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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1380/2022 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Turco. Parte_1
APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lo Controparte_1
Verso.
rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana Carlisi Delia Cernigliaro. CP_2
APPELLATI
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 561/2022 del 24/6/2022 il Tribunale di Agrigento, decidendo sull'opposizione proposta da avverso gli estratti di ruolo rilasciatile Parte_1 dalla – oggi – e di cui Controparte_3 Controparte_4 alle cartelle n. 29120100029593720000 e n. 29120100024879630000 ed agli avvisi di addebito n. 59120112000188579000, n. 59120120001186823000 e n. 59120130000290463000 ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento in quanto recanti importi rientranti nella sfera di applicazione della cancellazione automatica sancita dall'art. 4 D.L. n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018.
Ha rigettato l'opposizione avverso gli avvisi di addebito avendo ritenuto che la ricorrente fosse decaduta dalla facoltà di impugnazione per il vano decorso del termine perentorio di 40 giorni assegnato dall'art. 24 comma 5° D. lgs n. 46/1999 a decorrere dalla notificazione dei singoli AVA e che, anche a volere qualificare l'azione come diretta ad ottenere l'accertamento negativo dell'obbligazione contributiva ivi trasfusa per effetto della prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notificazione dei titoli predetti, nel caso di specie l'agente della riscossione aveva dato compiuta dimostrazione della notifica di atti di intimazione in data 2/9/2026 e 23/3/2018 idonei a determinare l'interruzione del termine di prescrizione che, per tale effetto, non era ancora maturata al momento della instaurazione del presente giudizio di opposizione . La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla la quale si duole dalla Pt_1 omessa motivazione riguardo alla inesistenza giuridica della notificazione degli avvisi di addebito e insiste affinchè la Corte accerti l'avvenuta estinzione delle pretese ivi trascritte per intervenuta prescrizione. Deduce invero la ricorrente che le relate di notificazione prodotte in causa risultavano tutte consegnate a persona diversa dalla appellante e segnatamente alla di lei suocera la quale impropriamente aveva sottoscritto le relate essendo residente in luogo diverso – seppure adiacente, al luogo di residenza della (via Scarano civico 8, anziché Pt_1 civico 10). Si sono costituiti sia l' che l' i quali chiedono il rigetto dell'appello. CP_4 CP_2
L' eccepisce altresì l'inammissibilità dell'originaria opposizione ai sensi dell'art. 3 bis CP_2 del D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 215/2021. Ciò posto, la senetnza di primo grado merita conferma sebbene sulla base di motivi che seguono. Deve essere, infatti, esaminata in via prioritaria in quanto assorbente l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse ad agire proposta con il mezzo incidentale dall' sotto il vigore dell'art. 3 bis del decreto-legge 21 ottobre CP_2
2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Questa Corte non ignora il precedente orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale
“Il ruolo, benché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicché momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente addetto all'ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell'estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi ( cfr. S.U. n.16412/07, Sez. 6 , Ordinanza n. 2248 del 03/02/2014 - Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 e n. 724/10). Tale orientamento risulta tuttavia superato alla luce di quanto disposto dal D.L. n. 146/2021 convertito in L. 215/2021 nonché della pronuncia sul punto delle Sezioni Unite
n. 26283/2022. E' noto, infatti, che il citato art. 3 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha novellato l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo dopo il comma 4 il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Come salta all'evidenza la norma ha introdotto ipotesi tassative di proponibilità del ricorso in opposizione avverso l'estratto di ruolo o titoli esattoriali invalidamente notificati, al di fuori dei quali l'opposizione soggiace alla sanzione della inammissibilità con sindacato esercitabile anche ex officio in qualsiasi stato e grado del procedimento con il solo limite del giudicato. La disposizione è stata oggetto dell'intervento nomofilattico della S.C. nel suo massimo consesso (Cass. SS.UU. n. 26283/2022) la quale ha puntualizzato i seguenti principi di diritto.
“ La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” .
“Quel che s'impugna”è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n.31240/19)”. Riguardo alla seconda parte della disposizione ed alle problematiche di diritto intertemporale generate dalla sua entrata in vigore, la S.C. ha quindi chiarito che non si tratta una norma d'interpretazione autentica atteso che non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario e non pone neppure un problema di applicazione retroattiva perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.. Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato (…) la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Stante la ritenuta applicabilità della novella legislativa ai giudizi pendenti, rispetto alla prospettata esigenza dimostrativa della sussistenza di uno dei casi codificati di interesse all'azione, l'odierna appellante nulla ha dedotto sicché deve ritenersi sussistente la sopra enunciata causa di inammissibilità del ricorso. Ne consegue che , avendo la espressamente inteso procedere all'accertamento Pt_1 negativo di debiti di cui avrebbe avuto conoscenza mediante la mera ispezione dell'estratto di ruolo (dunque in assenza di valida notifica di successivi atti esecutivi), senza aver, di contro, allegato di trovarsi in una delle situazioni legittimanti un intervento derogatorio (partecipazione ad una procedura di appalto pubblico, oppure per la riscossione di somme dovute al contribuente da soggetti pubblici, ovvero versando il debitore in una situazione di perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione) deve essere affermata l'assoluta carenza ab origine dell'interesse a proporre l'opposizione avverso i su richiamati ruoli esattoriali sia pure limitatamente a quelli recanti gli AVA di competenza dell'appellato . CP_2 Tenuto conto della sopravvenienza al giudizio dell'innovativo intervento giurisprudenziale e del complessivo esito del procedimento, sussistono viceversa giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 561/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 24 giugno 20022. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Palermo 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Michele De Maria