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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL NO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.8.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.8.1979, con l'avvocato Simone Luigi Avogadri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bollate, Via Fratellanza 4/C;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
AN NI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melzo (MI) alla Via Ambrogio Villa
36;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. Le parti stabiliscono che la minore sia affidata ad entrambi in genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. Il padre avrà il diritto di visita della minore nella casa di residenza previo idoneo preavviso e compatibilmente con gli impegni della madre e della minore medesima;
il padre si impegna a trasferire la propria residenza al momento della sottoscrizione del presente accordo;
3. Il padre avrà il diritto di avere con sé per un giorno a settimana con pernotto e Per_1 riconsegna la mattina seguente, a orario variabile e concordato di volta in volta, comunque entro le 13
(corrispondente al suo giorno di riposo dal lavoro e riportandola alla madre il giorno seguente); il giorno di riposo dovrà essere comunicato anticipatamente alla madre, non appena il padre ne avrà conoscenza;
i genitori si impegnano, vista la tenera età di a consentirle, in base alle sue esigenze, la possibilità Per_1 di modificare il pernotto qualora la piccola manifesti problematicità con riferimento al suo allontanamento dalla casa materna, e previo accordo tra loro;
4. Le gite, vacanze e viaggi che durante l'anno ciascun genitore vorrà organizzare per di Per_1 durata massima di una settimana, verranno comunicati e concordati tra i genitori, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni della minore. Nel rispetto del principio della gradualità, i genitori concordano che la piccola verrà gradualmente abituata ad allontanarsi dalla propria madre per un periodo superiore al giorno di pernotto spettante al padre e nel rispetto del principio inviolabile alla bigenitorialità nessun genitore potrà opporsi ad eventuali vacanze della minore con l'altro genitore: qualora lo facesse la specifica motivazione dovrà essere rappresentata all'altro via mail. Se non verrà rappresentata una reale motivazione la contestazione sarà tamquam non esset. Trascorso un periodo di adattamento della stessa alla nuova situazione, che entrambe le parti concordano stabilire in mesi 3 (tre) dalla data del deposito dell'atto in Tribunale, potrà trascorrere il proprio tempo fuori dalla propria casa materna e sotto la Per_1 potestà della madre, anche in compagnia dei nonni materni, così come potrà trascorrere il proprio tempo con il proprio padre, unitamente alla nonna paterna nei periodi a cui la bimba è affidata al padre. Per eventuali periodi superiori le parti dovranno condividere e concordare la specifica gita il tutto sempre nel rispetto della serenità e della tranquillità della minore;
5. il giorno di Natale e Santo ST alternati. Per la precisione se Natale è giorno destinato alla madre, trascorrerà Santo ST dal padre che la andrà a prendere la mattina di Santo ST. Per_1
Ovviamente l'anno seguente i genitori invertiranno i giorni di assegnazione senza possibilità del genitore non assegnatario di visitare la piccola in dette specifiche festività presso l'altro coniuge, salvo Per_1 patti diversi che le parti potranno direttamente concordare tra loro.
6. Le festività successive a Santo ST, e fino al 31/12 di ogni anno, alternate di anno in anno con diritto di visita dell'altro genitore previo preavviso. Il periodo dall'01/01 sino alla ripresa della scuola materna, di anno in anno alternato tra i genitori, dimodoché se la piccola ha trascorso il periodo Per_1 dal 27/12 al 31/12 con la madre, trascorrerà il periodo dal 0/01 sino alla ripresa della scuola con il padre e viceversa;
7. Le festività Pasquali, sino alla ripresa della scuola materna, alternate di anno in anno in modo che, se a Natale la piccola è con la madre alle festività di Pasqua è col padre, l'anno successivo il Natale verrà trascorso da col padre e le festività di Pasqua con la madre. Per_1
8. Casi particolari verranno valutati di volta in volta;
9. Il padre provvederà al versamento a favore della Sig.ra a titolo di mantenimento della Pt_2 figlia, della somma di € 300,00.= mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, da versarsi entro il 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla madre IBAN
[...], Banco BPM;
la madre percepisce già 200,00.= euro mensili come assegni famigliari e il padre concorda che tale somma rimanga ad esclusivo vantaggio della madre;
10. Le spese mediche e tutte le spese extra, che, se non urgenti e improcrastinabili o essenziali dovranno essere concordate tra le parti verranno suddivise al 50% tra i genitori;
tutte le spese straordinarie di saranno comunque regolamentate così come previsto dal protocollo del Tribunale di Monza, Per_1 al quale le parti si riportano integralmente. Nel caso di spese extra dovranno essere comunicaste all'altro coniuge per iscritto in modo da consentire un eventuale opposizione nel termine prescritto di legge. Le spese dei consumi abitativi (acqua, gas elettricità) si considerano all'interno delle 500 euro su menzionate;
11. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 Parte_2
è nata in data [...]. Persona_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( , 5.11.2023) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 11.8.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
CL NO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL NO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.8.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.8.1979, con l'avvocato Simone Luigi Avogadri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bollate, Via Fratellanza 4/C;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
AN NI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melzo (MI) alla Via Ambrogio Villa
36;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. Le parti stabiliscono che la minore sia affidata ad entrambi in genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. Il padre avrà il diritto di visita della minore nella casa di residenza previo idoneo preavviso e compatibilmente con gli impegni della madre e della minore medesima;
il padre si impegna a trasferire la propria residenza al momento della sottoscrizione del presente accordo;
3. Il padre avrà il diritto di avere con sé per un giorno a settimana con pernotto e Per_1 riconsegna la mattina seguente, a orario variabile e concordato di volta in volta, comunque entro le 13
(corrispondente al suo giorno di riposo dal lavoro e riportandola alla madre il giorno seguente); il giorno di riposo dovrà essere comunicato anticipatamente alla madre, non appena il padre ne avrà conoscenza;
i genitori si impegnano, vista la tenera età di a consentirle, in base alle sue esigenze, la possibilità Per_1 di modificare il pernotto qualora la piccola manifesti problematicità con riferimento al suo allontanamento dalla casa materna, e previo accordo tra loro;
4. Le gite, vacanze e viaggi che durante l'anno ciascun genitore vorrà organizzare per di Per_1 durata massima di una settimana, verranno comunicati e concordati tra i genitori, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni della minore. Nel rispetto del principio della gradualità, i genitori concordano che la piccola verrà gradualmente abituata ad allontanarsi dalla propria madre per un periodo superiore al giorno di pernotto spettante al padre e nel rispetto del principio inviolabile alla bigenitorialità nessun genitore potrà opporsi ad eventuali vacanze della minore con l'altro genitore: qualora lo facesse la specifica motivazione dovrà essere rappresentata all'altro via mail. Se non verrà rappresentata una reale motivazione la contestazione sarà tamquam non esset. Trascorso un periodo di adattamento della stessa alla nuova situazione, che entrambe le parti concordano stabilire in mesi 3 (tre) dalla data del deposito dell'atto in Tribunale, potrà trascorrere il proprio tempo fuori dalla propria casa materna e sotto la Per_1 potestà della madre, anche in compagnia dei nonni materni, così come potrà trascorrere il proprio tempo con il proprio padre, unitamente alla nonna paterna nei periodi a cui la bimba è affidata al padre. Per eventuali periodi superiori le parti dovranno condividere e concordare la specifica gita il tutto sempre nel rispetto della serenità e della tranquillità della minore;
5. il giorno di Natale e Santo ST alternati. Per la precisione se Natale è giorno destinato alla madre, trascorrerà Santo ST dal padre che la andrà a prendere la mattina di Santo ST. Per_1
Ovviamente l'anno seguente i genitori invertiranno i giorni di assegnazione senza possibilità del genitore non assegnatario di visitare la piccola in dette specifiche festività presso l'altro coniuge, salvo Per_1 patti diversi che le parti potranno direttamente concordare tra loro.
6. Le festività successive a Santo ST, e fino al 31/12 di ogni anno, alternate di anno in anno con diritto di visita dell'altro genitore previo preavviso. Il periodo dall'01/01 sino alla ripresa della scuola materna, di anno in anno alternato tra i genitori, dimodoché se la piccola ha trascorso il periodo Per_1 dal 27/12 al 31/12 con la madre, trascorrerà il periodo dal 0/01 sino alla ripresa della scuola con il padre e viceversa;
7. Le festività Pasquali, sino alla ripresa della scuola materna, alternate di anno in anno in modo che, se a Natale la piccola è con la madre alle festività di Pasqua è col padre, l'anno successivo il Natale verrà trascorso da col padre e le festività di Pasqua con la madre. Per_1
8. Casi particolari verranno valutati di volta in volta;
9. Il padre provvederà al versamento a favore della Sig.ra a titolo di mantenimento della Pt_2 figlia, della somma di € 300,00.= mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, da versarsi entro il 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla madre IBAN
[...], Banco BPM;
la madre percepisce già 200,00.= euro mensili come assegni famigliari e il padre concorda che tale somma rimanga ad esclusivo vantaggio della madre;
10. Le spese mediche e tutte le spese extra, che, se non urgenti e improcrastinabili o essenziali dovranno essere concordate tra le parti verranno suddivise al 50% tra i genitori;
tutte le spese straordinarie di saranno comunque regolamentate così come previsto dal protocollo del Tribunale di Monza, Per_1 al quale le parti si riportano integralmente. Nel caso di spese extra dovranno essere comunicaste all'altro coniuge per iscritto in modo da consentire un eventuale opposizione nel termine prescritto di legge. Le spese dei consumi abitativi (acqua, gas elettricità) si considerano all'interno delle 500 euro su menzionate;
11. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 Parte_2
è nata in data [...]. Persona_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( , 5.11.2023) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 11.8.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
CL NO