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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/11/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 154/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza del 27
dicembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19
dicembre precedente, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.,
vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in S. AR AL (ME), rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alberto Ciccone (cod. fisc.: e C.F._2
(cod. fisc. ), del Foro di Messina, giusta Parte_2 C.F._3
procura in calce all'atto di appello,
appellante contro
con sede in NT AR AL, via Torrente Barone snc, codice CP_1 fiscale quale ex socia accomandataria della P.IVA_1 Controparte_2
della già , con
[...] CP_1 Controparte_3
sede in NT AR AL, via L. Rizzo n. 6, c.f. , cancellata dal P.IVA_2
registro delle imprese in data 11/02/2021, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. , nato a [...] il Controparte_3
28/08/1956, codice fiscale , rappresentata e difesa dagli CodiceFiscale_4
avv. Francesco Giunta ( e David Bongiovanni C.F._5
( ), unitamente e disgiuntamente, giusta procura su foglio C.F._6
separato allegato alla comparsa,
appellata
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. 30 gennaio 2023, n. 83.
Motivi della decisione
1. Con citazione del 23 novembre 2012, i Sig.ri (odierno Parte_1
appellante), e , premettendo di Parte_3 Parte_4
trascorrere le vacanze estive in propri immobili siti in contrada Barone del
Comune di NT AR AL, nei pressi del locale “Rapanui Resort”, gestito dalla hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_2
Barcellona P.G. - Sez. Distaccata di Lipari la predetta società, esponendo a) che l'attività di discoteca svolta in quel locale era fonte di immissioni rumorose intollerabili, dalle 22,30 sino alle prime luci dell'alba e ben oltre l'orario consentito delle ore 3,00,
b) che i denunciati rumori provenienti dall'impianto di amplificazione non norma e dal vociare degli avventori recavano da tempo serio nocumento alla loro vita, impedendo sonno e trasformando la vacanza in un costante disagio, c) che il Sindaco del Comune di S. AR AL aveva rigettato una richiesta di proroga della chiusura oltre le 3.00 del mattino per le lamentele dei residenti, con intimazione di rispettare il riposo e la quiete pubblica.
Tutto ciò premesso, hanno formulato le seguenti domande:
“1) Ritenere e dichiarare che nell'esercizio da parte della convenuta CP_4
della attività di discoteca nel locale denominato Rapanui Resort, sito in S. AR
AL (ME) Contrada Barone, vengono violate con immissioni rumorose
superiori alla normale tollerabilità le disposizioni di legge sull'inquinamento
acustico e del regolamento comunale in atti e viene superato l'orario di chiusura;
2) Conseguentemente ordinare alla Società convenuta di adeguare gli impianti
acustici della discoteca Rapanui in modo da ridurre le immissioni rumorose nei
limiti consentiti e di rispettare l'orario di chiusura della suddetta discoteca o,
alternativamente, di cessare la relativa attività;
3) ANre la convenuta al risarcimento dei danni per ciascuno CP_4
degli attori da determinarsi in via equitativa, tenuto conto del quotidiano disagio
patito dai predetti nelle ore notturne nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ogni
anno per effetto delle immissioni rumorose sopra specificate”.
2. Nella resistenza della società convenuta e con l'intervento adesivo autonomo in giudizio di altro interessato, in corso di causa veniva rigettata una istanza ex art. 700 c.p.c. del GI, con ordinanza confermata in sede di reclamo. Quindi, espletata prova testimoniale e c.t.u. acustica, il Tribunale adito,
con sentenza 30 gennaio 2023, n. 83 ha rigettato le domande attoree, con conseguente regime delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado a) ha preso atto delle conclusioni del c.t.u. (secondo cui “il livello di immissione
sonora nell'ambiente esterno è da considerarsi non accettabile, quello
percepito all'interno dei luoghi abitativi dei ricorrenti e Parte_3 Pt_1
ono da considerarsi non accettabili e non tollerabili”)
[...]
b) ha fatto riferimento alle sole dichiarazioni della informatrice nel giudizio d'urgenza sig.ra , che, lavorando presso l'abitazione del Parte_5
signor e ivi abitando, ha riferito che il 12 luglio 2013 era stata Pt_1
svegliata di notte dalla musica proveniente dal locale Rapanui e che analoghi episodi si sono verificati il 2 ed il 12 agosto alle ore 04.00 di mattina c) ha quindi concluso che “considerato che dalla documentazione acquisita in
atti, nell'anno 2013 “… la discoteca ha operato complessivamente per sole
tre serate (25 luglio;
12 e 14 agosto) …” emerge come non vi sia prova che
in dette serate l'attività svolta dalla discoteca abbia generato immissioni
sonore nocive posto che i disturbi notturni sui quali ha riferito la predetta
informatrice, si riferiscono a giorni diversi rispetto alle serate di apertura
della discoteca sopra specificate;
né la informatrice ha precisato come
possa avere dedotto che i rumori provenissero con certezza dalla discoteca
Rapanui e non, invece, da altro luogo (ad esempio abitazione privata in
zona)”: in tal modo adeguandosi all'ordinanza collegiale del 4 agosto 2015,
reiettiva del reclamo del GI averso il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c.,
avendo il Tribunale in quella sede affermato che “la saltuarietà delle “serate”
estive organizzate nel locale notturno, determina, qualora le stesse si
svolgano nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle Autorità amministrativa
e di pubblica sicurezza (...) una tale sporadica compromissione del diritto al
pieno godimento della situazione abitativa del GI che vale per ciò solo ad escludere i presupposti fondanti la domanda di cautela da questi
sottoposta all'adito Tribunale …”.
In sostanza, ha concluso il Tribunale, “le poche serate svolte nel 2013 – come
detto limitate complessivamente a tre svolte il 25 luglio ed il 12 e 14 agosto-
unitamente alle dichiarazioni dell'informatore, non fanno che rafforzare la
convinzione che un tale diritto non sia stato leso e nessun pregiudizio abbiano
subito le normali abitudini di vita quotidiana degli attori, malgrado, come già
precisato, l'immissione sonora nell'ambiente esterno è da considerarsi non
accettabile”.
3. Avverso la sentenza di rigetto ha proposto appello il solo , Parte_6
chiedendone l'integrale riforma, con l'accoglimento delle originarie domande.
3.1 – Si é costituita in giudizio la quale ex socia accomandataria CP_1
della , già Controparte_5 Controparte_3
deducendo che l'originaria convenuta era stata cancellata dal registro
[...]
delle imprese in data 11 febbraio 2021: conseguentemente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di inibizione dell'attività di discoteca. Nel merito, ha contestato i motivi di gravame,
chiedendone il rigetto.
3.2 – Con ordinanza del 4 luglio 2023 questa Corte ha accolto l'istanza di
inibitoria della sentenza gravata, proposta dal GI, evidenziando che “alla
luce della valutazione del tutto sommaria richiesta in questa fase procedimentale
di inibitoria, sussistono i presupposti per concedere la chiesta sospensione, sia
in ordine al fumus (in relazione ai motivi di gravame ed alle acquisizioni probatorie
in atti) sia al periculum, anche tenendo conto della cancellazione dal registro delle imprese della società appellata nelle more del presente giudizio”.
4. In primo luogo, accogliendo l'eccezione dell'appellata, va dichiarata cessata
la materia del contendere con riguardo alla domanda sub 2) (“… ordinare alla
Società convenuta di adeguare gli impianti acustici della discoteca Rapanui in
modo da ridurre le immissioni rumorose nei limiti consentiti e di rispettare l'orario
di chiusura della suddetta discoteca o, alternativamente, di cessare la relativa
attività”); infatti, la cancellazione della originaria convenuta dal registro delle imprese e la conseguente impossibilità per la stessa di continuare a gestire l'attività di ristorazione/discoteca in questione determina l'inattuabilità dell'ordine richiesto, essendo comunque venuto meno l'interesse, giuridico e fattuale, alla chiesta pronuncia.
A nulla rileva la circostanza dedotta dall'appellante, che il locale sarebbe ora gestito dall'odierna società appellata, trattandosi di soggetto gestore che é
giuridicamente diverso dalla e contro il quale potrà essere Controparte_2
fatto autonomamente valere ogni eventuale ulteriore doglianza.
5. E'., comunque opportuno, sebbene non oggetto di contestazione, precisare che sussiste la legittimazione passiva dell'odierna appellata, posti che in tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è illimitata, nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "pendente societate" (Cass. 6 luglio 2016, n. 13805).
6. Con il primo motivo di appello, il signor ha impugnato la sentenza Pt_1
del Tribunale nella parte in cui questi ha affermato che non emergeva dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione in atti la prova delle denunciate violazioni da parte della Società convenuta, avendo erroneamente disatteso immotivatamente e ritenuto insufficienti allo scopo la mole di documenti e prove acquisiti al giudizio, tra cui la consulenza di parte (che aveva accertato il superamento dei livelli di tollerabilità consentiti dalla legge in dipendenza delle immissioni sonore provenienti dalla discoteca nel periodo precedente l'inizio del giudizio), la prova testimoniale convergente, la stessa consulenza tecnica d'ufficio, la circostanza che il legale rappresentante della Società convenuta era stato condannato, sulla base dei rapporti dei Carabinieri del 16/7/2011, del
24/9/2011 e del 22/10/2011 riferiti alla attività della discoteca in oggetto, con decisione confermata dalla Cassazione Penale, con sentenza n. 5735/2015,
allegata all'atto di appello. Anzi, evidenzia l'appellante, il Tribunale, ignorando tutte le risultanti processuali, ha valorizzato solo la testimonianza della Sig.ra ritenuta dallo stesso non attendibile perché ha riferito di disturbi notturni Pt_5
derivanti dall'alto volume della discoteca RAPA NUI nei giorni 12/7/2013 –
2/8/2013 – 12/8/2013 (oltre che negli anni precedenti), senza precisare come possa avere dedotto che i rumori provenissero dalla discoteca. Mentre, precisa lo stesso Giudice, le serate danzanti nella discoteca nell'anno 2013 (anno peraltro ininfluente poichè successivo all'introduzione del giudizio) si erano svolte in giorni in parte diversi (25/7 – 12/8 e 14/8).
6.1 – Esaminate anche e difese dell'appellata, a giudizio della Corte il motivo di gravame è fondato, emergendo una palese carenza motivazionale e una altrettanto palese contraddizione nella sentenza impugnata, con una grave svalutazione del poderoso compendio probatorio acquisito alla causa.
6.2 - Intanto, la consulenza tecnica di parte, redatta dal prof. Persona_1
(sentito anche come testimone), ha accertato, a seguito di rilievi effettuati nelle notti del 4 e del 5 agosto 2012 (quindi prima della notifica della citazione) il superamento da parte della società dei livelli sonori di legge nell'abitazione del
. Si tratta di conclusioni che, alla luce del supporto motivazionale e dei Pt_1
criteri tecnici adottati, costituisce una prova che va valutata nelle sue chiare conclusioni e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare. Con ciò smentendo decisamente quanto affermato dal Tribunale sul fatto che “per l'anno 2012
nessun documento e/o prova è stata addotta e che il giudizio è pendente da tale
data”.
6.3 – In coerenza con quanto tecnicamente accertato, la prova testimoniale,
erroneamente svalutata dal Tribunale, ha consentito di confermare la prospettazione attorea, avendo i testi e onfermato l'attività Testimone_1 Pt_5
notturna di discoteca e il conseguente disturbo denunciato, con riguardo ad immissioni rumorose la cui riconducibilità alla discoteca gestita dalla
[...]
non può essere messa in discussione. Basterebbe, al riguardo, CP_2
oltrecché richiamare la c.t.p., fare riferimento alle plurime denunce di chi,
trascorrendo le vacanze estive nella località Barone di NT AR AL e,
quindi, vicino all'immobile del , ha inequivocabilmente dichiarato che la Pt_1
musica proveniente a volume alto dalla discoteca in piena notte era fonte di impedimento per il riposo (v. denuncia sporte ai Carabinieri di NT AR
AL, in fasc. GI).
6.4. – Lo stesso consulente tecnico d'ufficio, in sede di sopralluogo del 21 giugno 2014, ha accertato, senza che possa dubitarsi della coerenza e logicità
dei relativi rilevamenti acustici, che l'impianto della discoteca non è da ritenersi conforme alla normativa vigente e che sia all'esterno che all'interno dell'abitazione del le immissioni sono intollerabili (si evidenzia che lo Pt_1
stesso c.t.u. ha risposto in maniera compiuta e convincente ai rilievi di parte convenuta).
E in tal senso stupisce che il Tribunale, pur avendo dato atto di tali inequivoche conclusioni (che confermano e riscontrano quanto già accertato due anni prima dal c.t.p.), non ne ha tratto le conseguenze di legge.
6.5 – In definitiva, è stata fornita piena prova che dalla discoteca promanavano immissioni rumorose notturne che raggiungevano la casa del e che Pt_1
superavano i limiti di legge, integrando peraltro il requisito previsto dall'art. 844
c.c. dell'intollerabilità: pertanto, va accolto il motivo di gravame che denuncia il mancato accoglimento della prima domanda formulata dall'originario attore (“1)
Ritenere e dichiarare che nell'esercizio da parte della Società convenuta della
attività di discoteca nel locale denominato Rapanui Resort, sito in S. AR
AL (ME) Contrada Barone, vengono violate con immissioni rumorose
superiori alla normale tollerabilità le disposizioni di legge sull'inquinamento
acustico e del regolamento comunale in atti e viene superato l'orario di chiusura)”.
Deve aggiungersi che è stato anche provato che le immissioni intollerabili si sono protratte oltre l'orario finale consentito, avendo peraltro il Comune di NT
AR AL, per come documentato in atti, rigettato la richiesta della società di proroga di un'ora oltre le ore 3,00.
6.6 – Ma v'è di più.
Coglie nel segno la censura dell'appellante secondo cui “la sentenza enuncia sostanzialmente un principio allarmante e contrario alle più elementari norme di
diritto: fatti nocivi, peraltro costituenti reato e già sanzionati come tali in sede
penale, se commessi sporadicamente (e non è, comunque, così nel caso di
specie) non danno diritto di ottenere giuridicamente che ne vanga impedita la
reiterazione e, conseguentemente il soggetto che ne chieda in sede civile
l'inibizione (nella specie con una semplice domanda di messa a norma di un
impianto acustico) viene condannato alle spese”.
Infatti, questa Corte non condivide affatto l'affermazione del Tribunale
(mutuata dall'ordinanza collegiale di rigetto del reclamo cautelare) secondo cui il limitato numero di episodi collegati allo svolgimento dell'attività di discoteca farebbe ritenere insussistente il denunciato pregiudizio, come se potesse ritenersi irrilevante una accertata lesione di un diritto (quale quello alla tutela della proprietà ed al diritto alla salute e al riposo e, infine, alla serenità delle vacanze)
sol perché accaduta in poche occasioni. Circostanza, quest'ultima, che potrebbe al limite influire sul quantum risarcitorio ma che peraltro è smentita in atti: i documenti SIAE acquisiti nel corso del processo (non rinvenuti in atti ma a cui la stessa appellata fa specifico riferimento, così come la sentenza) provano che le serate danzanti si sono svolte per non poche serate (8 nel 2011, 12 nel 2012, 3
nel 2013, 13 nel 2014).
6.7 – In conclusione, accogliendo il motivo di gravame, deve dichiararsi, in riforma della sentenza gravata, che la Controparte_3
ha violato con immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità e superando l'orario consentito le disposizioni di legge e di regolamento sull'inquinamento acustico, nel periodo oggetto di contestazioni. 7. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato anche la domanda risarcitoria di cui al punto 3) dell'atto di citazione, affermando in motivazione che mancava la prova del fatto che le immissioni nocive (ora ritenute sussistenti e tuttavia in precedenza escluse) abbiano causato un danno, condizionando o impedendo o compromettendo il diritto alla libera e piena esplicazione delle abitudini di vita quotidiana.
7.1 - A giudizio della Corte la domanda (peraltro non specificamente contestata dall'appellata nella comparsa) è fondata.
7.2 - Il Tribunale ha fatto derivare alla (prima contestata) sporadicità delle serate danzanti l'impossibilità di ritenere che le quotidiane abitudini degli attori e il diritto a svolgere le proprie normali attività, siano state pregiudicate.
7.3 - Tuttavia, tale modo di argomentare non può essere condiviso intanto in diritto.
Infatti (Cass. 22 gennaio 2024, n. 2203), in tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, pur non essendo in re ipsa,
dovendo essere allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita,
può essere provato anche mediante presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dagli attori quale conseguenza di una frana,
causata da lavori eseguiti dalla convenuta nel suo fondo, verificatasi a poca distanza dalla loro abitazione sulla base della verosimiglianza e della gravità del timore di abitare nelle vicinanze di un'area interessata da eventi franosi, senza accertare se l'allegazione degli attori fosse idoneamente circostanziata per la necessaria verifica in concreto della gravità della lesione del diritto e della serietà
del danno, tenuto conto che la stessa riconducibilità del "rischio frana" nell'ambito delle immissioni intollerabili avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata valutazione).
Ora, l'originario attore, sia pure nel contesto di una citazione scarna, ma completa, ha sufficientemente e chiaramente allegato che le denunciate immissioni avevano creato nocumento alla sua qualità di vita, “perché impedisce
il sonno e persino la semplice conversazione, per cui la vacanza da periodo di
riposto si trasforma in un costanze disagio”: con ciò adempiendo al suo onere di allegazione.
7.4 – Ciò posto, a giudizio della Corte, anche sulla base di presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza (Cass. 23 aprile 2022, n. 11930), l'accertata esposizione in piena notte del GI, per un periodo rilevante e in più occasioni,
ad immissioni sonore che sono state dimostrate come eccedenti la normale tollerabilità e i limiti di legge, ha determinato con certezza una lesione del diritto al riposo notturno, alla serenità della propria esistenza durante le vacanze estive,
alla vivibilità della propria abitazione, in assenza di contrarie e concrete.
7.5 – Accertato, quindi, l'an della responsabilità dell'originaria convenuta ed oggi dell'appellata, in ordine al quantum, non può che provvedersi con liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.: sussiste, infatti, con tutta evidenza, una situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno a diritti della persona diversi dal danno biologico
(cfr. arg. Ex Cass. 19 febbraio 2013, n. 4017).
Ritiene la Corte, tenuto conto dell'accertata condotta illecita della società, della reiterazione nel corso degli anni delle denunciate immissioni intollerabili e, quindi,
della sicura grave incidenza su diritti fondamentali dell'interessato, che il danno possa liquidarsi, in via equitativa e tenendo conto di tutte le circostanza del caso,
in € 10.000,00 in valori attuali, con interessi comprensivi sino ad oggi, mentre dalla presente sentenza matureranno gli interessi legali.
8. Le superiori conclusioni nel merito della controversia comportano l'accoglimento del terzo motivo di appello, attinente alla contestata condanna al pagamento delle spese di primo grado e del costo della c.t.u.
Infatti, quelle spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa, nella seguente misura per i due gradi di giudizio, in mancanza di nota:
a) primo grado: € 5.077,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento
(fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 1.800,00, fase di trattazione €
1.000,00, fase decisoria € 3.000,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva,
b) secondo grado € 777,00 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00,
fase decisoria € 1.911,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
8.1 - Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 154/2023 R.G., sull'appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. 30 gennaio 2023, n. 83 proposto da contro e, per Parte_1 Controparte_3 quest'ultima, la , quale ex socia accomandataria della CP_1 [...]
, già : Controparte_5 Controparte_3
1. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda sub 1) delle conclusioni dell'originaria citazione dell'appellante/attore;
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata
3. dichiara che la ha violato la Controparte_3
normativa primaria e secondaria sull'inquinamento acustico con immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità e superando l'orario consentito;
4. AN l'appellata , quale ex socia accomandataria della CP_1
, già Controparte_5 Controparte_3
a pagare all'appellante a titolo risarcitorio la somma di €
[...]
10.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo;
5. AN la predetta appellata a pagare all'appellante le spese di lite,
liquidate per il primo grado in € 5.077,00 per compensi, e per il secondo grado in € 777,00 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
6. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellata.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 novembre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 154/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza del 27
dicembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19
dicembre precedente, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.,
vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in S. AR AL (ME), rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alberto Ciccone (cod. fisc.: e C.F._2
(cod. fisc. ), del Foro di Messina, giusta Parte_2 C.F._3
procura in calce all'atto di appello,
appellante contro
con sede in NT AR AL, via Torrente Barone snc, codice CP_1 fiscale quale ex socia accomandataria della P.IVA_1 Controparte_2
della già , con
[...] CP_1 Controparte_3
sede in NT AR AL, via L. Rizzo n. 6, c.f. , cancellata dal P.IVA_2
registro delle imprese in data 11/02/2021, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. , nato a [...] il Controparte_3
28/08/1956, codice fiscale , rappresentata e difesa dagli CodiceFiscale_4
avv. Francesco Giunta ( e David Bongiovanni C.F._5
( ), unitamente e disgiuntamente, giusta procura su foglio C.F._6
separato allegato alla comparsa,
appellata
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. 30 gennaio 2023, n. 83.
Motivi della decisione
1. Con citazione del 23 novembre 2012, i Sig.ri (odierno Parte_1
appellante), e , premettendo di Parte_3 Parte_4
trascorrere le vacanze estive in propri immobili siti in contrada Barone del
Comune di NT AR AL, nei pressi del locale “Rapanui Resort”, gestito dalla hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_2
Barcellona P.G. - Sez. Distaccata di Lipari la predetta società, esponendo a) che l'attività di discoteca svolta in quel locale era fonte di immissioni rumorose intollerabili, dalle 22,30 sino alle prime luci dell'alba e ben oltre l'orario consentito delle ore 3,00,
b) che i denunciati rumori provenienti dall'impianto di amplificazione non norma e dal vociare degli avventori recavano da tempo serio nocumento alla loro vita, impedendo sonno e trasformando la vacanza in un costante disagio, c) che il Sindaco del Comune di S. AR AL aveva rigettato una richiesta di proroga della chiusura oltre le 3.00 del mattino per le lamentele dei residenti, con intimazione di rispettare il riposo e la quiete pubblica.
Tutto ciò premesso, hanno formulato le seguenti domande:
“1) Ritenere e dichiarare che nell'esercizio da parte della convenuta CP_4
della attività di discoteca nel locale denominato Rapanui Resort, sito in S. AR
AL (ME) Contrada Barone, vengono violate con immissioni rumorose
superiori alla normale tollerabilità le disposizioni di legge sull'inquinamento
acustico e del regolamento comunale in atti e viene superato l'orario di chiusura;
2) Conseguentemente ordinare alla Società convenuta di adeguare gli impianti
acustici della discoteca Rapanui in modo da ridurre le immissioni rumorose nei
limiti consentiti e di rispettare l'orario di chiusura della suddetta discoteca o,
alternativamente, di cessare la relativa attività;
3) ANre la convenuta al risarcimento dei danni per ciascuno CP_4
degli attori da determinarsi in via equitativa, tenuto conto del quotidiano disagio
patito dai predetti nelle ore notturne nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ogni
anno per effetto delle immissioni rumorose sopra specificate”.
2. Nella resistenza della società convenuta e con l'intervento adesivo autonomo in giudizio di altro interessato, in corso di causa veniva rigettata una istanza ex art. 700 c.p.c. del GI, con ordinanza confermata in sede di reclamo. Quindi, espletata prova testimoniale e c.t.u. acustica, il Tribunale adito,
con sentenza 30 gennaio 2023, n. 83 ha rigettato le domande attoree, con conseguente regime delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado a) ha preso atto delle conclusioni del c.t.u. (secondo cui “il livello di immissione
sonora nell'ambiente esterno è da considerarsi non accettabile, quello
percepito all'interno dei luoghi abitativi dei ricorrenti e Parte_3 Pt_1
ono da considerarsi non accettabili e non tollerabili”)
[...]
b) ha fatto riferimento alle sole dichiarazioni della informatrice nel giudizio d'urgenza sig.ra , che, lavorando presso l'abitazione del Parte_5
signor e ivi abitando, ha riferito che il 12 luglio 2013 era stata Pt_1
svegliata di notte dalla musica proveniente dal locale Rapanui e che analoghi episodi si sono verificati il 2 ed il 12 agosto alle ore 04.00 di mattina c) ha quindi concluso che “considerato che dalla documentazione acquisita in
atti, nell'anno 2013 “… la discoteca ha operato complessivamente per sole
tre serate (25 luglio;
12 e 14 agosto) …” emerge come non vi sia prova che
in dette serate l'attività svolta dalla discoteca abbia generato immissioni
sonore nocive posto che i disturbi notturni sui quali ha riferito la predetta
informatrice, si riferiscono a giorni diversi rispetto alle serate di apertura
della discoteca sopra specificate;
né la informatrice ha precisato come
possa avere dedotto che i rumori provenissero con certezza dalla discoteca
Rapanui e non, invece, da altro luogo (ad esempio abitazione privata in
zona)”: in tal modo adeguandosi all'ordinanza collegiale del 4 agosto 2015,
reiettiva del reclamo del GI averso il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c.,
avendo il Tribunale in quella sede affermato che “la saltuarietà delle “serate”
estive organizzate nel locale notturno, determina, qualora le stesse si
svolgano nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle Autorità amministrativa
e di pubblica sicurezza (...) una tale sporadica compromissione del diritto al
pieno godimento della situazione abitativa del GI che vale per ciò solo ad escludere i presupposti fondanti la domanda di cautela da questi
sottoposta all'adito Tribunale …”.
In sostanza, ha concluso il Tribunale, “le poche serate svolte nel 2013 – come
detto limitate complessivamente a tre svolte il 25 luglio ed il 12 e 14 agosto-
unitamente alle dichiarazioni dell'informatore, non fanno che rafforzare la
convinzione che un tale diritto non sia stato leso e nessun pregiudizio abbiano
subito le normali abitudini di vita quotidiana degli attori, malgrado, come già
precisato, l'immissione sonora nell'ambiente esterno è da considerarsi non
accettabile”.
3. Avverso la sentenza di rigetto ha proposto appello il solo , Parte_6
chiedendone l'integrale riforma, con l'accoglimento delle originarie domande.
3.1 – Si é costituita in giudizio la quale ex socia accomandataria CP_1
della , già Controparte_5 Controparte_3
deducendo che l'originaria convenuta era stata cancellata dal registro
[...]
delle imprese in data 11 febbraio 2021: conseguentemente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di inibizione dell'attività di discoteca. Nel merito, ha contestato i motivi di gravame,
chiedendone il rigetto.
3.2 – Con ordinanza del 4 luglio 2023 questa Corte ha accolto l'istanza di
inibitoria della sentenza gravata, proposta dal GI, evidenziando che “alla
luce della valutazione del tutto sommaria richiesta in questa fase procedimentale
di inibitoria, sussistono i presupposti per concedere la chiesta sospensione, sia
in ordine al fumus (in relazione ai motivi di gravame ed alle acquisizioni probatorie
in atti) sia al periculum, anche tenendo conto della cancellazione dal registro delle imprese della società appellata nelle more del presente giudizio”.
4. In primo luogo, accogliendo l'eccezione dell'appellata, va dichiarata cessata
la materia del contendere con riguardo alla domanda sub 2) (“… ordinare alla
Società convenuta di adeguare gli impianti acustici della discoteca Rapanui in
modo da ridurre le immissioni rumorose nei limiti consentiti e di rispettare l'orario
di chiusura della suddetta discoteca o, alternativamente, di cessare la relativa
attività”); infatti, la cancellazione della originaria convenuta dal registro delle imprese e la conseguente impossibilità per la stessa di continuare a gestire l'attività di ristorazione/discoteca in questione determina l'inattuabilità dell'ordine richiesto, essendo comunque venuto meno l'interesse, giuridico e fattuale, alla chiesta pronuncia.
A nulla rileva la circostanza dedotta dall'appellante, che il locale sarebbe ora gestito dall'odierna società appellata, trattandosi di soggetto gestore che é
giuridicamente diverso dalla e contro il quale potrà essere Controparte_2
fatto autonomamente valere ogni eventuale ulteriore doglianza.
5. E'., comunque opportuno, sebbene non oggetto di contestazione, precisare che sussiste la legittimazione passiva dell'odierna appellata, posti che in tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è illimitata, nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "pendente societate" (Cass. 6 luglio 2016, n. 13805).
6. Con il primo motivo di appello, il signor ha impugnato la sentenza Pt_1
del Tribunale nella parte in cui questi ha affermato che non emergeva dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione in atti la prova delle denunciate violazioni da parte della Società convenuta, avendo erroneamente disatteso immotivatamente e ritenuto insufficienti allo scopo la mole di documenti e prove acquisiti al giudizio, tra cui la consulenza di parte (che aveva accertato il superamento dei livelli di tollerabilità consentiti dalla legge in dipendenza delle immissioni sonore provenienti dalla discoteca nel periodo precedente l'inizio del giudizio), la prova testimoniale convergente, la stessa consulenza tecnica d'ufficio, la circostanza che il legale rappresentante della Società convenuta era stato condannato, sulla base dei rapporti dei Carabinieri del 16/7/2011, del
24/9/2011 e del 22/10/2011 riferiti alla attività della discoteca in oggetto, con decisione confermata dalla Cassazione Penale, con sentenza n. 5735/2015,
allegata all'atto di appello. Anzi, evidenzia l'appellante, il Tribunale, ignorando tutte le risultanti processuali, ha valorizzato solo la testimonianza della Sig.ra ritenuta dallo stesso non attendibile perché ha riferito di disturbi notturni Pt_5
derivanti dall'alto volume della discoteca RAPA NUI nei giorni 12/7/2013 –
2/8/2013 – 12/8/2013 (oltre che negli anni precedenti), senza precisare come possa avere dedotto che i rumori provenissero dalla discoteca. Mentre, precisa lo stesso Giudice, le serate danzanti nella discoteca nell'anno 2013 (anno peraltro ininfluente poichè successivo all'introduzione del giudizio) si erano svolte in giorni in parte diversi (25/7 – 12/8 e 14/8).
6.1 – Esaminate anche e difese dell'appellata, a giudizio della Corte il motivo di gravame è fondato, emergendo una palese carenza motivazionale e una altrettanto palese contraddizione nella sentenza impugnata, con una grave svalutazione del poderoso compendio probatorio acquisito alla causa.
6.2 - Intanto, la consulenza tecnica di parte, redatta dal prof. Persona_1
(sentito anche come testimone), ha accertato, a seguito di rilievi effettuati nelle notti del 4 e del 5 agosto 2012 (quindi prima della notifica della citazione) il superamento da parte della società dei livelli sonori di legge nell'abitazione del
. Si tratta di conclusioni che, alla luce del supporto motivazionale e dei Pt_1
criteri tecnici adottati, costituisce una prova che va valutata nelle sue chiare conclusioni e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare. Con ciò smentendo decisamente quanto affermato dal Tribunale sul fatto che “per l'anno 2012
nessun documento e/o prova è stata addotta e che il giudizio è pendente da tale
data”.
6.3 – In coerenza con quanto tecnicamente accertato, la prova testimoniale,
erroneamente svalutata dal Tribunale, ha consentito di confermare la prospettazione attorea, avendo i testi e onfermato l'attività Testimone_1 Pt_5
notturna di discoteca e il conseguente disturbo denunciato, con riguardo ad immissioni rumorose la cui riconducibilità alla discoteca gestita dalla
[...]
non può essere messa in discussione. Basterebbe, al riguardo, CP_2
oltrecché richiamare la c.t.p., fare riferimento alle plurime denunce di chi,
trascorrendo le vacanze estive nella località Barone di NT AR AL e,
quindi, vicino all'immobile del , ha inequivocabilmente dichiarato che la Pt_1
musica proveniente a volume alto dalla discoteca in piena notte era fonte di impedimento per il riposo (v. denuncia sporte ai Carabinieri di NT AR
AL, in fasc. GI).
6.4. – Lo stesso consulente tecnico d'ufficio, in sede di sopralluogo del 21 giugno 2014, ha accertato, senza che possa dubitarsi della coerenza e logicità
dei relativi rilevamenti acustici, che l'impianto della discoteca non è da ritenersi conforme alla normativa vigente e che sia all'esterno che all'interno dell'abitazione del le immissioni sono intollerabili (si evidenzia che lo Pt_1
stesso c.t.u. ha risposto in maniera compiuta e convincente ai rilievi di parte convenuta).
E in tal senso stupisce che il Tribunale, pur avendo dato atto di tali inequivoche conclusioni (che confermano e riscontrano quanto già accertato due anni prima dal c.t.p.), non ne ha tratto le conseguenze di legge.
6.5 – In definitiva, è stata fornita piena prova che dalla discoteca promanavano immissioni rumorose notturne che raggiungevano la casa del e che Pt_1
superavano i limiti di legge, integrando peraltro il requisito previsto dall'art. 844
c.c. dell'intollerabilità: pertanto, va accolto il motivo di gravame che denuncia il mancato accoglimento della prima domanda formulata dall'originario attore (“1)
Ritenere e dichiarare che nell'esercizio da parte della Società convenuta della
attività di discoteca nel locale denominato Rapanui Resort, sito in S. AR
AL (ME) Contrada Barone, vengono violate con immissioni rumorose
superiori alla normale tollerabilità le disposizioni di legge sull'inquinamento
acustico e del regolamento comunale in atti e viene superato l'orario di chiusura)”.
Deve aggiungersi che è stato anche provato che le immissioni intollerabili si sono protratte oltre l'orario finale consentito, avendo peraltro il Comune di NT
AR AL, per come documentato in atti, rigettato la richiesta della società di proroga di un'ora oltre le ore 3,00.
6.6 – Ma v'è di più.
Coglie nel segno la censura dell'appellante secondo cui “la sentenza enuncia sostanzialmente un principio allarmante e contrario alle più elementari norme di
diritto: fatti nocivi, peraltro costituenti reato e già sanzionati come tali in sede
penale, se commessi sporadicamente (e non è, comunque, così nel caso di
specie) non danno diritto di ottenere giuridicamente che ne vanga impedita la
reiterazione e, conseguentemente il soggetto che ne chieda in sede civile
l'inibizione (nella specie con una semplice domanda di messa a norma di un
impianto acustico) viene condannato alle spese”.
Infatti, questa Corte non condivide affatto l'affermazione del Tribunale
(mutuata dall'ordinanza collegiale di rigetto del reclamo cautelare) secondo cui il limitato numero di episodi collegati allo svolgimento dell'attività di discoteca farebbe ritenere insussistente il denunciato pregiudizio, come se potesse ritenersi irrilevante una accertata lesione di un diritto (quale quello alla tutela della proprietà ed al diritto alla salute e al riposo e, infine, alla serenità delle vacanze)
sol perché accaduta in poche occasioni. Circostanza, quest'ultima, che potrebbe al limite influire sul quantum risarcitorio ma che peraltro è smentita in atti: i documenti SIAE acquisiti nel corso del processo (non rinvenuti in atti ma a cui la stessa appellata fa specifico riferimento, così come la sentenza) provano che le serate danzanti si sono svolte per non poche serate (8 nel 2011, 12 nel 2012, 3
nel 2013, 13 nel 2014).
6.7 – In conclusione, accogliendo il motivo di gravame, deve dichiararsi, in riforma della sentenza gravata, che la Controparte_3
ha violato con immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità e superando l'orario consentito le disposizioni di legge e di regolamento sull'inquinamento acustico, nel periodo oggetto di contestazioni. 7. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato anche la domanda risarcitoria di cui al punto 3) dell'atto di citazione, affermando in motivazione che mancava la prova del fatto che le immissioni nocive (ora ritenute sussistenti e tuttavia in precedenza escluse) abbiano causato un danno, condizionando o impedendo o compromettendo il diritto alla libera e piena esplicazione delle abitudini di vita quotidiana.
7.1 - A giudizio della Corte la domanda (peraltro non specificamente contestata dall'appellata nella comparsa) è fondata.
7.2 - Il Tribunale ha fatto derivare alla (prima contestata) sporadicità delle serate danzanti l'impossibilità di ritenere che le quotidiane abitudini degli attori e il diritto a svolgere le proprie normali attività, siano state pregiudicate.
7.3 - Tuttavia, tale modo di argomentare non può essere condiviso intanto in diritto.
Infatti (Cass. 22 gennaio 2024, n. 2203), in tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, pur non essendo in re ipsa,
dovendo essere allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita,
può essere provato anche mediante presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dagli attori quale conseguenza di una frana,
causata da lavori eseguiti dalla convenuta nel suo fondo, verificatasi a poca distanza dalla loro abitazione sulla base della verosimiglianza e della gravità del timore di abitare nelle vicinanze di un'area interessata da eventi franosi, senza accertare se l'allegazione degli attori fosse idoneamente circostanziata per la necessaria verifica in concreto della gravità della lesione del diritto e della serietà
del danno, tenuto conto che la stessa riconducibilità del "rischio frana" nell'ambito delle immissioni intollerabili avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata valutazione).
Ora, l'originario attore, sia pure nel contesto di una citazione scarna, ma completa, ha sufficientemente e chiaramente allegato che le denunciate immissioni avevano creato nocumento alla sua qualità di vita, “perché impedisce
il sonno e persino la semplice conversazione, per cui la vacanza da periodo di
riposto si trasforma in un costanze disagio”: con ciò adempiendo al suo onere di allegazione.
7.4 – Ciò posto, a giudizio della Corte, anche sulla base di presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza (Cass. 23 aprile 2022, n. 11930), l'accertata esposizione in piena notte del GI, per un periodo rilevante e in più occasioni,
ad immissioni sonore che sono state dimostrate come eccedenti la normale tollerabilità e i limiti di legge, ha determinato con certezza una lesione del diritto al riposo notturno, alla serenità della propria esistenza durante le vacanze estive,
alla vivibilità della propria abitazione, in assenza di contrarie e concrete.
7.5 – Accertato, quindi, l'an della responsabilità dell'originaria convenuta ed oggi dell'appellata, in ordine al quantum, non può che provvedersi con liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.: sussiste, infatti, con tutta evidenza, una situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno a diritti della persona diversi dal danno biologico
(cfr. arg. Ex Cass. 19 febbraio 2013, n. 4017).
Ritiene la Corte, tenuto conto dell'accertata condotta illecita della società, della reiterazione nel corso degli anni delle denunciate immissioni intollerabili e, quindi,
della sicura grave incidenza su diritti fondamentali dell'interessato, che il danno possa liquidarsi, in via equitativa e tenendo conto di tutte le circostanza del caso,
in € 10.000,00 in valori attuali, con interessi comprensivi sino ad oggi, mentre dalla presente sentenza matureranno gli interessi legali.
8. Le superiori conclusioni nel merito della controversia comportano l'accoglimento del terzo motivo di appello, attinente alla contestata condanna al pagamento delle spese di primo grado e del costo della c.t.u.
Infatti, quelle spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa, nella seguente misura per i due gradi di giudizio, in mancanza di nota:
a) primo grado: € 5.077,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento
(fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 1.800,00, fase di trattazione €
1.000,00, fase decisoria € 3.000,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva,
b) secondo grado € 777,00 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00,
fase decisoria € 1.911,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
8.1 - Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 154/2023 R.G., sull'appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. 30 gennaio 2023, n. 83 proposto da contro e, per Parte_1 Controparte_3 quest'ultima, la , quale ex socia accomandataria della CP_1 [...]
, già : Controparte_5 Controparte_3
1. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda sub 1) delle conclusioni dell'originaria citazione dell'appellante/attore;
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata
3. dichiara che la ha violato la Controparte_3
normativa primaria e secondaria sull'inquinamento acustico con immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità e superando l'orario consentito;
4. AN l'appellata , quale ex socia accomandataria della CP_1
, già Controparte_5 Controparte_3
a pagare all'appellante a titolo risarcitorio la somma di €
[...]
10.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo;
5. AN la predetta appellata a pagare all'appellante le spese di lite,
liquidate per il primo grado in € 5.077,00 per compensi, e per il secondo grado in € 777,00 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
6. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellata.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 novembre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)