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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4048/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4048/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTALDO Parte_1 ROBERTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DEORSOLA FABIO e Controparte_1 dell'avv. DIONISIO GIOVANNI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in MONCALIERI il 21/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 34 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e nata il [...], minorenne. Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19/03/2014.
Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione e disgiunto su quelle di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la figlia rimanga collocata stabilmente presso il padre, presso il quale avrà dimora e residenza;
DA' ATTO che le parti dichiarano che il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, convive con il padre presso il quale avrà residenza;
DISPONE che la figlia possa incontrare liberamente la madre, secondo i propri desideri e impegni scolastici e ludico ricreativi e, comunque, previo accordo e congruo preavviso per quanto alle visite di lungo periodo (festività natalizie e di fine anno, pasquali, vacanze estive ecc.);
pagina 2 di 3 DISPONE che il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre come disposto nel verbale di omologa della separazione personale dei coniugi venga integralmente revocato ed eliminato;
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé e contribuisca nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie accessorie dei figli come indicate nel protocollo di intesa applicato presso il Tribunale di Torino;
DA' ATTO che l'assegno unico verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre il sig.
fruirà della quota del 100% delle detrazioni/deduzioni fiscali per i figli;
Parte_1
DA' ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a consegnarsi i documenti di identità e il codice fiscale dei medesimi, prestando sin d'ora autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver risolto e definito ogni questione inerente gli arretrati del mantenimento ordinario e straordinario dei figli, ivi compresi gli aggiornamenti Istat, e di essere pertanto reciprocamente e integralmente soddisfatti e tacitati di ogni pretesa e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4048/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTALDO Parte_1 ROBERTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DEORSOLA FABIO e Controparte_1 dell'avv. DIONISIO GIOVANNI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in MONCALIERI il 21/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 34 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e nata il [...], minorenne. Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19/03/2014.
Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione e disgiunto su quelle di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la figlia rimanga collocata stabilmente presso il padre, presso il quale avrà dimora e residenza;
DA' ATTO che le parti dichiarano che il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, convive con il padre presso il quale avrà residenza;
DISPONE che la figlia possa incontrare liberamente la madre, secondo i propri desideri e impegni scolastici e ludico ricreativi e, comunque, previo accordo e congruo preavviso per quanto alle visite di lungo periodo (festività natalizie e di fine anno, pasquali, vacanze estive ecc.);
pagina 2 di 3 DISPONE che il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre come disposto nel verbale di omologa della separazione personale dei coniugi venga integralmente revocato ed eliminato;
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé e contribuisca nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie accessorie dei figli come indicate nel protocollo di intesa applicato presso il Tribunale di Torino;
DA' ATTO che l'assegno unico verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre il sig.
fruirà della quota del 100% delle detrazioni/deduzioni fiscali per i figli;
Parte_1
DA' ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a consegnarsi i documenti di identità e il codice fiscale dei medesimi, prestando sin d'ora autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver risolto e definito ogni questione inerente gli arretrati del mantenimento ordinario e straordinario dei figli, ivi compresi gli aggiornamenti Istat, e di essere pertanto reciprocamente e integralmente soddisfatti e tacitati di ogni pretesa e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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