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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8656 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Napoli, dr.ssa Clara Ruggiero, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza odierna nel termine regolarmente comunicato e di scadenza del relativo termine, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10847/2025 R.G. Sezione Lavoro TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Maria Cirillo Parte_1
( con studio in Napoli, via Benedetto Cariteo 8, dove è elett.te C.F._1 dom.to; RICORRENTE E
(CF e P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 dom.ta per la carica presso la sede sita in Milano, Via G. Negri, 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RESISTENTE NONCHE'
rappresentato e difeso, come in atti, dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
CP_2
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 30.4.2025 il ricorrente esponeva che si era rivolto al Tribunale di Napoli con ricorso recante n.r.g. 13841/2018 depositato in data 25.06.2018, onde sentire emettere i seguenti provvedimenti di giustizia “1) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del CP_1
27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003. 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del CP_1
27/03/2013, sempre nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta. 3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale CP_1 del 27/03/2013.
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro” , ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
5) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. Rilevava che il Tribunale, tenuto anche conto delle eccezioni formulate da controparte a mezzo memoria di costituzione, aveva rigettato il ricorso con la sentenza n. 8054/2019 del 29.01.2020 come di seguito:
“- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione”. Deduceva di aver proposto ricorso in appello recante n.r.g. 2044/2020 all' esito del quale la Corte d'Appello di Napoli, a mezzo sentenza n. 2724/2023 del 02.08.2023 che produceva accoglieva il ricorso in appello come di seguito:
“a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di
al pagamento a carico dell'appellata delle differenze retributive, da Parte_1 quantificare in separata sede, per il tempo di cosiddetta “franchigia” oraria pari a complessivi trenta minuti giornalieri;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.”. Che la società datrice proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli a cui seguiva il controricorso dell'odierno ricorrente;
che La Suprema Corte, formulata la proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. emetteva decreto n. 27717/2024 del 25.10.2024 a mezzo del quale dichiarava estinto il giudizio. Producendo conteggi e documentazione, concludeva chiedendo: 1) Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 8.840,35 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive per il periodo 01.07.2013 – 31.07.2019 in ragione del tempo impiegato nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale, e per l'effetto, condannare la al pagamento della suddetta somma di € 8.840,35 Controparte_1 il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell CP_2 della corrispondente contribuzione ovvero quella diversa cifra che dovesse ritenere l'On.le Giudicante;
2) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali oltre al contributo unificato con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Si costituiva l' che concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla CP_2 fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi. La società convenuta si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale del credito ed il difetto di prova.
All' odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, lette le note scritte pervenute, la causa veniva decisa con sentenza contestuale. Il ricorso va accolto. Il diritto azionato dal ricorrente trova fondamento nella sentenza n. 2724/2023 del 02.08.2023 con cui la Corte di Appello di Napoli accoglieva il ricorso in appello del lavoratore condannando la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle differenze retributive, da quantificare in separata sede, per il tempo di
[...] cosiddetta “franchigia” oraria pari a complessivi trenta minuti giornalieri. Come emerge dai documenti in atti il successivo giudizio di Cassazione si è estinto ditalchè sul dictum giudiziale si è formato il giudicato.
Partendo dal dato testuale costituito dalla sentenza di appello, emerge l'affermazione del diritto del ricorrente ad ottenere dalla società convenuta per il periodo che va dal 01.07.2013 al 31.07.2019 (ovvero dal primo all'ultimo giorno di applicazione dell'accordo del 27.03.2013), il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo ed il luogo del primo intervento di lavoro della giornata lavorativa nonché del tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, il tutto per un totale di 30 minuti giornalieri. Va riconosciuto dunque il diritto dell' istante, non revocabile in dubbio sull' an a cagione del giudicato, con conseguente condanna della datrice al relativo pagamento in suo favore, delle differenze retributive maturate a titolo di franchigia, per il periodo su menzionato. I conteggi sviluppati in ricorso risultano elaborati in maniera corretta e sono in tutto conformi al disposto della pronuncia sull'an divenuta cosa giudicata;
gli stessi, inoltre, non sono stati oggetto di contestazione specifica da parte della società. E' difatti infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento in quanto formulata genericamente;
assume l'azienda, infatti, che non sarebbe possibile la quantificazione delle somme pretese in mancanza di allegazione e prova dei tempi di percorrenza quotidiani del ricorrente, del luogo di ricovero dell'autovettura aziendale dall'1.7.2013 al 31.7.2019 e delle giornate effettivamente lavorate.
Osserva il Tribunale sul punto che , quanto alla prova analitica richiesta dalla CP_3 resistente delle singole ore di lavoro compiute in eccedenza in occasione degli spostamenti predetti, il tempo oggetto della franchigia e di cui il ricorrente ha chiesto il pagamento, è stato specificato nella sentenza della corte di appello su indicata e coincide con 30 minuti giornalieri.
Esso poi non costituisce lavoro straordinario, ma orario di lavoro ordinario surrettiziamente aumentato dal datore di lavoro;
pertanto, entra a far parte della retribuzione mensile con conseguente esclusione della necessità della prova rigorosa delle singole ore di lavoro effettivamente prestato come sarebbe, invece, necessario in caso di lavoro straordinario.
Alla luce delle considerazioni svolte, appare quindi corretta la quantificazione operata dal ricorrente nei conteggi allegati al ricorso a titolo di differenze retributive ordinarie
(e, quindi, senza l'applicazione della maggiorazione per lavoro straordinario) che possono essere recepiti in sentenza ed ai quali si rinvia essendo stati svolti secondo criteri logici e tecnici corretti e non essendo stati specificatamente contestati dalla convenuta.
Va altresì condannata la alla regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva del ricorrente anche ai fini della quantificazione del tfr.
La domanda proposta va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento, Controparte_1 in favore di , della somma di euro 8.840, 35, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-condanna altresì la a regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva del ricorrente anche ai fini della quantificazione del tfr.
-Condanna infine la società convenuta al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 25.11.2025.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero
, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Maria Cirillo Parte_1
( con studio in Napoli, via Benedetto Cariteo 8, dove è elett.te C.F._1 dom.to; RICORRENTE E
(CF e P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 dom.ta per la carica presso la sede sita in Milano, Via G. Negri, 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RESISTENTE NONCHE'
rappresentato e difeso, come in atti, dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
CP_2
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 30.4.2025 il ricorrente esponeva che si era rivolto al Tribunale di Napoli con ricorso recante n.r.g. 13841/2018 depositato in data 25.06.2018, onde sentire emettere i seguenti provvedimenti di giustizia “1) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del CP_1
27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003. 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del CP_1
27/03/2013, sempre nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta. 3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale CP_1 del 27/03/2013.
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro” , ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
5) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. Rilevava che il Tribunale, tenuto anche conto delle eccezioni formulate da controparte a mezzo memoria di costituzione, aveva rigettato il ricorso con la sentenza n. 8054/2019 del 29.01.2020 come di seguito:
“- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione”. Deduceva di aver proposto ricorso in appello recante n.r.g. 2044/2020 all' esito del quale la Corte d'Appello di Napoli, a mezzo sentenza n. 2724/2023 del 02.08.2023 che produceva accoglieva il ricorso in appello come di seguito:
“a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di
al pagamento a carico dell'appellata delle differenze retributive, da Parte_1 quantificare in separata sede, per il tempo di cosiddetta “franchigia” oraria pari a complessivi trenta minuti giornalieri;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.”. Che la società datrice proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli a cui seguiva il controricorso dell'odierno ricorrente;
che La Suprema Corte, formulata la proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. emetteva decreto n. 27717/2024 del 25.10.2024 a mezzo del quale dichiarava estinto il giudizio. Producendo conteggi e documentazione, concludeva chiedendo: 1) Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 8.840,35 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive per il periodo 01.07.2013 – 31.07.2019 in ragione del tempo impiegato nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale, e per l'effetto, condannare la al pagamento della suddetta somma di € 8.840,35 Controparte_1 il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell CP_2 della corrispondente contribuzione ovvero quella diversa cifra che dovesse ritenere l'On.le Giudicante;
2) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali oltre al contributo unificato con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Si costituiva l' che concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla CP_2 fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi. La società convenuta si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale del credito ed il difetto di prova.
All' odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, lette le note scritte pervenute, la causa veniva decisa con sentenza contestuale. Il ricorso va accolto. Il diritto azionato dal ricorrente trova fondamento nella sentenza n. 2724/2023 del 02.08.2023 con cui la Corte di Appello di Napoli accoglieva il ricorso in appello del lavoratore condannando la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle differenze retributive, da quantificare in separata sede, per il tempo di
[...] cosiddetta “franchigia” oraria pari a complessivi trenta minuti giornalieri. Come emerge dai documenti in atti il successivo giudizio di Cassazione si è estinto ditalchè sul dictum giudiziale si è formato il giudicato.
Partendo dal dato testuale costituito dalla sentenza di appello, emerge l'affermazione del diritto del ricorrente ad ottenere dalla società convenuta per il periodo che va dal 01.07.2013 al 31.07.2019 (ovvero dal primo all'ultimo giorno di applicazione dell'accordo del 27.03.2013), il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo ed il luogo del primo intervento di lavoro della giornata lavorativa nonché del tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, il tutto per un totale di 30 minuti giornalieri. Va riconosciuto dunque il diritto dell' istante, non revocabile in dubbio sull' an a cagione del giudicato, con conseguente condanna della datrice al relativo pagamento in suo favore, delle differenze retributive maturate a titolo di franchigia, per il periodo su menzionato. I conteggi sviluppati in ricorso risultano elaborati in maniera corretta e sono in tutto conformi al disposto della pronuncia sull'an divenuta cosa giudicata;
gli stessi, inoltre, non sono stati oggetto di contestazione specifica da parte della società. E' difatti infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento in quanto formulata genericamente;
assume l'azienda, infatti, che non sarebbe possibile la quantificazione delle somme pretese in mancanza di allegazione e prova dei tempi di percorrenza quotidiani del ricorrente, del luogo di ricovero dell'autovettura aziendale dall'1.7.2013 al 31.7.2019 e delle giornate effettivamente lavorate.
Osserva il Tribunale sul punto che , quanto alla prova analitica richiesta dalla CP_3 resistente delle singole ore di lavoro compiute in eccedenza in occasione degli spostamenti predetti, il tempo oggetto della franchigia e di cui il ricorrente ha chiesto il pagamento, è stato specificato nella sentenza della corte di appello su indicata e coincide con 30 minuti giornalieri.
Esso poi non costituisce lavoro straordinario, ma orario di lavoro ordinario surrettiziamente aumentato dal datore di lavoro;
pertanto, entra a far parte della retribuzione mensile con conseguente esclusione della necessità della prova rigorosa delle singole ore di lavoro effettivamente prestato come sarebbe, invece, necessario in caso di lavoro straordinario.
Alla luce delle considerazioni svolte, appare quindi corretta la quantificazione operata dal ricorrente nei conteggi allegati al ricorso a titolo di differenze retributive ordinarie
(e, quindi, senza l'applicazione della maggiorazione per lavoro straordinario) che possono essere recepiti in sentenza ed ai quali si rinvia essendo stati svolti secondo criteri logici e tecnici corretti e non essendo stati specificatamente contestati dalla convenuta.
Va altresì condannata la alla regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva del ricorrente anche ai fini della quantificazione del tfr.
La domanda proposta va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento, Controparte_1 in favore di , della somma di euro 8.840, 35, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-condanna altresì la a regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva del ricorrente anche ai fini della quantificazione del tfr.
-Condanna infine la società convenuta al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 25.11.2025.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero