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Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2023, n. 10162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10162 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13901/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro ON PH s.r.l. a socio unico – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3689/04/2019, depositata in data 30.09.2019. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 10.11.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto:Accertamento VA Civile Sent. Sez. 5 Num. 10162 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 17/04/2023 2 Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso proposto dalla ON PH s.r.l. a socio unico avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2010, era stata recuperata l’IVA non applicata in relazione all’acquisto di beni e servizi ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente, evidenziando, per quanto ancora qui interessa, che dal contratto di locazione finanziaria, stipulato tra la ABF Leasing s.r.l. e la ON PH s.r.l., a cui si riferivano le operazioni fatturate senza l’applicazione dell’IVA, non si poteva evincere la sussistenza di una clausola negoziale che vincolasse le parti al trasferimento dell’immobile da costruire, per cui era applicabile il regime del plafond di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. Il ricorso, già assegnato alla Sesta sezione civile, era stato rinviato a nuovo ruolo, per essere trattato in pubblica udienza, stante la novità della questione prospettata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., con riferimento al giudicato esterno formatosi in relazione ad altra sentenza della CTR della Lombardia (n. 730/7/2019), divenuta irrevocabile in data 18.09.2019 (e, dunque, successivamente alla 3 pronuncia della sentenza oggetto del presente ricorso), che aveva accertato, in relazione all’anno d’imposta 2009, che il contratto di leasing (lo stesso che rileva nel presente ricorso) si traduceva in una cessione del fabbricato, con conseguente assoggettamento ad IVA delle operazioni di fatturazione dei canoni di locazione finanziaria. 1.2 Con successiva memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., in relazione alla non tempestiva produzione della sentenza n. 730/7/2019, con l’attestazione del suo passaggio in giudicato, precisando di averla prodotta solo in data 21.07.2020, in quanto, a causa della nota emergenza pandemica, il Direttore Generale delle Finanze, con nota prot. n. 6121 del 25.03.2020, aveva vietato, fino a nuova determina, l’accesso del pubblico agli uffici di tutte le Commissioni tributarie. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 La ricorrente ha sollevato, con l’unico motivo, eccezione di giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 730/7/2019 della CTR della Lombardia, depositata in data 18.02.2019, passata in giudicato perché non impugnata con i mezzi ordinari, la quale, nel giudizio tra le stesse parti e concernente una diversa annualità della medesima imposta (IVA per l’anno 2009), aveva accertato l'assoggettabilità ad IVA delle fatture emesse per il pagamento dei canoni periodici del medesimo contratto di leasing immobiliare. 2.2 Secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, il giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e, ove tale giudicato si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, la relativa produzione documentale è ammissibile fino all'udienza di discussione (Cass. S.U. n. 13916/06). Il principio della rilevabilità di ufficio del giudicato esterno, anche in sede di legittimità, va, tuttavia, coordinato con la disciplina della produzione dei documenti 4 davanti alla Corte di cassazione, per cui, quanto il giudicato si sia formato dopo l’esaurimento dei gradi di merito, ma prima della notificazione del ricorso per cassazione, la sentenza con la relativa attestazione di definitività deve essere prodotta con la notifica del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. 26041/2016). 2.3 Ciò premesso, il deposito di detto documento doveva essere effettuato, unitamente al deposito del ricorso, entro venti giorni dalla notificazione alla controparte. Poiché la notificazione del ricorso è avvenuta a mezzo PEC in data 22.05.2020, la sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato doveva essere depositata entro l’11.06.2020, mentre ciò è avvenuto solo in data 21.07.2020 e, dunque, tardivamente. 2.4 La richiesta presentata ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. è infondata, atteso che il presupposto della rimessione in termini è che la parte richiedente dimostri di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile o per caso fortuito o forza maggiore. Occorre, in sostanza, che vi sia un impedimento non evitabile con un comportamento diligente (Cass. n. 21794/2015). 2.5 Nella specie, la ricorrente ha dedotto che, a causa della nota emergenza epidemiologica, in tutti gli uffici delle Commissioni tributarie era stato disposto il divieto di accesso al pubblico fino a nuovo ordine, per cui non era riuscita ad ottenere copia della sentenza passata in giudicato. In realtà, la ricorrente non ha dimostrato che un divieto assoluto di accesso sia perdurato fino alla scadenza del termine per il deposito della notificazione del ricorso (11.06.2020), essendo notorio che tutti gli uffici giudiziari avevano predisposto in detto periodo parziali aperture al pubblico e consentito, comunque, modalità telematiche di trasmissione degli atti. 5 2.6 La ricorrente non ha documentato, pertanto, di avere trasmesso alla Commissione una richiesta di rilascio di copia della suindicata sentenza. 3. Il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della società intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022