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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11691/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11691/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.9961/2022)
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il Parte_1
12/07/1946 rappresentata e difesa dall'avv. DI GUIDA MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/09/2023 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di disabilità ex art.
3.3. della Legge 104/1992 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il
1 C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condizione di gravità dell'handicap sin dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 9961/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre evidenziare come le ragioni di contestazione delle risultanze peritali riguardano solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in quanto parte ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente il mancato riconoscimento di tale prestazione. Nel ricorso per A.T.P., infatti, parte ricorrente aveva richiesto l'accertamento anche del requisito utile per la condizione di gravità dell'handicap di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/1992e, stante il riconoscimento del requisito sanitario per tale prestazione già in sede di
A.T.P., deve ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza alle risultanze peritali relative a tale statuizione.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da: “Vasculopatia cerebrale cronica, Ipertensione arteriosa, Osteoartrosi generalizzata, Sindrome depressiva. Incontinenza urinaria da urgenza”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” L'esame psichico condotto con il metodo del libero colloquio evidenzia un soggetto collaborante, con ansia e tono dell'umore lievemente deflesso, con eloquio fluido, orientato nel tempo e nello spazio, con lievi disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione. […] Apparato cardiovascolare: assenza di bozza precordiale. Itto della punta non visibile né palpabile. Aia cardiaca di ampiezza aumentata. All'auscultazione toni parafonici su tutti i focolai. La pressione arteriosa, rilevata all'omerale destra, in posizione supina, risulta di 140/80 mmHg. La frequenza cardiaca è di 60
b/m. spo2: 98% in AA. […] Apparato osteo-articolare: scheletro conforme all'età ed al sesso. Soggetto con fenomeni artrosici generalizzati, e dolore alla palpazione soprattutto in regione lombosacrale. Lasegue positiva bilateralmente. Passaggi posturali autonomi, deambulazione autonoma.
[…] Apparato genito-urinario: reni non palpabili. negativo Per_1 bilateralmente. Punti ureterali indolenti alla digitopressione. Incontinenza urinaria da urgenza”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” L'istante per tali patologie è da considerarsi invalido civile
3 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età con difficoltà gravi ovvero 100%. Per quanto riguarda, invece, l'indennità di accompagnamento è utile precisare che il riconoscimento di un tasso invalidante pari al 100%, ovvero con difficoltà gravi non dà luogo automaticamente al riconoscimento di tale diritto ma ne costituisce il presupposto fondamentale. Infatti, come espressamente previsto ex lege vigente, la suddetta indennità è concessa ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nell'impossibilità deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita. Nella fattispecie in esame – sulla scorta della documentazione sanitaria ostensibile ed in particolare dell'esame obiettivo eseguito – il quadro clinico dell'istante sulla base della documentazione in atti, della visita medica effettuata, risulta non essere bisognevole di assistenza continua, in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: è risultata in grado di mangiare da sola, lavarsi e vestirsi da sola, deambula in modo autonomo. Il quadro clinico dell'istante, pur se ritenuto grave, consente il normale svolgimento degli atti quotidiani della vita”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non
4 denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
D'altra parte la prescrizione della sedia a rotelle, allegata al ricorso in opposizione ed alle note di trattazione scritta, non costituisce di per sé prova dell'impossibilità alla deambulazione.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare anche la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3
l. 104/1992 in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema
Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico
5 preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n.
98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio
2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art.
445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di
Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento;
6 2. dichiara che ha il requisito sanitario utile per Parte_1 il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 dalla domanda amministrativa del 05.11.2021;
3. compensa le spese di lite;
Aversa, 17/03/2025 Il giudice del lavoro
Dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11691/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.9961/2022)
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il Parte_1
12/07/1946 rappresentata e difesa dall'avv. DI GUIDA MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/09/2023 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di disabilità ex art.
3.3. della Legge 104/1992 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il
1 C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condizione di gravità dell'handicap sin dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 9961/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre evidenziare come le ragioni di contestazione delle risultanze peritali riguardano solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in quanto parte ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente il mancato riconoscimento di tale prestazione. Nel ricorso per A.T.P., infatti, parte ricorrente aveva richiesto l'accertamento anche del requisito utile per la condizione di gravità dell'handicap di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/1992e, stante il riconoscimento del requisito sanitario per tale prestazione già in sede di
A.T.P., deve ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza alle risultanze peritali relative a tale statuizione.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da: “Vasculopatia cerebrale cronica, Ipertensione arteriosa, Osteoartrosi generalizzata, Sindrome depressiva. Incontinenza urinaria da urgenza”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” L'esame psichico condotto con il metodo del libero colloquio evidenzia un soggetto collaborante, con ansia e tono dell'umore lievemente deflesso, con eloquio fluido, orientato nel tempo e nello spazio, con lievi disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione. […] Apparato cardiovascolare: assenza di bozza precordiale. Itto della punta non visibile né palpabile. Aia cardiaca di ampiezza aumentata. All'auscultazione toni parafonici su tutti i focolai. La pressione arteriosa, rilevata all'omerale destra, in posizione supina, risulta di 140/80 mmHg. La frequenza cardiaca è di 60
b/m. spo2: 98% in AA. […] Apparato osteo-articolare: scheletro conforme all'età ed al sesso. Soggetto con fenomeni artrosici generalizzati, e dolore alla palpazione soprattutto in regione lombosacrale. Lasegue positiva bilateralmente. Passaggi posturali autonomi, deambulazione autonoma.
[…] Apparato genito-urinario: reni non palpabili. negativo Per_1 bilateralmente. Punti ureterali indolenti alla digitopressione. Incontinenza urinaria da urgenza”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” L'istante per tali patologie è da considerarsi invalido civile
3 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età con difficoltà gravi ovvero 100%. Per quanto riguarda, invece, l'indennità di accompagnamento è utile precisare che il riconoscimento di un tasso invalidante pari al 100%, ovvero con difficoltà gravi non dà luogo automaticamente al riconoscimento di tale diritto ma ne costituisce il presupposto fondamentale. Infatti, come espressamente previsto ex lege vigente, la suddetta indennità è concessa ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nell'impossibilità deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita. Nella fattispecie in esame – sulla scorta della documentazione sanitaria ostensibile ed in particolare dell'esame obiettivo eseguito – il quadro clinico dell'istante sulla base della documentazione in atti, della visita medica effettuata, risulta non essere bisognevole di assistenza continua, in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: è risultata in grado di mangiare da sola, lavarsi e vestirsi da sola, deambula in modo autonomo. Il quadro clinico dell'istante, pur se ritenuto grave, consente il normale svolgimento degli atti quotidiani della vita”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non
4 denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
D'altra parte la prescrizione della sedia a rotelle, allegata al ricorso in opposizione ed alle note di trattazione scritta, non costituisce di per sé prova dell'impossibilità alla deambulazione.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare anche la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3
l. 104/1992 in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema
Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico
5 preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n.
98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio
2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art.
445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di
Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento;
6 2. dichiara che ha il requisito sanitario utile per Parte_1 il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 dalla domanda amministrativa del 05.11.2021;
3. compensa le spese di lite;
Aversa, 17/03/2025 Il giudice del lavoro
Dott. Barbato, Rosario Capolongo
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