese, con calcolo altresì delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo e delle indennità sostitutive delle ferie e TFR, misura da calcolarsi al lordo dei contributi previdenziali e assicurativi”
La relazione peritale veniva depositata l'11/12/2024; seguiva l'udienza del 18/3/2025 e a tale udienza, all'esito della discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
All'udienza per la discussione parte resistente deduceva per la prima volta in giudizio che anche il teste aveva un interesse nella causa poiché aveva promosso un giudizio CP_2 analogo concluso con sentenza. L'eccezione è tardiva e in ogni caso la parte non ha prodotto la sentenza indicata e non sussiste un ipotesi di incapacità a testimoniare, per l'effetto l'eccezione va rigettata.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti, nell'assunzione della testimonianza resa da e nell'espletamento di consulenza tecnico-contabile Tes_1
d'ufficio a firma del dott. Persona_1
2. In fatto e in diritto
5. Degli atti di causa è emerso che ha lavorato senza regolare Parte_1
contratto presso la società agricola Controparte_1 Controparte_1 CP_1 per il periodo di lavoro dall' 1/04/2017 al 30/11/2017. Trattandosi di mansioni di operaio semplice al ricorrente spetta l'inquadramento nella 3° Area operai florovivaisti del CCNL operai agricoli e florovivaisti (in vigore all'epoca del periodo dedotto in giudizio). Il rapporto non è stato mai regolarizzato.
3 Per tutto l'arco della propria prestazione lavorativa il ricorrente ha lavorato, da aprile ad ottobre, dal lunedì al sabato, osservando i seguenti orari, fissi e predeterminati dal datore di lavoro dalle 05:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 (11 ore al giorno) oltre a due domeniche al mese dalle 06:00 alle 11:00 (5 ore al giorno), mentre il mese di novembre dal lunedì al sabato, con riposo la domenica, con orario 06:00 alle 14:00 (08 ore al giorno).
Quale corrispettivo della prestazione resa, il ricorrente ha percepito la retribuzione di €
360,00/mese.
Non ha ricevuto la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno prestato.
Non ha ricevuto la maggiorazione per il lavoro festivo osservato.
Il rapporto si è concluso con licenziamento verbale intimato il giorno 30.11.2017.
Alla cessazione del rapporto di lavoro non ha ricevuto il TFR.
6. Sulla base dei calcoli effettuati, il CTU ha quantificato in favore del ricorrente le differenze retributive dovute pari ad euro 22.953,87; le parti non hanno formulato osservazioni.
7. La consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott. è stata redatta in Persona_1
conformità ai corretti criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed è immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
8. Ne consegue che il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dall'1/4/2017 al 30/11/2017 pari a € 22.953,87 lorde a titolo di retribuzioni e TFR . Stante che nella domanda era stata chiesta la somma di €
22. 135,70 o la somma maggiore o minore che sarà determinata dal giudice, risulta rispettato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
per l'effetto condanna la società agricola a corrispondere a Controparte_1
nel periodo di lavoro dall'1/4/2017 al 30/11/2017 la somma Parte_1 complessiva a titolo di differenze retributive di € 22.953,87 lorde a titolo di retribuzioni e
TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
4 9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna la società agricola al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di liquidate in applicazione della tabella n. 3 (cause di Parte_1
lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM
n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 22.135,70 € (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
10. Condanna, la società agricola al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella misura di Parte_1
€ 2694,00 per onorari e di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico della società agricola di salvo il vincolo Controparte_1 Controparte_1
di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dall'1/4/2017 al 30/11/2017 pari a € 22. 135,70 lorde a titolo di retribuzioni e TFR;
- condanna la società agricola a Controparte_1
corrispondere a nel periodo di lavoro dall'1/4/2017 al Parte_1
5 30/11/2017 la somma complessiva di € 22.953,87 lorde a titolo di retribuzioni e
TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna, la società agricola Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella Parte_1 misura di € 2694,00 per onorari e di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico della società agricola di Controparte_1 [...]
salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del Controparte_1
CTU.
Così deciso in Velletri, il 18 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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